REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 1 OTTOBRE 2004 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Roccapalumba


Lo statuto del Comune di Roccapalumba è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 7 agosto 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 28 giugno 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art.  1
Documento primario

1.  Lo statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi e norme contenuti nella costituzione e nelle leggi dello Stato e della Regione siciliana.
Art. 2
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Roccapalumba è Comune autonomo. Esso rappresenta la collettività secondo i principi della Costituzione e dell'Ordinamento delle autonomie locali. E' costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio.
2.  L'autogovemo della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3.  Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconoscere nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
4.  Il Comune garantisce il diritto di partecipazione agli stranieri e agli apolidi.
Art. 3
Finalità

1.  Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà e di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di democrazia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, anche attraverso la valorizzazione del volontariato, delle forze sociali, economiche e sindacali, alle scelte politiche e amministrative.
3.  La sfera di governo del Comune è costituita dagli interessi aventi rilevanza nell'ambito della comunità e del territorio comunale.
4.  Le concrete finalità-obiettivi dell'ente si ispirano ai seguenti criteri e principi:
a)  realizzazione della concreta tutela del diritto alla sicurezza sociale attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue manifestazioni, con particolare riferimento alle categorie più deboli quali portatori di handicaps, anziani e gruppi socialmente emarginati;
b)  valorizzazione delle singole realtà culturali, locali e tutela del patrimonio storico ed artistico delle comunità;
c)  promozione dello sviluppo economico, con riguardo al superamento degli squilibri esistenti nel proprio ambito ed alla promozione di tutte le attività aventi una rilevanza per la comunità, attraverso il metodo per la programmazione;
d)  risanamento e salvaguardia dell'ambiente con particolare riguardo alla difesa del suolo, delle acque e dell'atmosfera, alla razionalizzazione delle risorse idriche ed alla tutela e potenziamento del patrimonio boschivo;
e)  promozione della dignità della persona, della parità uomo donna, della vita, della pace e della non violenza, della moralità, della partecipazione, della trasparenza amministrativa, del pluralismo culturale.
Art. 4
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2.  Al metodo della programmazione dovrà essere improntata, in particolare, la predisposizione del bilancio, la realizzazione delle opere pubbliche, l'utilizzazione e l'alienazione dei beni patrimoniali.
3.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Sicilia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4.  I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 5
Territorio e sede comunale

1.  Nel territorio del Comune, oltre al capoluogo Roccapalumba, sono presenti la frazione Regalgioffoli e il villaggio dei ferrovieri storicamente riconosciuti dalla comunità.
2.  Il territorio del Comune confina con i comuni di Alia, Lercara Friddi, Vicari e Caccamo.
3.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in via Leonardo Avellone.
4.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 6
Albo pretorio

1. Presso la sede municipale è individuato, da parte del sindaco, apposito spazio da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e l'informazione.
3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Emblema raffigurativo del Comune di Roccapalumba è lo stemma, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1983.
2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un suo delegato e scortata dalla polizia municipale.
Titolo II
GLI ORGANI DI GOVERNO
Art. 8
Organi istituzionali

1. Sono organi elettivi del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.
2. Il sistema di elezione, il numero, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
Art. 9
Indirizzo politico-amministrativo

1. In attuazione dei principi cui si ispira il presente statuto, gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa delle direttive generali.
2. Esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
Art. 10
Sindaco

1. Il sindaco, eletto sulla base del proprio programma politico, dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione diretta dell'intera popolazione di Roccapalumba.
2. E' il capo dell'amministrazione comunale e ha la rappresentanza legale dell'ente quando questa non spetti ai responsabili.
Art. 11
Giunta

