REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 OTTOBRE 2004 - N. 42
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 23 settembre 2004.
Modifica del decreto 19 luglio 2004, concernente criteri per l'erogazione del beneficio dell'assegno "Una tantum" in favore dei soggetti che esercitano la potestà parentale per i figli che frequentino istituti scolastici presenti nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 ottobre 2002, n.14;
Visto il D.P.Reg. 21 maggio 2003, con il quale sono stati fissati, tra l'altro, i criteri per l'erogazione dell'intervento "Una tantum", previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, che detta criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto il D.P.Reg. 18 giugno 2003, che modifica i criteri per l'erogazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2002;
Visto il D.P.Reg. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il D.P.C.M. 18 maggio 2001;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 100 del 18 marzo 2003, che dispone l'istituzione, per un biennio, di un ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola con compiti di vigilanza ed ispettivi di cui alle leggi regionali 3 ottobre 2002, n. 14 e 25 novembre 2002, n. 100;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 12 del 15 gennaio 2004, che aggiunge alle competenze già assegnate all'ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola anche quelle concernenti l'erogazione del beneficio "Una tantum", previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto il decreto n. 50 del 19 luglio 2004, con il quale vengono dettate disposizioni in ordine alla presentazione delle istanze per l'erogazione del beneficio "Una tantum" previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 ed, in particolare, gli artt. 3, 4 e 8;
Preso atto delle numerose richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche e dagli interessati al beneficio, tendenti ad ottenere modifiche dei sopracitati artt. 3, 4 e 8 del decreto n. 50 del 19 luglio 2004 e riguardanti la proroga del termine per la presentazione delle istanze e la possibilità di sostituire la documentazione richiesta all'art. 3, comma 2°, lett. a) - (originale del certificato stato di famiglia) con l'autocertificazione prodotta ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Ritenuto di poter aderire alle richieste mediante la modifica degli artt. 3, 4 e 8 del decreto n. 50 del 19 luglio 2004;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni estese in premessa, vengono riaperti i termini previsti dagli artt. 4 e 8 del decreto n. 50 del 19 luglio 2004.

Art. 2

Di conseguenza, l'art. 4 del medesimo decreto n. 50 del 19 luglio 2004, viene così modificato: "L'istanza di partecipazione, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata esclusivamente all'istituzione scolastica frequentata dall'alunno nell'anno scolastico 2003/2004, entro e non oltre il 15 ottobre 2004".

Art. 3

L'art. 8 del decreto n. 50 del 19 luglio 2004 viene così modificato: "Gli elenchi di cui ai superiori artt. 5 e 6 (elenchi delle istanze ammesse ed elenchi delle istanze inammissibili) dovranno essere inviati, a cura delle istituzioni scolastiche, unitamente agli originali delle istanze ed agli allegati, all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'assegno Una tantum, via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, entro e non oltre il 30 ottobre 2004".

Art. 4

La documentazione prevista dall'art. 3, comma 2, lett. a), del decreto n. 50 del 19 luglio 2004 può essere sostituita con autocertificazione prodotta ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 settembre 2004.
  PAGANO 

(2004.40.2565)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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