REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2004 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 28 ottobre 2004.
Dichiarazione di importante interesse storico, artistico ed architettonico del complesso denominato Torre e Masseria fortificata Landolina, sito nel comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa ai sensi dell'art. 14 del citato codice, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e l'allegata relazione tecnica della suddetta Soprintendenza;
Accertato che il complesso denominato Torre e Masseria fortificata Landolina, sito nel comune di Siracusa, in contrada Laganelli, lungo la strada Cozzo Pantano - Ponte di Pietra, censito in catasto al foglio di mappa n. 110 , particella n. 30, come evidenziato con perimetrazione rossa nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella citata relazione tecnica, costituisce pregevole testimonianza di masseria fortificata di epoca medievale;
Considerato, pertanto, che l'immobile sopra individuato riveste interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del menzionato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono di per sé elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i predetti immobili;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 80/77 gli immobili sopra descritti, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, il complesso denominato Torre e masseria fortificata Landolina, sito nel comune di Siracusa, lungo la via Cozzo Pantano - Ponte di Pietra, censito in catasto al foglio di mappa n. 110, particella n. 30, come evidenziato con perimetrazione rossa nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del codice approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, è dichiarato di interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art 10, comma 3, lett. a), del decreto legislativo medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è, pertanto, sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo degli immobili di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli stessi non potranno essere demoliti, modificati o restaurati senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del citato decreto legislativo.
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato codice.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie allegati fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Siracusa, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione di Palermo ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali, ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art.  5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 28 ottobre 2004.
  FAVARA 

(2004.45.2902)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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