REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2004 - N. 46
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 2 luglio 2004.
Criteri per il conferimento delle ricompense a sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, art. 17;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Vista la legge regionale 13 agosto 1999, n. 13, art. 7;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 1204, datato 12 novembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
Visto il decreto del 12 settembre 2002, con il quale sono state individuate le caratteristiche della foggia delle uniformi e dei capi di vestiario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale della Regione siciliana;
Ravvisata la necessità, in attesa del riordino delle carriere del personale del Corpo forestale di cui all'art. 76 della legge regionale n. 16/96, di emanare un regolamento che disciplini la concessione delle ricompense agli appartenenti al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie;
Ritenuto di dovere stabilire i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana;
Preso atto del parere espresso dalla Commissione per la individuazione, scelta e per la formulazione di proposte in ordine alla dotazione dell'armamento, delle uniformi e degli altri capi di vestiario occorrenti al personale del Corpo forestale della Regione nella seduta del 15 marzo 1999;
A mente delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Il seguente regolamento:

Art. 1

Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale della Regione possono essere concesse le seguenti ricompense:
a)  encomio solenne;
b)  ricompense di lodevole comportamento;
c)  riconoscimento per anzianità di servizio;
d)  riconoscimento per lungo comando di unità;
e)  riconoscimenti al merito di servizio;
f)  distintivi d'onore di specialità.

Art. 2

L'encomio solenne è conferito dal dirigente generale delle foreste al dipendente che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Art. 3

Le ricompense per lodevole comportamento sono l'encomio e la lode.
L'encomio è conferito dal dirigente generale delle foreste al dipendente che, impegnandosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.
La lode è conferita dal dirigente generale delle foreste come riconoscimento di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al dipendente che per il suo attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionali consegua apprezzabili risultati nei compiti di istituto.

Art. 4

Per il riconoscimento di anzianità di servizio e di lungo comando è necessario avere prestato onorevole servizio nel corpo forestale.
Tale requisito deve essere attestato mediante apposita relazione redatta dal dirigente preposto alle ultime due sedi presso cui l'interessato ha prestato servizio, ovvero dopo aver prestato anni 10 di effettivo servizio a mente dell'art. 75 della legge regionale n. 16/96.
Per il conferimento del lungo comando per i sottufficiali, è necessario avere ricoperto per almeno anni 10, anche in più riprese, incarichi di responsabilità di reparti operativi e/o incarichi equipollenti come appresso specificati:
a)  coordinamento di unità di carattere organizzativo o operativo;
b)  esercizio di incarichi superiori;
c)  comando di distaccamenti, nucleo operativo regionale, nuclei operativi provinciali e strutture operative di cui all'art. 66 della legge regionale n. 16/96.

Art. 5

Al personale di cui all'art. 1 possono essere attribuiti distintivi d'onore per meriti di servizio e distintivi di specialità.

Art. 6

Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne e dei distintivi d'onore e di specialità è annotato sullo stato matricolare.
Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui all'art. 1 è rilasciato un attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne e dei distintivi d'onore e di specialità attribuiti ai sensi del presente regolamento.

Art. 7

Le proposte per il conferimento delle ricompense sono indirizzate al dipartimento regionale delle foreste sulla base delle segnalazioni formulate da:
a)  per il personale in servizio presso la sede centrale del dipartimento regionale delle foreste e relative articolazioni centrali, dal dirigente preposto all'articolazione ove il dipendente presta servizio;
b)  per il personale in servizio presso le sedi periferiche del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore ripartimentale delle foreste e dai dirigenti preposti agli uffici speciali per la difesa e la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale;
c) per il personale in servizio presso l'Azienda regionale foreste demaniali e la riserva naturale orientata dello Zingaro, dall'ispettore regionale delle foreste demaniali;
d) per il personale in servizio presso l'Ufficio speciale antincendi boschivi e presso l'Ufficio speciale per la montagna, dai rispettivi dirigenti preposti.
Le segnalazioni, sotto forma di proposta, indirizzate al dirigente generale del dipartimento, devono essere entrambe corredate da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito.
La proposta deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o dell'attività cui la stessa fa riferimento.

Art. 8

Per il conferimento del riconoscimento di anzianità di servizio e di lungo comando è necessario avere svolto il servizio con diligenza e senza demerito alcuno.
La decorazione per anzianità di servizio è conferita al personale sottufficiale, guardie scelte e guardie per l'onorevole servizio prestato nei ruoli del Corpo ai sensi dell'art. 75, primo comma, della legge regionale n. 16/96 per i seguenti periodi:
-  anni 10;
-  anni 20;
-  anni 30.
I relativi nastrini, da portare sopra la tasca sinistra della giacca o camiciotto, sono corrispondenti a quelli in uso ai pari grado del Corpo forestale dello Stato.
La decorazione superiore sostituisce quella inferiore.
Per la decorazione del lungo comando per i sottufficiali, è necessario avere ricoperto per almeno 10 anni, anche in più riprese, incarichi di responsabilità di reparti di cui al precedente art. 4.
Palermo, 2 luglio 2004.
  SCIORTINO 

(2004.41.2645)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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