REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 OTTOBRE 2004 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 28 settembre 2004.
Criteri di riparto per l'istituzione di cantieri scuola da finanziare ai comuni in applicazione dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 ed approvazione delle relative linee guida di gestione.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 25, del Presidente della Regione che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
Visto l'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
Visto il decreto n. 46/04 Gab. del 25 marzo 2004;
Visto l'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9;
Considerato che:
-  l'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a finanziare, nell'anno 2004, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell'Isola destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il relativo finanziamento è cessato o viene a cessare entro il 31 dicembre 2004;
-  ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, il cofinanziamento dei cantieri scuola da parte dei comuni dovrà essere di almeno il 5% per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20% per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30% per tutti gli altri comuni;
-  il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998) disciplina l'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
-  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 80, comma 1, ha esteso la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998;
-  i comuni nei quali può essere realizzata la sperimentazione del reddito minimo di inserimento sono stati individuati con il D.M. 5 agosto 1998, il D.M. 20 aprile 2001 e il D.M. 7 maggio 2001;
Rilevato che:
-  l'importo complessivo finanziabile ex art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è pari a 3.000.000,00 di euro;
-  i cantieri scuola sono rivolti esclusivamente ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento;
Ritenuto:
-  di dovere approvare i criteri di riparto per l'istituzione di cantieri scuola da finanziare ai comuni in applicazione dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9;
-  di dovere approvare le linee guida di gestione dei cantieri scuola della Regione siciliana;

Decreta:


Art.  1

Sono approvati i criteri di riparto per l'istituzione di cantieri scuola da finanziare ai comuni in applicazione dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, secondo quanto riportato nell'allegato 1.
Sono altresì approvate le relative linee guida di gestione riportate nell'allegato 2.

Art.  2

I comuni rientranti nelle previsioni dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ai fini dell'inserimento nel programma di finanziamento devono fare pervenire, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Dipartimento lavoro, l'istanza di cui al modello A dell'allegato 2.

Art.  3

Ai fini della formazione del piano di riparto e per gli effetti della legge regionale n. 10/91, l'ufficio a cui è assegnato il procedimento è il dipartimento lavoro, servizio IV, unità operativa cantieri di lavoro e gestione fondo siciliano, via Imperatore Federico n. 70/b - 90143 Palermo. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni vigenti.
Palermo, 28 settembre 2004.
  SCOMA 

Allegato 1
CRITERI DI RIPARTO PER L'ISTITUZIONE DI CANTIERI SCUOLA DA FINANZIARE AI COMUNI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2004, N. 9

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sulla base delle istanze presentate, approverà il programma di finanziamento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, con l'individuazione degli importi finanziabili, limitatamente alla disponibilità di bilancio.
L'unità operativa II del servizio IV del dipartimento lavoro predisporrà il piano di riparto assegnando a ciascun comune un finanziamento proporzionale al numero dei soggetti già titolari del reddito minimo di inserimento.
Allegato 2
LINEE GUIDA DI GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DELLA REGIONE SICILIANA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2004, N. 9

