REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 OTTOBRE 2004 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 ottobre 2004.
Revoca del decreto 13 agosto 2004 e nuove procedure per l'esecuzione dei piani straordinari di controllo ed eradicazione della brucellosi ovicaprina nel territorio della Regione siciliana e di eradicazione della brucellosi bovina nell'area dei monti Nebrodi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 6 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto 23 ottobre 1998, n. 26869;
Visto il decreto 17 marzo 2000, n. 31361;
Vista la propria circolare 10 agosto 2001, n. 1056;
Visto il decreto n. 519 del 12 aprile 2002, con il quale sono stati resi esecutivi i piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e della brucellosi ovicaprina la cui attuazione costituisce un obiettivo prioritario per questo Assessorato della sanità e per i direttori generali delle aziende UU.SS.LL.;
Visti i propri decreti nn. 3016 e 3017 del 16 marzo 2004, con i quali venivano resi esecutivi nella Regione siciliana il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi ovicaprina mediante l'utilizzo del vaccino Rev 1 ed il piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina nell'area dei monti Nebrodi mediante l'utilizzo del vaccino vivo RB 51;
Visto il parere tecnico del Centro di referenza nazionale per le brucellosi di Teramo trasmesso dal Ministero della salute in data 11 agosto 2004, con il quale viene reso parere non favorevole per l'attuazione dei piani straordinari di eradicazione sopracitati;
Visto il proprio decreto n. 3949 del 13 agosto 2004, con il quale si è provveduto a sospendere in autotutela i propri decreti nn. 3016 e 3017 del 16 marzo 2004, con i quali venivano resi esecutivi nella Regione siciliana il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi ovicaprina mediante l'utilizzo del vaccino Rev 1 ed il piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina nell'area dei monti Nebrodi mediante l'utilizzo del vaccino vivo RB 51;
Vista la nota prot. n. 1/IRV/4470 del 17 settembre 2004, con cui vengono trasmessi al Ministero della salute, per l'approvazione, i piani straordinari per la brucellosi bovina ed ovicaprina opportunamente modificati ed integrati sulla base delle osservazioni del Centro di referenza nazionale di Teramo;
Vista la nota prot. n. DGVA.VIII/28922/P-I.8.d/68 del 24 settembre 2004, con la quale il Ministero della salute trasmette il parere tecnico espresso dal Centro di referenza di Teramo con le modifiche ritenute necessarie da apportare ai piani medesimi;
Considerato, pertanto, che i piani straordinari della brucellosi bovina ed ovicaprina sono stati elaborati tenendo conto dei pareri sopracitati e trasmessi al Ministero della salute per l'approvazione con nota prot. n. 1/IRV/4885 del 12 ottobre 2004;
Vista la nota prot. n. DGVA.VIII/31244/P-I.8.d/68 del 13 ottobre 2004, con la quale il Ministero della salute approva i piani straordinari in argomento;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 3949 del 13 agosto 2004, con il quale era stata sospesa l'efficacia dei decreti nn. 3016 e 3017 del 16 marzo 2004, è revocato.

Art. 2

Il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi ovicaprina mediante l'utilizzo del vaccino Rev 1 nel territorio della Regione siciliana ed il piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina nell'area dei monti Nebrodi mediante l'utilizzo del vaccino vivo RB 51 di cui agli allegati ai decreti nn. 3016 e 3017 del 16 marzo 2004, sono sostituiti dagli allegati "A" e "B" al presente decreto, che ne fanno parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2004.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 20 ottobre 2004, al n. 333.
Allegato "A"
PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA DELLA REGIONE SICILIANA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL VACCINO REV 1

Premessa
Il presente piano è stato redatto in linea con la decisione del Consiglio n. 90/638/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali, alla decisione n. 2002/598/CE e alle linee guida da seguire nell'elaborazione di programmi di eradicazione della brucellosi ovicaprina includenti il ricorso della vaccinazione con vaccino Rev 1 di cui alla bozza di documento della DG SANCO, trasmessi con nota 600/BR/1519 del 9 maggio 2003 del Ministero della salute, ed è stato concordato con l'I.Z.S. della Sicilia di Palermo. Inoltre sono state apportate tutte le modifiche ed integrazioni necessarie tenendo conto delle precisazioni fornite dalla Commissione europea di cui al parere allegato alla nota n. DGVA.VIII/ 27637/P-I.8.d/68 del 13 settembre 2004 del Ministero della salute e al parere tecnico del Centro di referenza nazionale di Teramo trasmesso con nota n. DGVA.VIII/25523/P-I.8.d/68 del 20 agosto 2004 del Ministero della salute; nonché delle ulteriori precisazioni contenute nel parere del Centro di referenza nazionale di Teramo trasmesso con nota n. DGVA.VIII/28922/P-I.8.d/68 del 24 settembre 2004 del Ministero della salute.
