REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 OTTOBRE 2004 - N. 42
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 9 agosto 2004.
Istituzione presso il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che ha definito la professione di guida turistica ed ha stabilito che la stessa può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una delle sezioni del relativo albo regionale;
Visto l'art. 2 della predetta legge regionale n. 8/2004, che prevede l'istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:
a)  sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
b)  sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
c)  sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
d)  sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004;

Decreta:
Art. 1
Istituzione dell'albo e modalità di iscrizione

In conformità all'art. 2 della legge regionale n. 8/2004, è istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:
a)  sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
b)  sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
c)  sezione "Sicilia orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa;
d)  sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi, ai sensi dell'art. 123, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04.
L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo regionale delle guide turistiche della Regione siciliana è disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dello stesso dipartimento.
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

In conformità agli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo regionale (ex lettere a), b) e c) dell'art. 2) delle guide turistiche è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione.
L'abilitazione che dà titolo all'iscrizione a ciascuna sezione dell'albo si consegue attraverso il superamento di un apposito esame riservato a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a)  in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti le materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche;
b)  in possesso alla data del 22 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04, dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione siciliana;
c)  in possesso dell'abilitazione che sarà conseguita a seguito di concorsi banditi prima del 22 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/04.
In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04, l'iscrizione ad una delle sezioni dell'albo regionale delle guide turistiche indicate alle lett. a), b) e c) del comma 1 della predetta norma, si consegue attraverso la frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore, organizzato da questo Assessorato ai sensi dell'art. 3 della predetta normativa, al quale sono ammessi coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a)  in possesso, alla data del 22 maggio 2004 dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione;
b)  in possesso dell'abilitazione che sarà conseguita a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima del 22 maggio 2004.
Art. 3
Modalità di espletamento dell'esame

Con successivi decreti saranno determinate le modalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'esame riservato e dei corsi di aggiornamento previsti dagli artt. 2 e 3 della predetta legge regionale n. 8/2004.
Art. 4
Requisiti di iscrizione all'albo

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/04 è requisito di iscrizione all'albo regionale la residenza o la elezione di domicilio nel territorio della Regione.
Art. 5
Sezione ad esaurimento

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04 sono iscritti di diritto nella sezione ad esaurimento, suddivisa in elenchi provinciali, i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione siciliana già conseguita o che sarà conseguita a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi alla data del 22 maggio 2004, ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.
A tal fine, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, le aziende provinciali per l'incremento turistico dell'Isola provvederanno a trasmettere al dipartimento turismo, sport e spettacolo gli elenchi dei soggetti di cui al 3° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 8/04.
Art. 6
Tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione all'albo professionale delle guide turistiche, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento riportante i dati contenuti nell'elenco con le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a vidimazione triennale e deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.
Art. 7
Vigilanza

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/04, i comuni ed i gestori delle aree protette, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrati-ve previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate e degli eventuali re-clami pervenuti in ordine all'esercizio dell'attività professionale.
Art. 8
Sanzioni

Il dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dispone con decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi dell'art. precedente, nonchè sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.
La sospensione viene disposta da uno a sei mesi, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale n. 8/04.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Palermo, 9 agosto 2004.
  CASCIO 

(2004.38.2448)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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