1. PROCEDURE DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
1.1 Richieste di inserimento nel programma di finanziamento
I comuni interessati, al fine di essere inseriti nel piano di finanziamento dei progetti da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati, successivamente alla pubblicazione delle presenti disposizioni, dovranno fare pervenire l'istanza di finanziamento redatta secondo lo schema di cui al modello A.
Tale documentazione deve pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Dipartimento lavoro, servizio IV, unità operativa cantieri di lavoro e gestione del fondo siciliano, via Imperatore Federico n. 70/B - 90143 Palermo.
Si precisa che il termine per la presentazione delle istanze è perentorio e che le istanze devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno prefissato per la scadenza: a tale uopo non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Gli enti proponenti sono interamente responsabili delle dichiarazioni rese, nonché della sussistenza delle condizioni e dei requisiti.
1.2 Piano di finanziamento
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sulla base delle istanze presentate approverà il piano di finanziamento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze limitatamente alla disponibilità di bilancio.
Il servizio IV del dipartimento lavoro, nel rispetto dei criteri fissati dal decreto, di approvazione delle presenti linee guida, predisporrà il piano di finanziamento.
Definito il piano di finanziamento l'Assessore, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, lo approverà con proprio decreto.
Il piano di finanziamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed eventuali osservazioni potranno essere presentate entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.
Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni il programma di finanziamento definitivo verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato ai comuni ivi inseriti.
1.3 Finanziamento dei cantieri scuola
Gli enti inseriti nel piano di finanziamento dovranno trasmettere all'Assessorato, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica quanto segue:
1) istanza di finanziamento redatta sull'apposito modello B, corredata da delibera esecutiva della giunta municipale con la quale vengono preventivamente individuate le opere da realizzare. L'atto deliberativo dovrà precisare che l'ente non ha richiesto altro finanziamento per la realizzazione della medesima opera.
Gli enti proponenti devono concentrare le richieste di finanziamento in un'unica istanza, nella quale devono essere elencati i progetti, per i quali l'ente gestore chiede il finanziamento.
Le istanze, ai fini dei finanziamenti da disporre a carico del relativo esercizio finanziario, avranno validità soltanto per l'anno di presentazione;
2) atto deliberativo, adottato dai competenti organi, di affidamento dell'incarico di progettazione a funzionari dell'ufficio tecnico o, in caso di accertata impossibilità, a professionisti esterni.
L'elaborazione dei relativi progetti dovrà essere predisposta, infatti, da funzionari degli uffici tecnici, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 109/94, modificata dalla legge regionale n. 7/2002, ai quali sarà corrisposto un compenso forfettario pari all'1% dell'importo complessivo del progetto, giusta legge regionale n. 120/83 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora gli enti gestori non dispongano di propri uffici tecnici ovvero si trovino nella impossibilità di provvedere alla progettazione a causa di insufficienza d'organico rispetto ai propri compiti istituzionali, o ancora nel caso di opere di particolare complessità, possono affidare l'incarico all'esterno con le modalità previste dall'art. 17 della legge n. 109/94, assumendo il relativo impegno di spesa.
Nel caso di successivo finanziamento dei progetti, graverà sull'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'onere della progettazione nel limite del 3% dell'importo del progetto.
La stessa delibera dovrà contenere la nomina del responsabile unico del procedimento ex art. 7 della legge n. 109/94. La detta nomina deve essere comunicata all'Assessorato. Il R.U.P. accederà all'incentivo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7/2002, ponendo a base di calcolo l'importo del finanziamento al netto dell'I.V.A., da inserire nel preventivo di spesa;
3) delibera di approvazione del progetto (art. 12, comma 1, legge regionale n. 25/93) con relativo impegno di spesa a carico del comune (cofinanziamento). Detto provvedimento deliberativo dovrà fare menzione della validazione del progetto effettuata dal responsabile unico del procedimento ex art. 47 del regolamento generale lavori pubblici e del parere tecnico espresso dallo stesso, ex art. 7bis della legge n. 109/94 e inoltre dovrà contenere l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente ad inoltrare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione la richiesta di finanziamento relativa ai medesimi progetti.
Il R.U.P. dovrà acquisire in sede di validazione la demanialità, i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, le certificazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire;
