REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2004 - N. 50
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 ottobre 2004.
Autorizzazione del progetto della società Terna S.p.A. relativo alla realizzazione di opere elettriche nel comune di Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto lo strumento urbanistico generale del comune di Belpasso approvato con decreto n. 997 del 22 dicembre 1993;
Visto il foglio datato 14 febbraio 2003, con il quale la società Terna S.p.A. (gruppo E.N.E.L.) ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto relativo alla costruzione del 2° raccordo AT a 150 KV tra l'esistente C.P. Belpasso e l'elettrodotto Misterbianco-Viagrande, in variante allo strumento urbanistico del comune di Belpasso;
Vista la successiva corrispondenza, con la quale è stata trasmessa l'ulteriore documentazione utile ai fini dell'esame di competenza;
Vista la delibera consiliare n. 36 del 12 giugno 2003, trasmessa dal comune di Belpasso con foglio n. 19877 del 4 settembre 2003, con la quale il consiglio comunale ha espresso il proprio avviso favorevole in merito alla realizzazione del progetto in argomento, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota prot. n. 1273 dell'8 aprile 2003, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, servizio per i beni archeologici, ha espresso parere favorevole, a condizioni, alla realizzazione dell'opera in argomento;
Vista la nota prot. n. 2585 dell'11 giugno 2003, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, servizio per i beni architettonici, paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici ha rilasciato il proprio nulla osta, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la nota prot. n. 12883 del 16 luglio 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole di fattibilità delle previsioni di progetto in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 44 del 27 settembre 2004, reso dal servizio n. 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  Il progetto (di massima) in esame consiste nella realizzazione di un 2° raccordo tra l'esistente cabina primaria di Belpasso e l'elettrodotto Misterbianco-Viagrande interessando il territorio del comune di Belpasso per una lunghezza complessiva di Km. 3,20 circa: secondo quanto si rileva dalla relazione tecnica, tale progetto, redatto in conformità del decreto ministeriale n. 28/88 e del D.P.C.M. 23 aprile 1992, prevede, nel particolare, utilizzando l'esistente elettrodotto a 150 KV, la costruzione di un raccordo aereo costituito da una palificazione in semplice terna del tipo unificato E.N.E.L. (serie 132-150 KV) armata con tre conduttori in corda di alluminio/acciaio, su sostegni a traliccio a fusto tronco-piramidale ed elementi angolari di acciaio zincato. Le fondazioni saranno in calcestruzzo armato a piedini separati ed opportunamente dimensionati in funzione delle sollecitazioni agenti e delle caratteristiche del terreno.
-  Per quel che riguarda gli aspetti urbanistici le opere previste in progetto interessano per la quasi totalità, zone destinate dal piano regolatore generale vigente a "verde agricolo", ad eccezione di un minimo tratto ricadente in ex zona "F4" (verde attrezzato per lo sport).
Sulle aree oggetto d'intervento non gravano altri vincoli, come da attestazione dell'ufficio tecnico comunale;
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 ed art. 6 della legge regionale n. 15/91 appare regolare;
-  la Soprintendenza si è espressa favorevolmente, a condizioni, sull'opera ai fini della tutela panoramica e paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, così come per quanto attiene i profili di interesse archeologico;
-  il Genio civile ha espresso parere favorevole di fattibilità dell'opera in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio preso in esame, a norma dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il comune di Belpasso, interessato all'attraversamento dell'elettrodotto, ha espresso, parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  la costruzione del raccordo appare condivisibile in quanto, come evidenziato nella relazione tecnica, finalizzato a perseguire, con il potenziamento della rete elettrica, l'interesse pubblico, e che il tracciato risulta il meno pregiudizievole possibile sia ai fini dell'impatto con l'ambiente sia per i costi di costruzione che l'azienda dovrà sostenere;
-  in definitiva l'elettrodotto in questione, opera di rilevante interesse pubblico, ricadente nella sua quasi interezza in zone di "verde agricolo" dello strumento urbanistico del comune di Belpasso, appare compatibile con l'assetto territoriale del comune medesimo.
Per quanto sopra premesso e considerato questo, servizio 4 è del parere che, fermo restando, trattandosi di progetto di massima, che in fase esecutiva vengano acquisiti i nulla osta di tutti gli enti interessati alla realizzazione dell'opera, siano autorizzabili i lavori relativi al progetto di "2° raccordo AT a 150 KV tra la C.P. Belpasso e l'elettrodotto Misterbianco-Viagrande, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91.
Resta salva la valutazione ai sensi di legge di compatibilità ambientale sul progetto su descritto.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 44 del 27 settembre 2004 reso dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 44 del 27 settembre 2004 espresso dal servizio 4/D.R.U. nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato il progetto riguardante la costruzione del 2° raccordo AT a 150 KV tra la C.P. Belpasso e l'elettrodotto Misterbianco-Viagrande, proposto dalla società Terna S.p.A., in variante allo strumento urbanistico del comune di Belpasso.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 44 del 27 settembre 2004 del servizio 4/D.R.U.;
2) delibera n. 36 del 12 giugno 2003 del consiglio comunale di Belpasso;
3) piano tecnico delle opere comprensivo di relazione tecnica prescrittiva e corografia;
4)  stralcio piano regolatore generale con le modifiche apportate dal decreto n. 987 del 22 dicembre 1993.

Art. 3

La società Terna, gruppo E.N.E.L., prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto ed in particolare quanto previsto in ordine alla valutazione in materia di compatibilità ambientale.

Art. 4

La società Terna, gruppo E.N.E.L. ed il comune di Belpasso sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2004.
  LIBASSI 

(2004.44.2745)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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