Viene seguito l'ordine dei punti riportati nell'allegato I della decisione n. 90/638/CEE.
Le aziende ovine e caprine della Regione siciliana sono sottoposte al piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovina e caprina secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni, e dal piano straordinario regionale di cui al decreto n. 519/2002.
Nel territorio della Regione siciliana insistono n. 8.824 aziende ovicaprine di cui n. 8.762 beneficiano del programma di eradicazione, con un numero complessivo di capi di 1.027.097 di cui beneficiano del programma di eradicazione capi n. 1.018.023.
Dal punto di vista amministrativo il territorio della Regione è suddiviso in 9 aziende UU.SS.LL., i cui territori di competenza coincidono con i territori delle nove province siciliane.
Com'è noto, in data 21 maggio 2003 si è tenuto a Foggia il meeting dei sottogruppi brucellosi bovina e brucellosi ovicaprina istituiti in seno alla task force per il monitoraggio dell'eradicazione delle malattie.
In quella sede sono stati presentati i dati relativi all'attività di risanamento dell'anno 2002 comparati con gli anni precedenti che, pur essendo stati valutati più che positivi in ordine all'incremento dei controlli effettuati e all'inversione di tendenza in senso decrescente della prevalenza e dell'incidenza sulle aziende e sui capi, fanno registrare ancora livelli troppo alti di infezione.
Per tali motivazioni gli esperti della task force comunitaria hanno ritenuto necessario ancora una volta ribadire la opportunità della profilassi indiretta, da effettuarsi nelle province della Sicilia orientale di cui alla nota SANCO/E2/Fr/rd(2003)D/521519 del 9 luglio 2003 della Commissione europea.
A tal riguardo è necessario specificare che questo Ispettorato veterinario di concerto con l'I.Z.S. dopo una valutazione più particolareggiata dei dati relativi alla diffusione dell'infezione nei territori di ogni singola provincia, anche su base comunale, ha ritenuto opportuno che la vaccinazione si estendesse all'intero territorio della Regione.
Con tali motivazioni è stato predisposto per l'approvazione il piano in argomento.
1)  Descrizione della situazione epidemiologica
La situazione epidemiologica regionale della brucellosi ovi-caprina può essere sintetizzata nelle tabelle seguenti che mostrano l'andamento della malattia negli ultimi cinque anni.






I motivi dell'insuccesso finora registrato nel piano di eradicazione della brucellosi nel territorio siciliano sono da ricercare nelle difficoltà operative ad eseguire i controlli previsti da parte dei servizi veterinari, nel ritardo degli abbattimenti dei capi infetti a causa delle difficoltà di macellazione di tali animali, della particolare situazione socio-economica.
Il numero degli animali da sottoporre a vaccinazione viene stimato al massimo uguale alla quota di rimonta pari al 20% degli animali presenti che risulta essere n. 203.605.
2)  Analisi dei costi prevedibili e stima degli utili previsti nel programma
La misura di cui al presente piano, sostanzialmente riconducibile alla profilassi indiretta attuata nel territorio della Regione siciliana in aggiunta al risanamento degli allevamenti da attuarsi secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal decreto n. 519/2002, si propone sia come intervento economico sia come intervento sanitario di prevenzione in quanto essendo in grado di garantire una rimonta sicuramente indenne in allevamenti situati in un territorio a rischio di infezione maggiore rispetto al resto del territorio nazionale, garantirebbe gli allevatori rispetto alle difficoltà di reperimento degli animali sul mercato.
Pertanto l'intervento vaccinale risulta essere l'unica variante rispetto al piano di controllo nazionale di cui al decreto ministeriale n. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni e i relativi costi aggiuntivi sono a carico del Servizio sanitario nazionale e per esso alla Regione siciliana e per i quali verrà richiesto il cofinanziamento comunitario.
Sarà cura delle aziende UU.SS.LL. competenti per territorio di acquistare il vaccino necessario utilizzando le stesse procedure per l'acquisto dei prodotti immunizzanti (vedi carbonchio ematico) previa autorizzazione del Ministero della salute.
