REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 OTTOBRE 2004 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 19 luglio 2004, n. 14.
Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Visto  l'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";
Udito  il parere n. 382/2003 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 2004;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 23 giugno 2004;
Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

1.  E' istituito presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Art. 2.

1.  Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:
a)  per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le  camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno 2 anni, al rispettivo albo camerale;
b)  per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno 2 anni, al registro prefettizio;
c)  per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

Art. 3.

1.  Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al ramo dell'Amministrazione regionale competente, corredandola con i seguenti documenti e certificati:
a)  attestazione di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lett. a), certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lett. b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lett. c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di 150.000 E, ridotti del cinquanta %;
b)  dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lett. a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.
2.  L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione regionale emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.
3.  Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4.

1.  L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2.  Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3.  Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
4.  Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lett. c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5.  Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
6.  Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'Amministrazione regionale della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5.

1.  L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
a)  sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
b)  siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
c)  siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
d)  sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
e)  sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
f)  siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g)  sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2.  Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si  tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3.  Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lett. d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4.  Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 6.

1.  In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
b)  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
c)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
d)  che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
e)  che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
f)  che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g)  che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
h)  che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2.  Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
3.  Nei casi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

1.  Almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, l'Amministrazione regionale spedisce, ad un minimo di 5 imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
2.  Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
3.  Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
4.  Qualora non risultino iscritte all'albo almeno 5 imprese, l'Amministrazione regionale può invitare imprese non iscritte all'albo, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Art. 8.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 19 luglio 2004.
CUFFARO
Assessore per i lavori pubblici  SCAMMACCA DELLA BRUCA 
   


Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 settembre 2004, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 50.
NOTE

Note alle Premesse
-  L'art. 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.lgs.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, così dispone:
"Attribuzioni del Presidente. - (Art. 2 legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, art. 1 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2).
Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.
Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tale fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività della azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.
Il Presidente della Regione:
a)  cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;
b)  cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio;
c)  cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;
d)  promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
e)  prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
f)  convoca e presiede la Giunta regionale;
g)  propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
h)  presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
i)  provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
l)  indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana;
m)  decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
n)  impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
o)  scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
p)  può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;
q)  svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.".
-  L'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Cottimo e contratto aperto. - 1.  Dopo l'art. 24 della legge n. 109 del 1994, sono aggiunti i seguenti articoli:
"24-bis. Cottimo-appalto.
1.  Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.
2.  Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
3.  Gli enti ed organismi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.
4.  Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 11.
5.  Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993, recante il regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
6.  Entro il 31 dicembre 2003 gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), adottano i propri regolamenti in conformità al regolamento-tipo di cui al comma 5, e formano gli elenchi ivi indicati.
7.  Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di alcun cottimo-appalto da parte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5.
8.  Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), esperiscono le procedure di cottimo-appalto sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della presente legge.
24-ter. Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione.
1.  Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
2.  (abrogato)".".
Nota all'art. 1, comma 1:
Per l'art. 24-bis della legge 11 febbraio1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, vedi il secondo trattino delle Note alle Premesse.
Note all'art. 2, comma 1:
-  L'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Qualificazione. - 01.  L'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lett. d), della legge 1° agosto 2002, n. 166.
1.  Il comma 11-quinquies dell'art. 8 della legge n. 109 del 1994, è sostituito dal seguente:
"11-quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:
a)  per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
b)  per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c)  per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento".".
-  Il comma 3 dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", così dispone:
"3.  Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a)  certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b)  dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lett. a);
c)  requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.".
Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):
La lett. a), del comma 1 dell'art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, concernente "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.", così dispone:
"a)  importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;".
Nota all'art. 3, comma 1, lett. b):
L'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni, recante "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.", così dispone:
"Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. - 1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)  nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c)  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e)  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f)  che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g)  che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h)  che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2.  I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lett. a), d), e), f), g) e h), e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lett. b) e c).
3.  Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2, è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.".
Nota all'art. 3, comma 2:
Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia." E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 10 agosto 1994, n. 126.
Nota all'art. 3, comma 3:
L'art. 46(R) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", così dispone:
"Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a)  data e il luogo di nascita;
b)  residenza;
c)  cittadinanza;
d)  godimento dei diritti civili e politici;
e)  stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)  stato di famiglia;
g)  esistenza in vita;
h)  nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i)  iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m)  titolo di studio, esami sostenuti;
n)  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o)  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p)  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q)  possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r)  stato di disoccupazione;
s)  qualità di pensionato e categoria di pensione;
t)  qualità di studente;
u)  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v)  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z)  tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa)  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa:
bb)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis)  di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc)  qualità di vivenza a carico;
dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee)  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R).".
Nota all'art. 5, comma 1, lett. b):
L'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.", così dispone:
"Alle persone indicate nell'art. 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.".
Nota all'art. 6, comma 1:
Per l'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, vedi nota all'art. 3, comma 1, lett. b).
Note all'art. 6, comma 1, lett. b):
-  L'art. 444 del codice di procedura penale, così dispone:
"Applicazione della pena su richiesta. - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis.  Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2.  Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3.  La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.".
-  L'art. 178 del codice penale, così dispone:
"Riabilitazione. - La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.".
-  Il comma 2 dell'art. 445 del codice di procedura penale, così dispone:
"2.  Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.".
Nota all'art. 6, comma 1, lett. c):
L'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, recante: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.", così dispone:
"1.  Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.
2.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.
3.  Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'albo stesso.".
(2004.41.2605)
Torna al Sommariohome


090


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 16 -  18 -  38 -  32 -  41 -  37 -