REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 1 OTTOBRE 2004 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Savoca


Lo statuto del Comune di Savoca è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 20 marzo 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 31 del 29 luglio 2004, ed entrata in vigore il 31 agosto 2004.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Savoca, ente autonomo entro l'unità della Repubblica italiana, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Presupposto di una più civile convivenza è l'adempimento dei doveri di solidarietà da parte dei cittadini.
2.  Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
3.  In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.
4.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Autonomia statutaria e regolamentare

1.  Lo statuto comunale è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e della legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'assetto fondamentale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
2.  La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono il limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni.
3.  Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto, nonché nelle materie di competenza comunale.
4.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, fatta eccezione per il regolamento degli uffici e servizi ed il regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché per altri regolamenti eventualmente demandati dalla legge alla competenza della giunta municipale.
5.  I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli nonché ad altre forme di pubblicità.
Art. 3
Finalità del Comune

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza. Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali, ai principi della trasparenza e dell'obiettività, ostacolando eventuali infiltrazioni di organizzazioni mafiose e contrastando i comportamenti in violazione della tutela dell'interesse pubblico e, in generale della corretta amministrazione.
2.  Il Comune svolge la propria azione politico-amministrativa in favore della popolazione, perseguendo i criteri di buona amministrazione, diretti a realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, nel rispetto della legalità, della trasparenza e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.
Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'insieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico, come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivo primario della propria azione amministrativa;
-  attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso propri piani di sviluppo, strumenti urbanistici e regolamenti, programma e promuove gli insediamenti produttivi e le infrastrutture finalizzandoli allo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici;
Obiettivi politico-sociali
-  Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli (disabili, inoccupati, disoccupati);
-  riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico;
-  promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
-  opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
-  promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza di tali soggetti nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione diretti alla terza età;
-  concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei ed extraeuropei sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, di gruppi o associazioni, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi;
-  concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale;
-  concorre altresì ad assicurare, con l'Azienda sanitaria locale, come fondamentale diritto al cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione ed al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini;
-  attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
-  il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti;
-  con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio;
Obiettivi politico-culturali ed educativi
-  Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli, dei gruppi culturali e delle associazioni presenti nell'ambito comunale;
-  valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistiche-bibliotecarie;
-  il Comune riconosce e valorizza le attività che testimoniano tradizioni socio-culturali di arti e mestieri del territorio, sia le moderne attività artigianali che possano concorrere ad incentivare l'occupazione giovanile;
-  il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento;
-  attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 4
Principi di organizzazione

1.  Il Comune è al servizio del cittadino. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia e di economicità, di efficacia e di pubblicità, nonché attua il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale, ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, funzionalità, persegue la semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.
Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio e del contributo di tutti i cittadini.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Provincia regionale, della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea. A tali programmi conforma la propria attività.
I rapporti con la Regione siciliana, con la Provincia regionale, con gli altri Comuni sono informati ai principi di cooperazione e collaborazione, in modo da rendere più efficiente ed economico lo svolgimento dei servizi ai cittadini.
2.  Il Comune aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali, ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei Comuni interessi delle collettività locali.
3.  Nell'ambito delle proprie funzioni, favorisce e sviluppa forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le collettività locali di altri Stati, ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.
Art. 6
Territorio e sede

1.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 9,8 confinante a nord con il Comune di S. Teresa di Riva, a sud con il Comune di S. Alessio Siculo, ad ovest con il Comune di Casalvecchio Siculo e ad est con il Comune di S. Teresa di Riva e Furci.
2.  La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate, frazioni, agglomerati: Mancusa, Rogani, Rapone, Romissa, S. Domenica, Cucco, Barone, Cantidati, Scorsonello, Botte, S. Francesco di Paola, Rina e Contura.
3.  La sede legale del Comune è in Savoca presso il palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 7
Stemma e gonfalone

1.  Lo stemma del Comune è araldicamente così descritto: di azzurro, all'aquila di nero, allumata e linguata di rosso, rostrata e armata d'oro, con la testa rivolta, alzata in sbarra e sormontata dalla corona all'antica di cinque punte di nero, alzata in sbarra. Ornamenti esteriori da Comune.
2.  Il Comune ha per gonfalone un drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrale in argento, recante la denominazione del Comune.
Titolo II
LA PARTECIPAZIONE
Capo I
Informazione e accesso
Art. 8
Diritto di informazione

