REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 OTTOBRE 2004 - N. 42
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE 28 settembre 2004.
Direttiva per i primi interventi di ripristino dei danni al patrimonio privato causati dall'evento calamitoso del 15-18 ottobre 2003 nelle province di Catania, Enna e Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE (Commissario delegato ex art. 1, comma 1, dell'ordinanza P.C.M. n. 3340/2004)

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 1, comma 3, punto c, dell'ordinanza del P.C.M. n. 3340/2004, che da mandato al Presidente della Regione di provvedere ad erogare i primi contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni;
Considerato che è necessario procedere all'emanazione di criteri e modalità per l'erogazione di contributi;
Su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile;

Dispone:
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1.  Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'erogazione dei benefici previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340/2004 a favore dei soggetti privati che hanno subito danni ai beni immobili e/o mobili a causa degli eventi atmosferici verificatisi nei territori provinciali di Catania, Caltanissetta ed Enna nei giorni 15-18 ottobre 2003.
2.  Gli interventi sono finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni.
3.  I beni danneggiati per i quali è ammesso il contributo sono:
-  i beni immobili (strade di accesso alle proprietà, fabbricati, muri di recinzione e di sostegno, impianti di irrigazione fissi);
-  i beni mobili registrati (automezzi, macchinari);
-  i beni mobili non registrati (attrezzature, pompe, tubazioni provvisionali, impianti di irrigazione mobili).
4.  Ai sensi della presente direttiva, le Province regionali di Catania, Enna e Caltanissetta, nelle persone dei rispettivi presidenti o assessori alla P.C., vengono designate soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ricostruzione e/o ristoro dei beni.
5.  Il direttore del dipartimento regionale della protezione civile assicurerà il coordinamento nella gestione degli interventi, avvalendosi delle strutture regionali.
Art. 2
Ripristino del patrimonio privato

1.  Possono accedere al contributo i privati, persone fisiche e giuridiche, proprietari ovvero titolari di diritti reali di beni danneggiati che abbiano denunciato il danno entro il 31 dicembre 2003 presso il comune colpito dall'evento calamitoso o presso altro ufficio pubblico a valenza regionale o provinciale. Possono altresì accedere al contributo i privati titolari di diritti di godimento ove tenuti al ripristino dei beni danneggiati.
2.  L'avente diritto dovrà presentare alla Provincia regionale, nella quale i beni danneggiati ricadono, la documentazione, nei termini di tempo e con le modalità previste dal successivo art. 4. Qualora avesse già provveduto al ripristino o alla riparazione del danno subito, dovrà presentare, insieme a una significativa documentazione fotografica, le relative fatture debitamente quietanziate. In ogni caso, faranno fede le risultanze degli accertamenti effettuati nell'immediato dopo-evento dai tecnici delle province, del dipartimento regionale della protezione civile, degli ispettorati agrari ed, eventualmente, le perizie giurate e gli accertamenti tecnici preventivi da parte di consulenti tecnici nominati dai giudici. Qualora l'avente diritto abbia già presentato istanza o segnalazione di danno ad altro ente pubblico diverso dalla provincia, egli dovrà ripresentare l'istanza, nei termini e modalità previsti dalla presente direttiva, con relativa documentazione anche in copia autenticata.
Art. 3
Entità del contributo erogabile

1.  Non sono ammissibili a contributo i danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta sanatoria.
2.  Il contributo per il ripristino degli immobili danneggiati è pari al minor costo tra l'intera spesa necessaria, risultante dalla stima analitica dei lavori computata sulla base del vigente prezzario ufficiale della Regione siciliana oltre competenze tecniche ed I.V.A. Il tetto massimo è determinato: per i fabbricati, nei limiti di E 150,00 al mq. di copertura in pianta dell'edificio, per i terreni, nei limiti dei redditi dominicali rivalutati di 50 volte e riferiti alle colture effettivamente presenti.
3.  Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari al minor costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40%.
4.  Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati.
5.  Ai fini della quantificazione del danno ai beni immobili si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiato, tranne in quei casi documentati in cui la riparazione delle parti danneggiate presuppone un intervento più esteso. Qualora i materiali esistenti non siano in commercio per il subentro di normative che ne impediscono la fabbricazione e l'utilizzo, si farà riferimento a materiali di tipologia analoga o assimilabile.
Art. 4
Presentazione delle domande

