REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 OTTOBRE 2004 - N. 42
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 settembre 2004.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di alloggi nel territorio comunale di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Vista la sindacale prot. n. 42500 del 20 luglio 2004, assunta al protocollo dell'ARTA al n. 49043 del 27 luglio 2004, con la quale il comune di Ragusa ha trasmesso il programma costruttivo dell'impresa Canzonieri Giorgio s.r.l. per la realizzazione in contrada Castellana Vecchia, in località Marina di Ragusa di n. 76 alloggi ammessi a finanziamento approvato in variante al piano regolatore generale vigente con decreto n. 35 del 16 giugno 2004;
Visto il parere n. 33 del 30 agosto 2004 dell'U.Op. 4.2, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis..."
Premesso che:
In precedenza, con atto consiliare n. 26 del 7 aprile 2003, il programma costruttivo di che trattasi era stato approvato dal consiglio comunale di Ragusa e trasmesso con sindacale prot. n. 2820 del 5 maggio 2003 a questo Assessorato per le determinazioni di competenza;
Con dirigenziale n. 34556 del 4 giugno 2003, a seguito del parere n. 27 del 23 maggio 2003, detto programma costruttivo era stato restituito non approvato per le motivazioni espresse nel medesimo parere;
Con la predetta sindacale n. 42500 del 20 luglio 2004, pertanto, il comune di Ragusa ha trasmesso il programma costruttivo rielaborato.
Rilevato che:
-  il comune di Ragusa in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 183 del 2 dicembre 1974 che classifica l'area interessata zona E verde agricolo; precisamente, l'area in contrada Castellana Vecchia in località Marina di Ragusa, adiacente la via Portovenere e la via n. 380, ricade in parte all'interno della fascia di 500 mt. dalla battigia;
-con delibera del commissario ad acta n. 28 del 29 maggio 2003 è stata adottata la revisione del piano regolatore generale che classifica l'area d'intervento zona E di verde agricolo e che non prevede aree per edilizia economica e popolare, così come da verifica effettuata dalla documentazione agli atti dell'ARTA;
-  dalla delibera consiliare n. 35/04, così come più chiaramente attestato dal dirigente del settore VII, si rileva che nello strumento urbanistico vigente le poche residue aree di espansione di esigua superficie non permettono l'allocazione dell'intervento e, pertanto, tenuto conto della mancanza di aree PEEP nel piano regolatore generale adottato, è stata ritenuta condivisibile la localizzazione in argomento in prossimità del piano urbanistico di recupero C, ex legge regionale n. 37/85, e suscettibile di immediata urbanizzabilità.
-  la ditte proprietarie del terreno, con le dichiarazioni datate 25 giugno 2004 hanno concesso un'"opzione" di acquisto all'impresa Canzonieri Giorgio s.r.l. per la realizzazione del programma costruttivo in esame; ciò assume rilievo in considerazione del mancato avviso dell'avvio del procedimento ex art. 11, D.P.R. n. 327/01;
-  risultando lievi discrepanze tra i dati riportati in delibera e quelli progettuali rielaborati, si fa riferimento, per la formulazione del presente parere, alle tavole progettuali di seguito elencate:
-  tav.  1:  stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000, stralcio piano regolatore generale in scala 1:10.000, estratto particellare in scala 1:2.000;
-  tav.  2:  rielaborata: planimetria catastale e planimetria programma costruttivo in scala 1:1000, conteggi;
-  tav.  3:  rielaborata: planivolumetrico in scala 1:500;
-  tav. 3/bis studio di massima dell'incrocio tra via n. 380 e via Portovenere in scala 1:200;
-  tav. 4: planimetria impianti in scala 1:200;
-  tav. 7: norme tecniche di attuazione rielaborate;
-  la C.E.C., dopo avere dettato condizioni in data 11 febbraio 2004, in ultimo, nella seduta del 30 marzo 2004 ha espresso parere favorevole a condizione che la soluzione del nodo nell'intersezione tra via Portovenere e via n. 380 sia definita in sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
-  l'area dell'intervento proposto per la realizzazione di n. 76 alloggi con tipologia a villetta a schiera bifamiliare o quadrifamiliare a due elevazioni f.t. ciascuna, risulta estesa mq. 40.485, di cui mq. 7.942 impegnati per la realizzazione della viabilità;
-  si prevedono, su una superficie fondiaria complessiva di mq. 26.603, una volumetria residenziale di mc. 26.400, con l'insediamento di n. 330 abitanti, avendo assegnato il parametro di 80 mc/ab e aree per le attrezzature pubbliche che impegnano complessivamente mq. 5.940 così ripartite:
-  parcheggi mq. 825, pari a 2,50 mq/ab;
-  verde pubblico mq.  1.485, pari a 4,50 mq/ab;
-  opere urban. secondaria mq.  3.630, pari a 11,00 mq/ab con la dotazione unitaria di 18,00 mq./ab;
-  le N.A. fissano in:
-  mc/mq. 0,9924 la densità edilizia fondiaria;
-  0,25 il rapporto di copertura;
-  ml. 8,00 l'altezza massima degli edifici con 2 piani fuori terra;
-  ml. 6,00 la distanza minima dal confine;
-  ml. 7,50 la distanza minima dal ciglio stradale;
-  ml. 10,00 la distanza minima tra pareti finestrate;
-  rapporto col distacco 1:1 fra pareti cieche all'interno dello stesso lotto;
-  piano scantinato in misura dell'ingombro fuori terra del corpo di fabbrica.
