REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2004 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 29 ottobre 2004, n. 9.
Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2004.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
ALL'A.R.P.A.
AL BANCO DI SICILIA - S.P.A. - UNITÀ CREDITI ENTI ED AMMINISTRAZIONE GRUPPO SERVIZI DI CASSA E TESORERIA - LINEA DI LAVORO CASSA REGIONALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI (S.S.I.T.)
ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA IN SICILIA - RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO - DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI
ALLA STRUTTURA DI GESTIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE - RAPPORTI CON ENTI ESTERNI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA SICILIA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
ALL'AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI PALERMO
ALL'AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI MESSINA
ALL'ARAN SICILIA - PALERMO
e, p.c.  alla corte dei conti - sezione di controllo 


DISPOSIZIONI GENERALI

Con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario in corso si richiama l'attenzione dei direttori delle ragionerie centrali sugli adempimenti relativi alla chiusura delle scritture contabili dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali e si ribadisce il divieto di ammettere a registrazione impegni di spesa in contrasto con le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
Si richiama l'attenzione di codesti uffici, sul rigoroso termine del 31 dicembre 2004, quale chiusura dell'esercizio finanziario.
Si ricordano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
Sul mantenimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi decorsi, si ricorda quanto disposto sia dall'ottavo comma del citato art. 11 sia dall'art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Le somme da conservarsi in conto residui, a norma dell'art. 275 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 in attuazione delle disposizioni dell'art. 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per impegni assunti nell'esercizio 2004, dovranno essere determinate con decreti dei competenti dirigenti generali ed i dirigenti responsabili della gestione della spesa, uno per le spese correnti ed uno per quelle in conto capitale.
Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare le istruzioni diramate con la presente circolare ai funzionari delegati a favore dei quali hanno emesso aperture di credito.
PARTE PRIMA
Entrate
Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, dal primo gennaio 2005, apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o in conto residui.
La banca incaricata del servizio di cassa regionale, secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servizi del tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, dal primo gennaio tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 2005 o ai residui degli esercizi precedenti.
La predetta banca cassiere, a decorrere dal primo gennaio 2005, dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti delle entrate di competenza del 2005, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 2004 e degli anni precedenti.
Entro il 12 gennaio 2005 la medesima banca compilerà, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2004, due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.
Entro il predetto termine, le ragionerie provinciali dello Stato compileranno ed invieranno a questo Assessorato, dipartimento bilancio e tesoro - servizio tesoro, gli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate da esse amministrate, effettuati in conto esercizio 2004 e precedenti. Copia degli stessi modelli dovrà essere altresì inoltrata al dipartimento regionale finanze e credito.
I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere con quelli risultanti dalle contabilità amministrative. Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate oltre che al servizio tesoro alle competenti ragionerie centrali.
Si rammenta, inoltre, che il 28 febbraio 2005 scade il termine per presentare alla banca incaricata del servizio di cassa le richieste di variazione relative alla imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo cui le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento di documenti d'entrata, rilasciate nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Le richieste di variazione devono essere sempre autorizzate, ai sensi delle istruzioni generali dei servizi del tesoro. dal servizio tesoro e dovranno pervenire, a quest'ultimo, entro il termine ultimo del 18 marzo 2005.
Tuttavia, nel ricordare che le suddette operazioni di annullamento, storno e riduzione di quietanze mod. 121/T rivestono carattere di estrema importanza in quanto le variazioni nella imputazione dei versamenti o le semplici sostituzioni di un capitolo d'entrata con un altro comportano, inevitabilmente, una rettifica delle scritture contabili dell'Amministrazione regionale, al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dal Banco di Sicilia S.p.A. Cassiere della Regione siciliana e rendere quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2004, le richieste di storno provenienti dalle ragionerie provinciali dello Stato, dagli altri uffici finanziari dello Stato, nonché dai concessionari della riscossione, per i quali sarebbe opportuno per questi ultimi il tramite delle ragionerie provinciali dello Stato, possono essere effettuate senza la preventiva autorizzazione di che trattasi, con l'accortezza da parte degli uffici interessati di inviare copia delle richieste, per conoscenza, al servizio tesoro ed inoltre con l'obbligo da parte degli uffici provinciali di cassa regionale del Banco di Sicilia S.p.A. di annotare elettronicamente al sistema informativo gli estremi delle note di richiesta.
Le operazioni di rettifica consentite senza la preventiva autorizzazione del servizio tesoro, riguardano esclusivamente quelle che concernono le modifiche di imputazione delle entrate dal conto competenza al conto residuo (e viceversa) senza modifica delldelle quietanze, da un capitolo di entrata ad altro capitolo di entrata appartenenti allo stesso capo, ed inoltre le variazioni che comportano il trasferimento ad altro capo di imputazione, a condizione che dette variazioni (annullamenti e riemissioni) non comportino riduzioni di entrate erariali (rimborsi a terzi, riversamento anche all'erario statale, etc...).
Per tutte le altre operazioni di rettifica che comportano annullamento di quietanza con contestuale riversamento e rimborso delle entrate erariali, non sarà consentita la modifica senza autorizzazione del servizio tesoro, soprattutto se le stesse non saranno debitamente motivate e corredate da documentazioni idonee a giustificare le richieste medesime.
In ultimo, per rendere possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura, si ritiene possibile derogare alla disposizione dell'art. 287 delle I.G.S.T. - e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
Dette variazioni dovranno, comunque, essere effettuate entro il 31 marzo 2005.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedimenti, al dipartimento bilancio e tesoro - servizio tesoro ed alla ragioneria centrale competente, nonché al dipartimento regionale finanze e credito.
Contabilità amministrative