1. La giunta, organo di amministrazione attiva del comune, è composta dal sindaco che la presiede e da n. 5 assessori da lui nominati, rispettando, tendenzialmente, le pari opportunità.
Art. 12
Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente statuto, nonché quelle non espressamente attribuite ad altri organi del comune.
In particolare:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del comune ed impartisce le relative direttive al segretario comunale o al direttore generale, se nominato, e ai responsabili;
b) nomina gli assessori e tra questi il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
c) attribuisce le deleghe per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo consenta;
d) convoca e presiede la giunta, ne fissa l'ordine del giorno, ne assicura il regolare svolgimento, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
e) richiede, laddove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del consiglio comunale comunicando al presidente del consiglio gli argomenti per i quali chiede l'inserimento dell'ordine del giorno del consiglio stesso;
f) risponde, anche per il tramite di un assessore delegato, agli atti ispettivi presentati dai consiglieri comunali, entro 30 giorni dalla presentazione presso la segreteria comunale;
g) presenta semestralmente una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h) indice i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze cittadine;
i)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi apicali, quelli di collaborazione esterna, nomina i funzionari responsabili dei tributi;
j)  designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti o controllati;
k) vigila sull'attività di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
l) nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto;
m) nomina esperti estranei all'amministrazione;
n) presenta annualmente al consiglio comunale una relazione scritta sull'attività svolta dagli esperti;
o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
p) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune;
q) sollecita e propone agli organi competenti interventi in materia di interesse comunale.
Art. 13
Nomine

1. Onde procedere alle nomine o alle designazioni dei rappresentanti del Comune in aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllate, ovvero dei componenti degli organi consultivi del Comune, il sindaco provvede alle nomine o alle designazioni, nel rispetto dei principi in materia di pari opportunità, con proprio atto.
Art. 14
Esperti

1. Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire incarichi, rinnovabili con provvedimento motivato, ad esperti estranei all'amministrazione, dotati di documentata professionalità.
2.  Nell'ambito delle competenze relative a specifici progetti, loro attribuite dal sindaco con il provvedimento di nomina, gli esperti svolgono un ruolo di impulso e consulenza nei confronti del sindaco.
3.  Per lo svolgimento della propria attività gli esperti si avvalgono della struttura organizzativa dell'ufficio di gabinetto del sindaco.
4.  Il numero degli esperti e il loro compenso sono fissati dalla legge.
Art. 15
Competenza della giunta

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del consiglio.
2.  Spettano alla giunta tutte le competenze previste dalla legge tra le quali:
a)  l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
b)  la definizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
c)  la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
d)  l'adozione dei regolamenti di giunta (ad essa attribuiti dalla legge) e particolarmente di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
e)  la formulazione di pareri eventualmente richiesti al sindaco;
f)  le variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale.
Art. 16
Assessori

1.  In relazione ai contenuti del documento programmatico del sindaco, con delega dello stesso, ad ogni assessore viene attribuito il compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali, raggruppati per materie omogenee, e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi, anche in relazione agli indirizzi della giunta e del consiglio.
2.  Gli assessori presentano alla giunta una relazione sui risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati.
3.  Il sindaco può delegare agli assessori la firma di atti che la legge e lo statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza o a quella dei responsabili.
Art. 17
Funzioni del consiglio comunale

I.  Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2.  La funzione di indirizzo del consiglio si realizza, oltre che, con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni.
3.  La funzione di controllo si realizza mediante:
-  la valutazione in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
-  le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti;
-  la proposizione al sindaco di interrogazioni e mozioni;
-  l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine;
-  la richiesta di pareri e relazioni ai revisori dei conti del Comune.
Art. 18
Regolamento interno

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio; il regolamento, in particolare, prevede le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge al Comune.
Art. 19
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto, viene presieduto e convocato dal presidente del consiglio comunale.
2.  Il consiglio è convocato dal presidente, mediante avviso contenente gli argomenti degli affari da trattare, da consegnarsi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Della avvenuta consegna o delle circostanze che non l'hanno consentita è fatta relazione dal messo comunale.
3.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri, con avviso da consegnarsi nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento interno.
4.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
5.  Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche 24 ore prima; ma, in tal caso, ogni delibera, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita alla seduta successiva.
6.  Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del sindaco, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri.
7.  Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.
Art. 20
Consiglieri

1.  I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
-  presentare atti ispettivi;
-  esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
-  intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni poste in discussione.
4.  I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
5.  Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consiliari ordinarie consecutive decade. La fattispecie di cui sopra si verifica con l'assenza per tre sessioni consiliari autonomamente convocate.
6.  La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente del consiglio.
7.  Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale motivazione circa le controdeduzioni formulate dal consigliere interessato.
Art. 21
Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni

