REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2004 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 ottobre 2004.
Modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio del comune di Monterosso Almo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio prot. n. 3671 del 13 aprile 2004, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 32609 del 19 maggio 2004, con cui il comune di Monterosso Almo ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la modifica adottata agli artt. 6, 29 e 30 delle norme tecniche di attuazione ed all'art. 29, punto p), del regolamento edilizio del piano regolatore generale approvati con decreto n. 449/2003;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 7779 del 17 agosto 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 54946 del 23 agosto 2004, con cui il comune di Monterosso Almo ha trasmesso la documentazione richiesta da questo Assessorato con la nota prot. n 35242 del 31 maggio 2004;
Vista la delibera n. 13 del 17 agosto 2004, con la quale il consiglio comunale di Monterosso Almo ha adottato, in variante al piano regolatore generale vigente, le modifiche agli artt. 6, 29 e 30 delle norme tecniche di attuazione ed all'art. 29, punto p), del regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del responsabile dell'area AA.GG., datata 27 agosto 2004, dalla quale si rileva che nel periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni/opposizioni avverso la variante adottata;
Visto il parere n. 42 del 7 ottobre 2004 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'unità operativa 4.2/DRU, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
Con la delibera consiliare n. 13/2004 il comune di Monterosso Almo ha adottato una variante al piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 449/2003 del 16 marzo 2003 e, precisamente, sono stati modificati gli artt. 6, 29 e 30 delle N.A. e l'art. 29 - punto p) del R.E.C. nonché è stato introdotto all'art. 6 "Distanze ed altezze" delle citate N.A. il punto 5) "Distanze cigli stradali".
L'inserimento di detto punto 5) discende dall'obbligo di individuare il nuovo centro abitato a seguito della definitiva approvazione del piano regolatore generale con il citato decreto n. 449/2003 e all'obbligo di adeguamento all'art. 4 del decreto legislativo n. 285/92 "Nuovo codice della strada".
Si riporta il testo approvato e quello, in corsivo, adottato con modifiche:
Art. 6, punto 3, comma 2: distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà:
"E' ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà, se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestre, o in base a presentazione di progetto unitario per fabbricati di realizzazione in aderenza".
"E' ammessa la costruzione sul confine di proprietà salvo se preesiste parete o porzione di fabbricato con finestra".
Art. 29, comma 2°, zona B1: distanza minima dai confini:
"Distanza minima dai confini: in aderenza o 10,00 ml. tra edifici in caso di distacco".
"minimo ml. 5,00 - diversamente è ammessa la costruzione sul confine di proprietà, salvo se preesiste parete o porzione di fabbricato con finestra".
Art. 30, punto 3, zone B2: distanza minima tra i fabbricati:
"Distanza minima dai confini: in aderenza; in caso di distacco la distanza non potrà essere inferiore a ml. 5,00".
"minimo ml. 5,00 - diversamente è ammessa la costruzione sul confine di proprietà, salvo se preesiste parete o porzione di fabbricato con finestra".
Art. 6, punto 5 - distanza dai cigli stradali: si riporta il testo introdotto:
"Le costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni devono rispettare la distanza minima dei cigli stradali e/o loro pertinenze, che ricadono all'interno del centro abitato, non inferiore a mt. 10,00, fatta eccezione per i muri di cinta, accessi e quant'altro non espressamente indicato per le quali rimangono valide le norme di cui al vigente codice della strada.
Restano valide, per le costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, muri di cinta, accessi e quant'altro non espressamente indicato, le distanze fissate dal codice stradale vigente, per le strade o tratti di strade ricadenti fuori dalla delimitazione del centro abitato, nonché quelle indicate dalle NTA per le zone omogenee in cui sono previsti strumenti attuativi".
Attesa la regolarità del procedimento amministrativo, per quanto riguarda l'inserimento del punto 5) all'art. 6 delle NTA, in adeguamento al nuovo codice della strada, la scrivente unità operativa 4.2 nulla ha da rilevare.
Riguardo la modifica degli art. 6, punto 3, 2° comma, art. 29, 2° comma e art. 30, punto 3 delle medesime NTA, si condividono con la prescrizione dell'obbligo al mantenimento di una distanza minima assoluta di ml. 10,00 tra pareti finestrate ex art. 9, punto 2, del decreto interministeriale n. 1444/68 e pertanto, il nuovo testo sarà così articolato:
Art. 6, punto 3, comma 2: distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà:
"E' ammessa la costruzione sul confine di proprietà salvo se preesiste parete o porzione di fabbricato con finestra. In ogni caso è prescritta una distanza minima assoluta tra pareti finestrate di ml. 10,00".
Art. 29, comma 2°, zona B1: distanza minima dai confini:
"minimo ml. 5,00 - diversamente è ammessa la costruzione sul confine di proprietà, salvo se preesiste parete o porzione di fabbricato con finestra. In ogni caso è prescritta una distanza minima assoluta tra pareti finestrate di ml. 10,00".
Art. 30, punto 3, zone B2: distanza minima fra i fabbricati:
"minimo ml. 5,00 - diversamente è ammessa la costruzione sul confine di proprietà, salvo se preesiste parete o porzione di fabbricato con finestra. In ogni caso è prescritta una distanza minima assoluta tra pareti finestrate di ml. 10,00".
Si è del parere, pertanto, che la variante adottata con delibera del consiglio comunale di Monterosso Almo n. 13 del 9 marzo 2004 relativa all'inserimento all'art. 6 del punto 5) e alle modifiche introdotte alla NTA del piano regolatore generale vigente sia meritevole di approvazione così come sopra riportato.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 42 del 7 ottobre 2004, reso dall'U.O. 4.2/DRU ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dall'unità operativa 4.2/DRU n. 42 del 7 ottobre 2004, sono approvate le modifiche agli artt. 6, 29 e 30 delle norme tecniche di attuazione ed all'art. 29, punto p), del regolamento edilizio, adottate dal consiglio comunale di Monterosso Almo con delibera n. 13 del 17 agosto 2004, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 42 del 7 ottobre 2004 reso dall'U.O. 4.2/DR.U.;
2)  delibera consiliare n. 13 del 17 agosto 2004.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Monterosso Almo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblica per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 2004.
  LIBASSI 

(2004.44.2773)
Torna al Sommariohome


116


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 39 -  78 -  9 -  22 -  87 -  29 -