1.  La domanda di contributo va presentata al soggetto attuatore, competente per provincia, dal proprietario ovvero dal titolare di diritti reali di godimento sul bene che ha subito danni. Per le parti di uso comune o per i beni in comproprietà, la domanda è presentata dall'amministratore o, in sua assenza, da uno dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri. E' necessario riportare come riferimento il nome della persona che ha presentato istanza di sopralluogo nell'immediato post-evento. Per le proprietà ricadenti nei territori di più province, le domande dovranno essere presentate ai rispettivi soggetti attuatori differenziando l'entità del danno subito dal bene rientrante nel limite amministrativo.
2.  Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; per le domande inviate a mezzo del servizio postale, fa fede la data di invio del timbro postale.
3.  Alla domanda, redatta secondo il modello A/1, è allegata documentazione specifica (fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, modello A/2, modello A/3, perizia giurata se occorre, eventuale progetto dei lavori, eventuale quietanza liberatoria di risarcimento assicurativo, dichiarazione di spesa, significativa documentazione fotografica).
4.  Ove l'interessato non sia più in possesso della documentazione fiscale, lo stesso può indicare il solo importo delle fatture e i fornitori, impegnandosi, ove richiesto in sede di controllo, a fornire duplicati debitamente autenticati acquisendoli presso i fornitori o riparatori.
Ai fini delle verifiche circa la congruenza delle spese sostenute rispetto al contributo, si fa riferimento all'importo delle fatture dichiarate.
Art. 5
Istruttoria e concessione del contributo

1.  Gli uffici competenti di ciascun ente attuatore sono tenuti a completare l'istruttoria di ciascuna istanza entro 60 giorni dalla data di presentazione e a trasmetterla tempestivamente alle commissioni di cui all'art. 6, comma 2, della presente direttiva. Eventuali integrazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti, ove necessario ed una sola volta, assegnando un congruo termine che non potrà essere superiore a 30 giorni.
2.  Il contributo sarà determinato in rapporto all'entità complessiva dei danni accertati e all'ammontare delle risorse a disposizione, con le seguenti priorità:
a)  danni relativi agli immobili ad uso abitativo destinati a residenza principale;
b)  danni relativi agli immobili destinati ad attività produttiva, agricole, artigianali, ricettive o ricreative;
c)  danni relativi ad immobili ad uso abitativo non destinati a residenza principale;
d)  danni ai beni mobili registrati;
e)  danni ai beni mobili.
3.  I contributi a favore dei soggetti privati sono concessi dal soggetto attuatore, se dovuti e nella misura determinata, entro trenta giorni dalla data della compiuta istruttoria con parere favorevole della commissione di cui al successivo art. 6.
4.  Il parere definitivo espresso dalla commissione vale e sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla-osta ed i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 6
Controlli