4) dichiarazione del R.U.P di conformità del progetto al prezzario regionale approvato con D.P. del 3 aprile 2002 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 maggio 2002), avendo riguardo della parte concernente i cantieri di lavoro, nonché alla relativa analisi dei costi di cui al D.P. n. 399/93 del 7 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 29 maggio 1993;
5) preventivo di spesa modello C.
Il preventivo di spesa dovrà tenere conto delle disposizioni contenute all'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, secondo cui le spese per materiali, trasporti, noli, I.V.A. e manodopera qualificata e specializzata non possono, in ogni caso, superare il 50% dell'ammontare del finanziamento concesso.
Parallelamente l'art. 4 della legge regionale n. 3/98 prevede un cofinanziamento da parte del comune beneficiario di almeno il 5% per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20% per i comuni da 10.001 fino a 50.000 abitanti e di almeno il 30% per i restanti comuni.
Appare opportuno sottolineare che le suddette percentuali sono individuate dalla legge come percentuali minime di partecipazione e che pertanto, in presenza di adeguate disponibilità finanziarie, la partecipazione potrà risultare più consistente arrivando anche a coprire per intero le spese per materiali, trasporti, noli, I.V.A., manodopera qualificata e specializzata, direttore tecnico, ed eventualmente anche oltre, al fine di far sì che l'intero ammontare del finanziamento regionale sia destinato al pagamento della manodopera comune. Ciò in armonia con il principio ispiratore della disposizione volta fondamentalmente ad elevare la condizione socio-economica dei beneficiari.
Acquisita la documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) ed accertatane la regolarità, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione emetterà i relativi decreti di finanziamento, notificandoli agli enti interessati.
In relazione ai principi di semplificazione amministrativa nessuna altra documentazione può essere richiesta ai fini dell'emissione del decreto di finanziamento, fatte salve le verifiche a campione o se del caso mirate, in relazione alle dichiarazioni rese.
2. ADEMPIMENTI DI GESTIONE
2.1 Consegna lavori
L'inizio dei lavori deve essere preceduto da formale consegna effettuata dal responsabile unico del procedimento al direttore del cantiere.
In sede di consegna dovrà accertarsi lo stato dei luoghi, al fine di evitare la sussistenza di modifiche, alterazioni o altre cause, che impediscano la piena realizzazione del progetto nei termini prescritti. Il R.U.P. verificherà inoltre che siano state regolarmente rilasciate le autorizzazioni e i nulla osta necessari per l'esecuzione dei lavori previsti.
Il verbale di consegna dei lavori dovrà menzionare l'acquisizione della seguente documentazione:
a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di incondizionata adesione al preventivo di spesa ed alle norme di gestione;
b) nomina del personale di direzione regolarmente ratificata dal S.U.P.L;
c) dichiarazione, a firma del progettista, di fattibilità dei lavori;
d) notifica preliminare del committente o del responsabile dei lavori all'azienda unità sanitaria locale e all'ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competenti, nei casi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/96;
e) redazione del piano di sicurezza redatto ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/96, nei casi di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto;
f) la demanialità, i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, le certificazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto eventualmente richiesto dalla normativa vigente;
g) avvenuta aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti a ditte, con determina di aggiudicazione del responsabile del servizio. Le procedure di appalto delle forniture di beni e servizi dovranno essere espletate conformemente al titolo II della legge regionale n. 7/2002. L'eventuale ribasso d'asta non potrà essere utilizzato in quanto fa parte delle economie di gestione.
La suddetta documentazione deve essere in possesso del R.U.P. all'atto della consegna dei lavori.
2.2 Inizio lavori
Successivamente all'aggiudicazione della fornitura dei materiali e dei noli ed al perfezionamento del vincolo contrattuale, gli enti gestori disporranno l'inizio dei lavori previsti in progetto immettendo in servizio i lavoratori inclusi nel verbale di selezione trasmesso dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente.
L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il termine di giorni 60 dalla notifica del decreto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso (art. 12, comma 3, legge regionale n. 25/93).
Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 con determina sindacale, dettagliatamente motivata, da inviare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Detta determina deve essere adottata entro il termine dei primi ordinari giorni 60, pena la revoca del finanziamento concesso.
2.3 Emissione mandati di pagamento
L'Assessorato disporrà il versamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo avere acquisito apposita comunicazione da parte del R.U.P. attestante l'effettivo avvenuto inizio dei lavori e copia conforme del verbale di consegna lavori.
Dovrà inoltre trasmettere la dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa.
2.4 Selezione ed avviamento dei lavoratori
