REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 OTTOBRE 2004 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 7 ottobre 2004.
Bando per la selezione e successiva predisposizione della graduatoria di cui al piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n.1;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il reg. CE n. 1493 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che al titolo II (capo III) istituisce un regime di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
Visto il reg. CE n. 1227 del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo e che agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 disciplina le modalità di attuazione del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione di vigneti;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, concernente norme di attuazione dei citati regolamenti n. 1493/99 e n. 1227/2000, che all'art. 7 disciplina a livello nazionale le modalità applicative del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000, concernente il termine e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
Visto il piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adottato con decreto il 20 marzo 2001;
Visto il decreto del dirigente generale n. 481 del 10 maggio 2004, con cui sono state apportate modifiche al piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Considerato che l'art. 11, comma 4, del regolamento CE n. 1493/99 stabilisce che il predetto regime di sostegno si applica alle sole regioni per le quali sia stato compilato l'inventario del potenziale produttivo;
Tenuto conto che la Regione Sicilia, con nota assessoriale protocollo n. 3579 del 26 luglio 2000, ha provveduto alla determinazione dell'inventario del potenziale produttivo secondo le modalità specificate dall'art. 16 del regolamento CE n. 1493/99;

Decreta:


Art. 1

E' adottato il bando per la selezione e la successiva predisposizione della graduatoria di cui al piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, previsto dal regolamento CE n. 1493/99 - titolo II - (capo III) e dagli artt. 11, 12, 13, 14, e 15 del regolamento n. 1227/2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Le risorse rese disponibili per la Regione Sicilia saranno utilizzate così come indicato nel bando.
L'aiuto sarà erogato ai produttori dall'AGEA, attuale organismo pagatore riconosciuto dalla Commissione europea, sulla base di elenchi di beneficiari trasmessi dalla Regione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'AA.FF. per il visto di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti.
Palermo, 7 ottobre 2004.
  CROSTA 



Registrato alla Corte dei conti,sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 ottobre 2004, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 66.
Allegati
REG. CE N. 1493/99 E REG. CE N. 1227/2000. PIANO REGIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI. BANDO DI GARA

A)  PREMESSA
Il "piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Sicilia", approvato con decreto del 20 marzo 2001 e modificato con decreto n. 481 del 10 maggio 2004, redatto in applicazione dei regolamenti comunitari n. 1493/99 e n. 1227/2000, si propone come obiettivo l'adeguamento della qualità della produzione di vino alla domanda del mercato attraverso l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.
Il presente bando di gara, in continuità con le azioni già avviate ed alla luce dei risultati ottenuti con i precedenti bandi, stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno.
Il regime di aiuti prevede l'intervento pubblico per la realizzazione di progetti aziendali di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti. Il piano, attraverso le azioni di seguito elencate, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
-  diversificazione varietale con l'introduzione di vitigni miglioratori e valorizzazione degli autoctoni di pregio;
-  ristrutturazione dei vigneti a spalliera al fine di renderli meccanizzabili;
-  ristrutturazione dei vigneti ad alberello al fine di renderli meccanizzabili;
-  sostituzione della forma di allevamento a tendone con la forma a spalliera.
Nel quadro degli obiettivi del piano, gli interventi sopra descritti non potranno in ogni modo comportare un aumento delle rese.
B)  TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Il regime di aiuto previsto dal seguente piano si applica ad una o più delle seguenti azioni:
-  azione 1 - Riconversione attraverso reinnesto;
-  azione 2 - Riconversione attraverso reimpianto;
-  azione 3 - Ristrutturazione.
b.1)Azione 1
Riconversione attraverso reinnesto: consiste nella sola sostituzione, in un vigneto già razionale per forma di allevamento, per sesto di impianto e in buono stato vegetativo, di una varietà di vite ritenuta non più idonea con altra di maggior pregio enologico e commerciale, iscritta nell'elenco delle varietà autorizzate o raccomandate.
Questa azione consente la sostituzione di una varietà nel caso in cui:
-  la stessa non è più idonea per la produzione di un vino di qualità;
-  non rientra tra quelle ammesse dal disciplinare di produzione del vino a D.O.C. o ad I.G.T. della zona in cui è ubicato il vigneto;
-  non è in linea con le scelte produttive dell'azienda nonché di collocazione del prodotto sul mercato.
Tali azioni saranno possibili solo su vigneti di età non superiore ai 10 anni e con un numero di ceppi per ettaro minimo di 3.000.
b.2)Azione 2
Riconversione attraverso reimpianto: consiste nell'impianto di un vigneto razionale e idoneo alla meccanizzazione, utilizzando un diritto di reimpianto in portafoglio o con iter istruttorio per il relativo rilascio già avviato, ovvero impegnandosi ad estirpare un vigneto regolare di pari superficie esistente e di proprietà nell'azienda.
Questa azione consente di:
-  ricollocare il vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni pedoclimatiche;
-  sostituire una varietà per le ragioni descritte nell'azione 1;
-  modificare il sistema di coltivazione mediante l'introduzione di diverse tecniche di conduzione e di gestione del vigneto.
Il numero di ceppi minimo sarà di 3.500 piante per ettaro nel caso di utilizzo di varietà di uve a bacca bianca e 4.000 piante nel caso di utilizzo di varietà a bacca rossa.
b.3)Azione 3
Ristrutturazione: consiste nel modificare la forma di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, già idoneo per sesto d'impianto e di età non superiore a 15 anni (es. trasformazione di un vigneto da tendone a spalliera o trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente, modifica dei sesti di impianto per i vigneti allevati ad alberello al fine di agevolare le lavorazioni meccaniche, sostituzione della struttura di sostegno).
Questa azione consente:
-  di modificare il sistema di coltivazione di un vigneto esistente al fine dell'applicazione di diverse tecniche di gestione del vigneto;
-  di sostituire una varietà per le ragioni esposte nell'azione 1.
C)  CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'
Non potranno essere ammessi progetti non firmati da tecnici agrari.
Non potranno essere finanziati progetti che prevedono il rinnovo dei vigneti.
Per rinnovo si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, lo stesso sesto di impianto e secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.
Non possono essere realizzati vigneti che comportano un aumento della resa.
Non possono essere approvati progetti che non rispettino gli indirizzi tecnici previsti al successivo capitolo D del presente bando.
Non saranno considerati ammissibili i progetti redatti su modulistica non equivalente a quella prevista dal presente bando (modello 1 o modello 2) o non sottoscritti secondo i termini di legge o, infine presentati senza la documentazione sotto elencata, prevista dal successivo capitolo "I) Documentazione da allegare":
-  progetti singoli: non saranno considerati ammissibili i progetti presentati senza la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 22;
-  progetti collettivi: fermo restando che l'ammissibilità dei singoli progetti dei soci aderenti è subordinata alla presenza della sopra citata documentazione, l'ammissibilità del progetto collettivo è subordinata alla presentazione dei documenti di cui ai punti 1, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22.
D)  INDIRIZZI TECNICI
Il piano troverà applicazione nelle zone ad I.G.T. e D.O.C. e terrà conto delle esigenze specifiche dei diversi areali.
Per quanto riguarda le indicazioni tecnico-agronomiche, i progetti devono prevedere la realizzazione di vigneti meccanizzabili integralmente o in parte.
Per le forme di allevamento, i vitigni e la resa, i vigneti dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona siano essi ad I.G.T. o a D.O.C..
I progetti dovranno inoltre rispettare i seguenti dati tecnici minimi relativi alle caratteristiche del vigneto da realizzare:
-  ceppi/ha:  n. 3.500 per le varietà a bacca bianca; 
  n. 4.000 per le varietà a bacca rossa; 
-  fili:  n. 3 ordini di filo; 
-  pali:  altezza minima m. 2.00 ed adatti per la raccolta meccanica; potranno utilizzarsi: pali in cemento vibrato e/o precompresso, pali in legno trattati, pali in ferro trattati, pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. e similari. 

