REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 ottobre 2004.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Letojanni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 45 e 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
-  il comune di Letojanni è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 46 del 16 maggio 1974;
-  con decreto n. 385 del 30 marzo 1977 dell'Assessorato degli enti locali veniva costituito fra i comuni di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos e Letojanni il "Consorzio per la distribuzione della rete fognante, per la realizzazione degli impianti di depurazione e manutenzione" con sede a Taormina;
-  le aree per la localizzazione degli impianti di depurazione, denominati "depuratore sud" e "depuratore nord" venivano individuate, rispettivamente, nei comuni di Giardini Naxos e Letojanni;
-  il comune di Letojanni provvedeva con delibera consiliare n. 80 del 13 ottobre 1979 ad approvare il progetto esecutivo dei sistemi fognari del Consorzio localizzando, nel contempo, l'area dove realizzare l'impianto "depuratore nord";
-  il suddetto impianto, non previsto dal vigente P. di F. ed in ordine al quale non venivano posti adempimenti volti alla modifica dello stesso, risulta, come indicato nella relazione del dirigente dell'ufficio tecnico comunale in atti, realizzato e collaudato;
Visto il foglio prot. n. 6788 del 31 maggio 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al prot. n. 36544 del 4 giugno 2004, con il quale il comune di Letojanni, nel trasmettere la documentazione relativa, ha richiesto la modifica del vigente strumento urbanistico generale, da zona "E" a zona destinata ad impianto di depurazione consortile, dell'area individuata al foglio 14 del N.C.T., particelle nn. 142, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 229, 138, 139, 140 e 141;
Vista la deliberazione n. 22 del 26 maggio 2004, con la quale il consiglio comunale di Letojanni, con riferimento alle previsioni della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, ha determinato di destinare l'area individuata in catasto al foglio 14, particelle nn. 142, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 229, 138, 139, 140 e 141, da zona "E" a zona destinata ad impianto di depurazione consortile, in variante al vigente P. di F.;
Vista la certificazione a firma del segretario capo, trasmessa con nota prot. n. 8371 del 7 luglio 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di ricorsi e reclami nei termini di legge;
Visto il foglio prot. n. 7823-10725 del 7 maggio 2004, con il quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole a condizioni in merito al progetto di variante al P. di F. per la realizzazione dell'impianto in argomento;
Visto il parere prot. n. 2437/S del 29 aprile 2004 reso dalla U.S.L. n. 5 di Messina, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/94, così come modificata dall'art. 14, legge regionale del 2 agosto 2002, sul progetto per l'ampliamento del depuratore consortile in argomento;
Vista la nota prot. n. 6413 del 20 settembre 2002 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, dalla quale si rileva che le aree interessate dalla variante non sono assoggettate ai vincoli di tutela di competenza;
Vista la nota prot. n. 521 del 20 luglio 2004, con la quale l'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 14 del 19 luglio 2004, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Le aree interessate dalla variante hanno come destinazione urbanistica nel suddetto strumento urbanistico generale zona di E verde agricolo;
In ordine all'impianto di depurazione esistente, il comune di Letojanni dal 1977 è consorziato con i comuni di Taormina, Castelmola e Giardini Naxos per la gestione del depuratore consortile nord ubicato in territorio di Letojanni. Con delibera di consiglio comunale n. 80 del 13 ottobre 1979 è stata localizzata l'area per la realizzazione dell'opera e successivamente sono state rilasciate le concessioni edilizie n. 26/81 e n. 4/84 del 27 gennaio 1984. L'area estesa mq. 3.721, è ubicata in contrada S. Filippo attigua al torrente omonimo e comprende le seguenti particelle: nn. 142, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 e 229 del foglio 14 del N.C.T.
Il progetto è stato approvato:
-  dall'amministrazione provinciale di Messina in via tecnica;
-  dagli uffici sanitari di Taormina in data 23 gennaio 1979 e Letojanni in data 12 marzo 1979;
-  dal comune di Letojanni in data 6 giugno 1981;
-  dall'ufficio del Genio civile con nota prot. n. 23131 dell'1 ottobre 1984;
I lavori appaltati sono stati consegnati il 6 agosto 1984, ultimati il 27 maggio 1986 e collaudate giusto certificato del 10 gennaio 1989. E' entrato in funzione nel 1990 ed ha allo stato attuale una potenzialità di 21.000 ab/eq.
Riguardo all'ampliamento, il quale rientra tra quelli di quarto livello, risulta localizzato su un'area adiacente all'impianto esistente estesa mq. 1.600 comprendenti le seguenti particelle, di proprietà del Consorzio, nn. 138, 139, 140 e 141 del foglio 14. Esso tiene conto delle opere già esistenti e prevede la realizzazione di una linea indipendente di trattamento dei reflui per circa 15.000 abitanti da attivare nel periodo di massima portata o quando quelle già esistenti sono interessate da interventi di manutenzione.