1.  Un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune è un diritto riconosciuto e garantito a tutti i cittadini, singoli e associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.
Le comunicazioni ai cittadini sono affisse, a cura del segretario comunale, all'albo pretorio.
2.  Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'amministrazione si avvale dei mezzi di comunicazione di volta in volta a carattere locale, regionale, nazionale, secondo le esigenze dell'ente.
Art. 9
Diritto di accesso

1.  Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il regolamento disciplina le modalità d'esercizio del diritto di accesso:
-  individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
-  detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.
Art. 10
Albo pretorio

1.  Un apposito spazio del palazzo municipale e della delegazione municipale è destinato ad "albo pretorio" per la pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione avviene con le modalità previste dalla legge, e deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Capo II
Partecipazione popolare
Art. 11
Diritto di partecipazione

1.  Il Comune riconosce nella partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi uno degli istituti fondamentali della democrazia.
2.  I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano:
-  residenti nel territorio del Comune;
-  non residenti, ma esercitino stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro o di studio.
3.  I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o associate.
4.  Il Comune valorizza tutte le libere forme associative senza fini di lucro.
Art. 12
Volontariato

1.  Il Comune riconosce l'apporto del volontariato e delle cooperative sociali per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e di solidarietà.
2.  Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che esercitino il volontariato.
3.  Il Comune riconosce l'elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne promuove l'impiego nell'ambito delle proprie strutture.
Art. 13
Strumenti di partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al Governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
-  la costituzione di consulte;
-  l'esercizio del diritto di udienza;
-  la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
-  la proposizione di referendum consultivi;
-  la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari.
Art. 14
Consulte

1.  Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al Governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche, con attenzione a tutte le problematiche sociali. Esse esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività del Comune.
2.  Il consiglio comunale, di propria iniziativa, ne delibera, a maggioranza assoluta, l'istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che vi sono rappresentate, le modalità di funzionamento e i compiti assegnati alla consulta e la durata.
Art. 15
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.
2.  Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi, nelle forme previste dalla legge.
Art. 16
Istanze e petizioni

1.  Possono essere rivolte al Comune istanze, per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi, e petizioni, per esporre comuni necessità.
2.  Le istanze e petizioni, sottoscritte da almeno cinquanta (50) cittadini iscritti nelle liste elettorali, sono rivolte agli organi di governo del Comune e depositate presso la segreteria generale. Per la loro presentazione non sono richieste particolari formalità.
3.  Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta.
Art. 17
Iniziativa popolare

1.  Possono essere presentate al Comune proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
4.  Sulle proposte, sottoscritte da almeno cento (100) soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 9, l'organo competente per materia decide entro il termine fissato dal regolamento.
Art. 18
Referendum consultivo

1.  Il sindaco indice il referendum consultivo in ordine a questioni di interesse generale, quando ne faccia richiesta 1/5 degli aventi diritto al voto.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio e la giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso salvo che, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati al collegio, non decidano altrimenti, sussistendo ragioni di particolare necessità e urgenza.
Art. 19
Limiti e materie

1.  Non possono essere oggetto di referendum:
-  lo statuto e i regolamenti del consiglio comunale;
-  il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
-  gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani e programmi;
-  i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
-  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
-  i provvedimenti relativi al personale;
-  i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
-  gli statuti e i bilanci delle società costituite o partecipate dall'ente locale;
-  gli atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
-  i provvedimenti sanzionatori;
-  i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
-  i provvedimenti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni.
Art. 20
Ammissibilità dei referendum

1.  Nelle consultazioni referendarie hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  I criteri di formulazione dei quesiti referendari, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto sono determinati dal regolamento. E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria in un anno, su non più di sei quesiti, scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3.  Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione.
Art. 21
Effetti dei referendum

1.  Qualora abbia partecipato al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto, l'organo comunale competente si pronuncia entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. L'esito della consultazione stessa dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale.
2.  Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione, in occasione del dibattito in consiglio comunale, devono indicare espressamente i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori. Nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, resta salva la possibilità per il consiglio di recepire l'orientamento degli elettori.
Art. 22
Consultazioni popolari

1.  Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitate a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.
2.  Sulle risultanze di tali consultazioni, indette dal sindaco su deliberazione della giunta e/o su determinazione del consiglio, il presidente del consiglio comunale promuove un dibattito in consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.
Art. 23
Conferenze cittadine

1.  Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il sindaco e il consiglio comunale possono indire conferenze cittadine cui sono invitati a partecipare cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria eventualmente interessate.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 24
Procedimento amministrativo

1.  Il Comune informa la propria attività alla semplificazione del procedimento amministrativo. A tal fine:
-  adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
-  si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedimentale, delle conferenze di servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da altre amministrazioni;
-  favorisce, nei limiti previsti dalla legge, la conclusione di accordi, fra l'amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale, ovvero determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.
Art. 25
Partecipazione al procedimento