1.  I consiglieri hanno diritto di:
-  prendere visione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o controllati;
-  avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
-  ottenere, senza spese, copia degli atti richiesti.
2.  In ogni caso, i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.
3.  Qualora i consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al sindaco e sempre nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale n. 10/91.
Art. 22
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicate alla presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2.  La composizione del gruppo sarà disciplinata dal regolamento.
3.  I consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Il singolo consigliere confluisce nel gruppo misto e non può costituire da solo un gruppo consiliare. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4.  Entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio neo-eletto, ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimenti è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano d'età.
Art. 23
Presidente del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida, surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice presidente, secondo le modalità previste dalla legge.
2.  Il presidente del consiglio comunale:
-  rappresenta il consiglio;
-  lo convoca e lo presiede;
-  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, iscrivendo le proposte del sindaco, dei responsabili, nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
-  assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
-  riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
-  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti dell'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
-  ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico.
3. Al presidente del consiglio comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio. Lo stesso, per l'espletamento del proprio ufficio, potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.
Art. 24
Vicepresidente del consiglio

1. Il consiglio comunale elegge un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art. 25
Cessazione dalla carica del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale

1. Il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o revoca per cattivo esercizio della funzione.
2. Nel caso di cessazione contemporanea del presidente e del vice presidente assume la presidenza del consiglio comunale il consigliere più anziano per voti sino all'elezione del presidente che deve avvenire nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni del presidente e del vice presidente sono presentate al consiglio comunale e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. La richiesta motivata di revoca per cattivo esercizio della funzione del presidente e/o del vice presidente deve essere sottoscritta dal sindaco o da altri membri del consiglio in numero non inferiore ad 1/5 degli eletti. Essa è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Il consiglio pronuncia la revoca con il voto palese favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 26
Deliberazioni di iniziativa consiliare

1.  Il consiglio comunale esercita il diritto di iniziativa tramite la presentazione di proposte di deliberazioni concernenti le materie di competenza del consiglio come previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le proposte di deliberazioni sono formulate per iscritto e accompagnate da una breve illustrazione del consigliere proponente. Esse sono trasmesse al presidente del consiglio ed al sindaco il quale provvederà ad inviarle al segretario comunale per l'acquisizione dei pareri secondo la normativa vigente. Le proposte di deliberazioni, munite dei prescritti pareri, vengono trasmesse al presidente del consiglio, il quale provvede ad iscriverle all'ordine del giorno.
Art. 27
Conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo è formata dal presidente del consiglio comunale e dai capigruppo.
2.  Alla conferenza dei capigruppo hanno facoltà di partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori.
3.  La convocazione delle sedute è disposta dal presidente del consiglio comunale ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di un capogruppo.
Art. 28
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio può costituire al suo interno commissioni permanenti composte da consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Ciascun consigliere non può far parte di più di una commissione.
2.  Il regolamento stabilisce il numero e i settori di competenza delle commissioni e ne disciplina l'attività.
Art. 29
Commissioni speciali

1.  Il consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire al suo interno, su materie di interesse dell'ente, commissioni speciali, commissioni di indagine o d'inchiesta, aventi funzioni di controllo e di garanzia.
2.  La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La presidenza delle altre commissioni eventualmente istituite può essere attribuita a consiglieri appartenenti al gruppo di maggioranza. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette commissioni sono disciplinate dal regolamento.
Art. 30
Indennità di carica

1.  Per la determinazione dell'indennità di carica degli amministratori comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 e del relativo regolamento di attuazione, ove adottate con atto deliberativo.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Istituti di partecipazione
Art. 31
Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economico e sociale della comunità.
Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale favorisce:
a)  il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati, istituendo l'ufficio per le pubbliche relazioni esterne;
b)  l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
c)  l'esercizio del diritto di udienza da parte dei cittadini che ne fanno richiesta.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Art. 32
Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee. Le condizioni e modalità d'uso, appositamente deliberate dalla giunta municipale, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone, alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo.
Art. 33
Consultazioni