Nel caso di reinnesto l'età del vigneto non dovrà essere superiore ai 10 anni ed il numero di ceppi per ettaro dovrà essere di almeno 3.000.
Forma di allevamento: saranno finanziati piani che prevedono l'utilizzazione della forma di allevamento ad alberello o a controspalliera.
Varietà: saranno finanziati piani che prevedono l'utilizzazione delle varietà "idonee alla coltivazione", così come definite dal decreto n. 99108 dell'8 agosto 2003, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle I.G.T. o delle D.O.C., ad esclusione del Trebbiano Toscano.
Per quanto riguarda le operazioni colturali relative alla gestione del suolo, si utilizzeranno le tecniche a minore impatto ambientale così come previsto dal codice di buona pratica agricola (regolamento CE n. 1257/99).
Per le istanze relative all'inserimento nelle graduatorie previste per le riserve D.O.C., gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione.
Superfici minime e massime
Per quanto riguarda le superfici minime e massime dei progetti, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
-  progetti presentati da singoli imprenditori: superficie minima 2 ettari, superficie massima 8 ettari. La superficie minima potrà ridursi ad 1 ettaro esclusivamente nel caso di completamento di azienda vitata con impianti finanziati con la misura 8.3 del P.O.P. 1994/99 o con il regolamento CE n. 1493/99 e n. 1227/2000 - O.C.M. vino;
-  progetti presentati da piccole cooperative e società semplici: superficie minima 5 ettari, superficie massima 20 ettari;
-  progetti presentati da società di capitale: superficie minima 8 ettari, massima 25 ettari;
-  progetti presentati da associazioni di produttori (di cui al titolo IV, capo 1 del regolamento n. 1493/99) e cooperative: superficie minima oggetto dell'intervento 20 ettari, superficie massima 300 ettari per progetto.
Per i progetti proposti da cooperative, la superficie massima non potrà in ogni caso superare il 20% di quella intercettata complessivamente dai soci.
Entro tale limite massimo, i singoli soci potranno concorrere ai progetti con una superficie minima di 1 ettaro e una superficie massima di 8 ettari.
Il mancato accoglimento di alcune domande o la rinuncia di alcune ditte facenti parte della richiesta collettiva, non pregiudicano l'esito delle altre, fermo restando che la superficie minima non potrà essere inferiore all'80% della superficie minima prevista per i progetti collettivi.
Per le isole minori e per le zone delimitate dalla D.O.C. Etna e dalla D.O.C. Faro, i parametri di superfici minime e massime sono così determinati:
-  progetti singoli: superficie minima 0,50 ettari; superficie massima 6 ettari;
-  progetti presentati da piccole cooperative e società semplici: superficie minima 1,5 ettari, massima 12 ettari;
-  società di capitale: superficie minima 2,5 ettari, massima 15 ettari.
Nel caso di progetti collettivi:
-  la superficie minima complessiva non deve essere inferiore a 5 ettari mentre la superficie massima complessiva non deve essere superiore a 40 ettari fermo restando il limite previsto del 20% intercettato dai soci.
-  per singolo socio la superficie minima è di 0.20.00 ettari mentre la massima è di 6 ettari.
E)  SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Potranno accedere ai benefici previsti dal presente piano i conduttori di aziende agricole siano essi imprenditori agricoli singoli o associati, giovani agricoltori (regolamento CE n. 1257/99), cooperative e società, a qualsiasi titolo costituite, aventi tra gli scopi sociali l'attività agricola.
Un soggetto attuatore può presentare, pena l'archiviazione di tutte le istanze prodotte, un solo progetto per anno, facendo riferimento ad una sola struttura di trasformazione, sia essa privata che cooperativa.
I produttori soci di una struttura di trasformazione cooperativa potranno partecipare al bando esclusivamente all'interno del progetto collettivo proposto dalla cantina.
I produttori che non fossero soci di cantine potranno partecipare ad un progetto collettivo solo nel caso in cui siano in possesso esclusivamente di diritti di reimpianto in portafoglio o in caso subentrino come soci in sostituzione di altri soci. Nei suddetti casi dovrà essere prodotta apposita dichiarazione di impegno a presentare la richiesta di iscrizione presso la struttura di trasformazione di riferimento nonché dichiarazione del legale rappresentante la cantina relativa all'impegno ad iscrivere lo stesso produttore come socio. Tale iscrizione dovrà avvenire prima dell'inserimento del beneficiario negli elenchi di pagamento predisposti dagli Ispettorati.
Gli Ispettorati provvederanno ad accertare l'avvenuta iscrizione come socio della cantina.
Nel caso i produttori facciano riferimento ad una struttura di trasformazione privata, non potranno contestualmente risultare soci di strutture cooperative cantine sociali per le unità vitate interessate al progetto.
Le uve provenienti dal vigneto oggetto di intervento dovranno essere conferite alla struttura di trasformazione di riferimento per almeno le prime tre campagne di produzione, relativamente ai progetti collettivi e per almeno le prime due campagne di produzione, relativamente ai progetti singoli.
F)  LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
I vigneti oggetto dei progetti di ristrutturazione e di riconversione devono essere ubicati nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e dei vini a indicazione geografica tipica (I.G.T.).
G)  ASPETTI FINANZIARI
g.1)Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria sarà quella assegnata in sede di ripartizione delle risorse comunitarie alle regioni sulla base di parametri individuati dal MI.P.A.F.
g.2)Ripartizione delle risorse
Le risorse assegnate e gli ettari finanziati verranno ripartiti nella misura del 50% per i progetti presentati dagli imprenditori singoli, piccole cooperative, società semplici e società di capitale e per il 50% per i progetti presentati da associazioni di produttori e da cooperative. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate ad una delle due graduatorie per carenza di progetti ammissibili, le stesse saranno assegnate all'altra graduatoria.
g.3)  Riserve
Riserve D.O.C.
Fermo restando la ripartizione tra progetti singoli ed associati sopra specificata, per le zone delimitate dal disciplinare di produzione della D.O.C. Etna e della D.O.C. Faro, considerata la particolare situazione pedoclimatica e varietale e di quanto previsto dai disciplinari di produzione, verrà riservata una quota di superficie complessiva pari a 80 ettari per anno da destinare nella misura di 60 ettari alla D.O.C. Etna e di 20 ettari alla D.O.C. Faro.
Riserve isole minori
Per le isole Eolie e per l'isola di Pantelleria, considerati gli svantaggi legati in particolare alle loro condizioni di marginalità nonché al peculiare contesto pedoclimatico, viene riservata una quota complessiva pari a 80 ettari da destinare nella misura di 20 ettari alle isole Eolie e di 60 ettari all'isola di Pantelleria.
Riserva legge n. 109/96
Verranno riservati 30 ettari ai soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano terreni confiscati alla mafia.
Nel caso di mancato utilizzo delle risorse destinate ad una riserva per carenza di progetti ammissibili, le stesse potranno essere assegnate proporzionalmente e in linea prioritaria alla riserva della stessa tipologia (per le riserve D.O.C. o isole minori), successivamente alle altre riserve ed infine ai progetti fuori riserva.
g.4)Forma di sostegno
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione potrà essere erogato attraverso:
-  l'indennizzo per le perdite di entrata conseguenti all'esecuzione del piano;
-  un contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.
Per quanto concerne l'indennizzo dei produttori per le perdite di entrata conseguenti l'esecuzione del progetto, di cui all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento CE n. 1493/99, viene concesso un indennizzo per ettaro.
Nel caso si intenda procedere ad una estirpazione e successivamente al reimpianto il produttore potrà optare per l'autorizzazione alla coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 anni dalla messa a dimora delle viti, oppure per l'indennizzo pari ad E 2.065,83;
Nel caso si intervenga con il reinnesto su vigneti allevati a spalliera l'indennizzo sarà pari ad E 2.065,83;
Nel caso si intervenga con il reinnesto su vigneti allevati ad alberello l'indennizzo sarà pari ad E 1.549,37;
Nel caso si intervenga con la ristrutturazione su vigneti allevati a spalliera l'indennizzo è pari ad E 2.065,83;
Nel caso si intervenga con la ristrutturazione su vigneti allevati a tendone l'indennizzo è pari ad E 4.131,66.
L'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa intestata all'Amministrazione regionale pari al 100% del valore del vigneto (decreto n. 4930 del 20 dicembre 2000) di seguito indicato:
-  E 10.329,14 per i vigneti ricadenti in zona a I.G.T.;
-  E 12.911,42 per i vigneti ricadenti in zona a D.O.C.
Di seguito vengono indicati per ciascuna azione i valori relativi alle perdite di entrata ed ai massimali dei costi degli interventi.
Questi ultimi sono stati calcolati tenendo conto degli importi previsti dal prezziario regionale.
Azione 1
Riconversione con reinnesto
-  Vigneti allevati a spalliera:
-  perdite di entrata  e    2.065,83 
-  costo massimo  e    3.098,74 
-  costo complessivo  e    5.164,57 