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
Avverso la deliberazione di C.C. n. 22/2004 non sono stati presentati ricorsi e/o reclami come attestato dal segretario comunale;
L'impianto esistente risulta attualmente funzionante e poiché non è previsto nel vigente P. di F per esso ricorre il caso della necessità del recupero della legittimità mediante la regolarizzazione amministrativa, ritenuta ammissibile da questo dipartimento alla luce del parere n. 263 del 15 ottobre 1991 della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa e della circolare di questo Assessorato n. 1/93 nonché dell'ulteriore parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, emesso a seguito di richiesta da parte di questo Assessorato su problematiche analoghe;
Relativamente all'ampliamento esso è ritenuto necessario in quanto i comuni interessati hanno subito negli ultimi anni una notevole espansione con conseguente aumento della popolazione soprattutto nei mesi estivi richiedendo un incremento della potenzialità rispetto a quella attuale;
L'ufficio del Genio civile di Messina ha rilasciato parere favorevole a condizione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974;
L'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, distretto di Taormina, ha espresso con nota prot. n. 2437/S del 29 aprile 2004, parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;
La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina con nota prot. n. 6413 del 20 settembre 2002, ha comunicato di non esprimere parere sul progetto in quanto per le relative opere non ricorre la sua competenza;
La modifica proposta non incide sostanzialmente sui criteri informatori dello strumento urbanistico vigente;
Per quanto premesso e considerato, questa unità operativa propone di ritenere meritevole d'approvazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, la localizzazione dell'impianto di depurazione approvata dal comune di Letojanni, con deliberazione consiliare n. 22 del 26 maggio 2004 con le condizioni degli atti autorizzatori sopra citati.";
Visto il voto n. 361 del 29 settembre 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in condi-visione alla proposta n. 14 del 19 luglio 2004 dell'U.O. 4.1/DRU, ha ritenuto meritevole di approvazione la localizzazione dell'impianto di depurazione approvata dal comune di Letojanni con deliberazione consiliare n. 22 del 26 maggio 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86;
Considerato che, al fine di provvedere alla definizione delle problematiche urbanistiche correlate a diversi procedimenti istruttori inerenti ad opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, questo Assessorato ha ritenuto di acquisire, in ragione di quanto contenuto nella relazione del gruppo XXII/DRU prot. n. 153 del 15 novembre 1999, il parere del Consiglio di giustizia amministrativa in merito all'ammissibilità delle relative varianti;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, la cui applicazione è stata disposta con direttiva n. 118/XXII del 28 dicembre 2000, con il quale, sostanzialmente, viene confermata l'ipotesi di sanatoria amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, in precedenza prospettata con la circolare di questo Assessorato n. 1/93;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 361 del 29 settembre 2004;
Rilevata la regolarità della procedura seguita in considerazione della possibilità di operare la regolarizzazione amministrativa delle opere in argomento, secondo quanto contenuto nel suddetto parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 45 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 361 del 29 settembre 2004 ed alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa citati, l'area indicata nella deliberazione consiliare n. 22 del 26 maggio 2004 e compresa in zona agricola "E" del vigente programma di fabbricazione del comune di Letojanni è destinata ad impianto di depurazione consortile, ai fini della regolarizzazione dell'impianto esistente, nonché della localizzazione dell'ampliamento dello stesso depuratore consortile nord.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26 maggio 2004;
 2)  parere unità operativa 4.1/D.R.U. n. 14 del 19 luglio 2004;
 3)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 361 del 29 settembre 2004;
Progetto per l'ampliamento del depuratore consortile nord - variante al P.d.F.
 4)  elab. 1  - relazione illustrativa; 

 5)  studio geologico preliminare;
 6)  elab.3  - corografia dell'impianto scala 1:1.000; 
 7)  elab.4  - planimetria generale con l'individuazione degli interventi di progetto; 
 8)  elab.4  - planimetria catastale scala 1:2.000; 
 9)  elab.5.1  - sezioni generali A-B-C-D; 
10)  elab.5  - stralcio strumento urbanistico scala 1:4.000; 
11)  elab.6  - stralcio strumento urbanistico con individuazione della variante. 


Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Letojanni resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 2004.
  LIBASSI 

(2004.44.2772)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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