1.  Nelle materie di propria competenza il Comune, gli enti le istituzioni e le aziende da esso dipendenti o controllati assicurano la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
2.  I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto:
-  di prendere visione degli atti del procedimento;
-  di presentare memorie scritte e documenti;
-  di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
-  di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;
-  di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto;
-  di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta, delle varie fasi e dei vari passaggi dell'iter procedimentale inerenti il provvedimento cui sono interessati e/o destinatari.
3.  Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.
Capo IV
Il difensore civico
Art. 26
Nomina

1.  Il Comune ha facoltà di nominare, anche in forma associata, un difensore civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2.  Il difensore civico viene nominato dal consiglio comunale, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 27
Attribuzioni

1.  A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso gli organi e gli uffici del Comune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2.  Il difensore civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, omissioni dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa.
3.  Può convocare il responsabile del procedimento od il responsabile del servizio per conoscere lo stato delle pratiche e le difficoltà esistenti e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti. Egli può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4.  Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.
5.  Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il difensore civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
Art. 28
Requisiti

1.  Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale e provinciale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. In particolare dovrà possedere il titolo del diploma di laurea in materie giuridiche e/o economiche ed un'adeguata preparazione professionale.
3.  L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che costituiscono oggetto di rapporti giuridici ed economici con l'amministrazione comunale.
Art.29
Durata in carica - Revoca

1.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto. Egli, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3.
2.  Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
Art. 30
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2.  Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
3.  Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione se richiesto dal consiglio.
Art. 31
Facoltà e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
2.  Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione.
3.  Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4.  Il difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
Art. 32
Mezzi del difensore civico

1.  Il consiglio comunale stabilisce la sede dell'ufficio del difensore civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.
Titolo III
GLI ORGANI DI GOVERNO
Capo I
Art. 33
Organi di governo

1.  Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco:
a)  il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal popolo con compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
b)  la giunta è organo collegiale-esecutivo con compiti di amministrazione, di impulso e di proposta;
c)  il sindaco, eletto a suffragio universale diretto dai cittadini è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di Governo per le funzioni attribuitegli dallo Stato.
2.  In attuazione del comma 2 dell'art. 3 del presente statuto, gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
3.  Esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
Art. 34
Obbligo di astensione

1.  Gli amministratori del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, riguardanti liti o contabilità loro proprie o di parenti od affini sino al quarto grado o del coniuge o convivente, nei confronti del Comune e di enti o aziende da esso dipendenti o soggetti al controllo o vigilanza del Comune.
2.  Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
3.  Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Qualora non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
4.  L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 30/2000.
5.  Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art. 1, legge regionale n. 57/95.
Capo II
Il consiglio
Art. 35
Funzioni

1.  Il consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2.  La funzione di indirizzo del consiglio si realizza, oltre che con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche tenendo conto delle istanze e delle proposte dei cittadini.
3.  La funzione di controllo si realizza mediante:
-  le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
-  le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti;
-  la proposizione al sindaco di interrogazioni ed interpellanze;
-  l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine e di inchiesta, secondo quanto previsto dalla legge;
-  l'esercizio del diritto di accesso per motivi inerenti il mandato, ed in ogni altro modo consentito dalla legge;
-  la richiesta di pareri e relazioni ai revisori dei conti del Comune.
Art. 36
Competenze e funzionamento

1.  Il consiglio comunale ha competenza limitatamente all'adozione dei seguenti atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti:
-  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, gli statuti delle forme associative, i regolamenti;
-  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
-  riconoscimento dei debiti fuori bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge;
-  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
-  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
-  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
-  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
-  la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
-  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
-  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture (non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti, negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti dell'ente locale o in tutte le altre ipotesi previste dalla legge);
-  la nomina del difensore civico;
-  la nomina del revisore dei conti.
2.  L'esercizio delle suddette funzioni non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
3.  Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
4.  Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
5.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa, senza diritto di voto, il sindaco. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori, i dipendenti comunali, i consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
6.  Il responsabile dell'area competente per materia è tenuto a partecipare alle sedute destinate all'esame di proposte per le quali è previsto il suo parere obbligatorio. Gli assessori ed i dipendenti comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale qualora ne venga fatta richiesta da parte di almeno 1/5 dei consiglieri in carica.
Art. 37
Composizione e durata in carica

1.  Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2.  Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 38
Regolamento interno

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio, disciplina altresì la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle eventuali commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali.
Art. 39
I consiglieri