-  Vigneti allevati ad alberello:
-  perdite di entrata  e    1.549,37 
-  costo massimo  e    3.615,20 
-  costo complessivo  e    5.164,57  

Azione 2
Riconversione attraverso reimpianto
Perdite di entrata  e    2.065,83 

Costo reale massimo:
-  in caso di utilizzo di barbatelle franche  e  10.500,00 
-  in caso di utilizzo di barbatelle innestate  e  11.878,51 

Costo complessivo massimo:
-  in caso di utilizzo di barbatelle franche  e  12.565,83 
-  in caso di utilizzo di barbatelle innestate  e  13.944,34 

Azione 3
Ristrutturazione
-  Tendone - spalliera:
-  perdite di entrata  e    4.131,66 
-  costo massimo  e    2.065,83 
-  costo complessivo  e    6.197,48 

-  Spalliera - spalliera meccanizzabile:
-  perdite di entrata  e    2.065,83 
-  costo massimo  e    4.131,66 
-  costo complessivo  e    6.197,48 

Nelle isole minori e nelle aree delle DOC Etna e Faro, nel caso in cui il vigneto dovrà essere ubicato su superfici terrazzate e/o con pendenza uguale o maggiore al 20%, tenuto conto delle maggiori spese necessarie per la realizzazione dell'impianto, i costi relativi all'azione 2 - Riconversione attraverso reimpianto vengono così definiti:
Perdite di entrata  e    2.065,83 

Costo reale massimo:
-  in caso di utilizzo di barbatelle franche  e  17.213,94 
-  in caso di utilizzo di barbatelle innestate  e  18.592,45 

Costo complessivo massimo:
-  in caso di utilizzo di barbatelle franche  e  19.279,77 
-  in caso di utilizzo di barbatelle innestate  e  20.658,28 

