REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2004 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Raddusa


Lo statuto del Comune di Raddusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 6 maggio 1995. Successivamente sono state pubblicate delle rettifiche al suddetto statuto nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 2 dicembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 24 del 7 ottobre 2004.
Brevi cenni
Le prime notizie del piccolo centro agricolo di Raddusa, agli estremi limiti della provincia di Catania, e confinante con la provincia di Enna, risalgono intorno all'anno 1300 quand'era un fondo situato nel territorio della Val di Noto, una delle tre grandi valli in cui era allora suddivisa la Sicilia.
Come paese nasce nel 1800, con la promulgazione del real decreto che ne autorizzò la "costruzione".
A cinquanta anni dalla sua fondazione, con provvedimento reale n. 421 del 22 ottobre 1859, ne fu decretata l'elevazione a Comune a partire dal 1° gennaio 1860.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Disposizioni generali

1.  Il Comune di Raddusa è un ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dallo statuto e dalle leggi della Regione Sicilia e dal presente statuto, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica e confina con il territorio dei comuni di Assoro, Ramacca ed Aidone.
3.  La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
4.  Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.
5.  Il Comune ha la potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
6.  L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle realtà sociali nonché di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata e qualsiasi condizionamento nella vita dell'ente locale.
7.  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
8.  Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.
9.  Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura e alla educazione permanente e ricorrente anche mediante l'organizzazione del servizio pubblico di biblioteca, il recupero delle tradizioni religiose, culturali e folcloristiche, favorisce l'istituzione di associazioni ricreative e sportive, promuove l'inserimento sociale di coloro che per motivi fisici o sociali si ritengono emarginati. Attua piani di razionalizzazione della rete commerciale al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio nell'interesse degli operatori e dei consumatori, promuove l'integrazione e la valorizzazione di tutti i gruppi regionali presenti secondo i principi della tutela e salvaguardia ambientale e della valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed artistiche del territorio.
10.  Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.
11.  Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
12.  Il Comune garantisce la massima informazione in materia ambientale recependo la legge n. 349/86 e la direttiva comunitaria n. 90/313/CEE del 7 giugno 1990, il Comune d'accordo con le Regioni può promuovere corsi, organizzare dibattiti per accrescere la qualificazione dei lavoratori forestali al fine di creare una razionale conservazione del patrimonio boschivo sito nel proprio territorio. Può promuovere l'allargamento del territorio boschivo circostante. Il Comune, in base all'art. 24 della legge regionale n. 11/89, può richiedere che l'azienda forestale intervenga su aree pubbliche anche di modeste dimensioni con impianti di essenze arboree fermo restando per il Comune l'onere della manutenzione.
13.  Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli. In questa prospettiva il Comune garantisce una corretta e puntuale informazione sull'obiezione di coscienza e si attiva per la conseguente apertura di convenzione con l'ente ministeriale competente, per l'assegnazione di un numero definito di obiettori da utilizzare in servizi di pubblica assistenza in "extra-quota" della previsione della pianta organica dell'amministrazione.
14.  Nel quadro degli interventi coordinati ed integrati di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/86, che disciplina le attività socio-assistenziali in Sicilia, il Comune si fa obbligo di coordinare con servizi sociali e sanitari operanti nel territorio modalità di interventi a favore delle persone "handicappate", di assicurare a quelle più deboli, anziani e minori, ogni forma di assistenza a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, di promuovere comunque, nel rispetto dei principi di solidarietà verso le fasce di popolazione meno protette e nell'ambito degli strumenti legislativi e finanziari posti in essere dallo Stato e dalla Regione, ogni utile iniziativa nei loro confronti.
15.  Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse, che siano comunque sedi istituzionali o edifici pubblici comunali.
16.  Il gonfalone e lo stemma del Comune di Raddusa sono quelli storici. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 2
Funzioni

1.  La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale.
2.  Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche.
3.  L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
Art. 3
Rappresentanza della comunità

1.  Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati, che esercitano attività o svolgono funzioni comunque attinenti ai medesimi interessi.
2.  Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune.
3.  Se tali iniziative riguardano atti inerenti alle attività del C.C. il sindaco attiverà tali procedure previa deliberazione del C.C.
Art. 4
Albo pretorio e bollettino ufficiale