Il consiglio o la giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
I costi della consultazione sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
La consultazione può essere indetta anche per la categoria di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni (consulta di giovani).
Art. 34
Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte rispettivamente al sindaco, al consiglio o alla giunta e per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le risposte ad istanze, petizioni e proposte di cui al comma precedente, devono essere date dal sindaco, sentiti i responsabili del singolo procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento ed entro 90 giorni se sono coinvolti la giunta o il consiglio, e devono contenere le motivate opinioni e le determinazioni degli organi comunali, nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendono prendere, attinenti all'oggetto.
3. E' prevista, inoltre, la possibilità da parte dei cittadini singoli od associati di richiedere, per motivate ragioni relative a problemi di rilevanza cittadina, udienze agli organi comunali.
4. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini elettori, le cui firme dovranno essere autenticate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 35
Referendum

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza e di rilevanza comunale; sono escluse le materie attinenti alla finanza, al bilancio, alle tariffe dei servizi pubblici e alle designazioni di nomine.
3. Sono ammissibili soltanto referendum consultivi; la indizione è effettuata quando la richiedono almeno 1/15 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con sottoscrizione raccolta nei tre mesi precedenti al deposito delle stesse o quando sia deliberata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed intellegibili.
6. Il giudizio di ammissibilità del quesito deve essere espresso prima della raccolta delle sottoscrizioni.
7. La stessa verifica della regolarità delle sottoscrizioni è delegata al segretario comunale.
8. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali; più referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno. Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.
9. Il referendum è indetto dal sindaco entro 60 giorni dalla data di verifica di regolarità delle sottoscrizioni o dalla delibera del consiglio, per una domenica successiva di non oltre 3 mesi.
Art. 36
Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi senza computare le schede bianche e le nulle.
Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 37
Disciplina del referendum

Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 38
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La giunta municipale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Art. 39
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o l'esito delle iniziative in corso. Inoltre, presso l'apposito ufficio comunale per la consultazione e la visione degli atti, sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della Regione siciliana, nonché della Comunità economica europea, oltre lo statuto e tutti i regolamenti comunali.
Art. 40
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento, inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
Art. 41
Istituzione del difensore civico

1. E' istituito nel Comune di Roccapalumba l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità e della tempestività dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 42
Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e tramite votazione per schede segrete.
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini in possesso del diploma di 2° grado che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività in favore del Comune. E' richiesta un'età non inferiore a 40 anni.
4. Ove possibile è preferibile l'istituzione consortile con altri comuni confinanti per l'espletamento delle funzioni di difensore civico. Il regolamento disciplina anche tale ipotesi.
Art. 43
Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta e con le stesse modalità della prima elezione.
2. Il potere del difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni e comunque per motivi che possano compromettere l'imparzialità e l'obiettività della sua funzione, o se perde i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, o è rinviato a giudizio per i reati di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Art. 44
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la loro rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle anomalie rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
Titolo IV
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 45
Principi

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2.  I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
-  che siano effettivamente accessibili agli utenti;
-  che siano garantiti standards qualitativi delle prestazioni;
-  che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
-  che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3.  Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al pubblico, il rapporto con organismi di tutela dell'utente, costituiti su iniziativa di privati e di gruppi di associazioni interessate ai sensi del titolo II del presente statuto.
Art. 46
Forme di gestione dei servizi

1.  I servizi pubblici comunali possono essere gestiti:
a) in economia quando lo consentano le medesime dimensioni o le caratteristiche del servizio;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi, quando lo richieda la natura economica e imprenditoriale del servizio o dei servizi interessati;
d) a mezzo di istituzione, quando si tratta di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale quando sia opportuna, per la natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Per lo svolgimento dei servizi determinati possono essere stipulate convenzioni con la Provincia regionale di Palermo e/o con i comuni limitrofi.
3.  La forma di gestione è scelta dal consiglio, previa iniziativa della giunta, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
4.  La scelta compiuta dal consiglio è sottoposta a verifica annuale.
Art. 47
Servizi in economia