Per tali progetti gli Ispettorati competenti provvederanno ad effettuare opportuna verifica preventiva in loco.
Sarà erogato un aiuto forfettario massimo sotto forma di contributo in conto capitale pari al 57% del costo complessivo determinato per ciascuna azione; nelle isole minori e nelle zone delimitate dalle DOC Etna e Faro tale percentuale sarà elevata al 75%.
L'aiuto massimo concedibile per ettaro è determinato forfettariamente per ogni singola azione, tuttavia tenendo conto che differenti modalità di impianto potranno dar luogo ad importi inferiori, l'importo forfettario potrà subire variazioni nel rispetto comunque del livello di aiuto stabilito dal presente piano. L'importo forfettario sopra determinato è comprensivo delle spese sostenute dal produttore per le competenze dovute al tecnico progettista e direttore dei lavori. Tali competenze non potranno comunque essere inferiori alle tariffe minime stabilite dai relativi ordini professionali.
I costi relativi all'azione 2 - Riconversione attraverso reimpianto - saranno ridotti delle perdite di reddito nel caso in cui il produttore detiene diritti di reimpianto in portafoglio e di e 516,46 sui costi reali, in quanto non verranno riconosciute le spese relative all'estirpazione del vigneto.
Anche nel caso in cui il produttore opti per il reimpianto anticipato non verranno corrisposte la quota relativa alle perdite di entrata né quella relativa all'estirpazione del vigneto.
Gli impianti irrigui, anche se previsti nel progetto, non potranno beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando.
I soggetti beneficiari usufruiranno di una anticipazione pari al 100% dell'aiuto forfettario richiesto che comunque non potrà superare i massimali sopra citati relativamente alla/e azione/i che devono essere realizzate, previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 120% dell'importo da erogare intestata all'organismo pagatore (AGEA) e redatta secondo una specifica modulistica predisposta dall'AGEA.
g.5)  Eleggibilità della spesa
Per quanto riguarda la data di inizio delle opere, potranno essere ammesse soltanto le spese sostenute dall'imprenditore a partire dalla data di ammissibilità del progetto, coincidente con la data di affissione delle graduatorie provvisorie. Gli imprenditori titolari di un diritto di reimpianto in scadenza nella presente campagna, potranno richiedere la verifica prioritaria di ammissibilità, barrando l'apposita casella prevista sul modello di domanda.
L'ammissibilità non costituirà comunque impegno da parte dell'Amministrazione al finanziamento del progetto, in quanto lo stesso rimane subordinato al suo inserimento in posizione utile nella graduatoria.
I lavori dovranno comunque essere iniziati prima dell'inserimento del progetto negli elenchi di pagamento predisposti dal competente Ispettorato.
H)  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta in duplice copia e compilata in conformità allo specifico modello allegato al presente bando (modello 1 per i progetti singoli, modello 2 per i progetti collettivi). La domanda sottoscritta dal richiedente e autenticata secondo la normativa vigente in materia, corredata della prescritta documentazione di cui al successivo capitolo I) dovrà essere presentata, pena l'esclusione, secondo le seguenti modalità:
-  trasmessa in busta chiusa, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro il sessantesimo giorno, esclusivamente agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
oppure:
-  consegnata in busta chiusa direttamente presso la sede dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data del timbro postale di spedizione apposto su plico, ovvero la data di attestazione di avvenuta consegna.
Le domande inviate a mezzo raccomandata dovranno comunque pervenire agli uffici competenti improrogabilmente entro i 20 giorni successivi alla data di scadenza delle stesse. Quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione. Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima dei termini prescritti dal presente bando.
La busta chiusa e sigillata dovrà contenere, pena l'esclusione, l'istanza con allegata la relativa documentazione inerente una sola ditta.
Per i progetti collettivi la domanda dovrà essere proposta e sottoscritta nei termini di legge dal legale rappresentante la cooperativa su apposito modello, con allegata la prescritta documentazione di cui al successivo capitolo I) e presentata in busta chiusa. Alla stessa dovranno essere allegati i progetti dei singoli soci, completi delle domande redatte su apposito modello (mod. 1), sottoscritte nei termini di legge, con allegata la prescritta documentazione, anch'esse in busta chiusa.
La busta chiusa e sigillata, contenente la domanda e la documentazione prevista, dovrà riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Ispettorato provinciale dell'agricoltura- Piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Bando 2004/2005 - Graduatoria singoli o graduatoria collettivi o graduatoria riserve. Per i progetti collettivi dovrà inoltre essere specificato il nome della struttura di trasformazione proponente.
I)  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda dovrà essere allegata, in duplice copia di cui una originale o copia autentica, ove pertinente e pena la non ammissibilità secondo quanto previsto al paragrafo C) "Condizioni di non ammissibilità", la seguente documentazione che, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva redatta nei modi di legge e contenente tutti gli elementi della documentazione stessa:
1)  scheda di autovalutazione del progetto (allegato 1 per i progetti singoli o allegato 2 per i progetti collettivi);
2)  dichiarazione di superficie vitata aggiornata alla data di presentazione del progetto (mod. B1 AGEA);
3)  documentazione relativa al diritto di reimpianto:
a)  copia dell'autorizzazione al reimpianto o al reimpianto anticipato;
b)  copia della domanda già inoltrata agli IPA relativa ad estirpazione e reimpianto o a reimpianto anticipato;
c)  copia della richiesta inoltrata all'IPA relativa al nulla osta per acquisire un diritto di reimpianto tramite trasferimento.
In deroga a quanto previsto dalla circolare n. 289 del 18 dicembre 2000, potrà essere presentata richiesta intesa ad ottenere le autorizzazioni di cui ai punti a), b), c), al più tardi, contestualmente alla presentazione del progetto, secondo la procedura prevista dalla circolare sopra citata ed in plico diverso. Nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto, il diritto dovrà risultare trasferito prima dell'inserimento del progetto negli elenchi di pagamento.
La documentazione di cui ai punti b), e c), potrà essere sostituita da una dichiarazione attestante la data di avvenuta presentazione delle istanze di che trattasi;
4)  documentazione relativa al possesso della qualifica di giovane agricoltore (solo per i richiedenti il punteggio aggiuntivo):
a)  copia del decreto ispettoriale relativo alla concessione dell'aiuto per il primo insediamento già percepito dall'imprenditore ai sensi dell'art. 10 del reg. CE n. 2328/91 e successive modifiche;
oppure:
per i giovani che, pur essendo inseriti nelle graduatorie degli idonei relative alla misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e già insediati al momento della presentazione della domanda relativa al presente bando, sono in attesa della concessione dell'aiuto da parte dell'IPA:
b)  dichiarazione avente ad oggetto l'inserimento nella graduatoria degli idonei del bando relativo alla misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 nonché l'impegno a raggiungere, entro la data del collaudo delle opere relative all'impianto del vigneto, ed a rispettare per il periodo previsto, indipendentemente dall'ottenimento dell'aiuto per l'insediamento, i requisiti previsti per i giovani agricoltori dal reg. CE n. 445/2002 e segg.;
oppure:
per i giovani imprenditori che non sono nelle condizioni di produrre la documentazione di cui ai punti a) e b):
c.1)  documentazione relativa al possesso del requisito della professionalità (titolo di studio universitario nel campo agrario, forestale o veterinario; diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario; attestato di superamento di esame finale di specifici corsi per il conseguimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale).
Il requisito della professionalità si intenderà acquisito qualora il giovane abbia esercitato per almeno un biennio continuativo riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data di presentazione della richiesta, l'attività di imprenditore agricolo, come desumibile dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c.2)  dichiarazione resa ai sensi di legge relativa al possesso del requisito della redditività pari ad 8 UDE, con indicazione dei terreni costituenti l'azienda e relativa ripartizione colturale. Le 8 UDE potranno essere raggiunte attraverso la realizzazione del progetto di cui al presente bando;
c.3)  documentazione relativa al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, conformemente a quanto previsto nella circolare n. 301 del 26 giugno 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 6 luglio 2001.
