REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2004 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Corleone


Lo statuto del Comune di Corleone è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 10 luglio 1993. Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 6 settembre 2002.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 110 del 20 settembre 2004.
Titolo I
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali

Il 16 luglio 1621, pretore, giurati e sindaco della città di Corleone avevano presentato domanda al vicere, Conte di Castro, per la compera del mero e misto impero, dichiarandosi disponibili a pagare 7.000 ducati.
Si era avuta notizia, infatti, che la Corona, continuamente alla ricerca di soldi per far fronte alla guerra dei trent'anni, aveva messo "sul mercato" una serie di diritti e privilegi, tra cui il diritto per le città demaniali di amministrare direttamente la giustizia (il mero e misto impero ), dichiarando la disponibilità a venderli al migliore offerente.
E i notabili corleonesi non volevano lasciarsi sfuggire l'occasione di accrescere il potere e il prestigio della città anche a costo di salassare ulteriormente le finanze comunali, cioè le tasche dei cittadini.
D'altra parte, non mancava loro il modo di convincere la popolazione che l'operazione era conveniente per tutti.
Per la Corona era così impellente il bisogno di far denari, che la proposta di acquisto fu subito accettata e la procedura accelerata al massimo. La città di Corleone versò al Banco di Palermo l'intera somma di 7.000 ducati già il 1° novembre del 1621 e, meno di un mese e mezzo dopo, alla vigilia di Natale, furono emanate le lettere che rendevano esecutiva la vendita.
In questo modo, la città "libera" di Corleone acquisì anche il diritto di amministrare la giustizia sul suo territorio, potevano carcerare, condannare, multare, ecc. ecc.
L'avvenimento segnò forse il momento più alto dell'autonomia comunale e servì ad inorgoglire l'intera comunità di Corleone, che, grazie anche al titolo di "Animosa Civitas", concessole da Carlo V il 12 gennaio 1556, si sentiva diversa e più importante delle piccole città feudali del circondario.
Il Comune rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo dei consociati, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, espressive della loro personalità, nell'ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nonché nel rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla costituzione.
Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.
Il Comune opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.
Art. 2
Finalità generali

1.  Il Comune adegua le proprie attività alle linee della programmazione statale, regionale e provinciale, perseguendo criteri di imparzialità e di buona amministrazione, coordinando la propria azione con quella degli altri enti locali della Provincia regionale.
2.  Esercita funzioni proprie ed attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione.
3.  Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche e sindacali, all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.
4.  Riconosce, sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, il diritto all'informazione. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni, istanze e proposte al consiglio comunale per chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.
5.  Concorre, in base alle proprie attribuzioni, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano o limitino il pieno sviluppo della persona umana e della famiglia.
6.  Riconosce e valorizza nella comunità locale le differenze religiose, razziali e sociali, al fine di eliminare l'emarginazione e realizzare le pari opportunità di quanti vivono nel territorio comunale.
7.  Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità.
8.  Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale idonea ad assicurare le condizioni di maggiore benessere alle categorie più deboli.
9. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo al momento della prevenzione.
10.  Agevola, nei modi e nelle forme più opportune, la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato.
11.  Tutela il patrimonio storico-artistico-archeologico-ambientale favorendone il godimento da parte della collettività.
12.  Promuove iniziative per la conoscenza e la tutela del folklore locale, delle tradizioni religiose e popolari, del dialetto.
13. Incoraggia e favorisce le attività sportive con particolare riferimento a quelle dilettantistiche, anche come strumento di recupero sociale, il turismo sociale e giovanile. Per la realizzazione di tale finalità il Comune favorisce la formazione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli stessi, regolamentandone l'utilizzo mediante appositi regolamenti.
14. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture organizzative. Concorre con altri enti a favorire la realizzazione del diritto alla prima casa per tutti i cittadini.
15. Promuove anche a tal fine la riutilizzazione economica e sociale del centro storico.
Art. 3
Ambito normativo

1. Il presente statuto è articolato in n. 6 titoli e n. 101 articoli in successione progressiva ed è adottato dal Comune di Corleone secondo i principi dettati dalla legge vigente.
2. Il Comune di Corleone è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, della Regione e del presente statuto.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 4
Ambito di applicazione

1.  Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Province e Comuni, della partecipazione popolare anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
2. Il Comune, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 5
Sede, stemma e gonfalone

1.  La sede centrale del Comune è sita in piazza Garibaldi n. 1 ed ivi si svolgono le adunanze degli organi collettivi collegiali.
2.  In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
3.  Il gonfalone del Comune di Corleone è costituito da un leone d'oro rampante in campo rosso che stringe un cuore tra le zampe anteriori.
4.  Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
5. Il Comune è dotato di un proprio stemma costituito da un leone rampante che stringe un cuore tra le zampe anteriori entro uno scudo sormontato dalla corona civica con ai lati 2 cornucopie da ciascuna delle quali escono 3 spighe.
6.  L'uso e la riproduzione di tali insegne e simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 6
Partecipazione

1.  Il Comune riconosce la partecipazione dei cittadini delle forze sociali ed economiche come valore fondamentale della vita della comunità.
2.  Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.
3.  Il Comune riconosce quale presupposto della partecipazione la più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali. Il Comune promuove e adotta tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.
Art. 7
Pari opportunità

1. Il Comune garantisce l'esplicazione della personalità e la pari dignità ad entrambi i sessi, adotta azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
2. Il Comune assicura la presenza di donne ed uomini negli organi collegiali del Comune, giunta e consiglio, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
Art. 8
Sviluppo economico

1.  Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità e la valorizzazione delle risorse umane e materiali, ambientali, storiche, culturali etc. sia direttamente sia attraverso la opportuna collaborazione con enti e società, associazioni e cooperative operanti nel territorio.
2.  Ai fini di cui al comma precedente il Comune si dota di tutti gli strumenti conoscitivi idonei e promuove studi e ricerche periodiche in stretta collaborazione con l'Università e con enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
Art. 9
Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia regionale, il Comune promuove ed acquisisce, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3.  Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le libere forme associazionistiche, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, auspicandone la collaborazione.
Art. 10
Gestione servizi pubblici

1.  Il Comune, ad esclusione dei servizi riservati all'ente in via esclusiva dalla legge, può disporre la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici, titolari del capitale sociale, esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2.  Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
3.  E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
4.  I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
5.  Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici di cui ai precedenti commi e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche secondo quanto stabilito dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/00. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali, una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
6.  Ai servizi pubblici locali di rilevanza economica si applicano le disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/00. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
Capo II
TUTELA DELLA PERSONA E DEL TERRITORIO
Art. 11
Principi generali

1.  Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valori-guida la libertà, la giustizia, la pace e la non violenza; la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata; la famiglia, nelle forme in cui si costituisce, come unità di base nella quale si esprime il cittadino.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il benessere psicofisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana.
Art. 12
Diritti dei minori