Nelle more di una riformulazione del decreto n. 46/2004 Gab del 25 marzo 2004, le operazioni concernenti la selezione dei lavoratori da avviare ai cantieri saranno espletate dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego con le procedure previste dall'art. 2 del suddetto decreto.
Ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, la selezione dei lavoratori è rivolta esclusivamente ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento e pertanto, nella fattispecie, non si applicano le riserve di legge di cui alle disposizioni vigenti.
Il requisito della fruizione del reddito minimo di inserimento è certificato dal comune di residenza.
La SCICA competente per territorio formulerà la graduatoria di avviamento per ciascun cantiere includendovi esclusivamente i nominativi dei soggetti titolari del reddito minimo di inserimento, segnalati dal comune gestore del cantiere stesso.
Si chiarisce, inoltre, che possono presentare istanza per l'ammissione sia il capofamiglia che i restanti componenti del nucleo familiare purché in possesso dei requisiti (fisici, di età, ecc.) per essere ammessi al cantiere. In tale ipotesi il punteggio per il carico di famiglia dovrà essere riconosciuto ad uno soltanto dei componenti il nucleo familiare. I soggetti interessati sono tenuti a rendere, ove non lo avessero già fatto, la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 181/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 297/2002.
2.5 Importo degli assegni giornalieri e degli oneri assicurativi
L'importo degli assegni da destinare ai lavoratori disoccupati, è determinato ai sensi del D.D.F.S. 13 febbraio 2004.
Su tali importi devono corrispondersi gli assegni di famiglia e vanno operate le ritenute di legge, ove spettanti.
La dichiarazione attestante l'effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato deve essere apposta dal direttore del cantiere, responsabile dell'esecuzione del progetto, sulle singole fatture.
2.6 Chiusura del cantiere, relazione consuntiva finale, rendicontazione e collaudo
Il R.U.P., il giorno di chiusura del cantiere, ne deve dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, trasmettendo entro i 15 giorni successivi la relazione finale dei lavori eseguiti, redatta dal direttore del cantiere, comprendente:
-  l'indicazione delle opere e dei lavori realizzati, con la specifica delle modifiche conseguenti ad eventuali perizie di variante;
-  i costi sostenuti per le singole voci di spesa, con l'indicazione di eventuali maggiorazioni di spesa rispetto al preventivo;
-  il numero delle giornate di manodopera impiegate;
-  le qualità e le quantità dei materiali utilizzati.
Il R.U.P. deve, altresì, trasmettere entro la stessa data la reversale bancaria da cui si evince la chiusura del servizio di cassa e l'eventuale versamento delle somme residue.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo l'acquisizione della relazione consuntiva finale, procederà alla nomina del collaudatore, al quale sarà consegnata la documentazione necessaria.
Il collaudatore, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, non è stato: progettista, direttore del cantiere, istruttore, fornitore dei materiali e/o dei noli del cantiere.
Inoltre, non deve fare parte della struttura che ha progettato i lavori, né della ditta o società che si è aggiudicata la gara per la fornitura dei materiali e/o dei noli.
I collaudatori procederanno sia alla verifica della regolarità delle opere e dei lavori eseguiti, sia al controllo della documentazione giustificativa di spesa (art. 13, comma 3, 2° periodo della legge regionale n. 25/93).
La documentazione dovrà essere consegnata in copia conforme dal R.U.P. al collaudatore.
In particolare, il collaudatore dovrà verificare:
a) le modalità tecniche di esecuzione delle opere, allo scopo di accertare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte e secondo quanto previsto in progetto, nonché la sussistenza ed il contenuto di eventuali perizie di variante regolarmente approvate dagli organi competenti;
b) la consistenza e la regolarità della documentazione giustificativa relativa alle opere ed ai lavori eseguiti, per singole voci di spesa e specificatamente dei seguenti documenti:
-  titoli giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati con timbro e firma della ditta: le fatture riguardanti l'acquisto dei materiali, il trasporto, i noli etc. dovranno essere di data anteriore a quella di chiusura del cantiere e dovranno contenere i riferimenti al documento di accompagnamento dei beni viaggianti (D.P.R. n. 627/78 e successive modifiche) se non trattasi di fattura accompagnatoria, nonché l'attestazione del direttore dei lavori che il materiale è stato fornito ed utilizzato nei cantieri;
-  fogli paga vistati e/o quietanzati dall'ente gestore, dai percepienti e dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio;
-  registro delle presenze vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, registro di cassa e registro di stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore del cantiere;
-  ricevute dei versamenti previdenziali assicurativi ed erariali;
-  comunicazione della tesoreria sulla chiusura del conto bancario, con la specifica degli interessi maturati e ricevuta di versamento delle economie di gestione sul c/c n. 600.00.10/89 - Fondo siciliano - ag. 1 - Banco di Sicilia di Palermo.
I collaudatori dovranno, altresì, accertare la natura e la consistenza delle somme da accreditare o da addebitare.