5)  Relazione tecnica. Nella relazione dovranno essere specificati dettagliatamente gli interventi da realizzare per singolo appezzamento specificando se trattasi di reinnesto, reimpianto o ristrutturazione, indicando forme di allevamento, sesti di impianto, varietà da introdurre e le rese ante e post intervento.
Dovrà altresì essere determinata l'esatta superficie del vigneto o dei vigneti interessati all'intervento, tenendo conto della definizione di superficie vitata di cui alla circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 289 del 18 dicembre 2000.
Occorre inoltre che siano fornite le informazioni relative alla varietà e alla forma di allevamento del vigneto da cui si è originato il diritto di reimpianto (specificando in caso di più varietà e/o sistemi di allevamento le relative distinte superfici), nonché quelle atte ad individuare la struttura di trasformazione che utilizzerà le uve ottenute dai vigneti oggetto dell'intervento, nei casi previsti. Gli elementi sopra citati, in particolare quelli relativi al sesto di impianto, alla forma di allevamento ed alla varietà ante e post intervento, dovranno essere riportati in un apposito prospetto riepilogativo, nel quale verranno distinti per singola unità vitata e per la/le particella/e che la compongono.
Ciò in quanto la valutazione del progetto verrà effettuata tenendo conto di una serie di parametri di carattere agronomico, più avanti specificati nonché, per i progetti collettivi e per i progetti singoli che chiedono il punteggio aggiuntivo, della produzione di vini di qualità e della dotazione tecnologica della struttura di trasformazione di riferimento. Nei progetti singoli, qualora si richiedesse il punteggio relativo all'altimetria, la relazione dovrà essere integrata da idonea documentazione atta a dimostrare l'esatta ubicazione altimetrica del terreno interessato all'intervento.
Per i progetti collettivi, fermo restando che ciascun progetto del singolo socio aderente dovrà contenere la relativa relazione tecnica, dovrà essere prodotta una relazione tecnica relativa al progetto collettivo nella quale dovranno tra l'altro essere indicati il numero complessivo dei soci, la superficie intercettata dalla struttura, la situazione ante e post intervento e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
6)  Documentazione relativa alla struttura di trasformazione di riferimento (obbligatoria per i progetti collettivi e per i singoli in caso di richiesta del relativo punteggio aggiuntivo): dichiarazione resa dal legale rappresentante la struttura di trasformazione relativa alle quantità di vini IGT e/o DOC confezionati negli anni solari 2001, 2002 e 2003; i quantitativi di vini IGT e/o DOC commercializzati negli stessi anni ed infine la tecnologia presente in cantina (allegato 3 per i progetti singoli ed allegato 4 per i progetti collettivi).
7)  Titolo di possesso dei terreni oggetto di intervento. Dovrà essere prodotto titolo di proprietà dell'azienda o contratto di affitto o di comodato registrato nei modi di legge, integrato, ove necessario, da una dichiarazione rilasciata dai proprietari relativa all'autorizzazione ad effettuare le opere di ristrutturazione/riconversione di cui al progetto.
Nel caso di domanda prodotta da società o da altri soggetti in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale, unitamente all'atto costitutivo.
8)  Elaborati tecnici (estratti di mappa, planimetria dell'azienda ante e post-investimento).
9)  Corografia in scala 1:25.000 con indicazione della superficie oggetto di intervento.
10)  Certificati o visure catastali relativi ai terreni oggetto di intervento.
11)  Copia dello statuto della società o dell'associazione che presenta il progetto.
12)  Certificato di iscrizione alla Camera di commercio nel registro delle imprese secondo la normativa vigente. I giovani agricoltori potranno presentare una dichiarazione dove si attesti l'avvenuto insediamento impegnandosi a produrre il certificato successivamente e comunque prima dell'inserimento negli elenchi di liquidazione da parte dell'IPA.
13)  Certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di intervento. In fase di presentazione dell'istanza il certificato potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o dalla copia della richiesta già avanzata al Comune competente per il rilascio dello stesso. Il certificato di destinazione urbanistica dovrà comunque essere prodotto dalla ditta non appena in suo possesso e comunque prima dell'inserimento negli elenchi di liquidazione da parte dell'IPA.
14)  Copia del registro di imbottigliamento relativo agli anni solari 2001, 2002 e 2003 (solo per i progetti singoli richiedenti il punteggio aggiuntivo di cui al punto 7 del successivo capitolo L);
Inoltre, solo per i progetti collettivi, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
15)  Dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del reg. CE n. 1282/01, relative alle campagne vitivinicole 2001/02, 2002/03 e 2003/04. Esclusivamente per le cantine di nuova costituzione, potranno essere prodotte le dichiarazioni relative alle campagne vitivinicole disponibili, con allegata dichiarazione resa dai responsabili di tali strutture, relativamente alla data di inizio dell'attività.
16)  Dichiarazione resa dal legale rappresentante la struttura di trasformazione da cui risulta che i partecipanti al progetto, al momento della presentazione della richiesta, sono soci della cooperativa proponente. Nel caso in cui fossero presenti soggetti che al momento della domanda non risultano essere soci della struttura, in quanto in possesso solo diritti di reimpianto in portafoglio o in caso di subentro come socio in sostituzione di altro socio, alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata, per ciascuno dei soggetti interessati, la seguente documentazione:
16.a)  dichiarazione nella quale il conduttore si impegna a formalizzare richiesta per il subentro come socio ed a consegnare le uve provenienti dalla superficie oggetto di intervento alla struttura di trasformazione per il periodo previsto dal bando;
16.b)  dichiarazione del legale rappresentante con la quale lo stesso si impegna ad ammettere come socio il richiedente, prima dell'inserimento dello stesso negli elenchi di pagamento predisposti dall'ispettorato ed a trasformare le uve consegnate dal richiedente l'aiuto presso la propria struttura di trasformazione.
17) Piano economico-commerciale sottoscritto dal legale rappresentante la cantina, da cui emerga l'attività commerciale svolta nell'ultimo triennio, nonché quella relativa alle produzioni derivanti dal progetto collettivo di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
18) Documentazione relativa alle opere di ammodernamento (solo in caso di richiesta di punteggio aggiuntivo):
a)  dichiarazione resa dal legale rappresentante la struttura di trasformazione relativa alle opere di ammodernamento e ristrutturazione sostanziali della cantina, realizzate nell'ultimo biennio e definite alla data di scadenza del bando;
b)  dettagliata relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, che descriva gli interventi effettuati nonché la situazione ante e post intervento.
19)  Catastino soci aggiornato;
20)  Elenco dei partecipanti al progetto, nel quale dovrà essere indicato per ciascun soggetto la superficie, la tipologia di intervento e il relativo importo;
21)  Progetti dei singoli soci redatti e firmati da tecnici abilitati;
In ogni caso dovrà essere prodotto:
22)  Elenco numerato di tutti gli elaborati e documenti allegati all'istanza, così come individuati dal presente bando, firmato dal richiedente e dal tecnico progettista.
Inoltre, entro i trenta giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande, ciascuna cantina privata che abbia rilasciato la certificazione di cui al punto 6) del presente capitolo, da cui scaturisce l'attribuzione di punteggio ai progetti singoli, dovrà consegnare direttamente o inviare tramite raccomandata A/R, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura interessato dalla maggior parte (in termini di superficie da riconvertire/ristrutturare) dei progetti che si sono avvalsi della suddetta certificazione.
23) Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante la cantina, contenente i seguenti elementi:
-  l'elenco nominativo delle ditte a cui è stata rilasciata la predetta certificazione, con indicazione della superficie interessata;
-  i dati relativi alla capacità di lavorazione annua della cantina;
-  la media delle quantità di uve proprie lavorate nell'ultimo triennio;
-  piano economico-commerciale da cui emerga la capacità della cantina di utilizzare le produzioni derivanti dai progetti per i quali è stata rilasciata la certificazione.
Il documento di cui al sopra citato punto 2), qualora non disponibile al momento della presentazione del progetto, dovrà essere prodotto all'ispettorato competente, secondo le stesse modalità previste per la presentazione delle domande, al massimo entro i 30 giorni successivi alla data ultima prevista per l'inoltro delle istanze.