1.  Il Comune è fortemente impegnato nella tutela dei diritti enunciati nella "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino" garantendoli ad ogni bambino senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del bambino stesso o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica o sociale, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza.
2.  Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al bambino il diritto:
a) alla vita;
b) al nome;
c) alla famiglia;
d) alla libertà di espressione;
e) alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione;
f) alla istruzione;
g) alla libertà di associazione;
h) al gioco.
3.  Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il bambino contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale.
Art. 13
Solidarietà sociale

1.  Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di solidarietà sociale, al fine di superare le diseguaglianze e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.
Art. 14
Tutela delle "Diversità"

1.  Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti affetti da deficit organici o funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2.  Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3.  Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
a) realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
b) assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
c)  garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, evitando l'istituzionalizzazione attraverso il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
d)  assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
e)  promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura degli handicap e la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella scuola, e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito;
f)  garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
g)  promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15
Pace e non violenza

1.  Il Comune - in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici - riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2.  Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative, di ricerca, di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunitaria.
3. Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace proposte dalle istituzioni culturali religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
Art. 16
Diritto all'ambiente e sua tutela

1.  Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione e gestione territoriale.
2.  Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo e delle acque nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e comunitarie.
3.  Il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente e del territorio.
4.  L'ambiente salubre è bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione a tutela dell'ambiente e del territorio.
5.  Il Comune applica nei suoi atti il criterio di valutazione della compatibilità ambientale e promuove anche azioni concrete per il risanamento ambientale del territorio.
Art. 17
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1.  Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico garantendone la fruizione da parte della collettività.
2. Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che va protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boscate, lacustri e sorgive.
3.  (Abrogato)
Art. 18
Promozione dei beni culturali e del turismo

1.  Il Comune riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità.
2.  Al tal fine il Comune tutela il patrimonio artistico e culturale, la lingua, il costume, le tradizioni locali; ne promuove lo sviluppo e predispone le misure e le strutture necessarie per la loro fruizione.
3.  Promuove ogni attività rivolta alla fruizione turistica dei beni culturali, artistici ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle attività promozionali connessi.
Art. 19
Promozione delle attività sportive e ricreative

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico quale strumento idoneo per la prevenzione delle devianze giovanili e per la gratificazione e qualificazione sociale di ogni cittadino.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune può istituire appositi organismi consultivi e favorisce l'istituzione di enti e associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.
3. Le modalità d'uso delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso di enti ed associazioni alle sole spese di gestione, tranne nei casi in cui è prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.
Art. 20
Assetto e utilizzazione del territorio

1.  Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2.  Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata, miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3.  Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4.  Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5.  Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività favorendo ed incentivando forme di collaborazione volontaria.
6.  Promuove azioni per uno sviluppo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permute ed acquisti, o, nel caso, mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.
7. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.
Titolo II
Capo I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 21
Gli organi elettivi del Comune

1.  Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
2. Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per le funzioni di competenza statali.
4. Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale di Governo con funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.
Art. 22
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale dura in carica 5 anni ed è composto da n. 20 consiglieri. La sua elezione è disciplinata dalle disposizioni e dalle norme delle leggi regionali vigenti.
2.  La qualità di consiglieri si acquista con la proclamazione, atto formale, che ha anche il valore di atto ricognitivo della volontà popolare espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure, in caso di surroga, dall'adozione della relativa delibera.
3.  Il consiglio comunale espleta la sua funzione sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti ed improrogabili.
Art. 23
Adempimenti del consiglio comunale neo eletto

1.  La prima convocazione del consiglio comunale neo-eletto è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
3.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
4.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì il vice presidente secondo le medesime modalità.
5.  Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo e vice capigruppo.
6.  Nella stessa seduta o in quella successiva vengono eletti i componenti delle commissioni istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 24
La presidenza del consiglio

1.  Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne garantisce il buono andamento, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede il consiglio comunale, dirige il dibattito e cura la diramazione degli avvisi di convocazione nonché l'attivazione delle commissioni consiliari.
3.  Il presidente cura il raccordo con i presidenti degli altri consigli comunali e con i rappresentanti eletti nel territorio comunale in altre assemblee politiche, al fine di favorire la circolazione delle informazioni utili ai fini dello sviluppo locale, dell'innovazione istituzionale e della crescita democratica, nonché al fine di promuovere gli interessi della collettività locale in tutte le sedi e la realizzazione di forme di cooperazione con altri enti locali.
4.  Il presidente, altresì, ha diritto ad una sede nel palazzo municipale con adeguato personale e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del consiglio, il responsabile del settore competente adotta i provvedimenti di spesa necessari per consentirgli ldelle funzioni istituzionali. A tal fine è istituito un ufficio alle dipendenze del presidente del consiglio con il compito di favorire l'istruttoria delle questioni all'ordine del giorno, di raccogliere, anche con strumenti informatici, i dati e le informazioni utili per l'attività consiliare e di preparare gli studi e la documentazione sulla cui base si svolge l'attività di indirizzo del consiglio. All'ufficio sono preposti dipendenti dell'ente.
5.  Il presidente del consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
6.  In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente più anziano per voti individuali.
Art. 25
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenze relativamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento degli uffici e dei servizi, ed i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe da essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e la Provincia ed altri enti, la costituzione e la modifica di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario comunale o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
4.  Il consiglio comunale ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
5.  Il consiglio comunale partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
Art. 26
Consiglieri comunali - status ed attribuzioni

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun consigliere per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni è stabilita dalla legge e dal consiglio comunale.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.
3. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4.  Ogni consigliere deve potere svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune, nonché sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari secondo le norme del regolamento. Nell'esercizio del diritto di iniziativa 1/5 dei consiglieri in carica possono chiedere la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
5.  Ogni consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuite ai consiglieri le indennità stabilite dalla legge e dal presente statuto.
7. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato nelle elezioni comunali il maggior numero di preferenze individuali.
8. I consiglieri comunali, entro 3 mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso l'ufficio segreteria:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il consigliere ha fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni.
9.  Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono, anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, anche se in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.
10.  Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali e le stesse persone sopra indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
11.  Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio di segreteria.
12.  Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio comunale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni.
13.  Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nell'albo pretorio a cura del presidente del consiglio comunale.
Art. 27
Indennità dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.
2. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati nella misura minima con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, possono essere incrementati o diminuiti con delibera dell'organo consiliare. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento adottato dal Presidente della Regione. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
3. Il consigliere comunale in carica può, a richiesta, chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione a condizione che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
4. L'opzione per la percezione dell'indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute dell'organo collegiale o delle commissioni di appartenenza.
5. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
7. Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente articolo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute di altri organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che costituiscono articolazioni interne ed esterne degli organi collegiali dell'ente.
8. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 28
Dimissioni dei consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimano immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il presidente le comunica al consiglio per la surrogazione.
2.  Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
3.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art. 29
Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute.