Per il primo anno del piano sono stati previsti i seguenti costi:





Per la stima degli utili previsti, si riporta la progressione attesa per la durata dell'intero programma (cinque anni) dei capi da abbattere e dei costi previsti per ciascun anno del piano:






In assenza del piano, ipotizzando un numero annuo di capi infetti da abbattere pari alla media dei capi abbattuti nel corso degli ultimi 4 anni (92.207), il costo dei soli abbattimenti in 5 anni sarebbe pari E 36.177.415,00.
3)  Durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza
L'utilizzo della profilassi indiretta come mezzo necessario per l'eradicazione ed il controllo della brucellosi ovicaprina in uno stadio già avanzato di attività di risanamento degli allevamenti che ha comportato parecchi sacrifici agli allevatori in ordine agli abbattimenti degli animali infetti per il raggiungimento della qualifica di ufficialmente indenne e che ha fatto sì che a fine anno 2003 si registrassero: n. 5.627 aziende ufficialmente indenni, n. 1.840 aziende in qualifica, n. 1.225 aziende infette, n. 60 sconosciute e n. 10 con qualifica sospesa (vedi allegato V - circolare n. 1/2003) ha fatto ritenere necessario che il piano straordinario con l'implementazione di un programma di vaccinazione tenesse conto dei dati sopra citati e venisse effettuato secondo le modalità ed i tempi di seguito riportati.
Per quanto sopra i servizi veterinari delle aziende UU.SS.LL. della Regione siciliana effettueranno la vaccinazione obbligatoria in tutti gli allevamenti ovicaprini presenti nei territori di propria competenza con vaccino Rev 1, ed, in particolare, dovranno vaccinare esclusivamente le femmine impuberi da rimonta degli ovini e dei caprini di età compresa tra i 4 ed i 6 mesi, con la dose e le modalità riportate nel foglietto illustrativo dell'istituto produttore del vaccino.
I proprietari o i detentori di aziende riconosciute "ufficialmente indenni" possono richiedere al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio di non sottoporre i propri animali al trattamento immunizzante al fine di mantenere la qualifica conferita all'allevamento.
Sarà cura del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, dopo un'attenta analisi e valutazione della situazione epidemiologica locale, ad effettuare la vaccinazione degli animali da rimonta degli allevamenti "ufficialmente indenni"qualora questi sono ritenuti a rischio di infezione.
Pertanto i servizi veterinari dovranno programmare gli interventi nel territorio tenendo in considerazione dell'obiettivo prioritario da perseguire con un sistema di controllo sierologico e macellazione dei capi infetti in combinazione con la vaccinazione esclusiva delle femmine impuberi da rimonta degli ovini e dei caprini di età compresa tra i 4 ed i 6 mesi che deve essere applicato efficacemente.
Appare necessario, pertanto, ribadire quanto previsto dal decreto ministeriale n. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal decreto n. 519/2002 in merito ai controlli da effettuare, il rispetto dei tempi previsti per la macellazione degli animali infetti, i tempi di rientro negli allevamenti da controllare, il rilascio delle qualifiche sanitarie all'allevamento, i controlli sulla produzione del latte e dei prodotti a base di latte, il controllo sulle movimentazioni animali ecc., ai quali si rimanda per una puntuale applicazione delle norme contenute negli stessi.
Inoltre si ritiene opportuno sottolineare che, in caso di allevamenti fortemente interessati dall'infezione, sarà cura dell'azienda U.S.L. valutare la possibilità di effettuare lo stamping-out con le procedure previste dalla circolare assessoriale n. 1056/2001.
Per quanto sopra e per ottenere un congruo numero di animali vaccinati all'interno della popolazione ovicaprina dell'isola, la durata prevista per lo svolgimento del piano è di cinque anni, con possibilità di proroga in relazione alla evoluzione epidemiologica della malattia e dei risultati raggiunti.
Lo scopo da conseguire, alla scadenza del programma, è quello di raggiungere in tutte le province della Regione i livelli sanitari richiesti, cioè il controllo del 100% delle aziende e dei capi ovini e caprini presenti sul territorio regionale e un abbattimento della prevalenza negli allevamenti.
Negli anni successivi si continuerà l'attività di risanamento così come previsto dal decreto ministeriale n. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni.
4)  Designazione di una autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma
A livello regionale il controllo ed il coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma sarà svolto dall'Assessorato regionale della sanità coadiuvato dall'I.Z.S. della Sicilia che valuterà periodicamente il raggiungimento dei livelli di attività prestabiliti, sulla base dell'uso di un idoneo insieme di indicatori.