La mancata presentazione entro i suddetti termini dei documenti di cui ai punti 2) e 23) comporterà nel primo caso l'archiviazione del progetto, nel secondo la non attribuzione del punteggio relativo alla struttura di trasformazione. In quest'ultima eventualità, fermo restando l'obbligo previsto dal reg. CE n. 1493/99 relativo alla rivendicazione ad IGT o a DOC delle produzioni dei vigneti oggetto di intervento, verrà meno l'impegno relativo al conferimento delle uve, per almeno le prime due campagne di produzione, alla struttura di trasformazione individuata.
L)  CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI
Per la selezione dei progetti i punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri sotto elencati.
Per i giovani agricoltori il requisito dell'età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti, dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda. I giovani agricoltori, al momento della presentazione della domanda, dovranno risultare già insediati nella conduzione dell'azienda oggetto della ristrutturazione/riconversione. Ai fini dell'approvazione, potranno essere valutati solo i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a:
-  punti 36 per i fuori riserva e punti 20 per i progetti collettivi nelle riserve DOC ed isole minori;
-  punti 31 per i progetti singoli fuori riserva e punti 16 per i progetti singoli nelle riserve DOC ed isole minori.
Tenuto conto che alcuni punteggi verranno assegnati sulla base di dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti delle strutture di trasformazione di riferimento, fermo restando quanto previsto dalla legge relativamente alla verifica delle autodichiarazioni, per i progetti utilmente posizionati in graduatoria, si potrà procedere ad ulteriori accertamenti di quanto dichiarato.
Di seguito vengono descritti i criteri per l'assegnazione dei punteggi, distinti per i progetti collettivi e per i progetti singoli.
Nel caso in cui, sia a seguito di rinuncia da parte della ditta che in fase di verifica istruttoria, gli importi originari e/o la superficie di progetto venissero ridotti in una misura superiore al 20%, il progetto decadrà automaticamente.
La mancata o incompleta presentazione entro i termini della documentazione prevista ai fini dell'attribuzione di specifico punteggio aggiuntivo comporterà, ove compatibile con quanto stabilito al capitolo "C) Condizioni di non ammissibilità", la non assegnazione, anche se richiesta, del relativo punteggio.
PROGETTI COLLETTIVI
1.  Età e qualifica degli imprenditori
-  Numero di giovani agricoltori presenti nell'associazione pari o superiore al 50%: punti 20.
-  Numero di giovani agricoltori presenti inferiore al 50%: punti 16.
2.  Tipologia di impianto - Forma di allevamento
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti con presenza della forma di allevamento a tendone pari o superiore al 50%: punti 12.
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti con presenza della forma di allevamento a tendone inferiore al 50%: punti 10.
Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato.
3.  Varietà da riconvertire
Riconversione di vigneti con presenza di vitigni pari o superiore al 50% di:
-  Trebbiano Toscano: punti 7;
-  riconversione vigneti con presenza di altri vitigni: punti 5.
Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la varietà presente nel vigneto estirpato.
4.  Varietà da utilizzare
Utilizzo di più del 50% di varietà di uve autoctone (escluso il Cataratto Comune): punti 3.
5.  Impegno alla rivendicazione a DOC
Impegno di almeno il 50% dei produttori a rivendicare le produzioni provenienti dai vigneti oggetto dell'intervento alla specifica/che DOC indicata/e, per almeno le prime due campagne di produzione, così come desumibile dalla dichiarazione resa sia dai singoli soci, che dal legale rappresentante la cantina, nei rispettivi modelli di domanda: punti 3.
6.  Impianti di trasformazione
Qualificazione dei vini prodotti e commercializzati
Il punteggio da attribuire sarà diversificato in relazione alla quantità media di vini di qualità (DOC e/o IGT) prodotti in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri, nel triennio di riferimento (anni solari 2001, 2002 e 2003), rapportata al volume medio di produzione di vini delle campagne vitivinicole 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. Altro punteggio sarà assegnato in base alla quantità media di vini di qualità (DOC e/o IGT) commercializzati sfusi negli anni solari di riferimento sopra specificati, rapportata al volume medio di produzione delle citate campagne vitivinicole.
Al fine di rendere coerenti i criteri di assegnazione dei punteggi, vengono individuate quattro diverse fasce di produttività delle cantine tenuto conto della media degli effettivi quantitativi di vino prodotto nel periodo di riferimento.
I dati relativi alla produzione complessiva di vini verranno desunti dalle dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del reg. CE n. 1282/01 (quadro G, sezione V, colonna 1) relative alle campagne vitivinicole 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. I dati relativi ai quantitativi imbottigliati verranno rilevati dai registri di imbottigliamento e saranno riferiti agli anni solari 2001, 2002 e 2003. Per quanto riguarda invece i dati relativi alla commercializzazione dei vini sfusi, gli stessi verranno rilevati dai registri di carico e scarico ed anch'essi saranno riferiti agli anni solari 2001, 2002 e 2003.
Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutati i dati relativi alle annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività.
Individuata la fascia di produttività della cantina, verrà attribuito un solo punteggio corrispondente alla relativa percentuale.
6.1  Produzione di vini ad IGT o a DOC confezionato in recipienti di capacità non superiore a 60 litri così come desumibile dalla dichiarazione del legale rappresentante e rilevabile dai registri di imbottigliamento (media dei quantitativi imbottigliati negli anni solari 2001-2002 e 2003):
-  Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento inferiore a 30.000 Hl:
-  superiore al 18% del totale vino prodotto: punti 15;
-  superiore al 15% del totale vino prodotto: punti 10;
-  superiore al 10% del totale vino prodotto: punti 5;
-  superiore al  7% del totale vino prodotto: punti 2.
-  Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento compresa tra 30.000 ed inferiore ad 80.000 Hl:
-  superiore al 13% del totale vino prodotto: punti 15;
-  superiore al  9% del totale vino prodotto: punti 10;
-  superiore al  6% del totale vino prodotto: punti 5;
-  superiore al  4% del totale vino prodotto: punti 2.
-  Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento compresa tra 80.000 ed inferiore a 150.000 Hl:
-  superiore all'11% del totale vino prodotto: punti 15;
-  superiore al  7% del totale vino prodotto: punti 10;
-  superiore al  4% del totale vino prodotto: punti 5;
-  superiore al  3% del totale vino prodotto: punti 2.
-  Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 150.000 Hl:
-  superiore al 9 % del totale vino prodotto: punti 15;
-  superiore al 4 % del totale vino prodotto: punti 10;
-  superiore al 3 % del totale vino prodotto: punti 5;
-  superiore al 2 % del totale vino prodotto: punti 2.
6.2  Commercializzazione di vini sfusi ad IGT o a DOC così come desumibile dalla dichiarazione del responsabile e rilevabile dai registri di carico e scarico e dai documenti di accompagnamento (media dei quantitativi commercializzati negli anni solari 2001-2002 e 2003):
-  Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento inferiore a 30.000 Hl:
-  superiore al 35% del totale vino prodotto: punti 5;
-  superiore al 25% del totale vino prodotto: punti 3;
-  superiore al 10% del totale vino prodotto: punti 1.
-  Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento compresa tra 30.000 ed inferiore ad 80.000 Hl:
-  superiore al 25% del totale vino prodotto: punti 5;
-  superiore al 15% del totale vino prodotto: punti 3;
-  superiore all'8% del totale vino prodotto: punti 1.
-  Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento compresa tra 80.000 ed inferiore a 150.000 Hl:
-  superiore al 20% del totale vino prodotto: punti 5;
-  superiore al 10% del totale vino prodotto: punti 3;
-  superiore al  5% del totale vino prodotto: punti 1.
-  Cantine con produzione media di vini nel triennio di riferimento superiore a 150.000 Hl:
-  superiore al 15% del totale vino prodotto: punti 5;
-  superiore all'8% del totale vino prodotto: punti 3;
-  superiore al  4% del totale vino prodotto: punti 1.
6.3  Ammodernamento delle strutture
Gli impianti di trasformazione che hanno già provveduto ad ammodernare in modo sostanziale le proprie strutture con opere realizzate dall'1 gennaio 2002 e definite alla data di scadenza del bando: punti 2.
Si intendono per opere di ammodernamento sostanziale quelle relative al miglioramento significativo della dotazione tecnologica per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e/o confezionamento dei prodotti).
6.4  Tecnologia presente
Linee di vinificazione separate: punti 6.
Presenza di presse soffici: punti 3.
Autovinificatori (il punteggio sarà attribuito in funzione della loro capacità rispetto alla produzione media di vini del triennio di riferimento sopra indicato):
