REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2004 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 5 novembre 2004.
Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose di beneficenza e di istruzione - Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare integrazioni e modifiche al decreto 6 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003, per quanto attiene il capitolo 183705 già capitolo 19004, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da seguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:


Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 504 del 6 marzo 2003 per quanto attiene il capitolo 183705 già capitolo 19004, vengono così modificati:
-  capitolo 183705 "Interventi in materia di pubblica beneficenza ed assistenza" - già capitolo 19004 "Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" (legge regionale n. 65/53).
Per le finalità di legge, i contributi sono concessi ad enti di culto, quale partecipazione alle spese prioritariamente per acquisto di paramenti ed oggetti sacri, istruzione religiosa, restauri conservativi, di attrezzature ed arredi legati alle finalità ed ai servizi religiosi di culto, di beneficenza ed istruzione.
L'istanza, a firma del legale rappresentante, conforme al modello allegato A, compilata in ogni sua parte, prodotta su carta intestata e con apposto il timbro dell'ente di culto per il quale si chiede il contributo, deve essere completata dalle seguenti dichiarazioni:
a)  esatta denominazione e indirizzo dell'ente di culto richiedente;
b)  che l'ente di culto è aperto al pubblico culto;
c)  che il consiglio parrocchiale o la commissione economica parrocchiale, e per le confessioni religiose riconosciute, diverse da quella cattolica, da organi equivalenti, sono stati informati della spesa da sostenere, nonché dell'esigenza e della destinazione del materiale richiesto;
d)  che l'oggetto della spesa per il quale si richiede il contributo non sia stato finanziato in tutto o in parte da altri enti pubblici;
e)  che la scelta dei preventivi di spesa del materiale è avvenuta attraverso un confronto di offerte da parte di più ditte.
L'istanza, con l'allegata copia di valido documento d'iden tità del rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere corredata da:
1)  n. 3 preventivi, in originale, analitici di spesa intestati all'ente di culto che chiede il contributo rilasciati da ditte diverse, vistati da organi competenti per la conformità o la congruità dei prezzi (Camera di commercio o ufficio tecnico comunale territorialmente competente);
2)  dettagliata e ampia relazione sull'esigenza e desti nazione del materiale richiesto;
3)  dichiarazione da parte dell'ente richiedente della disponibilità finanziaria per fronteggiare la parte di spesa delle opere da realizzare o degli acquisti da effettuare non coperta dal contributo regionale;
4)  copia del codice fiscale dell'ente di culto richiedente ed esatta denominazione ed indirizzo.
Le richieste di contributo devono essere afferenti a interventi di importo massimo a E 50.000,00 rimanendo escluse le istanze eccedenti tale importo.
Il termine di presentazione delle richieste di contributo è fissato dall'1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.
Le istanze inviate fuori termine non saranno istruite.
L'ufficio preposto all'istruttoria delle istanze provvederà ad acquisire gli accertamenti richiesti al sindaco del comune in cui l'ente di culto ha sede.
Le istanze, per essere sottoposte al prescritto parere obbligatorio della commissione consultiva, devono essere corredate dalla relativa documentazione e dall'acquisizione degli accertamenti svolti dal comune.
La documentazione integrativa eventualmente prodotta dall'ente di culto, deve pervenire in Assessorato entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno; gli accertamenti effettuati dal comune dovranno essere inviati all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio ricevente (bollo d'entrata) o il timbro postale di spedizione.
Le istanze pervenute prive di preventivi non saranno prese in considerazione e verranno archiviate.
L'ufficio potrà istruire una sola richiesta di contributo.
Questa Amministrazione, al fine di semplificare le scelte, ritiene opportuno indicare, di seguito, un elenco di strumenti e attrezzature che possono essere acquisiti o finan ziati con i fondi disponibili sul capitolo in oggetto:
-  acquisto o restauro arredi indispensabili al culto (panche, altari, inginocchiatoi, etc.);
-  acquisto paramenti sacri;
-  acquisto di arredi sacrestia;
-  acquisto organi;
-  restauro organi a canne già esistenti;
-  acquisto campane ed attrezzature per relativa automazione;
-  acquisto impianti amplificazione;
-  acquisto arredi ed attrezzature per istruzione;
-  acquisto di computers con annesse periferiche;
-  acquisto o recupero di vetrate artistiche, di statue e di via crucis.
Non saranno ammessi a contributo i lavori edili in quanto gli stessi trovano copertura finanziaria da parte di altri Assessorati. Inoltre non saranno prese in considerazione le istanze di contributo per quegli enti che non risultano in regola con la presentazione della documentazione giustificativa relativa ai contributi concessi negli esercizi finanziari precedenti.
Il contributo è determinato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sentita la competente commissione consultiva che deve esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di contributo ammesse a finan ziamento. Il contributo non può essere superiore ad E 25.000,00.
Tutti gli enti che accedono al contributo regionale si impegnano a sostenere la restante quota parte non coper ta dal contributo regionale.
L'eventuale eccedenza della disponibilità finanziaria determinatasi verrà ridistribuita in proporzione a tutte le richieste finanziabili per un importo inferiore.
Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano respinte e verranno archiviate.
La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione:
1)  di fattura originale e quietanzata dalla stessa ditta che a suo tempo ha rilasciato il preventivo di spesa, il cui importo dovrà corrispondere all'intero ammontare del preventivo ammesso a finanziamento.
La fattura dovrà rispecchiare fedelmente il preventivo ammesso a finanziamento; i beni acquistati dovran no quindi possedere caratteristiche tecniche uguali o su pe riori a quelle dei beni oggetto del preventivo;
2)  di attestazione rilasciata dalla competente curia vescovile per le confessioni religiose cattoliche o da organi equivalenti per le confessioni religiose riconosciute diverse da quelle cattoliche da cui risulti che il materiale acquistato è stato registrato nell'inventario dei beni dell'ente di culto beneficiario.
L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità di quanto dichiarato negli atti relativi all'attività ed escluderà dai finanziamenti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
L'assegnazione degli interventi finanziari è, comunque, subordinata alla disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi abrogata.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2004.
  STANCANELLI 