Le agenzie fiscali in Sicilia e le ragionerie provinciali dello Stato sono invitate ad intervenire presso gli agenti contabili, in particolare presso i concessionari, per sollecitare l'invio delle contabilità amministrative ed assicurare che le stesse vengano trasmesse entro i termini prescritti dalla legge.
Le ragionerie provinciali, dopo aver ultimato le operazioni di controllo delle contabilità amministrative bimestrali, secondo le disposizioni ministeriali di cui alle circolari n. 189/E del 17 ottobre 2000, n. 15 del 18 marzo 2003 e n. 14 del 6 aprile 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, provvederanno alla trasmissione delle stesse contabilità alla Corte dei conti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Per l'anno 2004, come previsto per il passato esercizio finanziario, il concessionario dovrà inoltrare, per i vari ambiti, alle competenti ragionerie provinciali una contabilità finale riassuntiva di tutto l'esercizio.
La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è invitata a trasmettere i conti riassuntivi dimostranti, per ciascun capitolo (suddiviso in articoli), le riscossioni ed i versamenti eseguiti nelle tesorerie (contabilità speciali e/o Cassa regionale), distinti per esercizio finanziario di competenza. Detti conti devono essere regolarmente validati e formalmente intestati alla struttura di gestione medesima e devono pervenire entro il 15 febbraio 2005 alla ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, la quale, dopo avere effettuato i controlli di competenza, provvederà alla parificazione degli stessi con la situazione dei versamenti prodotti dalla Cassa regionale.
Classificazione dei residui attivi

Fermo restando quanto stabilito dalle precitate circolari n. 15 del 18 marzo 2003 e n.14 del 6 aprile 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, le agenzie fiscali, per le entrate erariali di pertinenza regionale e per quelle del capo VII - demanio, dovranno predisporre un prospetto riepilogativo, per capi, capitoli e articoli, contenente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2004, classificate ai sensi dell'art. 263 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Il predetto prospetto riepilogativo, da predisporsi a cura di ciascuna agenzia fiscale, dovrà riassumere i dati raccolti presso i rispettivi uffici periferici e dovrà essere trasmesso entro il termine ultimo del 15 aprile 2005, rispettivamente ai dipartimenti interessati oltre che alla ragioneria centrale presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze ed alla ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, che devono curare il successivo inoltro al dipartimento bilancio e tesoro - servizio bilancio, per la trasmissione alla Corte dei conti, ai fini della parifica del rendiconto generale della Regione siciliana.
Per le restanti entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2004, ciascuna Amministrazione regionale, che, in base al quadro di classificazione delle entrate, deve curare l'accertamento e la riscossione, dovrà trasmettere alla rispettiva ragioneria centrale, analogo prospetto riassuntivo nei termini e con le modalità di cui sopra.
PARTE SECONDA
Spese
Limiti di emissione dei titoli di spesa