L'autorità centrale incaricata del controllo e la catena di comando sono le stesse indicate sul piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovicaprina, al quale si rimanda.
5)  Descrizione e delimitazione della zona geografica ed amministrativa in cui sarà applicato il programma
Il programma verrà applicato nel territorio dell'intera Regione siciliana.
6)  Obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata
L'obbligo di dichiarare il sospetto o la conferma di un caso o di un focolaio è uguale al piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovicaprina, al quale si rimanda. In relazione alla situazione epidemiologica siciliana, i criteri di esecuzione e di interpretazione delle prove sierologiche sono stati resi più stringenti rispetto a quanto previsto dal piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovicaprina con la circolare assessoriale n. 1056/2001.
7)  Le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate
Restano valide tutte le disposizioni previste dal piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovicaprina di cui al decreto ministeriale n. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni, al quale si rimanda.
8)  Un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma
L'elenco delle aziende vaccinate, completo delle generalità del proprietario, del codice aziendale, del numero degli animali allevati con la relativa data di nascita degli stessi, verrà trasmesso a cura del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. all'Ispettorato regionale veterinario e all'I.Z.S. della Sicilia su apposito supporto informatico fornito dall'I.Z.S. della Sicilia.
9)  Misure che permettano di individuare l'origine degli animali
Le misure previste per individuare l'origine degli animali sono quelle che ricadono nell'ambito dell'anagrafe nazionale del bestiame (D.P.R. n. 317/96).
Tutti gli animali vaccinati devono essere tatuati alla grassella destra con la sigla R 1, al fine di non inficiare i metodi di identificazione previsti dal citato D.P.R. n. 317/97 (tatuaggio o apposizione di marche all'orecchio).
E' inoltre prevista una identificazione supplementare dei capi da vaccinare mediante l'apposizione di boli gastrici contenenti trasponder e una specifica da riportare nel registro di stalla: "animali vaccinati contro la brucellosi ovicaprina con vaccino vivo Rev 1".
10)  I vari statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto
Gli statuti applicabili, le condizioni applicabili ai movimenti degli animali e le conseguenze in caso di perdita di statuto sono le stesse di quelle indicate nel piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovicaprina, al quale si rimanda.
11)  Definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia
I metodi di analisi, le prove e il campionario sono quelli previsti nel piano nazionale di eradicazione della brucellosi ovicaprina.
Inoltre la circolare dell'Assessorato della sanità della Regione siciliana con oggetto "Strategie di intervento per il controllo della brucellosi in Sicilia" n. 1056/2001 prevede dei criteri di utilizzo delle prove sierologiche ufficiali più restrittivi rispetto a quelli adottati sul territorio nazionale ed in particolare:
1)  prelievo del 100% dei capi presenti nell'allevamento in età controllabile anche in allevamenti ufficialmente indenni;
2)  test di screening con SAR ed esecuzione della FDC su tutti i capi dell'allevamento anche in caso di un solo animale positivo alla SAR;
3)  ad eccezione degli allevamenti ufficialmente indenni, la positività alla sola SAR non confermata dalla FDC comporta l'apertura del focolaio con l'abbattimento e l'indennizzo dei capi positivi;
4)  negli allevamenti ufficialmente indenni, nel caso in cui un solo animale dovesse risultare positivo alla SAR non confermata dalla FDC, il capo positivo va abbattuto ed indennizzato con la relativa sospensione della qualifica, fino agli esiti degli esami batteriologici.
Nella stessa circolare è previsto un aumento del numero di esami batteriologici per l'isolamento di brucella spp. sui capi abbattuti al macello a seguito di sieropositività e sui prodotti degli aborti che si dovessero verificare in allevamento.
12)  Le misure da prendere in caso di risultato positivo constatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma
Le misure in caso di focolaio sono uguali a quelle previste nel piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi ovicaprina, al quale si rimanda.
E' inoltre prevista l'istituzione di meccanismi alternativi o supplementari per la identificazione dei capi infetti da avviare all'abbattimento.
13)  Se necessario, le norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile
L'indennità di abbattimento per i capi ovicaprini risultati infetti di brucellosi viene stabilita annualmente a livello nazionale con apposito decreto del Ministero della sanità. E' inoltre prevista la creazione di linee vincolate per l'assegnazione delle risorse alle aziende UU.SS.LL. da destinare esclusivamente alla corresponsione degli indennizzi e individuazione di misure atte a ridurre al minimo i tempi di corresponsione delle indennità di abbattimento.