1.  Nei confronti dei consiglieri comunali, che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
2.  Avverso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
3. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'O.d.G.
4. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
5.  Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.
6.  Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.
Art. 30
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri sono organizzati in gruppi, composti da uno o più componenti, secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento.
Art. 31
Le commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo proprio seno le seguenti commissioni permanenti:
a)  affari generali e istituzionali, famiglia e legalità;
b)  assistenza sociale;
c)  lavori pubblici;
d)  agricoltura e pubblica istruzione;
e)  finanze e bilancio;
f)  turismo, spettacolo e sport.
2.  Le stesse hanno funzioni istruttorie, propositive e/o consultive sugli argomenti di competenza del consiglio comunale.
3.  I pareri espressi non hanno poteri vincolanti. Ai componenti delle suddette commissioni compete il gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può, inoltre, eleggere commissioni temporanee con compiti specifici e limitati nel tempo. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
5.  La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove istituite, deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.
Art. 32
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio comunale. Essa viene convocata dal presidente del consiglio.
Art. 33
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per la trasparenza degli atti amministrativi e per l'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consiglio approva i regolamenti a maggioranza assoluta dei consiglieri ad esso assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione di eventuali relative modifiche.
3. I regolamenti approvati e divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
Art. 34
Norme di funzionamento del consiglio

1. Il consiglio disciplina con apposito regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:
a) lo svolgimento dei propri lavori;
b) le modalità e le forme dell'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali;
c) l'istituzione e il funzionamento delle commissioni permanenti temporanee e/o speciali;
d) la gestione di tutte le risorse finanziarie, i servizi e le attrezzature attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione;
e) il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati;
f) le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, da consegnare almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta e 24 ore prima per le sedute urgenti, spetta al presidente.
4. Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dai pareri e dalle attestazioni previste dalla legge che devono essere inserite nel testo dell'atto.
5. L'ordine del giorno deve contenere gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
6. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione, se non sia stata iscritta nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima o, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse. La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute deve essere disciplinata con il regolamento di cui al 1° comma.
9. Nessuna deliberazione è validamente assunta se non viene adottata in una seduta valida e con la maggioranza dei voti validamente espressi, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
10. Le votazioni sono di norma palesi tranne i casi in cui la legge o il regolamento prescrivano votazione segreta.
11. Nelle votazioni palesi per determinare la maggioranza non si computano:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dall'aula prima delle votazioni;
c) gli assessori.
12.  Nelle votazioni segrete non si computano, per determinare la maggioranza richiesta per l'approvazione dell'atto, le schede bianche, quelle illeggibili o quelle nulle.
13. Per le nomine e le designazioni in cui è prevista la rappresentanza della minoranza si applicano il principio della maggioranza relativa e quello del voto limitato, assicurando comunque la non interferenza tra maggioranza e minoranza.
14. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che, nella votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti.
15. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con successiva e separata votazione e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 35
Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio; è responsabile della redazione del verbale che sottoscrive insieme al presidente.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta ammessa a votazione.
3. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi dello stesso.
4. Il regolamento del consiglio stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri;
b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.
5. Nel caso in cui il segretario debba astenersi obbligatoriamente o sia assente o impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il presidente affida le funzioni di segretario al componente del consiglio comunale più giovane di età.
Art. 36
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione nell'albo pretorio e diventano esecutive nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Capo II
IL SINDACO
Art. 37
Elezione

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il procedimento per la sua elezione, le condizioni di eleggibilità, le incompatibilità e le cause di incandidabilità sono regolati dalla normativa vigente.
3. Il sindaco dura in carica 5 anni e presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Art. 38
Competenze, attribuzioni, poteri del sindaco

1. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che non sono specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla nomina dei responsabili delle direzioni, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché del presente statuto e dai regolamenti afferenti.
2. Coordina e programma l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
3.  Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
4.  Nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo regionale e può nominare il direttore generale stipulando apposita convenzione con altri Comuni. Può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale quando non è stipulata convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore.
5. Nomina i componenti del nucleo di valutazione sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito regolamento.
6.  Provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
7.  Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale.
8.  Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
9. Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli assessori, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
11. Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
12. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
13. Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
14. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o vice-sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
15. Provvede, altresì, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati.
16. Per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato che non costituisce rapporto di pubblico impiego ad un massimo di due esperti dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
17.  Le nomine fiduciarie, demandate ai sindaci, decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
18.  Adotta provvedimenti di mera esecuzione di precedenti deliberazioni. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e, per il principio della trasparenza amministrativa, vengono pubblicati con le modalità previste dalla legge regionale.
Art. 39
Potere di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
5. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il sindaco può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Art. 40
Vice sindaco e assessore anziano

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Art. 41
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno 13 consiglieri (cioè con la maggioranza del 65% dei consiglieri assegnati).
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 2/5 dei consiglieri assegnati e posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale.
3. Si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Capo III
LA GIUNTA MUNICIPALE
Art. 42
Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 7 assessori nominati dal sindaco secondo la vigente normativa.
2. Il sindaco eletto al 1° turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti fra i consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.
3. La durata della giunta è fissata in 5 anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
4. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che debbono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
5. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di assessore comunale con quella di componente della Giunta regionale.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del sindaco.
7. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate attribuzioni. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro 15 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di componenti della giunta.
8. Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
9. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 43
Ruolo

1. La giunta è l'organo collegiale di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esercita unitamente al sindaco attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.
5. Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
6. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 44
Funzionamento della giunta ed attribuzioni.

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco, ed in caso di assenza del vice-sindaco o di impedimento in successione il componente della giunta più anziano di età), che stabilisce l'O.d.G. tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal sindaco, sentita la giunta. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta comunale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
4. Il sindaco assegna, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e non delega alla firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
5.  Nel rilascio delle deleghe loro assegnate il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari.
6. Il sindaco può modificare le attribuzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
7. Il sindaco comunica al consiglio comunale le attribuzioni dei singoli assessori e le successive modifiche.
8. Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 del codice penale.
9. La giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:
a) gli atti di indirizzo relativamente ad acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
b) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
c) assunzioni, stato giuridico ed economico del personale;
d) dotazione organica;
e) programma triennale del fabbisogno del personale;
f) indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
g) contributi;
h) nomina di legali;
i) proposizione di azioni e resistenza in giudizio;
j) piano esecutivo di gestione e relative variazioni;
k) autorizzazione alle transazioni.
10. Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
11. Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione e di indirizzo politico-amministrativo.
12. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. La giunta non può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio comunale.
13. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 45
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte. Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2. Competente alla dichiarazione di decadenza è l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. Nelle ipotesi di dimissioni dalla carica, compete al segretario comunale la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
3. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La nuova elezione del sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio comunale. Ove alla data di cessazione dalla carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione è abbinata alla elezione del consiglio.
5. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, secondo le disposizioni vigenti, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. La nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.
6. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario per la cui nomina e competenza si applicano le disposizioni dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il consiglio comunale inoltre decade:
a) nel caso di fusione di 2 o più comuni;
b) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione.
8. Il consiglio viene a cessare:
a) in quanto violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
b) per la mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio.
9. Il decreto di scioglimento o di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.
Art. 46
Cessazione di singoli componenti