1.  I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
-  presentare all'esame del consiglio mozioni, interpellanze, interrogazioni;
-  esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
-  richiedere la convocazione del consiglio con le modalità richieste dalla legge;
-  intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione.
4.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle istituzioni ed organismi da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.
5.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 40
Decadenza dalla carica

1.  I consiglieri comunali che non intervengono senza giustificato motivo alle sessioni, convocate in seduta non urgente, per tre volte consecutive, non computando fra esse le sedute di prosecuzione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
2.  Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 41
Accesso dei consiglieri agli atti ed alle informazioni

1.  I consiglieri hanno diritto di:
-  prendere visione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o controllati;
-  avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, anche in forma diretta;
-  ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti.
In ogni caso i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.
2.  Qualora i consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al sindaco il quale ha facoltà di respingerla con provvedimento motivato.
Art. 42
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicate alla Presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2.  Ciascun gruppo è costituito da almeno tre (3) consiglieri comunali.
Art. 43
Conferenza dei capigruppo

1.  I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari. Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della destinazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che nelle rispettive liste abbiano riportato il maggior numero di voti.
2.  Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, tutte le deliberazioni della giunta comunale.
3.  I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Art. 44
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
2.  Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del consiglio.
4.  Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 45
Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1.  Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.  Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del sindaco in carica.
Art. 46
Presidente del consiglio

1.  Il presidente del consiglio comunale:
-  rappresenta il consiglio;
-  lo convoca e lo presiede;
-  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, dei dirigenti, di 1/5 dei consiglieri in carica, nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
-  riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
-  apre e dirige i lavori del consiglio, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
-  ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
-  vigila sull'esecuzione degli atti.
Art. 47
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.
2.  La convocazione del consiglio è disposta dal presidente, di propria iniziativa o su domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del consiglio sono pubblicati, a cura del segretario comunale, all'albo pretorio del palazzo municipale e presso l'albo della delegazione municipale di Rina. Gli stessi sono portati a conoscenza della cittadinanza con mezzi idonei (affissioni e comunicati stampa).
Art. 48
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio può costituire al suo interno commissioni permanenti composte da consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Ciascun consigliere può far parte di più di una commissione.
2.  Le commissioni esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive. Esprimono pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli atti di competenza del consiglio. Dal parere si prescinde qualora la commissione non si sia pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione.
3.  Le commissioni possono formulare proposte ed atti deliberativi da sottoporre al consiglio comunale.
4.  Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per l'esame delle proposte da parte della commissione. Il regolamento stabilisce altresì il numero e i settori di competenza delle commissioni e ne disciplina l'attività.
5.  Il consiglio può istituire commissioni speciali, formate da consiglieri nominati con gli stessi criteri di cui al comma 1, con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
6.  Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il sindaco, gli Assessori e i consiglieri comunali; intervengono inoltre, su richiesta della commissione, il segretario comunale, i revisori dei conti del Comune, i responsabili delle aree del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso nonché esperti.
Art. 49
Commissioni di indagine

1.  Il consiglio può disporre indagini su materie di interesse comunale nominando, a maggioranza assoluta, una commissione composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in consiglio.
2.  La commissione ha la facoltà di sentire il sindaco, gli assessori, i revisori dei conti, i responsabili delle aree del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso, le organizzazioni sindacali e ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine.
3.  Qualora la commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al sindaco il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
4.  La commissione deve concludere i lavori sottoponendo al consiglio una relazione o più relazioni proposte dai commissari o da una parte di essi entro 60 giorni dal suo insediamento. Laddove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, il consiglio può concedere una proroga.
Art. 50
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la immediata cessazione degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alla famiglia, alle politiche sociali ed alle autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 11, legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art. 51
Scioglimento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione:
a)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
b)  per cessazione dalla carica, per dimissioni della metà più uno dei consiglieri.
2.  Nei casi di cui sopra con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario.
3.  Il consiglio comunale viene, altresì, sciolto per infiltrazioni mafiose al suo interno con decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso viene nominata una commissione prefettizia.
Capo III
Il sindaco e la giunta
Art. 52
Il sindaco