1.  Il servizio è gestito in economia quando, per la dimensione o la natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2.  La proposta di gestione del servizio in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e dall'indicazione dei mezzi per far fronte ai costi e per acquisire tali risorse.
3.  La giunta riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi resi in economia.
4.  Il revisore dei conti esprime le proprie valutazioni analitiche sull'economicità dei servizi nella relazione sul consuntivo rendiconto della gestione.
Art. 48
Servizi in concessione

1.  Quando il servizio debba essere organizzato col sistema della concessione, l'impresa concessionaria o il raggruppamento di imprese concessionarie sono prescelti con procedure ad evidenza pubblica fra aspiranti che offrono garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
2.  Il disciplinare di concessione definisce la durata del rapporto, le modalità del rinnovo, con esclusione di ogni forma di rinnovo tacito, l'eventuale diritto di prelazione del concessionario, gli obblighi di quest'ultimo, le modalità di verifica dei risultati nonché dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal concessionario e acclarati mediante certificazione.
Art. 49
Aziende speciali

1.  Per la gestione di uno o più servizi che è opportuno affidare ad una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali.
2.  Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico va costituita un'unica azienda.
3.  La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4.  L'azienda ha un proprio statuto, predisposto in sede di prima costituzione dalla giunta e approvato dal consiglio comunale, contestualmente alla deliberazione di costituzione dell'azienda stessa a maggioranza assoluta dei componenti.
5.  Lo statuto stabilisce le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul funzionamento dell'azienda, in modo che siano assicurate l'autonomia imprenditoriale dell'azienda stessa, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione; individua gli atti fondamentali dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale; determina le modalità di vigilanza sull'attuazione degli indirizzi impartiti dal Comune; prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione; disciplina i modi di partecipazione degli utenti.
6.  Gli atti fondamentali dell'azienda, ad eccezione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, si intendono approvati dal consiglio comunale, quando siano sottoposti ad approvazione, se il consiglio non si pronuncia entro 30 giorni dalla convocazione del consiglio comunale.
7.  Organi dell'azienda sono il consiglio dell'amministrazione, il presidente ed il direttore.
8.  I componenti del consiglio di amministrazione, in numero di tre sono nominati dal sindaco, a seguito di pubblico bando, tra persone che risultino munite di competenza tecnica, gestionale o amministrativa comprovata da curricula e nel rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto dell'azienda.
9.  Il presidente è eletto nel suo seno dal consiglio di amministrazione.
10.  Il direttore è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'azienda. Viene assunto con contratto di diritto privato, a seguito di pubblico bando, secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 50
Istituzioni

1.  L'istituzione è organismo strutturale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2.  Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale può costituire "Istituzioni" mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
a) i costi dei servizi;
b) le forme di finanziamento;
c) le dotazioni dei beni immobili e dei beni mobili, compresi i fondi liquidi.
3 Il regolamento determina:
a) la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione;
b) le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;
c) l'ordinamento finanziario e contabile;
d) le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
6.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7.  Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione sono 4. Entrambi gli organi durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive in ambito comunale. I componenti nominati in surroga durano in carica fino alla durata dell'organo.
8.  Il direttore dell'istituzione viene nominato dal sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, per un periodo di 4 anni e può essere riconfermato una sola volta.
9.  Il regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento e le competenze di gestione generale del consiglio di amministrazione.
10.  La gestione economica-finanziaria dell'istituzione è soggetta a controllo del collegio dei revisori dei conti.
Art. 51
Revoca degli amministratori

I. Il consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione dura in carica 5 anni e può essere revocato anticipatamente dal sindaco con provvedimenti motivati contenenti le ragioni della revoca con le comunicazioni dei nuovi obiettivi programmatici.
2.  Possono essere altresì revocati, con provvedimento motivato dal sindaco i singoli componenti del consiglio di amministrazione.
3.  La revoca, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 potrà essere altresì disposta per mantenere il rapporto fiduciario tra sindaco del Comune e amministratori dell'azienda e dell'istituzione.
Art. 52
Società per azioni