Il collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, pur se affidati allo stesso soggetto, hanno natura diversa, essendo il primo di natura tecnica ed il secondo di natura amministrativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti separati, costituiti rispettivamente dal verbale di collaudo e dalla nota di revisione amministrativo-contabile.
Entrambi i documenti devono essere trasmessi a questo Assessorato e notificati in copia all'ente gestore a firma congiunta del collaudatore e del R.U.P.
Le risultanze del verbale di collaudo possono ritenersi definitive con l'emissione del provvedimento di addebito o del mandato a saldo o, ancora, con l'archiviazione della pratica, e non potranno essere suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrativa.
L'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, potrà disporre un nuovo collaudo (art. 117, R.D. 25 maggio 1895) se non approverà il verbale di collaudo e se non avrà adottato alcuno dei provvedimenti suddetti.
I contenuti della nota di revisione amministrativo-contabile potranno, eventualmente, formare oggetto di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazione e/o deduzioni formulate dall'ente gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, a questo Assessorato, entro giorni 15 dalla ricezione della predetta nota.
Le determinazioni definitive del collaudatore dovranno essere comunicate all'ente gestore e per conoscenza a questo Assessorato, entro i successivi giorni 15.
Gli enti gestori, entro 60 giorni dalla chiusura del cantiere, dovranno inviare a questo Assessorato la distinta bancaria relativa alla chiusura del conto, con la specifica delle somme residue e degli interessi maturati.
Inoltre, in base all'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 25/93, devono restituire, entro giorni 30 dal compimento del collaudo, le somme afferenti le opere non ammesse a collaudo.
Contestualmente al versamento delle predette somme, quali risultano dalla nota di revisione contabile redatta dal collaudatore, dovrà operarsi il versamento nelle casse regionali dei relativi interessi maturati e/o computati a norma di legge.
Il verbale di collaudo costituisce, altresì, diffida all'ente gestore a versare le somme sopraindicate.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, pertanto, allo scadere dei 30 giorni concessi per la restituzione delle somme, emetterà il relativo decreto di addebito e recupero.
La documentazione attestante i predetti versamenti dovrà essere allegata al rendiconto e menzionata in calce alla nota di revisione.
Qualora da parte degli enti gestori vengano avanzate osservazioni e/o deduzioni in ordine ai contenuti della nota di revisione, il predetto termine di 30 giorni decorrerà dalla comunicazione delle ulteriori, definitive determinazioni del collaudatore.
L'instaurazione del contraddittorio, in ordine alle valutazioni formulate dai collaudatori relativamente all'esame della documentazione giustificativa di spesa, comporta l'interruzione del termine di prescrizione di cui sopra.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo in conformità agli schemi di parcella, come da circolare 26 marzo 1998, n. 304, previa presentazione da parte del collaudatore del verbale di collaudo, corredato dalla nota di revisione amministrativo-contabile, dei documenti comprovanti le avvenute notifiche, nonché della parcella vistata dagli organismi competenti (ordini e/o collegi professionali).
Gli incarichi di collaudo devono essere assolti, improrogabilmente, entro giorni 90 dal ricevimento dei relativi atti, mentre l'accettazione, pena il decadimento dell'incarico, dovrà avvenire entro giorni 15 dalla ricezione della relativa nomina.
Il rifiuto dell'incarico o il ritardo immotivato di uno degli adempimenti sopra detti, decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, comporterà l'automatica e definitiva cancellazione dall'elenco dei collaudatori dei cantieri di lavoro.
Ad ogni collaudatore non possono essere affidati contemporaneamente più di 5 incarichi di collaudo e, pertanto, qualora il numero degli incarichi conferiti raggiunga tale limite, potranno esserne conferiti di nuovi, sempre entro il limite complessivo di 5, solo se siano stati espletati tutti gli incarichi già assegnati.
Il R.U.P. metterà a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente.
Il servizio di ragioneria dell'ente gestore autorizzerà, altresì, l'accesso degli stessi presso i tesorieri per la verifica delle situazioni contabili.
I collaudatori concorderanno con il R.U.P. la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo-contabili.
La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze, imputabili agli enti gestori, potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi.
3.  AVVERTENZE GENERALI
Tipologia dei lavori realizzabili con i cantieri scuola
L'apertura dei cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, può essere autorizzata esclusivamente per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità o di interesse pubblico o sociale.
Deve trattarsi, in ogni caso, di opere per le quali si possa effettuare il collaudo, e che siano in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente promotore (art. 1, comma 2, della legge regionale n. 17/68).