1. Gli assessori cessano dalla carica per:
-  morte;
-  dimissioni;
-  revoca;
-  decadenza.
2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, il quale provvede alla nomina del successore.
3. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, entro sette giorni, deve fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
4. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di decadenza o morte di un componente della giunta.
Art. 47
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Salvo che la legge o lo statuto o il regolamento di funzionamento del consiglio comunale non dispongano altrimenti, le sedute degli organi collegiali sono valide allorquando sia presente la metà più uno dei componenti assegnati, e le relative deliberazioni vengono validamente adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi, propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al 4° grado.
3. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
4. Detti divieti si applicano anche al segretario comunale, al vice-segretario e agli altri funzionari che assistono ai vari lavori dell'organo.
Titolo III
Capo I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E
DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Art. 48
Principi generali

1. Il Comune riconosce la partecipazione dei cittadini come valore fondamentale della vita della comunità locale.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana, nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.
3. Riconoscendo quale presupposto della partecipazione la più ampia informazione sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali, il Comune promuove ed adotta tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.
4. Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Art. 49
Associazioni, volontariato e libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza, secondo le norme dell'apposito regolamento, le associazioni, il volontariato e le libere forme associative che:
-  non abbiano fini di lucro;
-  siano costituite e abbiano svolto la propria attività da almeno un anno;
-  abbiano sede nel territorio del Comune ovvero una propria sede nazionale;
-  siano rette da uno statuto democratico;
-  siano dotate di stabile organizzazione o siano costituite in forma associativa ai sensi del codice civile, oppure abbiano svolto iniziative ed attività dirette a favorire lo sviluppo personale e sociale, culturale, sportivo e ricreativo nell'interesse non solo dei propri associati, ma anche della collettività, quand'anche i destinatari di dette iniziative, in ragione del principio solidarista, non siano residenti nel Comune.
Art. 50
Registro delle associazioni

1. Il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno alle libere forme associative di cui all'articolo precedente, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro delle associazioni.
2. A detto registro potranno accedere tutti i gruppi che lo richiedano e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
3. Si presume l'esistenza dei predetti requisiti in capo ad organizzazioni di interesse nazionale o regionale.
4. Sull'ammissione si pronuncia la giunta comunale annualmente, in sede di aggiornamento e revisione del registro.
Art. 51
Accesso ai servizi ed alle strutture

1. Le libere forme associative, di cui al presente titolo, potranno utilizzare i servizi e le strutture pubbliche sulla base di criteri stabiliti con atto di programmazione generale, che identifichi la priorità.
2. Qualora, per le esigenze connesse alla propria attività, l'amministrazione civica abbia necessità di utilizzo delle predette strutture, ha diritto di priorità sulle associazioni, salvo congruo preavviso.
Art. 52
Collaborazione

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica, il Comune, in base ad apposito regolamento, può servirsi delle libere forme associative.
Art. 53
Pubblicità dell'attività amministrativa

1.  Tutta l'attività amministrativa comunale è pubblica, così come sono pubblici i relativi atti e provvedimenti, eccezione fatta per quelli espressamente dichiarati non pubblici da esplicita previsione di legge o regolamentare o per effetto di temporaneo e motivato provvedimento del sindaco.
2. Non possono comunque essere coperti dal segreto gli atti di competenza del consiglio comunale dopo la loro approvazione, nonché i contributi, le concessioni, i sussidi ed i finanziamenti comunque denominati.
3. Il Comune promuove la più ampia informazione in ordine ai propri atti, anche mediante pubblicazioni proprie e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, con particolare riguardo ai seguenti provvedimenti:
-  bilanci preventivi e conti consuntivi;
-  atti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
-  valutazioni di impatto ambientale relative ad opere pubbliche;
-  regolamenti;
-  politiche socio-assistenziali.
Art. 54
Bollettino comunale degli atti ed informazioni

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali all'azione amministrativa il Comune pubblicherà un bollettino periodico sugli atti di interesse collettivo.
2. Il Comune assicura alle associazioni locali, comprese le associazioni sindacali ed imprenditoriali, anche confederali, l'informazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli enti e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.
3. Per i fini di cui sopra il sindaco individua idoneo personale incaricandolo degli adempimenti relativi.
Art. 55
Istanze, petizioni e proposte

1. I singoli cittadini e le loro formazioni sociali possono rivolgere al sindaco: istanze, petizioni, proposte.
2. Le istanze sono dirette, per fini di interesse generale, ad ottenere informazioni e spiegazioni in ordine all'attività dell'amministrazione.
3. Le petizioni sono dirette, per fini di interesse generale, a segnalare esigenze e problemi della comunità.
4. Le proposte sono dirette, per fini di interesse generale, ad ottenere un provvedimento dell'amministrazione o l'istituzione di commissioni speciali di studio.
5. La proposta di delibera deve essere redatta in capi ed in articoli ed accompagnata da una o più relazioni illustrative ed, ove occorra, da studi, progetti, documenti e quant'altro sia idoneo ad illustrarla.
6. Per le istanze e le petizioni il sindaco fornisce risposta.
7. Le proposte presentate da almeno un decimo dei cittadini elettori sono inoltrate dal sindaco al consiglio comunale, che dovrà iscriverle all'ordine del giorno entro un mese dalla presentazione e farne oggetto di discussione e deliberazione di accoglimento o di rigetto, totale o parziale, o di risposta, a seconda dei casi, entro e non oltre 2 mesi dalla presentazione.
Art. 56
Forme di consultazioni

1. Il Comune, allo scopo di realizzare la partecipazione popolare all'azione del Comune, prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:
-  consulte;
-  conferenze di settore;
-  referendum consultivi;
-  incontri con la popolazione promossi dal sindaco;
-  realizzazioni di ricerche e sondaggi presso i cittadini.
2. Gli incontri del sindaco con la popolazione possono essere promossi dal sindaco anche su sollecitazione del consiglio in occasione di adozione di atti amministrativi a contenuto generale, al fine di acquisire, dopo discussione del progetto e delle domande che ne hanno dato luogo, al procedimento utili suggerimenti e pareri.
3. In luogo degli incontri di cui sopra la consultazione può avvenire anche attraverso l'invio di materiale documentario con richiesta di suggerimenti e pareri.
4. Ai fini delle conferenze di settore e dei referendum consultivi di cui ai commi precedenti, sono consultabili coloro i quali hanno facoltà di partecipare al relativo procedimento amministrativo, i rappresentanti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni religiose, sociali, professionali e delle libere formazioni democratiche e civili presenti nel territorio comunale.
5. Il ricorso alle ricerche ed indagini, di cui al presente articolo, può aver luogo quando si devono acquisire dati ed elementi statistici, economici, tecnico-scientifici e sociologici.
6. In tal caso l'incarico è affidato a mezzo convenzioni ad enti pubblici o ditte private altamente specializzate e di indiscussa e riconosciuta esperienza nel settore specifico.
7. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla disciplina degli orari di cui all'art. 36, comma 3, della legge n. 142/90, il sindaco promuove apposite conferenze di servizio con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, con i rappresentanti delle associazioni dei commercianti ed artigiani; consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici e degli esercizi commerciali e le associazioni che hanno per finalità la tutela degli interessi del consumatore e degli utenti.
Art. 57
Consulte