-  capacità superiore al 7% del totale vino prodotto: punti 10:
-  capacità compresa tra il 5% ed il 7% del totale vino prodotto: punti 7;
-  capacità compresa tra il 3% ed il 4,99% del totale vino prodotto: punti 4;
-  capacità compresa tra l'1% ed il 2,99% del totale vino prodotto: punti 2.
Frigorie (il punteggio sarà attribuito in funzione del rapporto tra le frigorie disponibili a rispetto alla produzione media di vini del triennio di riferimento sopra indicato):
-  rapporto frigorie/totale vino prodotto superiore al 15%: punti 10;
-  rapporto frigorie/totale vino prodotto compresa tra il 10% ed il 15%: punti 7;
-  rapporto frigorie/ totale vino prodotto compresa tra il 5% ed il 9,99%: punti 4;
-  rapporto frigorie/ totale vino prodotto compresa tra l'1% ed il 4,99%: punti 2.
Per la selezione dei progetti afferenti le riserve DOC (Etna e Faro), per le quali la rivendicazione delle produzioni a DOC è obbligatoria, si terrà conto esclusivamente dei parametri relativi:
-  all'età e qualifica degli imprenditori;
-  alla tecnologia presente in cantina;
-  alla produzione di vini di qualità (IGT e/o DOC) confezionato;
-  all'ammodernamento delle strutture.
Per la selezione dei progetti afferenti le riserve Isole minori (Isole Eolie e Pantelleria) si terrà conto esclusivamente dei parametri relativi:
-  all'età e qualifica degli imprenditori;
-  alla varietà da utilizzare;
-  all'impegno alla rivendicazione delle produzioni a DOC;
-  alla tecnologia presente in cantina;
-  alla produzione di vini di qualità (IGT e/o DOC) confezionato;
-  all'ammodernamento delle strutture.
PROGETTI SINGOLI
1.  Età e qualifica degli imprenditori
Progetti presentati da giovani agricoltori: punti 20.
Progetti presentati dagli altri soggetti: punti 16.
2.  Tipologia di impianto - Forma di allevamento
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati a tendone: punti 12.
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti che utilizzano altre forme di allevamento: punti 10.
Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato.
3.  Varietà da riconvertire
Riconversione di vigneti con presenza del vitigno Trebbiano Toscano: punti 7.
Riconversione vigneti con presenza di altri vitigni: punti 5.
Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la varietà esistente nel vigneto estirpato.
4.  Varietà da utilizzare
Utilizzo di varietà di uve autoctone (escluso il Cataratto Comune): punti 3.
Relativamente alle voci "Tipologia di impianto - Forma di allevamento", "Varietà da riconvertire" e "Varietà da utilizzare", qualora per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero presenti diverse tipologie, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto (es. 60,323 = 60,32; 60,325 = 60,33).
5.  Impegno alla rivendicazione DOC
Impegno del produttore a rivendicare le produzioni provenienti dai vigneti oggetto dell'intervento alla specifica/che DOC indicata/e, per almeno le prime due campagne di produzione, così come desumibile dalla dichiarazione resa dallo stesso nel modello di domanda: punti 3.
6.  Altimetria
Impianti da realizzarsi a quota pari o superiore a m. 350 s.l.m.: punti 1.
In caso di terreni acclivi il punteggio verrà assegnato a condizione che almeno il 20% della superficie oggetto di intervento ricada nella quota sopra indicata.
In caso di vigneti da realizzarsi su più appezzamenti, il punteggio sarà assegnato esclusivamente nel caso in cui la maggiore superficie complessiva oggetto di intervento ricada nella quota sopra indicata.
7.  Imbottigliamento
Conduttore che nell'ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con l'imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, così come desumibile dalla dichiarazione resa nel modello di domanda e riscontrabile dai registri di imbottigliamento: punti 2.
Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività.
8.  Impianti di trasformazione
Il punteggio, qualora richiesto, verrà assegnato tenuto conto dei parametri sotto specificati ed a condizione che la cantina privata cui fa riferimento il progetto produca entro i termini la documentazione prevista al punto 23) del paragrafo "I) Documentazione da allegare".
Qualificazione dei vini prodotti
Il punteggio da attribuire sarà diversificato in relazione alla quantità media di vini di qualità (DOC e/o IGT) prodotta in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri, nel triennio di riferimento successivamente specificato (anni solari 2001, 2002 e 2003), rapportati al volume medio di produzione di vini delle campagne vitivinicole 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. I dati relativi alla produzione complessiva di vini verranno desunti dalle dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del reg. CE n. 1282/2001 (quadro G, sezione V, colonna 1) relative alle campagne vitivinicole 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. I dati relativi ai quantitativi imbottigliati verranno rilevati dai registri di imbottigliamento e saranno riferiti agli anni solari 2001, 2002 e 2003.
Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutati i dati relativi alle annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture, di dichiarare la data di inizio attività.
8.1  Produzione di vini ad IGT o a DOC confezionato in recipienti di capacità non superiore a 60 litri così come desumibile dalla dichiarazione del legale rappresentante e rilevabile dai registri di imbottigliamento (media dei quantitativi imbottigliati negli anni solari 2001-2002 e 2003):
-  superiore al 65% del totale vino prodotto: punti 2;
-  compreso tra il 30% ed il 65% del totale vino prodotto: punti 1.
8.2  Tecnologia presente
Presenza di presse soffici: punti 1.
Autovinificatori: punti 1.
Frigorie: punti 1.
Per la selezione dei progetti afferenti le riserve DOC (Etna e Faro), per le quali la rivendicazione delle produzioni a DOC è obbligatoria, si terrà conto esclusivamente dei parametri relativi:
-  all'età e qualifica degli imprenditori;
-  al requisito della chiusura del ciclo produttivo con l'imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT;
-  alla tecnologia presente in cantina;
-  alla produzione di vini di qualità (IGT e/o DOC) confezionato.
Per la selezione dei progetti afferenti le riserve isole minori (isole Eolie e Pantelleria) si terrà conto esclusivamente dei parametri relativi:
-  all'età e qualifica degli imprenditori;
-  alla varietà da utilizzare;
-  all'impegno alla rivendicazione delle produzioni a DOC;
-  al requisito della chiusura del ciclo produttivo con l'imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT;
-  alla tecnologia presente in cantina;
-  alla produzione di vini di qualità (IGT e/o DOC) confezionato.
Nelle graduatorie finali a parità di punteggio si darà priorità alle ditte in possesso del maggior numero dei seguenti requisiti, come dalle stesse indicati nel modello di domanda:
-  imprenditrici donne;
-  ubicazione dell'azienda in zona svantaggiata per almeno il 50% della superficie;
-  ubicazione dell'azienda in area di parco regionale, riserva naturale o in aree istituite ai sensi di normative in materia di tutela ambientale, per almeno il 50% della superficie;
-  azienda parzialmente o totalmente in biologico/conversione;
-  ubicazione dell'azienda oggetto dell'intervento in zona DOC;
-  in caso di pari merito tra giovani agricoltori verrà data la priorità al richiedente di maggiore età.
Per i progetti collettivi i suddetti requisiti di priorità dovranno essere riferiti ad almeno il 50% dei singoli soci partecipanti, mentre per i progetti presentati da società o piccole cooperative, ad almeno il 50% dei soci.
Qualora nonostante i suddetti parametri dovessero verificarsi dei pari merito, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
M)  FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande pervenute nei termini, previa verifica di ammissibilità, saranno sottoposte all'istruttoria tecnico amministrativa per il riscontro dei requisiti previsti quindi, sulla base dei criteri sopra riportati, verranno predisposte le graduatorie riferibili ai progetti proposti da singoli e da organismi collettivi, nonché quelle relative alle riserve.
L'istruttoria dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del bando a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e, sulla base dei punteggi assegnati, i progetti verranno inseriti nelle graduatorie regionali previste dal presente bando.
Gli ispettorati provvederanno altresì a redigere l'elenco dei progetti esclusi per inammissibilità, specificando i motivi dell'esclusione ai fini di eventuali contro deduzioni da parte delle ditte.
Entro i successivi quindici giorni le graduatorie, elaborate ed approvate con decreto del dirigente generale, verranno affisse presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, previo comunicato stampa sui principali quotidiani regionali ed avviso sul sito internet dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Verrà altresì affisso l'elenco dei progetti esclusi con le motivazioni dell'esclusione.
