REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 OTTOBRE 2004 - N. 43
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 21 settembre 2004.
Dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante dei "Ruderi megalitici" siti nel comune di Modica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, ai sensi dell'art. 14 del citato codice, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo della suddetta Soprintendenza finalizzata alla tutela dei "Ruderi megalitici" di contrada Pozzo Cassaro, nel comune di Modica (RG), uniche colossali testimonianze di questa singolare forma abitativa a carattere rurale fortificato, presente nel territorio Ibleo, attribuibile cronologicamente al periodo bizantino, che apporta nuovi dati e contributi allo studio della diffusione e della tipologia delle dinamiche insediamentali del periodo tardo antico ed arabo;
Esaminate l'opposizione inoltrata presso la competente Soprintendenza dalla ditta Scarso G.nni Luca, recante le valutazioni e le motivazioni dalla stessa avanzate avverso l'adozione del provvedimento tutorio, nonché le osservazioni delle ditte Blandini Giovanni e Antonio, miranti ad una ulteriore riduzione del vincolo proposto per la tutela delle aree di loro proprietà;
Ritenuto di non dovere accogliere dette osservazioni in quanto incompatibili con le vigenti disposizioni legislative in materia di beni culturali e peraltro prive di indizi di prova utili ad una valutazione positiva delle stesse. Va infatti evidenziato che, per principio desumibile dalla costante opinione giurisprudenziale espressa in merito all'attività tutoria, l'imposizione del vincolo, nella parte in cui esprime il giudizio di rilevanza del particolare interesse del bene protetto, costituisce il frutto di un apprezzamento tecnico discrezionale che mira a tutelare cose che, attenendo alla storia dell'arte e della cultura, sono meritevoli di conservazione. Parimenti discrezionale è la valutazione che l'amministrazione compie nella scelta delle prescrizioni idonee a garantire al sito la necessaria "cornice ambientale" che, per sua natura, supera i confini della mera adiacenza rispondendo alla duplice finalità della visibilità e godibilità del sito e della visione e comprensione del relativo assetto d'insieme originario;
Considerato, pertanto, che gli immobili di contrada Pozzo Cassaro, nei quali si conservano i resti della "struttura megalitica", individuati in catasto al foglio di mappa n. 17 del comune di Modica (RG), particelle n. 136 e n. 67 (q.p.), come evidenziati con campitura grigia nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella relazione tecnica, rivestono interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del menzionato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Ritenuto che, ai fini della salvaguardia dell'integrità delle condizioni di prospettiva, cornice ambientale e decoro della struttura megalitica, sia necessario definire un ambito di rispetto, dettando particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 45 sugli immobili circostanti il sito, evidenziati nell'allegata planimetria con campitura a tratto obliquo e censiti in catasto al foglio di mappa n. 17, particelle nn. 136 (q.p), 67 (q.p.), 11 (q.p.), 10 (q.p.), 239, 9, 209 e n. 15;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono di per sé elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i predetti immobili;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio e della legge regionale n. 80/77, gli immobili sopra descritti, in conformità della proposta avanzata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa;

Decreta:


Art.  1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, i "Ruderi megalitici"di contrada Pozzo Cassaro, nel comune di Modica (RG), ricadenti nelle aree individuate in catasto al foglio di mappa n. 17, particelle nn. 136 e 67 (q.p.), come evidenziate con campitura grigia nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sono dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuati fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a), del decreto legislativo medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, e sono pertanto sottoposte a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art.  2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo degli immobili di cui al precedente art. 1, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare l'attuale assetto plano-altimetrico e dei resti archeologici, eseguire scavi, sbancamenti, apertura di nuove strade e cave di pietra, riporti, nuove edificazioni e lavori agricoli se eccedono la normale conduzione del fondo.
E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sulle aree sottoposte a tutela al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni tutelati, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art.  3

Ai fini della salvaguardia dell'integrità delle condizioni di prospettiva, cornice ambientale e decoro dei beni sopradescritti, gli immobili circostanti, come evidenziati con campitura a tratto obliquo nell'allegata planimetria ed identificati in catasto al foglio di mappa n. 17, particelle nn. 136 (q.p,), 67 (q.p.), 11 (q.p.), 10 (q.p.), 9, 209, 239 e 15, sono sottoposti, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 42/2004, alle seguenti prescrizioni:
-  non sono consentiti ulteriori scavi e riporti che possano turbare la cornice dei monumenti sopra indicati;
-  sono permesse coltivazioni agricole tradizionali ed indici edilizi pari allo 0,03;
-  la modifica o la ristrutturazione dei fabbricati già esistenti ed i progetti di qualunque genere che possano interessare le particelle sopra indicate resteranno sottoposti all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza.

Art.  4

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art.  5

La relazione tecnica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 e del 1° e 2° comma dell'art. 47 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Modica (RG), al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione di Palermo ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art.  6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 21 settembre 2004.
  FAVARA 

(2004.39.2491)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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