Considerato che:
1)  Il programma costruttivo riguarda la realizzazione di n. 76 alloggi sociali, giusto decreto dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici n. 1446 dell'8 agosto 2001.
2)  Risulta condivisibile la localizzazione in zona "E" di verde agricolo, in quanto le zone di espansione del piano regolatore generale vigente sono totalmente impegnate e il piano regolatore generale adottato non prevede aree PEEP e che l'area prescelta, come prescritto dall'art. 25, comma 3Þ, della legge regionale n. 22/96, contigua ad aree edificate, risulta di immediata urbanizzazione.
3)  Dall'attestazione del dirigente dell'ufficio tecnico comunale settore VII l'area dell'intervento non risulta gravata da alcun vincolo e, altresì, dalla verifica degli elaborati cartografici agli atti di questo Assessorato, l'intero ambito di Marina di Ragusa non risulta interessato da S.I.C. e Z.P.S., individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, di cui all'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000.
4)  La superficie territoriale impegnata è pari a mq. 40.485 e la volumetria complessiva prevista è di mc. 26.400; pertanto, la densità territoriale risulta di circa 0,65 mc/mq. < 0,75 mc/mq., conformemente ai dettami dell'art. 15, lett. b, della legge regionale n. 78/76.
5)  Per quanto attiene agli standards urbanistici, con riferimento all'art. 4, punto 3, del decreto interministeriale n. 1444/68, attesi i connotati naturali e la vicinanza alla costa della zona, si ritiene condivisibile la dotazione unitaria di attrezzature pubbliche pari a 18 mq./ab, essendo la densità fondiaria progettuale inferiore a 1 mc/mq.; in relazione sempre alla valenza paesaggistica della zona si prescrive una diversa ripartizione degli spazi pubblici e specificatamente che la superficie da destinare a verde attrezzato sia quella destinata ad urbanizzazione secondaria di mq. 3.630 e viceversa.
6)  In osservanza all'art. 2 della legge n. 122/89, si prescrive il reperimento all'interno dei lotti di aree da destinare a parcheggi privati in quantità non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. della cubatura da realizzare.
7)  Le norme di attuazione si condividono precisando che la realizzazione degli edifici con annessi locali di servizio avvenga in conformità ai dettami dell'art. 1 della legge regionale n. 79/75 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutto quanto sopra, l'unità operativa 4.2 è del parere che il programma costruttivo dell'impresa Canzonieri Giorgio s.r.l. per la realizzazione nel territorio comunale di Ragusa, precisamente, in contrada Castellana Vecchia, in località Marina di Ragusa, di n. 76 alloggi di edilizia residenziale ammessi a finanziamento, approvato con delibera consiliare n. 35 del 16 giugno 2004, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni dei superiori considerata e della C.E.C.;
Ritenuto di condividere integralmente il succitato parere n. 33/04;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo proposto dalla impresa Canzonieri Giorgio s.r.l. per la realizzazione di n. 76 alloggi nel territorio comunale di Ragusa, in contrada Castellana Vecchia, in località Marina di Ragusa, approvato in variante al piano regolatore generale vigente con delibera del consiglio comunale n. 35 del 16 giugno 2004, in conformità al parere n. 33 del 30 agosto 2004 reso dall'U.Op. 4.2/D.R.U.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
-  all.  1)  parere n. 33/U.Op.4.2 del 30 agosto 2004;
-  all.  2)  delibera del consiglio comunale n. 35 del 16 giugno 2004;
-  all.  3)  tav. 1: stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000, stralcio piano regolatore generale in scala 1:10.000, estratto particellare in scala 1:2.000;
-  all.  4)  tav. 2 rielaborata: planimetria catastale e planimetria programma costruttivo in scala 1:1000, conteggi;
-  all.  5)  tav. 3 rielaborata: planivolumetrico in scala 1:500;
-  all.  6)  tav. 3 bis studio di massima dell'incrocio tra via n. 380 e via Portovenere in scala 1:200;
-  all.  7)  tav. 4: planimetria impianti in scala 1:200;
-  all.  8)  tav. 7: norme tecniche di attuazione rielaborate.

Art.  3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Ragusa, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 settembre 2004.
  LIBASSI 

(2004.38.2439)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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