Il rispetto dei termini stabiliti con la presente circolare in merito all'emissione dei titoli di spesa è necessario in quanto gli stessi titoli, dopo la registrazione da parte sia delle competenti ragionerie centrali, sia del servizio tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'ufficio di cassa regionale.
Per non compromettere l'estinzione dei titoli di spesa, gli stessi devono pervenire alle competenti ragionerie centrali secondo il seguente calendario:
Termine di ricezione dei titoli per le ragionerie centrali dalle Amministrazioni attive
1. entro il 26 novembre i titoli concernenti gli emolumenti al personale;
2.  entro il 30 novembre tutti i titoli non rientranti nei punti 1) e 3);
3.  entro il 10 dicembre 2004 quelli concernenti i pagamenti relativi al P.O.R. 2000/2006 ed altri interventi comunitari ed i pagamenti connessi alle operazioni finanziarie effettuate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo si ribadisce che, come già disposto con nota n. 23309 del 18 settembre 2002 dello scrivente Assessorato, i titoli di spesa emessi a fronte di interventi finanziati con le risorse del programma comunitario P.O.R. della Sicilia; al fine di consentire una facile individuazione da parte dell'istituto cassiere, dovranno riportare in modo evidente nel frontespizio dei titoli stessi la dicitura "P.O.R. della Sicilia" oltre ai normali codici già previsti in precedenti disposizioni.
In ogni caso tutti gli ordini di accreditamento devono essere emessi dalle Amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alla predette date, per consentire ai funzionari delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di prelevamento.
In relazione a quanto precede, le eventuali richieste da parte delle Amministrazioni per le variazioni di cassa per l'emissione dei titoli di spesa, devono pervenire alla ragioneria competente entro il termine indifferibile del 5 novembre 2004 per il successivo inoltro al servizio bilancio entro il termine indifferibile del 15 novembre 2004 (circolare n. 8/2004, dipartimento bilancio e tesoro - servizio bilancio del 18 ottobre 2004).
Allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, si rende necessario altresì che l'inoltro dei titoli al servizio tesoro avvenga secondo il seguente calendario:
Termine di ricezione dei titoli per il servizio tesoro trasmessi dalle ragionerie
1.  entro il 3 dicembre i titoli relativi agli emolumenti al personale;
2.  entro il 9 dicembre tutti i titoli non rientranti nei punti 1) e 3);
3.  entro il 15 dicembre per i titoli relativi al P.O.R. 2000/2006 ed altri interventi comunitari.
Termine di ricezione dei titoli per la cassa regionale trasmessi dal servizio tesoro
1.  entro il 7 dicembre i titoli relativi agli emolumenti al personale;
2.  entro il 15 dicembre tutti i titoli non rientranti nei punti 1) e 3);
3.  entro il 20 dicembre per quelli relativi al P.O.R. 2000/2006 ed altri interventi comunitari.
In deroga ai termini sopra indicati è consentito non oltre il 28 febbraio 2005, l'invio dei titoli speciali (cosiddetti mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.
Detti titoli, da imputare alla contabilità dell'esercizio 2004, dovranno essere trasmessi al servizio tesoro e da questo agli uffici di cassa regionale, con elenchi separati da quelli contenenti i titoli da imputare all'esercizio 2005.
Si rammenta che le amministrazioni centrali e gli uffici periferici potranno, in caso di necessità, emettere, negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre, titoli di spesa (ordinativi diretti, ruoli di spesa fissa, ordini di accreditamento) con imputazione all'esercizio finanziario 2005, con una nuova numerazione a partire dal n. 1. Tuttavia, tale facoltà è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio oppure all'approvazione della sua gestione in regime di esercizio provvisorio.
I titoli di spesa emessi a carico del nuovo esercizio potranno essere pagati dal primo gennaio 2005 e dovranno riportare in modo evidente la dicitura "esercizio finanziario 2005", da apporre anche sui relativi elenchi di trasmissione, affinché le ragionerie centrali e gli uffici di cassa regionale possano agevolmente distinguere i titoli che debbono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 2004 da quelli con imputazione all'esercizio 2005. Le ragionerie centrali provvederanno alle conseguenti registrazioni dei titoli emessi con riferimento alla gestione dell'anno 2005.
Al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2004, la regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà ai funzionari delegati, entro il 13 dicembre 2004, le distinte degli ordinativi estinti fino a tale data e provvederà, d'intesa con i funzionari stessi, ad integrare le distinte medesime con l'indicazione degli ordinativi estinti nei giorni successivi fino alla fine del mese.
I funzionari delegati provvederanno all'emissione del buono affinché la regolazione delle ritenute avvenga entro lo stesso mese di dicembre.
I soggetti intestatari di conti di tesoreria regionale a norma dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni possono procedere all'emissione di buoni di prelevamento, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997, entro il termine del 17 dicembre, al fine di consentirne l'esecuzione entro l'esercizio. Per i titoli di spesa relativi al P.O.R. 2000/2006 ed altri interventi comunitari il predetto termine è spostato al 22 dicembre 2004.
Si raccomanda alla banca cassiere di informare i legali rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del termine sopra indicato.
Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con mandati diretti, le ragionerie centrali seguiranno l'emissione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute stesse (per detti titoli non occorre l'emanazione di alcun provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che, in base al disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, non si applica alla Regione siciliana il secondo comma dell'art.1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore a e 2,58. Alla chiusura dell'esercizio, dopo la contabilizzazione di tutti i titoli, il sistema informativo fornirà un elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo, distintamente per tipo.
Nella commutazione dei titoli di spesa le registrazioni in uscita e l'emissione delle quietanze devono riferirsi al medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle Amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa che, imputati alla competenza o ai residui dell'esercizio 2005, fossero da commutare in quietanza di entrata dell'esercizio 2004.
Entro e non oltre il 10 gennaio 2005 la banca incaricata del servizio di cassa compilerà:
a)  due dimostrazioni, una per la competenza ed una per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2004;
b)  due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31 dicembre 2004;
