REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 OTTOBRE 2004 - N. 42
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 1 ottobre 2004.
Criteri per l'erogazione del buono scuola per l'anno scolastico 2003-2004.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto il D.P. 21 maggio 2003, con il quale vengono dettate disposizioni in ordine alle modalità di erogazione del contributo del buono scuola;
Vista la delibera della Giunta di Governo n. 100 del 18 marzo 2003, che dispone l'istituzione, per un biennio, di un Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola con compiti di vigilanza ed ispettivi di cui alle leggi regionali 3 ottobre 2002, n. 14 e 25 novembre 2002, n. 20;
Considerato che nel primo anno di applicazione della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si è avuto modo di constatare la necessità di provvedere ad alcune modifiche del D.P. 21 maggio 2003;
Considerato, altresì, che le modifiche che si rendono necessarie debbono essere adottate con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Vista la nota prot. n. 4652 del 6 agosto 2004, con la quale l'ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha trasmesso all'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione siciliana lo schema di decreto relativo alle modalità di erogazione del "buono scuola", relativamente all'anno scolastico 2003-2004, per l'inoltro alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Vista la nota prot. n. 14236/Cp del 6 settembre 2004, con la quale l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ha trasmesso al Presidente della V Commissione legislativa lo schema di decreto presidenziale al fine di acquisirne il parere previsto dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 14;
Viste la nota n. 15113/Cp del 23 settembre 2004, e l'integrazione di cui alla nota n. 15320/Cp del 28 settembre 2004, con la quale il servizio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana ha comunicato che la V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ha reso nella seduta n. 106 del 22 settembre 2004 il proprio parere sullo schema di decreto presidenziale relativo alle modalità di erogazione del buono scuola per l'anno scolastico 2003-2004, introducendo modifiche risultanti da testo alla stessa allegato;
Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, formulata con nota n. 5357/Ufficio di diretta collaborazione del 29 settembre 2004;

Decreta:
Art. 1
Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, sono così di seguito identificati:
a)  i soggetti che, esercitando la potestà parentale, inoltrino istanze per i figli a carico residenti nel territorio della Regione siciliana, che frequentino le scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, presenti nel medesimo territorio;
b)  l'istanza potrà essere inoltrata anche dallo studente, se maggiorenne;
c)  i soggetti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici ed i soggetti in possesso del permesso di soggiorno, i quali, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e sue successive modificazioni ed integrazioni, assolvono all'obbligo scolastico esercitando il diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, di cui al precedente punto a);
d)  i responsabili delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni ONLUS, ai quali, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, siano stati affidati minori in età scolare.
Art. 2
Modalità di calcolo del buono scuola

Ai fini dell'erogazione del buono scuola di cui all'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, compongono il nucleo familiare tutte le persone che, alla data dell'inoltro dell'istanza per l'attribuzione del buono scuola, figurano nello stesso certificato stato di famiglia.
Il buono scuola spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta e per la quale si chiede il rimborso sia superiore ad E 260,00.
Il buono scuola spetta a ciascuno studente a condizione che la somma dei redditi complessivi imponibili ai fini I.R.P.E.F., prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno 2003 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non sia superiore alla sommatoria dei quozienti familiari come di seguito indicati:
1)  E 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti le scuole dell'infanzia, di base, secondarie statali o paritarie o facoltà universitarie;
2)  E 13.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare.
Ove del nucleo familiare facciano parte almeno quattro figli, l'importo di cui al punto 1) è triplicato a partire dal quarto figlio.
L'importo del buono scuola per ciascuno studente non può comunque superare l'ammontare di E 1.500,00 ed è dovuto nella misura:
1)  del 75% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito familiare complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, ai fini I.R.P.E.F., non supera il 60% della sommatoria dei quozienti familiari (1ª fascia);
2)  del 50% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito familiare complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, ai fini I.R.P.E.F., non supera il 75% della sommatoria dei quozienti familiari (2ª fascia);
3)  del 25% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito familiare complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, ai fini I.R.P.E.F., non supera la sommatoria dei quozienti familiari (3ª fascia).
Art. 3
Spese rimborsabili

Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono identificate in:
1)  retta di iscrizione e di frequenza;
2)  rette e/o spese di frequenza;
3)  altre spese direttamente connesse alla frequenza scolastica espressamente deliberate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ad esclusione delle spese sostenute per i viaggi di istruzione.
Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, possono costituire oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione di volta in volta vigente.
Art. 4
Compilazione delle istanze Documentazione da allegare

L'istanza, redatta secondo l'allegato modello, indirizzata all'Assessorato in carta libera sul formulario "mod. A", dovrà essere consegnata alla scuola completa in ogni sua parte entro e non oltre il 6 novembre 2004. L'istituzione scolastica attesta sullo stesso modulo la regolarità dell'iscrizione e l'avvenuto pagamento delle spese rimborsabili ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola e cura la trasmissione all'Ufficio speciale buono scuola, via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, di tutte le istanze ricevute entro e non oltre giorni 30 dalla scadenza del termine su indicato con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzi equivalenti.
Il richiedente dovrà apporre la propria firma in calce all'istanza e allegare alla stessa fotocopia del documento di riconoscimento.
All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
1)  certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, dello studente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000;
2)  certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della sua idoneità all'iscrizione alla classe successiva; detta certificazione deve essere allegata alle istanze presentate per gli studenti che nell'anno scolastico 2003-2004 abbiano frequentato l'ultima o la penultima classe degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.
Qualora il genitore esercente la potestà parentale, che inoltra istanza per l'erogazione del buono scuola, risulti legalmente separato o divorziato, lo stesso dichiara, oltre ai redditi complessivi imponibili ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare quali risultano dal certificato stato di famiglia, anche l'assegno di mantenimento, disposto in favore dello studente per il quale si richiede il beneficio del buono scuola.
Qualora il soggetto che inoltra l'istanza sia il rappresentante legale di associazione cui lo studente minore in età scolare sia stato affidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, dovrà dichiarare gli importi riscossi per i minori ospiti presso la stessa struttura con rette a carico dell'autorità affidante nell'anno scolastico 2003/2004.
Art. 5
Erogazione del buono scuola

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili si procederà all'erogazione del beneficio per l'ammontare stabilito nel superiore art. 2.
L'importo del buono scuola per ciascun studente non può comunque superare l'ammontare di E 1.500,00.
Art. 6
Cause di inammissibilità o decadenza dal beneficio

Sono da considerarsi inammissibili le istanze che risultino:
1)  non completamente compilate;
2)  prive della firma del richiedente;
3)  inoltrate dal soggetto non abilitato alla richiesta;
4)  prive in tutto o in parte della documentazione prevista dall'art. 4 del presente provvedimento;
5)  pervenute oltre il termine previsto dal presente provvedimento.
Derogare per qualsivoglia motivo dall'obbligo di frequenza presso la medesima istituzione scolastica per l'intera durata dell'anno scolastico, comporterà la decadenza dal beneficio.
A pena di esclusione, le istanze dovranno essere presentate per ciascun alunno da uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal rappresentante legale.
L'elenco dei soggetti esclusi e beneficiari dell'intervento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Di tale pubblicazione sarà data notizia sui maggiori quotidiani di rilevanza regionale.
Palermo, 1 ottobre 2004.
  CUFFARO 


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(2004.41.2588)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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