REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 OTTOBRE 2004 - N. 44
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 22 settembre 2004.
Dichiarazione di importante interesse storico, artistico ed architettonico del complesso architettonico costituito dalla chiesa di Santa Maria di Portosalvo e dell'edificio annesso, siti nel comune di Messina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina e la relazione tecnica allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che all'interno del villaggio Santa Margherita nel comune di Messina, in via Bonifacio, sorge il complesso architettonico costituito dalla chiesa di Santa Maria di Portosalvo e dall'edificio annesso che svolgeva un tempo funzioni di sagrestia, complesso individuato in catasto al foglio mappale n. 183, particelle nn. 387 e 149 e visualizzato con campitura di colore giallo nell'allegata planimetria, che costituisce un pregevole esempio di architettura religiosa del secolo XVIII, costruito come si evince dalla data riportata nel fregio del portale del prospetto principale, nel 1741;
Considerato che, per le ragioni illustrate nella relazione tecnica allegata, il complesso sopra individuato riveste importante interesse storico, artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del codice approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione del vincolo sul complesso edilizio sopra individuato;
Ritenuto, che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 80/77 l'immobile, in conformità alla proposta della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, il complesso architettonico costituito dalla chiesa di Santa Maria di Portosalvo e dall'edificio annesso un tempo adibito a sagrestia, sito in via Bonifacio del villaggio Santa Margherita, nel comune di Messina, ricadente nel foglio mappale n. 183, particelle nn. 387 e 149, così come individuato con campitura di colore giallo nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del codice approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, è dichiarato di importante interesse storico, artistico ed architettonico, in quanto bene individuato all'art. 10, comma 3, lett. a), del codice medesimo e all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed esso è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare gli immobili individuati al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 20, 21 e 24 del decreto legislativo n. 42/2004. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sugli immobili stessi al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 4

La relazione tecnica, la documentazione fotografica, l'elenco dei proprietari con planimetria inclusa, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sarà notificato a tutti gli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Messina, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 22 settembre 2004.
  FAVARA 

(2004.40.2535)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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