c)  due riassunti, uno per la competenza e uno per i residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2004, distinti per categorie economiche e per codici economici.
A decorrere dal mese di gennaio 2005, la stessa banca compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo esercizio.
Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, la banca incaricata del servizio di cassa, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i mandati diretti, sia individuali sia collettivi, in tutto o in parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati su ordini di accreditamento, nonché gli ordini di restituzione totali o parziali di depositi provvisori in numerario e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, mediante commutazione in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, il vaglia ovvero l'assegno dovrà essere intestato al delegato.
In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità esistenti alla data di chiusura dell'esercizio nei conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione del servizio tesoro di questo Assessorato, dovranno essere estinti mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da inviare (modd. 123 T) allo stesso servizio tesoro.
Le predette modalità di estinzione si applicano anche se non sono espressamente indicate sui titoli di spesa.
I vaglia o gli assegni, intestati al creditore persona fisica, sono spediti dalla banca incaricata del servizio di cassa regionale direttamente al creditore in piego postale ordinario se d'importo non superiore a e 258,23 ed in piego raccomandato se d'importo superiore. I vaglia o gli assegni che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza del cessionario, oppure con quietanza condizionata a particolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del notaio, ecc...), devono essere trattenuti presso la banca cassiere, la quale informerà gli interessati sulle modalità inerenti il ritiro da effettuarsi presso la banca stessa.
La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio, da parte del ricevente o dei riceventi qualificati, di apposita dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di credito nella qualità indicata nell'intestazione del mandato di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la commutazione in vaglia o in assegno, con l'obbligo di utilizzarne od impiegarne il ricavato.
A norma dell'art. 541 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, l'avvenuta operazione di commutazione deve risultare da dichiarazione apposta sui titoli di spesa, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di cassa regionale.
La banca incaricata del servizio di cassa regionale entro il giorno 24 gennaio 2005 dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed al dipartimento bilancio e tesoro l'elenco dei mandati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specificandone, per ciascun titolo, la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio.
Entro il termine predetto del 24 gennaio 2005 la banca stessa comunicherà ai funzionari delegati, con appositi elenchi, gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà essere trasmessa alla competente ragioneria centrale.
Qualora dal mandato, ovvero dall'avviso di pagamento, non risulti l'indirizzo del creditore, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà con urgenza alla competente Amministrazione regionale l'elenco, in duplice esemplare, dei vaglia od assegni non spediti per difetto d'indirizzo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai funzionari delegati per i vaglia e gli assegni emessi in estinzione di ordinativi.
Le Amministrazioni centrali della Regione ovvero i funzionari delegati annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto, gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato alla banca cassiere, la quale provvederà, quindi, alla spedizione dei vaglia od assegni emessi nei modi anzidetti.
Entro la data del 12 gennaio 2005 i funzionari delegati dovranno inviare alla banca incaricata del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 330 del regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo, e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a loro favore nonché dei corrispondenti pagamenti effettuati: la banca cassiere, apporrà su tali prospetti una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.
Al fine di assicurare il regolare assolvimento del predetto adempimento, la banca invierà tempestivamente ai funzionari delegati non dipendenti da pubbliche Amministrazioni un elaborato, in duplice copia, contenente tutte le indicazioni già specificate.
I predetti funzionari delegati restituiranno alla banca cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del 19 gennaio 2005. Ove entro tale termine i medesimi non avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra citati, la banca incaricata del servizio di cassa considererà come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite sulle aperture di credito.
Entro e non oltre la chiusura dell'esercizio i funzionari delegati dovranno richiedere, per l'annullamento, alla banca incaricata del servizio di cassa, gli ordinativi di pagamento che non devono essere più eseguiti.
Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi ed i buoni da eseguire entro l'esercizio siano fatti pervenire alle competenti casse provinciali entro e non oltre il 9 dicembre 2004 fatta eccezione per gli ordinativi emessi a valere sugli ordini di accreditamento riguardanti il P.O.R. 2000/2006 ed altri interventi comunitari che dovranno pervenire alla cassa regionale entro e non oltre il 22 dicembre 2004.
Per gli ordinativi eventualmente smarriti, la banca incaricata del servizio di cassa produrrà una speciale nota recante l'indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione dello smarrimento, datata e sottoscritta dal capo ufficio.
A norma dell'art. 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni i funzionari delegati, qualora accertino alla data del 15 dicembre 2004 una rimanenza di somme per un importo non superiore ad e 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'esercizio 2004, provvederanno, entro il giorno 31 dello stesso mese ad estinguere tali titoli mediante versamento della rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3717 per i fondi regionali, capitolo 3726 per i fondi a destinazione vincolata e capitolo 1501 per il bilancio dell'Azienda foreste demaniali).
Relativamente all'applicazione dell'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 28 febbraio 2005, esclusivamente per il pagamento di somme residue riferibili all'esercizio precedente. Le somme non erogate entro la data suddetta debbono essere versate in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005, con imputazione ai medesimi capitoli sopra indicati.
Trasporto, riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento

In relazione alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio 2004, è così disciplinato:
a)  per quelli riguardanti spese correnti emessi in conto competenza, su richiesta dei funzionari delegati, devono pervenire al competente Istituto di credito entro il termine perentorio del 15 dicembre 2004; non sono trasportabili invece, gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 2004 con imputazione ai residui, poiché i relativi impegni sono da eliminare ai sensi dell'art. 12 della citata legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che in ogni caso non sono trasportabili all'esercizio 2005 gli ordini di accreditamento riguardanti le spese relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri, in quanto l'assunzione degli impegni riguardanti tali spese deve avvenire contestualmente all'emissione dei relativi titoli di pagamento, a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  per quelli riguardanti spese in conto capitale, d'ufficio, sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati ai sensi del terzo comma del citato art. 12 della legge regionale n. 47/77 o sia intervenuta richiesta contraria da parte dei funzionari delegati, entro il termine indicato del 15 dicembre 2004.
I funzionari delegati sono invitati a prestare particolare cura nella valutazione delle somme effettivamente spendibili nell'esercizio finanziario 2005. Per le somme che ritengono non debbano essere spese, i medesimi entro il termine del 13 dicembre 2004, debbono richiedere espressamente, alle competenti amministrazioni emittenti i titoli di spesa originari, che gli ordini di accreditamento interessati siano riemessi per un importo ridotto o escluderli dalla riemissione in quanto annullati.
Conseguentemente le competenti amministrazioni provvederanno alla riduzione degli ordini di accreditamento ed al contestuale disimpegno delle somme corrispondenti.
L'area interdipartimentale informatica dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro il 15 dicembre 2004, metterà a disposizione delle competenti ragionerie centrali l'elenco (mod. S.I. 009/B/4) degli ordini di accreditamento emessi con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, sia per le spese di parte corrente che in conto capitale.
Entro il medesimo termine, la predetta area, renderà disponibile alle competenti ragionerie centrali un ulteriore elenco che contenga tutti gli ordini di accreditamento che, come anzidetto, non devono essere trasportati all'esercizio successivo.
Le ragionerie centrali, eseguiti i necessari riscontri, provvederanno a trasmettere entro il 20 dicembre alla banca incaricata del servizio di cassa, copia degli elenchi in questione debitamente sottoscritti.
La banca incaricata del servizio di cassa, verificata la prescritta concordanza, procederà, ai sensi dell'art. 330 del regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco (mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.
In aderenza al disposto del 4° comma del predetto. art. 330, un esemplare del citato elenco (mod. 59/Tes) dovrà essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla Corte dei conti, il secondo all'Amministrazione emittente ed il terzo alla competente ragioneria centrale.
Eliminazione degli assensi ad assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi ai sensi del comma 6° dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni