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima informazione nei confronti dei cittadini.
2.  Nella sede municipale vengono previsti appositi spazi, facilmente accessibili da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione e la lettura di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3.  Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
4.  Il bollettino ufficiale del Comune è uno strumento che garantisce il diritto all'informazione del cittadino. Ha periodicità trimestrale. In esso vengono pubblicati tutti gli atti burocratico-amministrativi dei cittadini singoli o riuniti in associazione, categorie e professioni. Sul bollettino in particolare vengono pubblicati tutti gli atti e deliberazioni di G.M., C.C., della commissione edilizia, commissione urbanistica, le ordinanze, le determinazioni dei capi area e sindacali, tutti gli atti riguardanti appalti, forniture e alienazioni di beni comunali. Un capitolo del bollettino è riservato alla pubblicazione di materiali ed atti predisposti dal difensore civico. L'istituzione del bollettino ufficiale è subordinato alle risorse finanziarie del Comune. Il bollettino può essere, in congruo numero di copie, distribuito gratuitamente ad associazioni e privati, e consultato da chiunque presso la sede municipale nelle ore di apertura dell'edificio.
Art. 5
Statuto

1.  Il Comune disciplina la propria organizzazione con lo statuto nell'ambito delle norme costituzionali, delle leggi fondamentali della Repubblica e delle leggi della Regione siciliana. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2.  Il procedimento per le modifiche dello statuto segue la disciplina dell'art. 4, legge n. 142 dell'8 giugno 1990, come integrato dall'art. 1, legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991, e dall'art. 1, legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.
Art. 6
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezioni e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento.
Art. 7
Programmazione e cooperazione

1.  Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2.  Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia regionale di Catania, con la Regione siciliana.
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 8
Organi

1.  Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.  Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.  Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di governo secondo le leggi dello Stato.
4.  La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3.  Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4.  I verbali delle sedute di giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario.
Art. 10
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio.
2.  L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3.  Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità regolamentari.
4.  Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5.  Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6.  Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 11
Norme di funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con l'ordine del giorno, gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
3.  La prima seduta del consiglio comunale è convocata e presieduta così come previsto dalle vigenti norme sulle autonomie locali.
4.  In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, si procederà nei modi di legge.
5.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per la riunione ordinaria e straordinaria del consiglio per la determinazione propria o per richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
6.  La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può contenere anche una seconda convocazione.
7.  L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8.  L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve adeguatamente essere pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
10.  La richiesta di convocazione del consiglio spetta anche ad un quinto dei consiglieri in carica ed, in tale ipotesi, il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte da discutere.
11.  A detto ordine del giorno può, comunque, seguire un ordine del giorno suppletivo. Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del consiglio, se non iscritto all'ordine del giorno ed i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi d'urgenza, 24 ore prima.
12.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse. La previsione di tale deroga alla regola generale della seduta sarà meglio disciplinata con il regolamento che il consiglio adotterà ai fini di disciplinare lo svolgimento dei propri lavori.
13.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, ha l'obbligo di essere presente nelle riunioni di consiglio negli argomenti proposti dalla giunta municipale. Il sindaco e i membri di giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 12
Linee programmatiche di mandato

1.  Entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.  Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento comunale.
3.  Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4.  Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 13
Commissioni

1.  Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di inchiesta, di studio e, a maggioranza assoluta dei propri membri, anche di indagine. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.  Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3.  La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 14
Consiglieri

1.  Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare documenti e ricevere copia degli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 16 del presente statuto.
4.  Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5.  Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dal consiglio comunale.
6.  Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al consiglio, esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio provvede all'immediata surrogazione del dimissionario. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art. 16
Convocazione e sedute del consiglio comunale