Entro i trenta giorni successivi alla data di affissione delle graduatorie potranno essere presentati eventuali ricorsi esclusivamente all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, servizio V produzioni vegetali - Impianti agro-industriali.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, esaminati i ricorsi, notificherà alle ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie.
N)  LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO
In base alla disponibilità finanziaria assegnata alla Regione, verranno finanziati i progetti utilmente collocati in graduatoria. Nel caso di ulteriori assegnazioni successive, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
L'aiuto verrà liquidato ai singoli imprenditori che hanno presentato domanda; anche nel caso in cui la domanda è stata proposta da un organismo collettivo l'aiuto verrà liquidato ai singoli soci. Pertanto nell'elenco di pagamento che gli IPA predisporranno dovranno essere inseriti i nominativi dei singoli partecipanti al progetto collettivo.
Gli ispettorati provvederanno, previa acquisizione della polizza fideiussoria intestata ad AGEA pari al 120% dell'importo di contributo forfettario anticipato da concedere e redatta secondo specifico modello predisposto da AGEA, e della relativa conferma di validità, a redigere appositi elenchi ed a trasmetterli entro il 30 aprile del 2005 all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - servizio V produzioni vegetali.
Le ditte, contestualmente alla polizza, provvederanno a trasmettere una dichiarazione del direttore dei lavori controfirmata dall'imprenditore, sull'avvenuto inizio dei lavori relativi alla/e misura/e.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste invierà all'organismo pagatore nazionale (AGEA) gli elenchi, secondo i tempi e le modalità che saranno indicate dall'AGEA.
O)  REALIZZAZIONE DELLE OPERE E COLLAUDI
Come previsto dal reg. CE n. 315/03 le opere previste dovranno essere necessariamente realizzate entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo.
Tranne che nei casi previsti dal reg. n. 1342/2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000, non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento delle opere.
Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori sarà considerata come responsabilità soggettiva del beneficiario e comporterà la decadenza dal regime d'aiuti e l'applicazione delle sanzioni previste, così come specificato al successivo capitolo Q).
Pertanto, i soggetti beneficiari dell'aiuto entro il previsto suddetto termine per la realizzazione delle opere ammesse a contributo, dovranno inoltrare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere allegando inoltre la documentazione tecnica ed amministrativa di rito.
La predetta documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto dal progetto.
L'Amministrazione, entro i 90 giorni successivi alla presentazione della richiesta di accertamento finale dei lavori, effettua i collaudi sul 100% dei progetti.
Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.
Tuttavia eventuali modeste varianti, nel caso di adattamenti tecnici che non comportino cambiamenti negli obiettivi iniziali, potranno essere apportate e giustificate in maniera dettagliata in una apposita relazione tecnica consuntiva dei lavori eseguiti.
In tutti i casi le varianti non potranno comportare un aumento dei costi, restando i medesimi a totale carico del soggetto destinatario del contributo.
Non sarà consentito il recesso dagli impegni assunti rispetto al conferimento alla cantina di riferimento ed alla rivendicazione della produzione a DOC. Nel caso dei progetti collettivi, il recesso dai predetti impegni da parte di singoli soci sarà considerata come responsabilità soggettiva del singolo beneficiario e la revoca del finanziamento graverà pertanto sullo stesso.
Nella fase di verifica di esecuzione delle opere, i costi relativi all'acquisizione dei beni e servizi extra aziendali dovranno essere calcolati sulla base degli elementi giustificativi di spesa prodotti (fatture e/o documenti fiscali aventi forza probante equivalente); nella verifica della congruità dei prezzi, ai fini orientativi, si terrà conto di quanto previsto nel prezziario regionale. Per quanto riguarda l'eleggibilità della spesa, si rimanda a quanto già riportato al punto g.5) del capitolo G) Aspetti finanziari.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata ad effettiva realizzazione delle opere e a totale utilizzazione dell'importo garantito nonché, per i giovani imprenditori, ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento e mantenimento dei requisiti ed impegni assunti all'atto della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda il recesso ed il trasferimento degli impegni, verranno applicate le circolari predisposte in tal senso dall'AGEA. Tali circolari prevedono, nei casi di rinuncia anticipata, parziale o totale agli impegni assunti con la domanda, la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme erogate con l'applicazione di una penale.
Tale penale è pari al 12% dell'aiuto corrisposto, nel caso in cui il produttore comunichi la rinuncia, alla Regione e per conoscenza all'AGEA, entro il termine di 120 giorni dalla data dell'operazione bancaria di pagamento (data di emissione dell'assegno, ovvero data di emissione del bonifico bancario) ed effettui il versamento del contributo maggiorato della penale entro il suddetto termine di 120 giorni; la penale è invece pari al 20% dell'aiuto corrisposto qualora la rinuncia ed il versamento delle somme avvenga oltre il predetto termine dei 120 giorni. Anche in caso di non incasso dell'assegno il produttore è tenuto a restituire la differenza del 12% o del 20%.
In caso di trasferimento dell'azienda ad altro soggetto (per cessione, affitto, ecc.), fermo restando il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando sia per l'accesso al regime di aiuti e sia per l'attribuzione del punteggio, chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere gli impegni assunti dal cedente e diviene responsabile del rispetto degli stessi. La polizza eventualmente stipulata dal cedente deve essere sostituita da analoga polizza stipulata dal subentrante. Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute al competente ispettorato provinciale agricoltura e per conoscenza all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ed all'AGEA, entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
P) INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
Per ogni campagna e per ciascuna azione saranno rilevati il numero di ettari oggetto dell'aiuto (Ha), l'importo relativo (euro) e la resa media (ql/ha) ante e post intervento.
Q)  DECADENZA DALL'AIUTO E REVOCA
Qualora tutte le misure previste nel progetto finanziato non venissero realizzate nei tempi previsti o non venissero rispettati gli obblighi e i vincoli assunti per garantire il non aumento della superficie vitata interessata e delle rese e/o l'obbligo della rivendicazione delle produzioni a DOC o ad IGT, il produttore decadrà dal regime di aiuti e dovrà rimborsare l'intero aiuto ricevuto maggiorato della penale prevista e degli eventuali interessi.
Tuttavia, se le opere sono state realizzate in misura superiore all'80%, il rimborso sarà pari al doppio dell'importo delle opere non realizzate.
Qualora le opere venissero realizzate non rispettando i requisiti tecnici minimi previsti dal presente bando e/o non venissero rispettati gli impegni assunti rispetto al conferimento delle uve alla cantina di riferimento ed alla rivendicazione della produzione a DOC (nel caso in cui siano stati richiesti gli specifici punteggi aggiuntivi), si procederà alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto ed il produttore dovrà restituire l'intero importo percepito maggiorato degli interessi.
La restituzione delle somme avverrà secondo le modalità e i tempi indicati dall'organismo pagatore nazionale (AGEA). Qualora l'interessato non provvedesse alla restituzione delle somme, l'AGEA provvederà all'incameramento parziale o totale della polizza fidejussoria.
R)  CONTROLLI
La Regione Sicilia disporrà controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere ed il rispetto dei tempi di realizzazione.
I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 10 anni per le strutture fisse a partire dalla data del collaudo finale.
In ogni caso l'Amministrazione successivamente alla realizzazione degli impianti disporrà controlli su un campione di almeno il 10% al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT, nonché tesi a verificare che non ci sia stato un aumento delle rese e, nel caso di progetti che abbiano beneficiato dello specifico punteggio aggiuntivo, che le produzioni siano state effettivamente conferite alla cantina di riferimento e che le stesse siano state rivendicate a DOC.
Per ciascun progetto gli IPA provvederanno a predisporre sin dalla fase istruttoria, e successivamente ad aggiornare, una lista di controllo che costituisce parte integrante del fascicolo secondo lo schema che predisposto dall'AGEA.

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(2004.44.2731)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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