Gli assensi rilasciati nel corso dell'anno 2004 ad impegnare somme a carico di esercizi successivi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano privi di effetto se le Amministrazioni regionali competenti non hanno assunto entro l'esercizio corrente i relativi impegni di spesa.
In relazione a quanto precede le amministrazioni devono fare pervenire al competente servizio bilancio del dipartimento regionale bilancio e finanze:
1.  entro la data del 10 dicembre 2004 le richieste di assenso ad assumere impegni di spesa a carico dell'esercizio 2004 e di quelli successivi;
2.  entro la data del 14 gennaio 2005 un elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati assunti i relativi impegni di spesa pluriennali.
Eliminazione dal bilancio della Regione di somme relative ad impegni su capitoli di spesa riguardanti limiti poliennali d'impegno

Si richiama il disposto dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 affinché le spese derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio 2004 vengano eliminate dal bilancio della Regione e contabilizzate tra le economie di spesa.
Articolo 4, comma 6, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20

Per l'attuazione dell'art. 4, comma 6, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, la gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2003 dei capitoli di cui alla tabella E della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è stata trasferita nei capitoli indicati nella tabella stessa. Poiché per problemi connessi alla gestione bilancio ed al funzionamento del sistema informativo la suddetta operazione è stata effettuata durante l'esercizio finanziario 2004, nell'esercizio finanziario 2004 tutti gli atti emessi dalle competenti Amministrazioni regionali , in conto residui di formazione 2003, sui "vecchi" capitoli di spesa devono intendersi trasferiti ai corrispondenti capitoli di spesa istituiti per effetto dell'art. 4, comma 6 legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20
PARTE TERZA - PATRIMONIO
Contabilità beni mobili ed immobili
Contabilità dei beni mobili

