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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA
Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso.
Con ordinanza n. 1278 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 909 dell'8 luglio 2004, con la quale la ditta Cusumano Gaetano è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Riesi (CL), contrada Mariano, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 909 dell'8 luglio 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2827) 119
Con ordinanza n. 1279 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 454 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Galia Filippo, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Trapani, frazione Fontanasalsa, via Marsala S.S. 115, Km. 9,700, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 454 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2826) 119
Con ordinanza n. 1281 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 441 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Cusumano Domenico, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Alcamo (TP), contrada Marcione Setterino, S.S. 113, Km. 331,810, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
(2004.44.2823) 119
Con ordinanza n. 1282 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 444 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Ficano Leonardo, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Bagheria (PA), nella S.S. 113 al Km. 247,18, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
(2004.44.2833) 119
Con ordinanza n. 1283 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 742 del 17 giugno 2004, con la quale la ditta Gentile Filippo, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in San Giovanni La Punta (CT), via Fiuggi n. 7, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 742 del 17 giugno 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2825) 119
Con ordinanza n. 1284 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 575 del 18 maggio 2004, con la quale la ditta Ficano Salvatore, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Santa Flavia (PA), contrada Serradifalco - S.P. Bagheria-Baucina, s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta trasmetta autorizzazione allo scarico per i reflui provenienti dal piazzale, rilasciata dal comune di Santa Flavia. In alternativa, i suddetti reflui dovranno essere convogliati in idonea vasca a tenuta per il successivo conferimento a ditte autorizzate al trasporto e/o allo smaltimento e ne dovrà essere data comunicazione, allegando idonea documentazione fotografica.
(2004.44.2824) 119
Con ordinanza n. 1285 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 457 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Cuticchio Salvatore, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Villabate (PA), fondo Battaglia, trav. via A. De Gasperi, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 457 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2832) 119
Con ordinanza n. 1286 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 455 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Pitì Celestino, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Patti (ME), contrada Ferriato, s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute.
(2004.44.2828) 119
Con ordinanza n. 1287 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 458 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Giardina Giuseppe, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione e pressatura, di cui alle lett. g), h) ed i), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Siracusa, viale Epipoli n. 84, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute.
(2004.44.2830) 119
Con ordinanza n. 1288 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 473 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Di Malò Corrado e Francesco s.n.c., è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lett. g), h) ed i), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Noto (SR), contrada Migliorina, s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 473 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2831) 119
Con ordinanza n. 1289 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 470 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Fiorenza Angelo, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Agira (EN), contrada Conche, S.S. 121, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 470 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2822) 119
Con ordinanza n. 1290 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 559 del 12 maggio 2004, con la quale la ditta Catalano Francesco & C. s.n.c., è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Cammarata (AG), contrada Quaddaredda, ex feudo Ficuzza, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 559 del 12 maggio 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione a questo ufficio.
(2004.44.2819) 119
Con ordinanza n. 1291 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 906 dell'8 luglio 2004, con la quale la ditta Di Bella s.r.l. con unico socio, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Misterbianco (CT), contrada Sieli Incarrozza, S.P. 12/2, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 906 dell'8 luglio 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2820) 119
Con ordinanza n. 1292 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 741 del 17 giugno 2004, con la quale la ditta Boemi Nunzio, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Bronte, contrada Sciaranuova s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 741 del 17 giugno 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2821) 119
Con ordinanza n. 1293 dell'11 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 1015 del 4 agosto 2004, con la quale la ditta Tabbone Giovanni, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Ribera (AG), contrada Cuci-Cuci s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 1015 del 4 agosto 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2818) 119
Con ordinanza n. 1299 del 14 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 468 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Scozzarini s.n.c. di Scozzarini Roberto & F.lli, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Gela (CL), contrada Pampinella, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 468 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2837) 119
Con ordinanza n. 1300 del 14 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 461 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Lo Bartolo Carmelo, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mazzarino (CL), contrada Portella di Pitta, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 461 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2838) 119
Con ordinanza n. 1301 del 14 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 445 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Caramannello Vincenzo, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Canicattì (AG), contrada Ponte Bonavia, s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 445 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2839) 119
Con ordinanza n. 1302 del 14 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 908 dell'8 luglio 2004, con la quale la ditta Messina Salvatore, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mussomeli (CL), contrada Bosco s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 908 dell'8 luglio 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2835) 119
Con ordinanza n. 1303 del 14 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 910 dell'8 luglio 2004, con la quale la ditta Autodemolizione Giuliano Angelo, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Priolo Gargallo (SR), contrada Petraro, ex S.S. 114, n. 35, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 910 dell'8 luglio 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2836) 119
Con ordinanza n. 1350 del 15 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 448 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Metal Rottami s.n.c. di Spadaro Antonino & C., è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lett. g), h) ed i), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Venetico (ME), contrada Beviola, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
(2004.44.2842) 119
Con ordinanza n. 1373 del 20 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 472 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Etna Metalli s.n.c. di Privitera Francesco & C. s.n.c., è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lett. g), h) ed i), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mascalucia (CT), via Pulei n. 31/B, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed alle seguenti condizioni:
- entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 742 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione;
- la ditta dovrà trasmettere un nuovo certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania riportante fra le attività esercitate anche quella di autodemolizione;
- dovrà essere eliminato il pozzo assorbente, al suo posto dovrà essere realizzata idonea vasca a tenuta, alla quale fare confluire i reflui trattati per il successivo conferimento a terzi autorizzati.
(2004.44.2843) 119
Con ordinanza n. 1374 del 20 ottobre 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 465 del 30 aprile 2004, con la quale la ditta Lombardo Giuseppe, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Giarre (CT), via Madonna della Libertà n. 7/A, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, la ditta dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 465 del 30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.
(2004.44.2844)
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