1. Il Comune con apposito atto del consiglio comunale potrà instituire consulte di settore.
2. Le modalità di costituzione e di finanziamento sono determinate dal consiglio stesso con apposito regolamento.
3.  E' costituita, in via permanente, la "Consulta per la frazione di Ficuzza", per riconoscere la più ampia partecipazione a programmi, decisioni e provvedimenti. L'organismo è composto da n. 3 componenti scelti tra i soggetti, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano residenti presso la frazione di Ficuzza, iscritti in apposito elenco istituito e tenuto presso la presidenza del consiglio. L'iscrizione nel predetto elenco, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso, è subordinata alla espressa richiesta scritta fatta, in qualsiasi tempo, dal soggetto interessato.
La nomina dei componenti della consulta è fatta dal consiglio comunale, dopo il suo insediamento, mediante scrutinio segreto e con voto limitato a n. 2 soggetti scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco. Risultano nominati i 3 soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità viene scelto il soggetto maggiore di età.
La consulta elegge, nel proprio seno, un presidente che partecipa - senza diritto di voto - alle sedute del consiglio comunale in cui all'ordine del giorno vi siano argomenti di interesse per la frazione ed un segretario che cura la verbalizzazione delle sedute della consulta.
La consulta svolge funzioni consultive non vincolanti su tutti gli argomenti di interesse per la frazione e di competenza del consiglio comunale nonché funzioni di impulso nei confronti dell'amministrazione attiva per la realizzazione di tutte quelle iniziative ritenute di interesse per la collettività di Ficuzza.
La durata in carica della consulta è legata alla durata del consiglio comunale ed ai suoi componenti non è riconosciuto alcun gettone, indennità e rimborso.
Art. 58
Conferenza di settore

1. Il sindaco e l'assessore delegato al ramo possono convocare una conferenza di settore per consultare la popolazione su specifiche questioni.
2. La conferenza viene convocata mediante invio dell'ordine del giorno alle associazioni che svolgono la loro attività nel settore interessato alla questione da trattare.
3. Del parere reso nella conferenza, si redige apposito verbale.
Art. 59
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra le popolazioni ed i suoi organi elettivi.
2. Il testo proposto alla consultazione deve indicare in modo chiaro, incontrovertibile ed intellegibile, il quesito sottoposto a referendum.
3. Il sindaco indice referendum quando questo sia proposto da almeno 1/3 dei cittadini residenti ed elettori, le cui firme saranno raccolte nei 3 mesi successivi il pronunciamento di ammissibilità del quesito depositato presso il segretario comunale, accompagnato da una relazione illustrativa e da un numero di firme non inferiori a 10 cittadini che si costituiscono in comitato promotore.
Art. 60
Materie escluse dal referendum

1. Il quesito referendario non può riguardare atti vincolati o eccedenti l'esclusiva competenza locale, nonché le seguenti materie:
-  provvedimenti inerenti il compimento di atti dovuti per legge;
-  provvedimenti inerenti elezioni, nomine e designazioni;
-  provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi;
-  provvedimenti inerenti assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti;
-  bilanci preventivi e consuntivi;
-  provvedimenti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose;
-  funzionamento del consiglio comunale;
-  atti di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 267/00.
Art. 61
Svolgimento del referendum

1. Entro 60 giorni dalla presentazione-deposito del quesito del comitato promotore, sulla ammissibilità dello stesso si pronunzia un comitato di garanti costituito dal presidente del tribunale competente per territorio o suo delegato, dal difensore civico e da un rappresentante dell'ordine degli avvocati nominato dal consiglio dell'ordine.
2. Questo comitato, nel caso in cui ravvisi che il quesito non è chiaro o avverta irregolarità formali, ne richiede una nuova formulazione ai promotori.
3. Lo stesso comitato provvederà alla verifica della regolarità delle firme che saranno raccolte nei tre mesi successivi il pronunciamento di ammissibilità del quesito presso il segretario comunale.
4. Le firme dovranno essere autenticate come per legge.
5. Il referendum è indetto con decreto del sindaco entro 2 mesi dalla deliberazione del consiglio comunale e, ove entro detto termine siano previste altre consultazioni elettorali, non oltre i 6 mesi successivi.
6. Le procedure elettorali si uniformeranno a criteri di uniformità ed imparzialità, anche attraverso una forte riduzione del numero dei seggi e la loro apertura per più giorni consecutivi.
7. Il consiglio comunale dovrà, entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati, deliberare sulla materia oggetto del referendum motivando congruamente in ordine ai suoi risultati.
8. Nell'anno precedente il rinnovo del consiglio comunale, non potranno svolgersi referendum.
9. In caso di pluralità di richieste di referendum, questi si svolgeranno contestualmente.
Art. 62
Efficacia del referendum consultivo

1. Quando l'atto non sia stato ancora eseguito o si tratti di un atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
Art. 63
Comitato promotore

1. Il comitato promotore ha poteri di vigilanza sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Qualora l'accordo venga raggiunto non si dà luogo al referendum.
3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso espresso dalla richiesta popolare.
Capo II
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 64
Il difensore civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione è istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico è organo individuale.
3. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse il difensore interviene presso l'amministrazione comunale e le aziende, le società, gli enti da questa dipendenti o controllati, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.
4. Il difensore può intervenire anche di propria iniziativa assicurando l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e segnalando gli abusi e le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
5. Il difensore civico può essere istituito in convenzione con altri Comuni.
Art. 65
Requisiti del difensore civico

1. Può essere nominato difensore civico qualsiasi cittadino che dia garanzie di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Corleone, con le seguenti esclusioni:
a) i membri del Parlamento europeo, nazionale e regionale. I membri dei consigli provinciali e comunali, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni staccate;
b) i candidati all'elezione a consigliere comunale di Corleone ed a consigliere della Provincia regionale di Palermo, nelle elezioni immediatamente antecedenti la sua nomina;
c) i dipendenti del Comune, delle istituzioni, delle aziende, società, enti controllati dal Comune o da esso finanziati;
d) i componenti degli organi direttivi od assembleari dei consorzi, ivi compresi quelli obbligatori e le unità sanitarie locali, delle aziende, istituzioni, società o enti controllati dal Comune e da questi finanziati o convenzionati;
e) i componenti degli organi direttivi dei sindacati o dei patronati di assistenza nell'ambito comunale, provinciale e regionale;
f) i segretari dei partiti politici o dei movimenti politici;
g) coloro i quali abbiano ricoperto la carica di sindaco del Comune di Corleone nella legislatura immediatamente precedente quella della nomina.
Art. 66
Elezione e durata in carica