1.  Per lo svolgimento degli atti di propria competenza, la convocazione e la presidenza del consiglio avvengono nei modi di cui al precedente art. 9 e le sedute si svolgono secondo quanto riportato nei seguenti commi.
2.  Esso si riunisce validamente e, quindi, il consiglio può svolgere la sua attività, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non dispone di una maggioranza speciale.
3.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
4.  La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.
5.  La seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, con l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
6.  Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:
a)  i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, mentre concorrono quelli che si astengono volontariamente;
b)  coloro che escono dalla sala prima della votazione.
7.  Il consiglio delibera solo su proposte iscritte all'ordine del giorno; nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale.
8.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui gli argomenti da trattare implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone, in tal caso anche la votazione è segreta, oppure nei casi in cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli stessi interessi della pubblica amministrazione se trattati pubblicamente.
9.  La votazione avviene a voto palese, tranne l'ipotesi in cui l'argomento attiene ad un apprezzamento sulle persone così come riportato nel precedente art. 9.
Art. 17
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere che se non reso entro 60 giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le seguenti cause:
a)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento;
b)  mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario nominato dall'Assessore per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
c)  in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
2.  Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.
3.  Il consiglio comunale decade
a)  nel caso di fusione di due o più Comuni;
b)  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune, senza che ne sia stata possibile la sostituzione mediante surroga.
4.  La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, il quale contestualmente nomina un commissario straordinario.
5.  Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.
Art. 18
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2.  I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3.  E' istituita, presso il Comune di Raddusa, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alla finalità generale dell'art. 11, comma 3, del presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4.  I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5.  Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6.  I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno 2 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tal scopo, dal sindaco.
Art. 19
Sindaco

1.  Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini.
2.  Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.
3.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4.  Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Tali nomine o revoche devono essere comunicate al consiglio comunale entro 30 giorni.
5.  Il sindaco coordina e riorganizza, secondo le competenze attribuitegli dalla legge, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici sul territorio.
Art. 20
Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parti di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, in particolare il sindaco:
a)  dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c)  convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
d)  esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e)  emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi previsti dalla legge;
f)  nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
g)  può conferire o revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
h)  nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
i)  per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione; il numero degli incarichi non può essere superiore a due. Gli esperti sopra nominati devono essere dotati almeno del titolo di laurea;
j)  trasmette semestralmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Art. 21
Attribuzioni di vigilanza

1.  Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2.  Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3.  Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 22
Attribuzioni di organizzazione

1.  Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)  esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
b)  propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
Art. 23
Vicesindaco

1.  Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale, per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2.  Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni, agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 24
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai quattro/quinti dei consiglieri assegnati.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e dalla giunta comunale e si procede allo scioglimento del consiglio comunale, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97.
Art. 25
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1.  La cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta comunale ma non del consiglio comunale che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alla elezione del sindaco da effettuarsi nel primo turno elettorale utile.
2.  L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3.  La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4.  La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5.  Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 26
Giunta comunale

1.  La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della fiducia.
2.  La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
4.  Gli assessori, ciascuno per le proprie deleghe, semestralmente riferiscono al consiglio comunale sugli obiettivi raggiunti e sui programmi futuri.
Art. 27
Composizione

1.  La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori, dei quali uno è investito della carica di vicesindaco.
2.  Gli assessori sono scelti dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale.
3.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto.
Art. 28
Nomina

1.  Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.  Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari.
3.  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4.  Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 29
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3.  Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 30
Competenze

1.  La giunta collabora con il sindaco ed esercita la sua competenza nelle materie e per gli atti indicati nella normativa vigente in materia di enti locali.
2.  La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 31
Partecipazione popolare

1.  Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3.  Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 32
Associazionismo

1.  Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.  A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.  Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4.  Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.  Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6.  Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 33
Contributi alle associazioni

1.  Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.  Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.
3.  La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.  Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5.  Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 34
Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 35
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2.  Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di udienza.
Art. 36
Consultazioni

1.  Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
2.  La consultazione interviene per volontà del sindaco, del consiglio comunale o di un numero di cittadini che rappresentino il 25% degli elettori, secondo modalità individuate da apposito regolamento.
3.  Sulle questioni oggetto di consultazione è fatto obbligo alle competenti autorità di pronunciarsi nel termine massimo di 60 giorni.
Art. 37
Petizioni

1.  Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.  La raccolta di adesione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3.  La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4.  Se la petizione è sottoscritta da almeno 25 persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.  Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.
6.  Se la petizione è sottoscritta da almeno 25 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale.
Art. 38
Proposte

1.  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 25 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi e di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
2.  L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3.  Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 39
Referendum

1.  Il sindaco, il consiglio comunale o un numero di elettori non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali possono richiedere l'indizione di referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.
2.  Il c.c. approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 40
Accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.  Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3.  La consultazione degli atti di cui al 1° comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4.  In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto interessato, può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.  In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6.  Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 41
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e piazze del centro urbano.
3.  L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5.  Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.  Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 42
Istanze

1.  Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2.  La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
Capo IV
Procedimento amministrativo
Art. 43
Diritto di intervento nei procedimenti

1.  Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.  L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 44
Procedimenti a istanza di parte