14)  L'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione
L'Assessorato regionale della sanità informerà l'autorità centrale (Ministero della sanità) con le cadenze già stabilite dalle vigenti disposizioni. Circa l'andamento del piano di eradicazione, i flussi informativi saranno quelli previsti dalla circolare ministeriale n. 1 del 12 marzo 2003.
Allegato "B"
PIANO STRAORDINARIO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA NELL'AREA DEI MONTI NEBRODI DELLA REGIONE SICILIANA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL VACCINO VIVO RB51

Premessa
Il presente piano è stato redatto in linea con la decisione del Consiglio n. 90/638/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali, alla decisione n. 2002/598/CE e alle linee guida da seguire nell'elaborazione di programmi di eradicazione della brucellosi bovina includenti il ricorso della vaccinazione con vaccino RB51, di cui alla bozza di documento della DG SANCO, trasmessi con nota n. 600/BR/1519 del 9 maggio 2003 del Ministero della salute, ed è stato concordato con l'I.Z.S. della Sicilia. Inoltre sono state apportate tutte le modifiche ed integrazioni necessarie tenendo conto delle precisazioni fornite dalla Commissione europea di cui alle linee guida allegate alla nota n. DGVA.VIII/27637/ P-I.8.d/68 del 13 settembre 2004 del Ministero della salute e al parere tecnico del Centro di referenza nazionale di Teramo trasmesso con nota n. DGVA.VIII/25523/P-I.8.d/68 del 20 agosto 2004 del Ministero della salute, nonché delle ulteriori precisazioni contenute nel parere del Centro di referenza nazionale di Teramo trasmesso con nota n. DGVA.VIII/28922/P-I.8.d/68 del 24 settembre 2004 del Ministero della salute.
Viene seguito l'ordine dei punti riportati nell'allegato I della decisione n. 90/638/CEE.
L'intero territorio della provincia di Messina dal punto di vista amministrativo è di competenza dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina nel quale insistono n. 2.269 aziende bovine di cui beneficiano del programma di eradicazione n. 2.172, con un numero complessivo di capi di 74.000, di cui n. 57.159 sono da esaminare nel quadro del programma di eradicazione previsto dalla normativa nazionale.
Con entrata in vigore della decisione della Commissione n. 2002/598/CE che autorizza il vaccino vivo del ceppo RB51 per l'immunizzazione delle femmine di bovini, parecchi sindaci dei comuni dell'area dei Nebrodi hanno rappresentato la necessità di attivare la vaccinazione degli animali sensibili degli allevamenti che insistono nei territori di competenza come risoluzione delle annose e mai risolte problematiche relative all'applicazione dei piani di eradicazione e che non hanno portato a risultati soddisfacenti dal punto di vista epidemiologico a causa delle reinfezioni negli allevamenti.
Appare significativo descrivere il contesto geografico della tipologia delle aziende, della tipologia dei pascoli nonché il contesto socio-economico dell'area interessata per meglio poter comprendere le problematiche in argomento.
L'area dei monti Nebrodi comprende un vasto territorio della provincia di Messina che si sviluppa su una dorsale montuosa posta nella parte nord-orientale della Sicilia in senso ovest-est sulla costa tirrenica che si caratterizza per la sua repentina ascensione dal livello del mare a quasi 2000 metri di altitudine con endemismi floreali e faunistici che hanno fatto si che la Regione ha già da tempo istituito su tutto il territorio il Parco regionale dei Nebrodi per preservare tali specialità.
I pascoli presenti sono prevalentemente pascoli boschivi, su cui insistono roverelle, lecci e sughere, castagni fino ad arrivare alla faggeta ed ai pascoli di alta montagna con carattere stagionale prevalentemente estivo-autunnale.
Su tali pascoli viene condotto in maniera promiscua l'allevamento estensivo (brado e semibrado) per mancanza di ricoveri adeguati sia dei bovini che degli ovicaprini senza una effettiva possibilità di separazione tra animali di diverse aziende.
Inoltre le molteplici vie di comunicazione presenti (strade interpoderali, trazzere ecc.), i pochi abbeveratoi a disposizione che vengono utilizzati promiscuamente da tutti gli animali della stessa zona fanno sí che si possa considerare l'intero territorio un'unica unità epidemiologica.
La specie bovina prevalentemente allevata è quasi sempre un incrocio di Modicana con razze specializzate alla produzione della carne sia nazionale che estera (soprattutto Charollais e Limusine) e qualche volta con la razza Bruna Alpina per il latte che danno dei soggetti rustici che riescono a sfruttare i pascoli sopradescritti.