Non potranno essere finanziate, pertanto, opere per le quali non sia possibile effettuare il relativo collaudo, quali, ad esempio lavori di discerbature, decespugliamento, pitturazione strisce pedonali, spurgo pozzetti fognari, rappezzature strade e l'acquisto o la posa in opera di piante di qualsiasi tipo ed interventi di semplice manutenzione, periodici e ricorrenti.
Le opere di manutenzione potranno formare oggetto di finanziamento soltanto se, intervenendo su opere già esistenti, introducano modifiche e/o miglioramenti di carattere permanente e siano inequivocabilmente opere collaudabili.
Responsabilità dell'ente gestore
L'ente gestore assume in proprio ogni responsabilità verso i terzi, senza alcun diritto di rivalsa nel confronti dell'Assessorato, nonché del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'ente gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di urbanistica, di edilizia, di igiene, di sanità e di polizia urbana.
Il rappresentante legale dell'ente gestore, assieme al R.U.P. ed al direttore dei lavori, ognuno per le proprie competenze, sono responsabili dell'andamento del cantiere e degli adempimenti relativi alle assicurazioni sociali ed antinfortunistiche.
Procedure d'appalto di beni e servizi
Le procedure di appalto delle forniture di beni e di servizi dovranno essere espletate conformemente al titolo II della legge regionale n. 7/2002. L'eventuale ribasso d'asta non potrà essere utilizzato in quanto fa parte delle economie di gestione.
Direttive per i lavoratori
I lavoratori di entrambi i sessi, avviati ai cantieri, dovranno prestare attività lavorativa per n. 7 ore al giorno e, nel caso in cui non siano in grado di effettuare i lavori ammessi a finanziamento, saranno sostituiti, su richiesta motivata del direttore del cantiere, da quelli che li seguono nella graduatoria redatta dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego.
I direttori e gli istruttori dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai.
Gli allontanamenti, per motivi inerenti l'attività del cantiere, devono essere annotati sul registro delle presenze. Il registro delle presenze vidimato preventivamente dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, dal direttore del cantiere.
Inoltre, i lavori, in caso di assenza giustificata del direttore, dovranno essere diretti da un funzionario dell'ufficio tecnico designato dal R.U.P.
La figura professionale dell'istruttore è prevista qualora vengono avviati al cantiere almeno n. 15 allievi.
Pagamenti
A norma dell'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, i pagamenti devono essere effettuati dalla banca direttamente ai creditori, a seguito di ordinativi di pagamento emessi dal legale rappresentante dell'ente gestore.
Ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare al competente Assessorato una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino, altresì, che la documentazione relativa è in loro possesso. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
A cura del R.U.P. devono essere conservati presso gli archivi dell'ente gestore i titoli che hanno dato luogo all'emissione degli ordinativi di pagamento (fogli paga, moduli di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, fatture).
Le fatture dei fornitori devono essere emesse nel periodo intercorrente tra l'inizio e la chiusura del cantiere. Per le fatture emesse successivamente alla chiusura del cantiere occorre allegare la bolla d'accompagnamento emessa durante la durata del cantiere.
Le fatture devono essere vistate dal direttore del cantiere a riprova dell'effettivo impiego della fornitura per il cantiere.
Perizie di variante in corso d'opera
Le perizie di variante in corso d'opera saranno approvate, in linea tecnica e per la congruità dei prezzi dal R.U.P. ed in linea amministrativa dal competente organo dell'ente gestore.
Resta fermo che, come previsto dal 2° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 17/68, eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario restano a totale carico dell'ente gestore.
Eventuali economie di spesa, a seguito di perizia di variante, dovranno essere restituite all'ente finanziatore.
Sospensione dei lavori
E' consentita la sospensione dei lavori solo per giustificati motivi e per breve durata.
Controlli in corso d'opera
Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/93 conferma la validità della normativa vigente in ordine ai controlli tecnici da parte degli uffici del Genio civile sull'esecuzione delle opere progettate, ed alla effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri (art. 12, comma 1, della legge regionale n. 9/76), che la legge demanda per gli aspetti amministrativi a questo Assessorato e, per quelli tecnici, all'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici. In corso d'opera dovranno essere effettuati, in ordine alla regolarità delle dichiarazioni rese dal R.U.P., controlli a campione per almeno il 5% dei cantieri finanziati.
Revoca del finanziamento
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in casi di accertate gravi inadempienze o irregolarità, sotto il profilo tecnico e/o amministrativo, potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento ed agli addebiti consequenziali.
Modello A
ISTANZA DI FINANZIAMENTO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - ANNO .........................
(Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 24, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 4 giugno 2004)