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, con voto limitato ad una preferenza, entro i 6 mesi successivi dal suo insediamento e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta nel caso di revoca.
3. La revoca da parte del consiglio avviene in caso di gravi inadempienze nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero in caso di violazione della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali.
4. Il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto, e comunque sino alla elezione del suo successore, e non è rieleggibile.
5. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco, in pubblica seduta consiliare, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione siciliana e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
6. Il difensore civico cessa dalla carica inoltre nei casi di:
-  dimissioni;
-  sopravvenuta incompatibilità.
Art. 67
Facoltà e prerogative

1.  Il difensore civico può:
-  chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed interpellare direttamente i funzionari e gli amministratori. Al difensore non potrà essere opposto il segreto d'ufficio, al quale egli stesso è tenuto nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
-  invitare al riesame o alla modifica degli atti emanati quando riscontri vizi di irregolarità.
2. Il difensore civico:
-segnala al sindaco i propri interventi e l'inottemperanza alle proprie richieste;
-  presenta annualmente al consiglio comunale una relazione pubblica e disponibile sulle proprie attività;
-  può chiedere, ove lo ritenga opportuno, di essere ascoltato dal consiglio comunale;
-  propone interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitino l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi statali e regionali di tutela dei cittadini.
3.  L'intervento del difensore civico può essere richiesto, senza vincoli di forma, sia da cittadini singoli che da associazioni.
4. L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'amministrazione comunale, opportunamente arredati ed attrezzati per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
5. Il difensore civico esercita la sua funzione nell'ambito del territorio comunale. Egli interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia sollecito corso, che gli atti siano tempestivamente emanati, che non sussistano carenze o disfunzioni che ne ritardino o ne compromettano l'esito.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7. Non rientrano nel campo di intervento del difensore civico i rapporti di pubblico impiego.
8. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui procedimenti dei quali sia investita autorità giudiziaria penale, amministrativa o civile.
Art.  68
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua presentazione e viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni. Il presidente del consiglio comunale può disporre l'audizione del difensore civico per fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
3. In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso della seduta. Lo stesso consiglio e il presidente del consiglio possono chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento di una seduta su determinati disfunzioni o ritardi.
4. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione mensile non inferiore al 60% di quella prevista per gli assessori. Tale indennità, in considerazione del carico di lavoro annuale, può essere aumentata, con deliberazione consiliare, fino a raggiungere un'indennità pari a quella prevista per gli assessori.
5. Il consiglio comunale, nell'ambito della potestà regolamentare ad esso attribuita, può approvare, con apposito regolamento, norme ulteriori in materia.
Titolo IV
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 69
Struttura dell'ente

1. L'ordinamento del Comune si articola in servizi e uffici raggruppati all'interno di settori.
2. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.
3. La dotazione organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'ente.
4. Ai fini di favorire al massimo la flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale, previste per ciascuna struttura della organizzazione del Comune, sono suscettibili di adeguamenti e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie categorie e profili previsti dalla dotazione organica del personale.
5. Un responsabile, che risponda dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi affidati alle stesse, è preposto ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto.
6. Ad ogni responsabile di settore deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
7. Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte dalla giunta comunale, sentite le proposte formulate dalla conferenza dei funzionari responsabili dei settori.
8. Il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione, dai profili professionali e categorie.
9. Gruppi di studio, ricerca o lavoro, possono essere costituiti, per progetti o programmi determinati, attribuendo al personale mansioni ed attività, nel rispetto delle capacità e competenze professionali, qualora ciò sia ritenuto opportuno e necessario, nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'espletamento delle funzioni o delle attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative.
10. Ricorrendo tali ipotesi, si può prescindere dalle mansioni svolte precedentemente e dal profilo professionale, nel rispetto comunque della posizione funzionale del dipendente.
Art. 70
Il personale comunale

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati sulla base di criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.
2. Il Comune disciplina, mediante regolamento, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le competenze dei responsabili in conformità e ad integrazione delle norme di legge e di quelle risultanti dalla contrattazione collettiva ai vari livelli.
3. Nello stesso regolamento sono disciplinate, ad integrazione di norme di legge e contrattazione collettiva, procedure per una più adeguata selezione del personale.
4. Per quanto non espressamente stabilito dallo statuto e dal regolamento del personale, si rinvia alle norme dettate dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro per il comparto degli enti locali.
Art. 71
Incompatibilità e responsabilità

1. Il rapporto di impiego comunale è incompatibile con ogni altra prestazione di lavoro, dipendente o professionale, indipendente od alle dipendenze dello Stato, in ente pubblico o privato, salvo quanto specificatamente disposto dalla legge o dai regolamenti in senso contrario.
2. Il procedimento disciplinare e le sanzioni saranno disciplinate dal regolamento, rinviando sin da ora, per quanto non disposto dal regolamento od in attesa della sua adozione, per le responsabilità eventuali, alle norme di cui al testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Art. 72
Uffici

1. La struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali ed in considerazione della disponibilità del personale, ove la situazione di fatto lo consenta, si uniforma ai seguenti principi:
-  strutturazione di unità operative;
-  svolgimento della funzione amministrativa per progetti;
-  svolgimento della funzione e dei compiti secondo il metodo della programmazione;
-  integrazione funzionale ed organizzativa delle unità, degli uffici e dei servizi;
-  mobilità interna del personale;
-  valutazione e monitoraggio permanente dell'efficacia ed imparzialità dell'azione sulla base di parametri obiettivi.
Art. 73
Il direttore generale. Nomina e revoca. Attribuzioni