Tali animali vengono sottoposti a mungitura esclusivamente per un periodo limitato di tempo e in concomitanza dello svezzamento del vitello che viene poi venduto all'età di 1 anno per l'ingrasso quasi sempre effettuato da altre aziende situate a ridosso della costa.
Lo spaccato di tale situazione è quello di un allevamento povero che sfrutta dei pascoli magri e che offrono quasi sempre dei bassi redditi che in molti casi sono gli unici per molti nuclei familiari degli allevatori.
In tale situazione si innesta la mancata fiducia verso i piani di risanamento basati sull'abbattimento dei capi infetti perché oltre a provocare una mancanza di reddito in maniera diretta per la perdita dei capi abbattuti non si riesce a raggiungere la qualifica di ufficialmente indenne per le ripetute reinfezioni, in aggiunta alle difficoltà di reperire degli animali idonei al ripopolamento degli allevamenti in caso di stamping-out.
In considerazione della situazione epidemiologica complessiva della brucellosi bovina in provincia di Messina, che non è tale da richiedere l'obbligatorietà della profilassi vaccinale, e soprattutto per il tessuto sociale, su cui l'impatto dei piani di risanamento ha creato parecchi problemi anche di ordine pubblico, il piano prevede che tale intervento possa essere demandato alla richiesta dei singoli allevatori che in tal modo hanno a disposizione uno strumento accessorio per la salvaguardia della rimonta dei propri allevamenti dall'infezione brucellare.
Pertanto risulta opportuno prevedere l'intervento vaccinale previa apposita richiesta dei singoli allevatori all'azienda U.S.L. n. 5 di Messina.
Per tali motivi e per mantenere sottocontrollo sanitario un territorio non più facilmente controllabile altrimenti e che ha rappresentato con rinnovata fiducia nell'istituzioni la richiesta di un intervento vaccinale risolutivo di tale problematica si predispone per l'approvazione il piano in argomento.
1)  Descrizione della situazione epidemiologica
Le aziende bovine della provincia di Messina sono sottoposte al piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 651/94 e dal piano straordinario regionale di cui al decreto n. 509/2002.
La situazione epidemiologica della provincia di Messina dove ricadono gli allevamenti interessati relativamente alla brucellosi bovina e bufalina può essere sintetizzata nelle tabelle seguenti che mostrano l'andamento della malattia negli ultimi cinque anni.





Il numero degli animali da sottoporre a vaccinazione viene stimato al massimo uguale alla quota di rimonta pari al 20% degli animali presenti negli allevamenti "infetti" con "ultimo controllo negativo" che risulta essere: n. 1.152 aziende e n. 5.820 capi.
2) Analisi dei costi prevedibili e stima degli utili previsti nel programma
La misura di cui al presente piano, sostanzialmente riconducibile alla profilassi indiretta attuata su base volontaria nel territorio della provincia di Messina, si propone come intervento accessorio ai piani di risanamento in grado di garantire una rimonta sicuramente indenne in allevamenti situati in un territorio a rischio di infezione maggiore rispetto al resto del territorio regionale; garantendo altresì gli allevatori aderenti nei confronti delle difficoltà di reperimento degli animali sul mercato.
Pertanto l'intervento vaccinale risulta essere l'unica variante rispetto al piano di controllo nazionale di cui al decreto ministeriale n. 651/94 e i relativi costi per anno sono a carico del Servizio sanitario nazionale e per esso alla Regione siciliana.
Per il primo anno del piano sono stati previsti i seguenti costi:





Per la stima degli utili previsti, si riporta la progressione attesa per la durata dell'intero programma (tre anni) dei capi abbattuti:






In assenza del piano ipotizzando un numero annuo di capi infetti da abbattere pari alla media dei capi abbattuti nel corso degli ultimi 4 anni (1.495), il costo dei soli abbattimenti in 3 anni sarebbe pari a E 1.169.553,00.
Pertanto il costo aggiuntivo del programma di vaccinazione nei tre anni di riferimento viene calcolato in E 12.256,00.
Sarà cura dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina di acquistare il vaccino necessario utilizzando le stesse procedure per l'acquisto dei prodotti immunizzanti (vedi Carbonchio ematico) previa autorizzazione del Ministero della salute.
Per quanto riguarda i transponder da utilizzare sono già stati acquistati dalla Regione per gli animali infetti da abbattere e possono essere utilizzati per questo scopo.
3)  Durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza
Il piano ha validità triennale, con possibilità di proroga e comunque di variazione in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia e dei risultati raggiunti.