1.  I servizi di carattere imprenditoriale possono essere svolti mediante società per azioni o a responsabilità limitata, costituite o partecipate dal Comune anche senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:
a)  quando ricorra l'opportunità di una gestione in regime di mercato mediante una struttura dotata di piena autonomia patrimoniale e gestionale;
b)  quando risulti l'utilità dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o finanziario o dell'esperienza acquisita nel settore, che condividano il rischio di impresa;
c)  quando sia conveniente finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato, anche con la partecipazione degli utenti e dei lavoratori alla costituzione del capitale medesimo.
2.  La proposta di deliberazione della costituzione della società o della partecipazione comunale al capitale della medesima è presentata al consiglio comunale unitamente ad un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizio e sui costi, stabilisce gli oneri a carico del Comune, stima le entrate previste e determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3.  Nel caso di costituzione o partecipazione di società a prevalente capitale pubblico, la selezione dei soci privati deve avere luogo mediante procedura di evidenza pubblica, tenuto conto dell'eventuale pluralità di offerte e delle alternative esistenti, previo parere da richiedere a soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.
4.  Lo statuto societario stabilisce:
a)  il numero dei componenti degli organi collegiali e, tra questi, quelli di nomina del sindaco;
b)  le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione;
c)  le modalità di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci;
d)  la possibilità di revoca degli amministratori nominati dal Comune, in conformità a quanto disposto dal comma 3 del precedente art. 36.
Art. 53
Convenzioni

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici secondo le modalità e le forme sancite con regolamento.
Art. 54
Accordi di programma

1.  Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabile in Sicilia - in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della legge regionale n. 7/92 - in quanto compatibili con le previsioni legislative della legge regionale n. 48/91, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, della Provincia, della Regione e/o di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Art. 55
Organizzazione comunale

1.  Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, compresa l'eventuale gestione in S.p.A. con la Provincia regionale di Palermo e con i comuni interessati a realizzare particolari obiettivi.
Art. 56
Principio di cooperazione

1.  L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.
Art. 57
Convenzione

1.  Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando anche nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Art.  58
Consorzi

1.  Per la gestione comune di uno o più servizi, il consiglio comunale promuove la costituzione di consorzi con altri comuni e/o con la Provincia regionale secondo le modalità previste dal presente statuto per le aziende speciali.
2.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, approva una convenzione ai sensi del precedente art. 57, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  L'assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti interessati che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione.
4.  Il Comune è rappresentato dal sindaco o dall'assessore delegato.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Art. 59
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 60
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa si articola in settori, servizi e uffici.
2. I servizi costituiscono le unità organizzative di base e sono individuati con deliberazione di giunta municipale da adottarsi entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale. Il servizio interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi all'interno o all'esterno dell'ente; svolge, inoltre, precise funzioni o interventi per concorrere alla gestione di erogazione di servizi alla collettività.
Art. 61
Disciplina dello status del personale

1.  Sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
a)  gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b)  i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c)  i criteri per la determinazione delle categorie e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d)  i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
e)  i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f)  le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
g)  le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h)  la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
i)  il divieto per tutti i dipendenti di esercitare altre attività pubbliche o private, né alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di terzi o accettare cariche in società od enti economici, commerciali, imprenditoriali, (fermo rimanendo la possibilità, nel rispetto della legge, di autorizzare l'esercizio di particolari attività).
2.  Il personale è inquadrato in categorie in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4.  Inoltre, devono essere poste tutte le necessarie condizioni per evitare di aggravare qualunque procedimento amministrativo.
5.  Gli atti di propria competenza devono essere esaminati secondo un rigoroso e trasparente ordine cronologico.
6.  La dotazione organica del settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organi di settore costituisce l'organico generale.
7.  In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico, nonché i singoli carichi di lavoro funzionale.
Art. 62
Segretario