1. Il sindaco può nominare un direttore generale.
2. Il sindaco può proporre al consiglio comunale la stipula di una convenzione - tra Comuni che assommano una popolazione di almeno 15.000 abitanti - per la nomina di un direttore generale, con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica dell'ente. In tale caso, nell'ambito della convenzione vengono disciplinati i rapporti tra direttore generale e segretario generale secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. L'incarico di direttore generale è revocato con atto del sindaco, per rilevanti inadempienze nell'esercizio delle funzioni attribuite. Il trattamento economico é quello stabilito dai contratti nazionali e può essere negoziato tra le parti in relazione ad una eventuale quota aggiuntiva da riferirsi alle condizioni di mercato per equivalenti posizioni di dirigenza con rapporto privatistico.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, il direttore generale può essere confermato nell'incarico dal vice sindaco sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
5. Nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato ai sensi del precedente comma 2, le funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale.
6. Il direttore generale è preposto alla direzione complessiva del Comune. Al direttore generale compete, in particolare:
a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, avvalendosi di tutti i responsabili di settore e di tutte le strutture organizzative del Comune;
b) formulare proposte al sindaco e alla giunta ai fini dell'elaborazione di atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
c) sovrintendere alla gestione generale dell'ente, assicurando il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
d) coordinare e sovrintendere alla azione dei responsabili di settore per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, verificando la congruenza dei piani di attività dei responsabili rispetto al perseguimento degli obiettivi e proponendo alla giunta la variazione degli obiettivi e/o delle risorse loro attribuite per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
e) indirizzare, verificare e coordinare le attività dei responsabili di settore e di servizio, anche con potere sostitutivo, avocativo e di riesame degli atti, nonché potendo attivare l'azione disciplinare in caso di inerzia, o gravi negligenze;
f) definire gli interventi e gli strumenti necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
g) definire il piano delle assunzioni e della mobilità del personale, di concerto e con l'ausilio del responsabile del settore competente, secondo le decisioni, gli obiettivi e i programmi del bilancio preventivo e del piano esecutivo di gestione;
h) predisporre il progetto di bilancio a budget, la sua traduzione in proposta di bilancio preventivo e la proposta di piano esecutivo di gestione, con il concorso dei responsabili di settore, nonché del responsabile servizio finanziario e con il contributo delle strutture di coordinamento;
i) predisporre il piano degli obiettivi;
j) proporre al sindaco e alla giunta la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti;
k) sostituirsi agli uffici nel caso di ritardo o di omissione di provvedimenti obbligatori o che mirano a realizzare il programma sindacale sottoposto agli elettori od inserito in bilancio;
l) esercitare ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dal presente regolamento, dal sindaco.
Art. 74
Il segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed iscritto all'albo di cui al comma 1 dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario sono disciplinate dalla legge e sono di competenza del sindaco.
4. Al segretario sono attribuite le funzioni previste dalla legge, dallo statuto dell'ente e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
5. In particolare al segretario generale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) i compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio, della giunta, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) l'emanazione di direttive ai responsabili di settore, finalizzate al perseguimento della legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e propone alla giunta modifiche o nuove norme regolamentari dirette al raggiungimento degli stessi fini;
c) la presidenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari se non attribuita ad un responsabile di settore;
d) la responsabilità per l'adozione di atti relativi alla gestione del personale nei casi in cui sia interessato personale di aree diverse e non possa, pertanto, farsi risalire la competenza del singolo settore;
e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del consiglio e della giunta comunali e ne cura la verbalizzazione;
f) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
g) presiede le commissioni di concorso se tale competenza non risulta attribuita o attribuibile ai responsabili di settore;
h) presiede le commissioni di concorso riguardanti i responsabili di settore;
i) la definizione di eventuali conflitti di competenza tra le strutture dell'ente;
j) la decisione sui ricorsi gerarchici avverso gli atti di competenza dei responsabili delle strutture;
m) l'acquisizione delle mozioni di sfiducia al sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del sindaco e degli assessori;
n) esercitare ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dal presente regolamento, dal sindaco.
6.  Per l'esercizio delle sue funzioni, il segretario comunale si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.
7. Resta ferma la facoltà del sindaco di conferire al segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del capo dell'amministrazione.
8. Quando non risultano stipulate le convenzioni previste dall'art. 31, comma 2, ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale, il quale sovrintende al funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici, ne coordina l'attività e adotta gli atti di gestione di propria competenza.
Art. 75
Vicesegretario

1. Al fine di coadiuvare il segretario comunale nel-l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, viene prevista la figura del vicesegretario.
2. Il vice segretario, oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
Art. 76
Funzioni di direzione

1. I responsabili dei settori sono responsabili del funzionamento e delle attività delle unità amministrative che dirigono per garantire una gestione corretta ed efficiente, compiono atti di rilevanza esterna.
2. E' affidato alla responsabilità del funzionario promuovere tutti gli atti deliberativi necessari al fine di conseguire gli obiettivi fissati e fornire le valutazioni tecniche in merito a qualsiasi attività propositiva inerente al settore amministrativo di sua competenza.
3. E' compito del responsabile prospettare alla giunta lo stato dell'unità amministrativa, diretta in funzione dei compiti spettanti e degli obiettivi assegnati.
4. I responsabili dei settori, oltre alle funzioni espressamente attribuite dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/00:
a) hanno la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali, secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) possono intervenire, se richiesti, alle sedute del consiglio comunale, della giunta municipale e delle commissioni consiliari, con funzioni referenti e consultive;
c) sono responsabili dei procedimenti, ai sensi della legge regionale n. 10/91 e del relativo regolamento comunale;
d) organizzano, nel rispetto della legge e del regolamento, il lavoro dei dipendenti del loro gruppo.
Art. 77
Incarichi ad esperti

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione secondo la normativa vigente.
2. Il numero degli incarichi non può essere superiore a 2.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di un soggetto non provvisto di laurea, lo stesso deve essere dotato di documentata professionalità ed il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Art.  78
Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Ad essa sono allegati:
-  il programma pluriennale degli investimenti;
-  il bilancio di previsione annuale;
-  il piano occupazionale ed il piano dei servizi;
-  il programma pluriennale di attuazione;
-  i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.
3. I piani di programma ed anche di settore e di durata temporale diversa, devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione programmatico-previsionale.
4. La relazione programmatico-previsionale è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.
Capo II
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 79
Attività amministrativa

1.  L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune.
2.  Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici e privati ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
3.  L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, dell'efficacia, della trasparenza e della partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e dei criteri di cui al presente articolo.
4.  Ove non espressamente previsti dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguate motivazioni.
5.  Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria, esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
6. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento, all'accertamento od alla veridicità della dichiarazione, ove ciò non sia espressamente previsto per legge.
7. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto, per il tipo di procedimento stesso, dall'ordinamento del Comune.
8.  In assenza di esplicita previsione, il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi è di trenta giorni.
Art.  80
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2.  I soggetti portatori di interessi hanno diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando siano attinenti ad interessi comunque coinvolti.
3.  Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti gli organi competenti.
4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
5.  Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei cittadini sono disciplinate dalla legge regionale 10 aprile 1991 n. 10 e dal relativo regolamento comunale.
6.  Tali modalità trovano applicazione anche per quanto riguarda le libere forme associative cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Art. 81
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1.  La tempestività e completa informazione dei cittadini, singoli od associati, in merito all'avvio dei procedimenti è assicurata mediante la comunicazione personale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 10/91.
2.  L'obbligo di detta comunicazione incombe sia sull'amministrazione che sugli enti, istituzioni o consorzi da essa dipendenti.
3.  L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati o a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili e prevedibili.
4.  Il responsabile del procedimento, tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta, altresì, in riferimento al singolo provvedimento se ci siano altri interessati alla comunicazione.
5.  Nei casi d'urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.
6.  In questo caso la comunicazione va affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15.
Art. 82
Accesso agli atti e documenti amministrativi

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa ed estrarne copia nei modi e nei termini fissati dalla legge e dal regolamento comunale.
4. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali, per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o difendere i loro interessi giuridici.
5. La richiesta di informazione sullo stato dei procedimenti, l'ordine di trattazione delle domande, l'individuazione del responsabile del procedimento debbono comunque essere evase entro e non oltre otto giorni dalla richiesta.
6. I cittadini che rivolgono istanza o richiesta per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, sono ammessi a sostenere le stesse loro richieste, in contraddittorio con l'amministrazione, anche mediante la presentazione di memorie, documenti, pareri, nonché ove occorra, con l'assistenza di esperti.
7.  Di tutte le determinazioni concernenti i termini di un procedimento, nonché l'individuazione delle unità responsabili, l'amministrazione dà ampia informazione.
Art. 83
Atti sottratti all'accesso