Lo scopo da conseguire alla scadenza del programma è quello di raggiungere in tutta la provincia di Messina i livelli sanitari richiesti con la vaccinazione di tutti i capi vaccinabili contro la brucellosi bovina utilizzando vaccino vivo RB51 e conseguentemente l'assenza di casi di positività ai controlli.
L'adesione al piano è volontaria per gli allevatori di animali della specie bovina i cui allevamenti siano situati nell'ambito territoriale della provincia di Messina e di competenza dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina.
Negli allevamenti che aderiscono volontariamente al piano, i servizi veterinari dell'azienda U.S.L. 5 di Messina sottoporranno a vaccinazione con vaccino RB51 esclusivamente le vitelle impuberi di età compresa tra 4 e 8 mesi con la dose e le modalità riportate nel foglietto illustrativo dell'Istituto produttore del vaccino.
E' vietata la vaccinazione dei maschi della specie bovina.
Il servizio veterinario dell'azienda U.S.L. dovrà trasmettere mensilmente all'Ispettorato regionale veterinario e all'I.Z.S. della Sicilia l'elenco degli allevamenti sottoposti a vaccinazione con tutti i dati anagrafici dell'azienda, il numero di codice aziendale e dell'identificativo degli animali vaccinati, nonché l'età degli stessi.
L'azienda U.S.L. n. 5 di Messina effettuerà i controlli sierologici nelle aziende che aderiscono al piano secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto ministeriale n. 651/94, anche per verificare le eventuali infezioni post vaccinali in quanto come è noto il vaccino RB51 non induce negli animali vaccinati anticorpi rilevabili con le tecniche convenzionali adottate per la diagnosi di brucellosi (SAR. Ag:RB, F.d.C.).
Gli animali che reagiranno positivamente alle prove ufficiali previste dal decreto ministeriale n. 651/94, ancorché vaccinati, saranno abbattuti entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica di positività.
Inoltre si ritiene necessario specificare che le aziende che non aderiscono volontariamente al piano in argomento continueranno ad essere sottoposte ai piani di risanamento, per il raggiungimento della qualifica di ufficialmente indenne, ai sensi del decreto ministeriale n. 651/94 e del decreto n. 519 del 12 aprile 2002, che ha reso esecutivo nella Regione siciliana il piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina.
E' importante sottolineare che gli animali degli allevamenti sottoposti ad intervento immunizzante non potranno essere ammessi agli scambi intracomunitari, ma è consentita la movimentazione trascorsi trenta giorni dalla vaccinazione, in ambito regionale, sotto vincolo sanitario per motivi di pascolo prevedendo la presenza di pascoli separati rispetto a quelli in cui sono presenti animali provenienti da allevamenti in cui la vaccinazione non è praticata, la commercializzazione degli stessi verso allevamenti che hanno aderito al piano, e per il macello.
La vaccinazione con l'utilizzo del vaccino vivo RB51 verrà effettuata da veterinari dipendenti della azienda U.S.L. n. 5 di Messina e/o da veterinari liberi professionisti specificatamente autorizzati.
Inoltre verranno determinati livelli uniformi di attività nei distretti dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4)  Designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma
A livello regionale il controllo ed il coordinamento dei servizi veterinari dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina competenti per l'attuazione del programma sarà svolto dall'Assessorato regionale della sanità coadiuvato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, che valuterà periodicamente il raggiungimento dei livelli di attività prestabiliti, sulla base dell'uso di un idoneo insieme di indicatori.
L'autorità centrale incaricata del controllo e la catena di comando sono le stesse indicate sul piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina, al quale si rimanda.
5)  Descrizione e delimitazione della zona geografica ed amministrativa in cui sarà applicato il programma
Il programma verrà applicato nel territorio dell'intera provincia di Messina in cui ricade l'area dei monti Nebrodi interessata.
E' importante sottolineare che l'intero territorio della provincia di Messina dal punto di vista amministrativo è di competenza dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina.
6)  Obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata
L'obbligo di dichiarare il sospetto o la conferma di un caso o di un focolaio è uguale al piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina, al quale si rimanda (decreto ministeriale n. 651/94, decreto n. 519/2002)
7)  Procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate
Restano valide tutte le disposizioni previste dal piano nazionale e regionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina al quale si rimanda.
E' comunque vietata la movimentazione di animali provenienti dagli allevamenti vaccinati con RB51 verso allevamenti che non hanno aderito al piano.