La contabilizzazione in sede consuntiva delle variazioni dei beni mobili regionali, dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2 giugno 1997 della Presidenza della Regione - gruppo patrimonio mobiliare.
Nelle more che venga adottata la nuova modulistica riportante la nuova classificazione dei beni per "categoria" oltre che secondo il SEC 95, si protrarrà l'utilizzo dei preesistenti moduli così come già stabilito con circolare 14 luglio 2004, n. 7 - Assessorato del bilancio e delle finanze - servizio vigilanza.
I consegnatari sono tenuti a trasmettere, in quadruplice copia, entro il termine improrogabile del 16 febbraio 2005 alle competenti ragionerie centrali i prospetti per categorie (A-B-C-D) delle variazioni annuali (mod. 4/P.M.) debitamente compilati.
E' necessario che in tali prospetti, risultino distintamente, sia per i beni assunti in consistenza sia per quelli dismessi, oltre che la categoria merceologica di appartenenza (che verrà riportata nel prospetto riepilogativo) le cause delle variazioni stesse (nel caso di acquisto o vendita, indicare il capitolo di spesa o di entrata; nel caso di beni ricevuti o ceduti ad altri uffici, specificare quali di questi).
Si precisa, altresì, che i prospetti riepilogativi dovranno contenere i dati riassuntivi per ciascun tipo di bene e quelli dell'intera categoria.
Inoltre per una più esatta rilevazione dei punti di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, diviene necessario che per i beni acquistati o venduti, che risultino assunti in consistenza, o dismessi nell'esercizio i relativi dati finanziari riportino annotati i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2004, distintamente per competenza e residui; occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare, per i quali impegno o accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, è necessario che i relativi beni vengono contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).
Occorre precisare che, per determinare se un acquisto o una vendita sia da considerare in conto competenza o in conto residui, si deve fare riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni in raffronto con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata.
Pertanto va considerata in conto competenza l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali dello stesso esercizio a carico del quale è stato assunto il pertinente impegno di spesa; va considerata in conto residui, invece, l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali di un anno successivo a quello del relativo impegno.
Analogamente, è da registrare in conto competenza la vendita di beni il cui corrispettivo viene riscosso e contestualmente accertato nello stesso anno della dismissione; in conto residui quella per cui si verifica una sfasatura temporale tra il momento patrimoniale e quello finanziario.
E' il consegnatario, all'atto della presa in carico o del discarico dei beni, che determina l'anno cui si riferiscono i movimenti patrimoniali; è necessario pertanto che lo stesso conosca gli estremi del relativo dato finanziario affinché possa stabilire l'appartenenza alla competenza od ai residui del movimento patrimoniale.
Nessun problema si pone per i beni acquistati o alienati a cura del consegnatario il quale può agevolmente desumere gli elementi occorrenti o dal titolo di pagamento o dalla quietanza di versamento.
Qualora invece acquirenti siano il provveditorato o le amministrazioni centrali, sarà loro cura trasmettere ai consegnatari competenti il numero della tabella che identifica l'amministrazione, nonché il numero del capitolo e dell'esercizio di imputazione dell'impegno di spesa; tali dati dovranno essere riportati con opportune annotazioni a margine nei modelli 4/P.M.
Contabilità dei beni immobili

Per la predisposizione del conto generale del patrimonio, le ragionerie provinciali dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e comunque non oltre il 15 aprile 2005, alla ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente compilato in ogni sua parte, e redatto secondo la classificazione disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984.
Le stesse, inoltre, devono trasmettere alla ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni.
Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni.
Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare, è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
a)  mod. 91 C.G. nella colonna denominata "Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso" (colonna "e");
b)  mod. 16 C.G., rigo B;
c)  prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.
Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio, la concordanza dovrà essere assicurata tra:
1)  l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0007 ripartito tra competenze e residui;
2)  il mod. 16 C.G., rigo P oppure, in caso di affrancazioni, il mod. 78 colonna 7;
3)  il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.
Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative ai beni venduti e non ancora discaricati, come pure al discarico di immobili venduti il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
Contabilità dei beni immobili agli effetti inventariali

Per quanto attiene la contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 2004 nella consistenza dei beni considerati "immobili" agli effetti inventariali ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato, tutti gli uffici interessati (gallerie regionali - musei - biblioteche - soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla ragioneria centrale BB.CC.AA. e P.I. i prospetti di variazione inventariale (mod. 88) in quadruplice copia debitamente compilati, attenendosi alle istruzioni impartite per la contabilità dei beni mobili, entro il 16 febbraio 2005.
Contabilità dei crediti e delle partecipazioni

Ai fini della compilazione del conto patrimoniale, per le opportune registrazioni contabili, le Amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, avranno cura di inoltrare, entro il 16 febbraio 2005, alle competenti ragionerie centrali dei prospetti dai quali risultino distintamente, per ogni fondo regionale a gestione separata e di rotazione istituiti presso enti e società, i seguenti dati:
-  consistenza dei singoli fondi al 31 dicembre 2003 indicandone altresì la concordanza con il valore iscritto nel bilancio dell'ente;
-  variazioni intervenute durante l'esercizio 2004 e le cause delle variazioni stesse.
Per quanto attiene le partecipazioni della Regione al fondo di dotazione degli enti o al capitale delle società, le amministrazioni dovranno comunicare le variazioni intervenute durante l'esercizio.
La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
L'Assessore: CINTOLA

Cliccare qui per visualizzare l'allegato in formato PDF


(2004.46.2944)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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