1. Il segretario comunale, fermo restando la sua dipendenza dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, dipende funzionalmente dal sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore.
2. Il segretario svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del comune, nel rispetto delle direttive del sindaco. Il segretario, in particolare:
a) esercita le competenze proprie del direttore generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;
b) sovrintende e coordina i dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, qualora il direttore generale non sia stato nominato;
c) assiste il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
d) partecipa, con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale all'uopo incaricato.
e) coordina l'attività dei responsabili e sovrintende allo svolgimento delle funzioni, presiedendo, a tal fine, la conferenza di coordinamento dei responsabili, ove non sia stato nominato il direttore generale;
f) derime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i responsabili delle massime strutture organizzative dell'ente;
g) roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del comune;
h) adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva competenza del responsabile, necessari all'esercizio delle sue funzioni;
i) partecipa, se richiesto, alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale;
j) adotta e sottoscrive gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli è attribuita competenza;
k) dispone di una struttura di collaborazione formata dal personale dell'ente e posta alle sue dirette dipendenze;
l) riceve l'atto di dimissione del sindaco e degli assessori;
m) redige il processo verbale del giuramento degli assessori prima di essere ammessi nell'esercizio delle loro funzioni;
n) cura la pubblicazione degli atti deliberativi ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti e degli atti del comune;
o) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
3.  Nell'ipotesi in cui il sindaco assegni le funzioni proprie del direttore generale o di responsabile di settore al segretario comunale, spetta a quest'ultimo un'indennità, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Art. 63
Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato e revocato dal sindaco, la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
2. Compete al direttore generale:
a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili;
b) la sovrintendenza, in generale, alla gestione dell'ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
c) la proposta di piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000, da sottoporre all'approvazione della giunta per il tramite del sindaco;
d) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 197, comma 2, lett. A), del decreto legislativo n. 267/2000;
e) il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili;
f) l'adozione di misure organizzative per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;
g) l'adozione delle misure per interconnessione sia tra gli uffici della stessa amministrazione che con altre amministrazioni, ai sensi rispettivamente degli artt. 2, 1° comma, lett. e) e 10, comma 1, del decreto legislativo n. 165/01;
h) ogni altra competenza attribuitagli dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi o delegata dal sindaco.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITÀ'
Art. 64
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ad esso riservate dalla legge, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 65
Attività finanziaria del Comune

1.  La finanza del Comune è costituita da imposte proprie; addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; tasse e diritti erariali; trasferimenti regionali; altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; risorse per investimenti; altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Art. 66
Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni 5 anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio è personalmente responsabile il responsabile del servizio finanziario.
2.  I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio, salvo i diritti di uso civico e i poteri del commissario per la liquidazione degli usi civici.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. La giunta delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti e di donazione di beni.
Art. 67
Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del dirigente competente per materia.
3. La determinazione deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei contratti.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente competente per materia.
5. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.
Art. 68
Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 15/93, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le funzioni seguenti:
a)  collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b)  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione.
5. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
7. E' compito del revisore, altresì, controllare la gestione mediante le verifiche della contabilità economica.
8. Al revisore dei conti spettano i compensi previsti dal D.M. n. 410/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 69
Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica

1. Il Comune attua forme di controllo interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale.
2. Tale controllo si attua impiegando procedure e mezzi adeguati in relazione all'organizzazione dell'ente.
Art. 70
Controllo economico della gestione

1. I responsabili della gestione eseguono, con periodicità concordata all'inizio dell'esercizio, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione e qualora se ne ravvisi la necessità e comunque entro il 31 agosto di ogni anno, tutte le operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione dei fondi assegnati con il P.E.G agli obiettivi e/o ai risultati cui detti fondi sono finalizzati.
2. I predetti responsabili delle operazioni eseguite e delle risultanze redigono apposito rapporto che, insieme con le proprie osservazioni e proposte di soluzione, rimettono al sindaco e al segretario comunale per gli adempimenti di competenza.
3. Il sindaco, in base ai rapporti ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige, contestualmente alla relazione prevista dall'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 7/92, una relazione per il consiglio sulla situazione generale aggiornata sullo stato di attuazione degli obiettivi e delle attività programmate.
Art. 71
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente abroga, ad ogni effetto di legge, il precedente statuto.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio di questo Comune.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che emanano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto, abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.
4. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
5. Il sindaco provvede a dare idonea comunicazione alla cittadinanza.
Art. 72
Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti.
(2004.37.2419)
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014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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