1.  Il sindaco, eletto sulla base del proprio programma politico, dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione diretta dell'intera popolazione di Savoca.
2.  E' il capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta legalmente.
3.  Spetta al sindaco mantenere l'unità di indirizzo politico finalizzata alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune.
Art. 53
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti nonché quelle non espressamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune dei dirigenti, del segretario. In particolare:
a)  nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta;
b)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalla legge nazionale e regionale e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
d)  nomina i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi ed i responsabili di singoli uffici nelle ipotesi previste dalla legge;
e)  nomina ed attribuisce le funzioni di direttore generale;
f)  ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta;
g)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario e/o al direttore generale, nonché ai responsabili di area e/o di ufficio;
h)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio od accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dall'ordinamento sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
i)  cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
j)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
k)  favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantiscano la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
l)  indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dallo statuto o dalla legge dopo gli atti di competenza del consiglio;
m)  può richiedere la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
n)  esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo;
o)  emette le ordinanze d'urgenza in materie di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;
p)  coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
q)  il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
r)  egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
s)  il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
t)  nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
u)  conferisce e revoca al segretario generale se lo ritiene opportuno le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina di direttore;
v)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale.
2.  La rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco. La nomina del difensore di fiducia compete alla giunta.
3 Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età, senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.
4.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili di settore l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.
5.  Il sindaco può, altresì, delegare agli assessori, e ai dipendenti, l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo.
6.  Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadono alla cessazione del mandato, tranne revoca anticipata.
7.  Il sindaco ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta.
8.  Il sindaco è organo a competenza residuale generale.
Art. 54
Nomine

1.  Onde procedere alle nomine o alle designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati, il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, attraverso un pubblico bando, rende note le caratteristiche di professionalità, il titolo di studio ed i requisiti richiesti per ciascuna nomina o designazione.
2.  Il sindaco provvede alle nomine o alle designazioni, nel rispetto dei principi in materia di pari opportunità, con proprio atto, motivando le ragioni e i criteri della scelta al consiglio comunale alla prima seduta utile successiva.
3.  I designati vengono presentati al consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla nomina.
Art. 55
Incarichi ad esperti

1.  Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, per il periodo del proprio mandato, può conferire incarichi nei limiti di legge ed a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. La nomina ed il compenso agli esperti sono disciplinati dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 41, 3° comma, della legge regionale n. 26/93.
2.  In deroga al comma precedente e previo accordo tra le parti, possono essere conferiti incarichi ad esperti con compenso inferiore a quanto previsto al 1° comma od a titolo gratuito.
3.  Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. Deve intendersi per documentata professionalità l'acquisizione di un curriculum che attesti una comprovata esperienza nel settore specifico dove il soggetto esperto deve operare e con almeno 3 anni di iscrizione al relativo albo professionale, iscrizione non richiesta per i funzionari provenienti dalla pubblica amministrazione, che abbiano svolto almeno 3 anni di attività. I suddetti requisiti non sono richiesti per i docenti universitari.
In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
4.  Il sindaco, annualmente, trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
5.  Nell'ambito delle competenze, relative a specifici settori e/o progetti, loro attribuite con il provvedimento di nomina, gli esperti svolgono un ruolo di impulso e consulenza nei confronti del sindaco.
Art. 56
La giunta

1.  La giunta, organo di amministrazione attiva del Comune, svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2.  Essa è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di 4 assessori da lui nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, salvo diverse disposizioni di legge.
3.  La nomina della giunta municipale avviene secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992.
Art. 57
Competenze della giunta

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
2.  Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto ed ai regolamenti al segretario ed agli incaricati delle funzioni dirigenziali; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dallo statuto e dai regolamenti.
3.  In particolare, la giunta comunale ha competenza per le materie appresso indicate:
-  schema dello statuto comunale e sue modifiche;
-  approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale e dotazione organica del personale;
-  programma triennale del fabbisogno di personale e piano annuale delle assunzioni;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  predisposizione degli schemi di bilancio, la relazione previsionale e programmatica, lo schema del programma triennale opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo;
-  quantificazione semestrale delle somme non assoggettabili ad esecuzione o espropriazione forzata;
-  richiesta di anticipazione di cassa e utilizzo di entrate a specifica destinazione;
-  affidamento incarichi per consulenze legali;
-  nomina dei legali difensori in tema di azioni e resistenze in giudizio;
-  autorizzazione al sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
-  approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
-  adotta, nel rispetto dei regolamenti e dei contratti di lavoro, i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  atti di indirizzo relativi a: contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
-  piano esecutivo di gestione;
-  perizie di varianti che comportino una maggiore spesa;
-  indennità di carica del sindaco e degli assessori in applicazione del regolamento previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 in caso di modifica delle misure previste nel regolamento emanato con D.P.R.S. n. 19 del 2001;
-  permute immobiliari, vendita del suolo, soprassuolo e sottosuolo demaniale, alienazioni immobiliari;
-  autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;
-  approvazione e/o modifica delle tariffe ed aliquote dei tributi di competenza del Comune;
-  assenso per la revoca del segretario generale;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  approvazione di alienazioni, accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le classificazioni dei beni patrimoniali;
-  atti di alta discrezionalità amministrativa.
Art. 58
Assessori