Allegato A

Assessorato regionale della famiglia,delle politiche sociali e delle autonomie locali
Servizio VII
Servizi socio-assistenziali e di volontariato
Unità operativa n. 5
Via Trinacria n. 34/36

90141 PALERMO

OGGETTO: Legge regionale n. 65 del 14 dicembre 1953 - Istanza di contributo "enti di culto" - Anno finanziario 2004.

Il sottoscritto ................................................. nato a ................................................. il ........................................ quale rappresentante legale del/della ................................................. con sede in ................................................. (prov. ..........) via/piazza ................................................. n. .......... C.A.P. ......................... codice fiscale dell'ente .................................................
CHIEDE

per le finalità previste dalla legge regionale n. 65 del 14 dicembre 1953 la concessione di un contributo per ................................................. ................................................. .................................................
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
a)  di essere a conoscenza della legge regionale n. 65 del 14 dicembre 1953;
b)  che l'ente è aperto al pubblico culto;
c)  che il consiglio parrocchiale e/o la commissione economica parrocchiale e per le confessioni religiose riconosciute, diverse da quella cattolica, da organi equivalenti, è stata informata della spesa da sostenere, nonché dell'esigenza e della destinazione del materiale richiesto;
d)  che l'oggetto della spesa per il quale si chiede il contributo non sia stato finanziato in tutto o in parte dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali o da altri enti pubblici;
e)  che la scelta dei preventivi di spesa del materiale è avvenuta attraverso un confronto di offerte da parte di più ditte;
f)  che la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà a carico dell'ente dichiarante.
Per quanto sopra, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
Luogo e data ......................................................................
Il legale rappresentante
.................................................

(2004.45.2907)
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012
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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