All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Dipartimento lavoro, servizio IV U.O. cantieri di lavoro e gestione Fondo siciliano via Imperatore Federico n. 70/B
90143 PALERMO
Il sottoscritto ..................................................................................., nato/a a ................................................................................... provincia ..............., il ................................................................................... nella qualità di sindaco pro tempore del comune di ..................................................................................., codice fiscale ..................................................................................., partita I.V.A. ...................................
CHIEDE

di essere inserito nel piano di finanziamento dei cantieri scuola per disoccupati, di cui alla legge regionale 1 luglio 1969, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, da finanziare ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.
A tale scopo avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA CHE:

1)  il comune di ................................................................................... è destinatario della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;
2)  il relativo finanziamento è cessato alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso;
3)  i progetti che verranno finanziati non sono in connessione diretta con altri stralci finanziati nello stesso esercizio finanziario;
4)  i cantieri scuola finanziati saranno rivolti esclusivamente ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento;
5)  il numero totale dei soggetti disoccupati o inoccupati destinatari, nel corrente anno, del reddito minimo d'inserimento di cui al punto 2) è pari a ..................
Il sindaco
...................................................................................
(sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - allegare fotocopia documento di identità)

Modello B
ISTANZA DI FINANZIAMENTO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - ANNO .........................
(Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 24, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 4 giugno 2004)