1.  In relazione ai contenuti del documento programmatico del sindaco, con delega dello stesso, ad ogni assessore viene attribuito il compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per materie omogenee e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi, anche in relazione agli indirizzi della giunta e del consiglio.
2.  Gli assessori presentano alla giunta una relazione sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati.
3.  Il sindaco può delegare agli assessori la firma di atti che la legge e lo statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza.
Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 59
Forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2.  Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Regione siciliana, nelle seguenti forme:
a)  in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura od all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
3.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
4.  Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del conto consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
Art. 60
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale, anche consortile, o di una società di capitali, costituite o partecipate dall'ente, regolate dal codice civile.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 61
Concessione

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara pubblica, ritenendosi la trattativa privata o l'affidamento diretto un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge statale o regionale, tenendo conto, altresì, delle direttive dell'Unione europea in tema di affidamento per l'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3.  La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione, e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici in generale e deve dettare modalità di controllo periodico attraverso l'intervento del dirigente responsabile del servizio interessato.
Art. 62
Società miste

1.  Per la gestione di servizi locali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può partecipare o rilevare società già costituite.
2.  Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva lo schema di statuto, lo schema di convenzione, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse sovracomunale, ai Comuni che fruiscono dei servizi.
4.  La giunta, qualora sia opportuno e previsto dalla legge, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico, ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune. I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5.  L'amministrazione comunale, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedura di evidenza pubblica o, in deroga, mediante strumenti di affidamento diretto nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione nazionale o regionale.
6.  Per la partecipazione non maggioritaria degli enti locali si applica nella Regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di società miste.
Art. 63
Aziende speciali

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/90 come recepito nella Regione siciliana.
2.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
3.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
4.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
5.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 64
Istituzioni

1.  Il Comune può costituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
2.  Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano e/o comprensoriale. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3.  La delibera del consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
4.  L'istituzione è dotata di personalità giuridica ed autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal consiglio comunale.
5.  Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
6.  Il regime contabile dell'istituzione è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
7.  La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero.
Art. 65
Rinvio dinamico

1.  Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 7/92 si applicano, per quanto compatibili le modifiche ed integrazioni, operate dal legislatore nazionale in materia di servizi pubblici locali.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 66
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi amministrativi, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di realizzare gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art. 67
Struttura organizzativa

1.  L'ordinamento strutturale dell'ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2.  Ad ogni area o settore è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3.  L'amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4.  Gli aspetti di dettaglio della struttura organizzativa e burocratica sono disciplinati dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 68
Ordinamento degli uffici

1.  Agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Agli organi politici competono in particolare:
a)  la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b)  l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o di servizi di controllo interni od esterni;
c)  la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
d)  le nomine, gli incarichi, le designazioni gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
2.  Ai responsabili di area, nel rispetto delle attribuzioni del segretario, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nell'osservanza delle indicazioni, degli obiettivi e dei criteri predeterminati dagli organi di governo.
3.  L'organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:
a)  "articolazione e collegamento" - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e statistici;
b)  "trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini;
c)  "partecipazione e responsabilità" - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione ed autonomia decisionale;
d)  "flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa contrattuale sui processi di mobilità del personale, all'interno ed all'esterno dell'ente;
e)  "armonizzazione degli orari" - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato.
Art. 69
I responsabili delle posizioni organizzative

1.  I responsabili delle posizioni organizzative incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione delle aree e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2.  Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, ai responsabili di area sono attribuiti nelle materie di competenza i seguenti compiti:
a)  gli atti di amministrazione e gestione del personale secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e del regolamento dei concorsi;
b)  le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio e della giunta o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare, la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, la stipula dei contratti;
c)  il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e l'individuazione dei dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
d)  l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria, ove previsti, sulle proposte di deliberazione nonché sulle determinazioni di area;
e)  gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli atti di programmazione approvati;
f)  i provvedimenti di autorizzazioni, concessioni od analoghi;
g)  i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative nei limiti previsti dalle disposizioni di legge nazionali o regionali;
h)  la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
i)  gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni;
l)  le ordinanze di occupazione d'urgenza preordinate alle espropriazioni, le ordinanze di espropriazioni e le determinazioni delle indennità;
m)  ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
3.  Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al sindaco, alla giunta e al consiglio, i responsabili di area nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna.
Art. 70
Il segretario comunale