1.  Le domande sono soggette ad esame e controllo da parte degli enti attuatori in relazione:
a)  alla valutazione dei danni risultante dalla perizia;
b)  al nesso di causalità del danno rispetto agli eventi;
c)  alla congruità del danno rilevato nell'immediato post-evento da parte dei tecnici pubblici e danno dichiarato;
d)  all'effettuazione dell'intervento di ripristino denunciato e alla documentazione risultante dalle dichiarazioni di cui al modello A/3.
2.  Per le finalità di cui al comma precedente, ciascuna provincia, ente attuatore, istituisce una commissione, con funzione di conferenza dei servizi, cui parteciperanno, oltre al dirigente tecnico della provincia, il rappresentante dell'amministrazione comunale interessata, un rappresentante del Genio civile, un rappresentante del dipartimento regionale di protezione civile, un rappresentante dell'ispettorato agrario ed un rappresentante della soprintendenza beni culturali ed ambientali, ove occorresse.
3.  Al fine di accelerare le procedure, tale parere può essere espresso, ove necessario e tecnicamente possibile, sub-condizione; in tal caso le commissioni, agendo in termini propositivi, indicheranno nel dettaglio le condizioni alle quali esprimono il parere favorevole. Il mancato rispetto delle condizioni imposte determina automaticamente la decadenza del diritto al contributo. Le commissioni sono presiedute dai rispettivi presidenti provinciali o dagli assessori alla P.C. all'uopo delegati.
4. Nell'ambito delle attività di controllo le commissioni di cui al comma 2 possono richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza, ivi compresa la documentazione probatoria del valore dei beni e possono procedere a ispezioni dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento nonché degli interventi di ripristino dichiarati. Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza del nesso di causalità o la insussistenza dei danni o la mancata effettuazione dei lavori, le commissioni potranno proporre agli enti attuatori la revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.
Art. 7
Modalità e termini di concessione ed erogazione dei contributi

1.  I contributi sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia ove occorrano, con provvedimento degli enti attuatori. Detti mandati sono controfirmati dalle ragionerie degli enti attuatori, previa annotazione di ogni singolo contributo in ordine cronologico ed in apposito registro per l'impegno di spesa, conservato dal ragioniere generale e che può essere consultato dal pubblico.
2.  I contributi agli aventi diritto per importi fino a 5.000,00 euro saranno erogati in unica soluzione.
3. I contributi agli aventi diritto per importi superiori saranno così effettuati:
a)  in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori;
b)  in ragione del 70% del contributo, in base all'avanzamento dei lavori e previa produzione delle fatture dei lavori, della prevista documentazione contabile e contributiva e di documentazione fotografica significativa;
c)  in ragione del residuo 5% all'atto del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
4.  L'aliquota del 70% del contributo, di cui al punto b) del comma precedente, verrà corrisposta sulla base degli stati di avanzamento rilasciati dal direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti, comprensivo dell'I.V.A. e delle competenze tecniche.
5. I danni ai beni mobili registrati avranno diritto di priorità al contributo nei confronti dei beni mobili non registrati.
Art. 8
Cumulabilità dei contributi

1.  Non è consentita alle opere ammesse a finanziamento la cumulabilità con altri contributi concessi, a qualsivoglia titolo erogati da pubbliche amministrazioni, per le stesse opere e finalità.
2.  Nel caso in cui i beni danneggiati siano coperti da assicurazione, spetta all'avente diritto l'eventuale differenza tra il risarcimento e il valore documentato del bene.
Art. 9
Conformità urbanistica - Opere abusive

1.  Tutti gli interventi devono essere conformi alla vigente normativa urbanistica.
2.  Eventuali istanze di condono edilizio sugli immobili oggetto d'istanza di contributo, ovvero procedimenti ex art. 8.9.13. della legge n. 47/85, devono essere preventivamente definiti ai sensi delle vigenti leggi.
3.  Il comune, al fine di accelerare gli interventi e sempre se ammissibili ai sensi della vigente normativa urbanistica, potrà definire tali istanze contestualmente all'autorizzazione di cui alla presente direttiva con unico provvedimento urbanistico, sempre che sia stata presentata istanza di sanatoria nei termini previsti dalla legge n. 47/85 e successive modifiche e integrazioni.
4.  Resta fermo che le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi non sanabili ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 11
Risorse finanziarie

1.  L'onere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente direttiva graverà sulle risorse finanziarie indicate dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3340/2004.
2.  L'assegnazione dei contributi è subordinata all'effettiva disponibilità dei fondi all'uopo destinati.
Art. 12
Poteri sostitutivi

Nei casi di riscontrato ritardo nell'attuazione della presente direttiva da parte dell'ente attuatore, resta ferma la facoltà del Presidente della Regione di disporre l'assegnazione delle competenze al dipartimento regionale della protezione civile - servizio Sicilia orientale.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2004.
  CUFFARO 


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(2004.40.2580)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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