1.  Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi ed i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo dell'inaccessibilità.
2.  Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti e documenti non sottratti all'accesso.
Art. 84
Pareri

1.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2.  Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possano far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto, su cui il parere è espresso, intendeva perseguire.
Art. 85
Attestazione copertura finanziaria

1.  I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali, qualora comportino impegni di spesa, non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari.
2.  Senza tale attestazione l'atto è nullo.
Art. 86
Attività contrattuale

1.  L'attività contrattuale del Comune è regolata da apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
2.  I principi ispiratori della formazione dei contratti dell'ente sono:
-  l'economicità, l'efficacia, la trasparenza, la legalità dell'azione amministrativa;
-  la libera concorrenza delle imprese;
-  trasparenza degli atti e del provvedimento amministrativo in ordine alla volontà dell'ente di addivenire al contratto;
-  trasparenza in ordine alle procedure di gara o di appalto da seguire, nella scelta dei contraenti e della formazione contrattuale.
3.  L'attività contrattuale dell'ente avviene sulla base dei seguenti atti:
-  la programmazione e la pianificazione di bilancio annuale e pluriennale;
-  la relazione previsionale e programmatica;
-  i progetti ed i programmi risultati dal bilancio preventivo.
4.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita determinazione dirigenziale, nella quale vanno indicate con precisione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Art. 87
Consorzio

1.  Il consorzio è istituito, ove risulti opportuno ai fini dell'efficienza, efficacia e trasparenza, nonché della verificabilità dei servizi, la gestione associata con altri enti di uno o più servizi.
2.  Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/00, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
3.  A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.
4.  In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5.  Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7.  Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
8.  In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9.  Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267/00, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
Art. 88
Impiego degli obiettori di coscienza

1.  Il Comune riconosce l'alto valore sociale della obiezione di coscienza, la valorizza e garantisce l'impiego dei giovani di leva, in servizio civile quali obiettori.
2.  Per le finalità di cui sopra il Comune può stipulare apposite convenzioni con il Ministero della difesa, secondo disposizioni di legge.
Titolo V
Capo I
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Art. 89
Autonomia finanziaria

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2.  Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuite e disciplinate dalla legge.
3.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. La finanza del Comune è costituita da:
-  imposte proprie;
-  addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
-  tasse per diritti e servizi pubblici;
-  trasferimenti erariali;
-  trasferimenti regionali;
-  entrate proprie di natura patrimoniale;
-  risorse per investimenti;
-  altre entrate.
4.  I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili.
5.  Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano le contribuzioni erariali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazioni consiliari, imposte, tasse e tariffe, rapportando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Art.  90
Contabilità comunale e bilancio

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.  La proposta di bilancio, corredata dai necessari documenti contabili, è predisposta dalla giunta, la quale deve presentarla al collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine di approvazione.
4.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.
6.  Gli atti con la quale la programmazione dell'attività del Comune viene definita e rappresentata sono:
a)  bilancio di previsione annuale;
b)  relazione previsionale e programmatica;
c)  bilancio pluriennale.
Art. 91
Contabilità comunale: il conto consuntivo

1.  I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2.  Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi contenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 78 del presente statuto.
Art. 92
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad una sola preferenza, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelti in conformità alla normativa vigente:
-  un componente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente del collegio;
-  un componente tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
-  un componente tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
2.  I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Ove nei collegi si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
3.  Sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
4.  Il termine finale del periodo triennale di durata coincide con il termine dell'ultimo esercizio del triennio, restando obbligati i revisori alla relazione finale entro i termini previsti per la sua produzione.
5.  I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
6.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7.  A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente ed hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio, delle quali deve essere consegnato un loro avviso di convocazione. Possono essere invitati, anche su loro richiesta, ad assistere alle sedute della giunta municipale.
8.  Nella relazione di cui al comma 4 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economica della gestione.
9.  Il consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
10. I revisori, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
Art. 93
Controlli di gestione

1.  I responsabili degli uffici comunali, eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio, relativi ai servizi cui sono destinati ed agli obiettivi dell'amministrazione.
Capo II
IL PATRIMONIO COMUNALE
Art.  94
Amministrazione dei beni comunali

1. I beni comunali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali ed in beni patrimoniali, in beni disponibili ed in beni indisponibili.
2. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere investiti in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
3. Il consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili, salvo l'autorizzazione del prefetto, ai sensi della legge 21 giugno 1896 n. 218.
Art. 95
I beni comunali

1. Il sindaco ed il responsabile del settore economico finanziario curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2.  I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto o locazione, tranne l'ipotesi di comprovata utilità collettiva in cui possono essere dati in comodato.
3.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento dello stesso.
4.  Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 96
Gestione del demanio e del patrimonio

1.  Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2.  Inventari dettagliati sono redatti di tutti i beni comunali.
3.  La gestione di beni comunali deve essere informata a criteri di convenienza e valorizzazione degli stessi.
4.  I beni patrimoniali del Comune non possono di regola essere concessi in comodato od usufrutto; eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, possono essere concesse con apposita deliberazione del consiglio comunale.
5.  Il regolamento per la conservazione e la gestione del patrimonio disciplina tra l'altro:
a)  le modalità per la tenuta degli inventari ed i tempi, entro i quali, gli stessi sono sottoposti a verifica generale;
b)  le modalità per assicurare l'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 97
Efficacia

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3.  L'ambito parziale di efficacia dello statuto è il territorio comunale.
4.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti ne da parte di enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 98
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
2.  La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, al decreto legislativo n. 267/2000 ed alle leggi regionali n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni e n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente nella Regione siciliana.
Art. 99
Modifiche, revisione dello statuto

1.  Lo statuto è suscettibile di revisione statutaria tranne per quanto riguarda la forma democratica del governo locale.
2.  La revisione statutaria può essere promossa, mediante il deposito presso il segretario comunale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa, da almeno:
-  un quarto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
-  da un terzo dei consiglieri comunali assegnati;
3.  La proposta non può essere messa in discussione prima di trenta giorni e non oltre due mesi dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il sindaco e il presidente del consiglio curano che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto delle proposte ed ai risultati della deliberazione consiliare.
4.  Prima dell'approvazione consiliare lo schema di statuto, deliberato dalla giunta comunale entro 120 giorni dall'entrata in vigore di norme di principio in materia di enti locali, deve essere pubblicizzato mediante apposito manifesto e deve essere consentito l'accesso ai cittadini singoli o associati affinché entro trenta giorni dall'avviso possano essere avanzate proposte o osservazioni.
5.  L'approvazione dello statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6.  L'approvazione della proposta di revisione statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.
7.  Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione, salvo il limiti di cui al comma 1. Con questo solo oggetto è convocato il consiglio comunale al quale sarà data la più ampia pubblicità. Il comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, farà precedere detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.
8.  La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
Art. 100
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministero degli interni.
3.  Copia del presente statuto è, altresì, trasmessa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 101
Difesa contro lo statuto

1.  La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del Comune.
2.  Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo, giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
3.  Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.
(2004.41.2589)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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