1.  Il Comune di Savoca ha un segretario comunale, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, il cui potere di nomina, ai sensi dell'art. 99 del decreto legislativo n. 267/2000, compete al sindaco.
2.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:
-  svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
-  ha poteri di coordinamento, controllo e supervisione nella gestione delle risorse umane;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco ed ogni altra funzione prevista dall'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000.
3.  La legge, il D.P.R. n. 465/97 ed i contratti collettivi di categoria regolano l'intera materia inerente il trattamento giuridico ed economico del segretario generale.
4.  Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento del sindaco, previa deliberazione di giunta comunale, sentito il consiglio comunale, per gravi violazioni di doveri d'ufficio, con le modalità e le forme previste dalla legge.
5.  Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco al segretario comunale con apposito provvedimento.
Art. 71
Il direttore generale

1.  Il sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della giunta comunale, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 51 bis della legge n. 142/90 come introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97 e di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.
4.  Al di fuori del caso di cui ai commi precedenti le funzioni di direttore generale possono essere attribuite dal sindaco al segretario comunale per il periodo del mandato elettorale.
5.  In particolare il direttore generale esercita le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti o gli atti di indirizzo gli attribuiscono, avvalendosi del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6.  In particolare compete al direttore generale:
a)  la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
b)  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di Governo dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore;
c)  di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di area e risoluzione di eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi;
d)  predisposizione di piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
e)  il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili di area coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
f)  La sovrintendenza alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
7.  Contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il segretario generale.
Art. 72
Rapporto di lavoro

1.  Il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali è disciplinato dalle sezioni I e II, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini previsti dalle leggi e dallo statuto.
2.  I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti ed individua gli ambiti oggetto di contrattazione locale.
Si applica, in ogni caso, la legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 73
Relazioni sindacali

1.  Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e all'incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'ente nel rispetto degli interessi degli utenti.
2.  Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3.  Ai fini della stipula dei contratti collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica è composta dal segretario comunale, con funzione di presidente dell'intero collegio e dai responsabili di area comunali nominati dal sindaco.
4.  Il Comune applica gli accordi contrattuali collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5.  In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti imposti dall'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 74
Assunzioni

1.  L'assunzione agli impieghi alle dipendenze del Comune avviene:
a)  per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta, salvo diverse disposizioni di legge;
b)  mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le categorie ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
2.  I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale sono definiti con criteri che garantiscono la concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento. I cittadini degli Stati membri della Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale.
3.  Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Con le medesime procedure e modalità viene reclutato il personale a tempo determinato ed a tempo parziale.
4.  Nei limiti e nelle possibilità stabiliti dalle norme, sono previsti i contratti di formazione lavoro.
Art. 75
Incompatibilità, decadenza, cumulo di impieghi, incarichi e responsabilità

1.  Non è consentito ai dipendenti comunali di svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, consentano il rilascio di specifica autorizzazione.
2.  L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, ai sensi dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, sentito il responsabile del settore competente, quando:
a)  costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'ente;
b)  sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
c)  non interferisca con l'ordinaria attività svolta nell'ente;
d)  non sia in contrasto con gli interessi dell'ente stesso.
3.  La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione deve permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
4.  La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove entro 30 giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. L'amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 224 dell'ordinamento enti locali vigente in Sicilia.
Art. 76
Sanzioni e procedure disciplinari

1.  Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati dall'art. 23 del contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a)  rimprovero verbale;
b)  rimprovero scritto (censura);
c)  multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d)  sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e)  sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f)  licenziamento con preavviso;
g)  licenziamento senza preavviso.
2.  Le modalità di applicazione sono disciplinate dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dal regolamento interno dell'ente nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Demanio e patrimonio attività contrattuale
Art. 77
Beni pubblici comunali

1.  I beni comunali, non destinati a specifiche esigenze sociali, debbono essere gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, in modo da assicurare la parità tra entrate e spese.
L'amministrazione di tali beni è regolata da apposito regolamento.
Art. 78
Attività contrattuale

1.  Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del responsabile di area, secondo la rispettiva competenza.
La determinazione deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente.
Capo II
Finanza locale
Art. 79
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2.  Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3.  Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 80
La programmazione finanziaria. Principi