In particolare gli animali vaccinati delle aziende aderenti al piano possono essere movimentati:
1)  per essere commercializzati come "animali da vita" esclusivamente verso allevamenti che, avendo aderito al piano, fanno uso del vaccino RB51;
2)  per macello trascorsi trenta giorni dalla vaccinazione;
3)  per motivi di pascolo, sotto vincolo sanitario trascorsi trenta giorni dalla vaccinazione, prevedendo la presenza di pascoli separati rispetto a quelli in cui sono presenti animali provenienti da allevamenti in cui la vaccinazione non è praticata.
Gli animali vaccinati sono esclusi in ogni caso dagli scambi intracomunitari.
I servizi veterinari dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina vigilano sulla puntuale applicazione delle prescrizioni contenute nel presente punto.
8)  Sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma
I titolari delle aziende bovine che insistono nel territorio della provincia di Messina che intendono aderire al presente piano dovranno presentare al settore veterinario dell'azienda U.S.L. n. 5 di Messina apposita richiesta successivamente alla data di pubblicazione del presente piano nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'elenco delle aziende, completo delle generalità del proprietario, del codice aziendale, del numero degli animali allevati con la relativa data di nascita degli stessi, verrà trasmesso a cura del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. all'Ispettorato regionale veterinario e all'I.Z.S. della Sicilia su apposito supporto informatico fornito dall'I.Z.S. della Sicilia.
9) Misure che permettano di individuare l'origine degli animali
Le misure previste per individuare l'origine degli animali sono quelle che ricadono nell'ambito dell'anagrafe nazionale del bestiame (D.P.R. n. 317/96, regolamento n. 1760/200).
E' inoltre prevista una identificazione supplementare dei capi da vaccinare mediante l'apposizione di boli gastrici contenenti trasponder e la specifica da riportare nel registro di stalla e nei passaporti di ogni singolo animale: "animale vaccinato contro la brucellosi bovina con vaccino vivo RB51 che non può essere ammesso agli scambi intracomunitari".
Inoltre i capi sottoposti a vaccinazione ai sensi del presente piano sono marcati indelebilmente con un segno a forma di X di circa 5 centimetri di lato, posto lateralmente a sinistra sulla groppa (a sinistra della spina sacrale) mediante marcatura con liquido ultrafreddo.
Tutte le informazioni relative alla vaccinazione dei singoli capi e tutti i dati sanitari degli allevamenti interessati devono essere registrati nella BDN con modalità da concordare con il Ministero della salute e il Centro studi nazionale.
10)  Statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto
Gli statuti applicabili, le condizioni applicabili ai movimenti degli animali e le conseguenze in caso di perdita di statuto sono le stesse di quelle indicate in questo piano e nel piano nazionale di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina, al quale si rimanda.
11)  Definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia
L'azienda U.S.L. n. 5 di Messina effettuerà i controlli sierologici nelle aziende che aderiscono al piano secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto ministeriale n. 651/94, anche per verificare le eventuali infezioni post vaccinali in quanto come è noto il vaccino RB51 non induce negli animali vaccinati anticorpi rilevabili con le tecniche convenzionali adottate per la diagnosi di brucellosi (S.A.R. Ag:RB, F.d.C.).
12)  Misure da prendere in caso di risultato positivo constatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma
Le misure in caso di focolaio sono uguali a quelle previste nel piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi bovina e bufalina, al quale si rimanda.
E' inoltre, prevista l'istituzione di meccanismi alternativi o supplementari per l'identificazione dei capi infetti da avviare all'abbattimento così come previsto dal piano straordinario della brucellosi bovina per la Regione siciliana approvato con decreto n. 519 del 12 aprile 2002 sopracitato al quale si rimanda.
13)  Norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile
L'indennità d'abbattimento per i capi bovini e bufalini risultati infetti di brucellosi viene stabilita annualmente a livello nazionale con apposito decreto del Ministero della salute.
E' inoltre prevista, nel decreto n. 519 del 12 aprile 2002 già citato, la creazione di linee vincolate per l'assegnazione delle risorse alle aziende U.S.L. da destinare esclusivamente alla corresponsione degli indennizzi e individuazione di misure atte a ridurre al minimo i tempi di corresponsione delle indennità di abbattimento.
14)  Impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione
L'Assessorato regionale della sanità informerà l'autorità centrale (Ministero) con le cadenze già stabilite dalle vigenti disposizioni circa l'andamento del piano di eradicazione e di vaccinazione, i flussi informativi saranno quelli previsti dalla circolare ministeriale n. 1 del 12 marzo 2003.
(2004.43.2720)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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