All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Dipartimento lavoro, servizio IV U.O. cantieri di lavoro e gestione Fondo siciliano
via Imperatore Federico n. 70/B
90143 PALERMO
Il sottoscritto ..................................................................................., nella qualità di rappresentante legale del comune di ................................................................................... provincia regionale di .................................................................................................. chiede, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, il finanziamento delle seguenti opere:
...................................................................................;
...................................................................................;
...................................................................................;
concernenti l'esecuzione di opere di utilità collettiva da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati, di cui alla legge regionale 1 luglio 1969, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
Si dichiara altresì che i progetti di cui si chiede il finanziamento non si trovano in connessione diretta con altri stralci finanziati nello stesso esercizio finanziario.
Il legale rappresentante
...................................................................................
(sindaco/commissario)

Modello C
COMUNE DI ......................................................................... PROVINCIA DI ............... PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO AI LAVORI DI .................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1)  Trattamento economico per il personale
di direzione:
a)  direttore:   (giorni  ..........  x  E  49,85)  =  E  ..............................  (D) 
b)  istruttore:   (giorni  ..........  x  E  42,74)  =  E  ..............................  (D) 

Rateo 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere):
a)  direttore:   (giorni  ..........  x  E    3,99)  =  E  ..............................  (D) 
b)  istruttore:   (giorni  ..........  x  E    3,42)  =  E  ..............................  (D) 

2)  Trattamento economico lavoratori:
Importo complessivo presenze:
lavoratori: (n.  ..........  x  giorni  ..........  x  E  28,43)  =  E  ..............................  (D)
3) Assicurazione sociale personale di direzione (salvo conguaglio): (n.  ..........  x  giorni  ..........  x  E  30,99)  =  E  ..............................  (D)
4) Assicurazione sociale lavoratori (salvo conguaglio): (n.  ..........  x  giorni  ..........  x  E  10,33)  =  E  ..............................  (D)
5) Organizzazione e varie:
a)  postali, cancelleria, stampati: lavoratori (n.  ..........  x  mesi  ..........  x  E    1,03)  =  E  ..............................  (D)
b)  tabella indicativa di cantiere: =  E  51,65  (D) 

c)  spese forfettarie di progettazione: (1%)  =  E  ..............................  (D)
d)  spese responsabile unico del procedimento =  E  ..............................  (D)
Totale =  E  ..............................  (A)
6) Materiali, trasporti, etc. da finanziare:
a)  materiali a piè d'opera: =  E  ..............................  (D)
b)  trasporto materiali di risulta:  =  E  ..............................  (D)
c)  noli, etc.:  =  E  ..............................  (D)
d)  I.V.A.:  =  E  ..............................  (D)
e)  mano d'opera qualificata:  =  E  ..............................  (D)
f)  mano d'opera specializzata:  =  E  ..............................  (D)
g)  oneri assicurativi su mano d'opera qualificata: =  E  ..............................  (D)
h)  oneri assicurativi su mano d'opera specializzata: =  E  ..............................  (D)
Totale =  E  ..............................  (B)
7) Materiali, trasporti, etc. a carico dell'ente gestore:
a)  materiali a piè d'opera:  =  E  ..............................  (D)
b)  trasporto materiali di risulta:  =  E  ..............................  (D)
c)  noli, etc.:  =  E  ..............................  (D)
d)  I.V.A.:  =  E  ..............................  (D)
e)  mano d'opera qualificata:  =  E  ..............................  (D)
f)  mano d'opera specializzata:  =  E  ..............................  (D)
g)  oneri assicurativi su mano d'opera qualificata: =  E  ..............................  (D)
h)  oneri assicurativi su mano d'opera specializzata: =  E  ..............................  (D)
Totale =  E  ..............................  (B)
RIEPILOGO

1)  Trattamento economico personale direzione:  =  E  ..............................  (D) 
2)  Trattamento economico lavoratori:   =  E  ..............................  (D) 
3)  Assicurazioni sociali personale di direzione:  =  E  ..............................  (D) 
4)  Assicurazioni sociali lavoratori:   =  E  ..............................  (D) 
5)  Organizzazione e varie:   =  E  ..............................  (D) 
6)  Materiali, etc.: a carico Assessorato:   =  E  ..............................  (D) 
7)  Materiali, etc.: a carico ente gestore:   =  E  ..............................  (D) 
Totale  =  E  ..............................  (B) 
Totale arrotondato  =  E  ..............................  (D) 
Totale a carico dell'Assessorato   =  E  ..............................  (C) 
Totale a carico dell'ente gestore   =  E  ..............................  (D) 
Tornano   =  E  ..............................  (E) 

Il legale rappresentante
...................................................................................



Note
1)  L'importo (B) da finanziare non può superare il 50% di (C).
2)  Fatto pari a 100% l'importo (E), l'importo del cofinanziamento (D) dovrà essere di almeno il 5% per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30% per tutti gli altri comuni.
3)  L'importo (C) deve essere inferiore o pari ad E 76.000,00.
(2004.41.2614)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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