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e della Regione.
2.  L'amministrazione comunale assume il metodo della programmazione finanziaria ed uniforma ad esso tutta la propria attività.
3.  Gli strumenti della programmazione finanziaria sono:
a)  il bilancio annuale di previsione;
b)  la relazione previsionale programmatica;
c)  il bilancio pluriennale;
d)  il piano delle opere di investimento;
e)  il conto consuntivo.
4.  Obiettivo della programmazione finanziaria è superare il dualismo esistente tra esigenze accertate e disponibilità finanziaria e definire quindi gli obiettivi, le priorità sociali, la loro fattibilità e verificabilità.
Art. 81
Bilancio e conto consuntivo

1.  Il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario, il bilancio pluriennale osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
2.  Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio e i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
3.  A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione la giunta può deliberare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
4.  Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.
5.  Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 82
Piano esecutivo di gestione

1.  Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, e, comunque entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2.  Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
Art. 83
Tasse, diritti e corrispettivi

1.  Al Comune competono le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza, nei limiti fissati dalla legge.
2.  Per i servizi pubblici gestiti dal Comune vengono determinate annualmente, con le modalità previste dal presente statuto, le tariffe o i corrispettivi da portare a carico dell'utenza, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi sostenuti.
3.  Possono essere previsti sistemi di differenziazione delle tariffe di cui al punto precedente, in relazione alla capacità contributiva degli utenti ovvero di particolari categorie di utenza, secondo criteri oggettivi e predeterminati da parte del consiglio comunale.
4.  In ogni caso il costo complessivo per la gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con contribuzione dell'utenza in misura percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge.
Titolo VII
CONTROLLO ECONOMICO CONTABILE E FINANZIARIO
Art. 84
Controllo della gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
2.  Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta, al collegio dei revisori e al nucleo di valutazione.
Art. 85
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il revisore dei conti scelto tra soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000.
2.  Il revisore dei conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina, è rieleggibile una sola volta ed ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente.
3.  Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.
4.  Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio nella funzione di controllo ed indirizzo, riferisce e segnala immediatamente al consiglio eventuali gravi irregolarità della gestione;
b)  esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
c)  vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
d)  redige apposita relazione al rendiconto della gestione, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, contenente l'attestazione alle risultanze del controllo di gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e)  effettua le verifiche di cassa.
Titolo VIII
FORME DI COLLABORAZIONE FRA ENTI, CONVENZIONI, CONSORZI ED ACCORDI
Art. 86
Convenzioni con altri enti locali

1.  Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, allo scopo di esercitare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni per l'esercizio di funzioni o servizi di interesse ultracomunale.
2.  Ai sensi dell'art. 10 della Carta europea delle autonomie locali, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, il Comune promuove forme di cooperazione con le collettività di altri Stati.
3.  Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.
4.  I progetti di convenzione, predisposti dalla giunta, debbono essere approvati dal consiglio comunale. Il Comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato.
Art. 87
Consorzi

1.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali, di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge della Regione Sicilia n. 48/91.
2.  I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3.  Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
4.  Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e provincia regionale.
5.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 88
Accordi di programma

1.  Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il sindaco, ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dalla legge.
2.  La procedura è avviata dal sindaco quando il Comune di Savoca abbia la competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3.  Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Art. 89
Accordi con pubbliche amministrazioni

1.  Il Comune, oltre che nelle ipotesi previste negli articoli precedenti, può sempre proporre la conclusione di accordi con altre pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.
2.  Tali accordi stabiliscono doveri ed obblighi reciproci e sono sottoposti, per quanto compatibile, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
3.  Ove tali accordi siano sostitutivi di provvedimenti, devono essere sottoposti ai controlli previsti per questi ultimi.
Art. 90
Conferenza di servizi

1.  Il sindaco, quando ritenga opportuno l'esame contestuale di vari interessi pubblici di cui siano portatori enti differenti, indice di regola una conferenza di servizi.
2.  Tale conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire qualsiasi atto di assenso o collaborazione di una amministrazione pubblica.
3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato per mezzo di un rappresentante privo di esprimere la volontà definitiva dell'ente, salvo i limiti previsti dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 91
Unioni di comuni

1.  Possono essere costituite le unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3.  Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione.
4.  Lo statuto deve prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5.  L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 92
Adozione dello statuto

1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 142/90, così come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91, il presente statuto viene deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2.  Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analoga procedura verrà adottata nel caso in cui dovrà procedersi ad eventuali modifiche in quanto già stabilito dal presente statuto.
3.  Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle leggi in vigore, che regolano la materia oggetto di questo statuto e le competenze dell'ente Comune e che qui si intendono integralmente recepite se ed in quanto compatibili.
Art. 93
Entrata in vigore dello statuto

1.  Il presente statuto entra in vigore decorsi i 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Dopo l'entrata in vigore, copia del presente statuto è trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
(2004.37.2420)014*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Trasposizione grafica curata da
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