1.  Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.  Il funzionario o l'amministrazione devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.  A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4.  Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.  Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento.
Art. 45
Procedimenti a impulso di ufficio

1.  Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2.  I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
3.  Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.
Art. 46
Determinazione del contenuto dell'atto

1.  Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l'autorità amministrativa.
2.  In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
Titolo IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 47
Obiettivi dell'attività amministrativa

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2.  Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.  Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art. 48
Servizi pubblici comunali

1.  Il consiglio può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 49
Forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per le gestioni di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f)  a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2.  Il Comune può partecipare a società per azioni, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.  Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4.  I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 50
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2.  Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo di pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.  I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 51
Struttura delle aziende speciali

1.  Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e il controllo.
2.  Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3.  Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.  Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal testo unico n. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5.  Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6.  Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.  Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 52
Istituzioni

1.  Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotate di autonomia gestionale.
2.  Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3.  Gli organi delle istituzioni sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4.  Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.  Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
Art. 53
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.  L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi dell'amministrazione.
3.  Il sindaco sceglie i rappresentanti del Comune negli organi dell'amministrazione tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.
4.  I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5.  Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6.  Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 54
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di formare in modo coordinato servizi pubblici.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 55
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 44, 2° comma, del presente statuto.
4.  Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 56
Accordi di programma

1.  Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2.  L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 57
Principi strutturali e organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 58
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e servizi.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 59
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune, attraverso il regolamento dell'organizzazione, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture universali o di staff intersettoriali.
4.  Il comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti.
Art. 60
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento degli uffici e servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.  Il regolamento degli uffici e servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
Art. 61
Direttore generale

1.  Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario. Può altresì procedersi alla nomina di direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni la cui popolazione sommata raggiunga i 15.000 abitanti.
Art. 62
Compiti del direttore generale

1.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2.  Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 63
Funzioni del direttore generale

1.  Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2.  Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza a dirigere il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g)  gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h)  riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i)  promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 64
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento degli uffici e dei servizi.
2.  I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnanti in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3.  Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco.
Art. 65
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2.  Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a)  presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b)  rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c)  emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d)  provvedono ad autenticazione e alle legalizzazioni;
e)  pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f)  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g)  pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000;
h)  promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i)  provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j)  forniscono al direttore, nei limiti di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k)  autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l)  concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m)  rispondono, se nominato nei confronti del direttore generale, ovvero del sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Art. 66
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 67
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 68
Controllo interno

1.  Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/99.
2.  Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
Capo III
Il segretario comunale
Art. 69
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.  Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3.  Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 70
Funzioni del segretario comunale

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco e rispettivamente assessori e consiglieri.
2.  Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3.  Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4.  Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5.  Il segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento.
Art. 71
Vicesegretario comunale

1.  La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2.  Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Capo IV
La responsabilità
Art. 72
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3.  Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 73
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori, il segretario, il direttore, i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 74
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 75
Ordinamento

1.  L'ordinamento delle finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 76
Attività finanziaria del comune

1.  Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.  I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.  La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5.  Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 77
Amministrazione dei beni comunali

1.  Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile del servizio interessato dell'esattezza dell'intervento delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2.  I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3.  Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 78
Bilancio comunale

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4.  Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 79
Rendiconto della gestione

1.  I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.
Art. 80
Attività contrattuale

1.  Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3.  La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 81
Revisore del conto

1.  Il revisore del conto è eletto dal consiglio comunale ed assume le funzioni assegnate dalla legge.
2.  Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore del conto.
3.  Saranno previsti nel regolamento i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco e il revisore.
4.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore del conto per l'esercizio delle sue funzioni.
5.  Il revisore del conto collabora con il c.c., è presente ogni qualvolta il presidente lo convochi per avere chiarimenti, è obbligato a presenziare alle sedute del c.c. che trattano approvazione del bilancio preventivo e di assestamento di bilancio.
6.  L'inosservanza del comma 5 comporterà la decadenza dall'incarico con relativo atto del c.c.
Art. 82
Tesoreria

1.  Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio riscossione tributi;
b)  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro un giorno;
c)  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d)  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2.  I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 83
Controllo economico della gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2.  Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 84
Verifica dello statuto

1.  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove un'apposita adunanza per la verifica dell'attuazione dello statuto stesso, predisponendo adeguate forme di consultazione delle associazioni, organizzazioni ed enti aventi sede nel Comune ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.
Art. 85
Osservanza di norme

1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le norme dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.
(2004.44.2855)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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