REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 OTTOBRE 2004 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 19 luglio 2004.
Regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";
Visti, in particolare, i commi 5 e 6 del predetto art. 20, che prevedono l'emanazione da parte del Presidente della Regione di un regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto;
Vista la proposta di regolamento-tipo dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;
Udito il parere n. 382/03 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 2004;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 23 giugno 2004;
Emana il seguente regolamento-tipo:

Articolo unico

E' emanato il regolamento-tipo sul cottimo-appalto deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2004.
  CUFFARO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 settembre 2004, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 49.
Allegato
REGOLAMENTO-TIPO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI


Art. 1

1.  E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del... (1) per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Art. 2

1.  Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:
a)  per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
b)  per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c)  per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

Art. 3

1.  Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al... (1), corredandola con i seguenti documenti e certificati:
a)  certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di E 150.000, ridotti del 50%;
b)  dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.
2.  L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il... (2) di ogni anno. Per l'Amministrazione regionale il provvedimento finale è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno.
3.  Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del... (1) di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4

1.  L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2.  Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3.  Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno (2). A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno (2). Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
4.  Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale (2) a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5.  Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
6.  Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte del... (1) della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione. (G.U.R.S.).

Art. 5

1.  L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
a)  sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
b)  siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
c)  siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
d)  sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
e)  sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
f)  siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g)  sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2.  Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3.  Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4.  Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 6

1.  In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
b)  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
c)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
d)  che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
e)  che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
f)  che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g)  che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
h)  che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2.  Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
3.  Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7

1.  Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, ...(1) spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento del... (1). Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
2.  Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
3.  Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
4.  Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese,... (1) può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Art. 8

1.  Il presente regolamento-tipo sostituisce quello emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 e costituisce per l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile, il regolamento di cui all'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, che ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Nota
(1) Indicare l'ente.
(2) Indicare il termine per gli enti diversi dall'Amministrazione regionale.
(2004.41.2606)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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