REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 1 OTTOBRE 2004 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Porto Empedocle


Lo statuto del Comune di Porto Empedocle è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'11 maggio 1996. Successivamente è stata pubblicata una modifica allo statuto nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2003.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 45 del 20 luglio 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Porto Empedocle è ente locale autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo statuto della Regione.
2.  L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità locale l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politica ed amministrativa del Comune.
3.  L'autogoverno della comunità locale si realizza con i poteri previsti e disciplinati dallo statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
4.  Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle procedure previste dalle norme di legge vigenti in materia.
Art. 2
Territorio e sede comunale

1.  Il Comune di Porto Empedocle è parte integrante ed indivisibile del territorio nazionale e regionale, e comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'istituto nazionale di statistica.
2.  Il territorio del Comune si estende per 7,634 chilometri quadrati e confina, a nord e ad est, con il territorio del Comune di Agrigento, ad ovest, con il territorio del Comune di Realmonte e, a sud, con il mare mediterraneo.
3.  La sede del Comune, degli organi istituzionali e degli uffici è posta in Porto Empedocle, via Roma.
4.  Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5.  Il Comune esercita di norma le sue funzioni ed i suoi poteri entro i confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale; può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.
Art. 3
Stemma e gonfalone

1.  Lo stemma e il gonfalone del Comune sono quelli storici e rappresentano: lo stemma, un campo di cielo, al castello e porto, fondati sul mare, il tutto al naturale, sormontato dalla scritta "malo mori quam foedari"; il gonfalone, un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Porto Empedocle".
2.  Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella treccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastro tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.
3.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4.  Il Comune può disciplinare l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi in cui è possibile autorizzarne l'uso e la riproduzione da parte di soggetti diversi dal Comune.
Art. 4
Funzioni

1.  Il Comune ha potestà normativa autonoma; essa è esercitata attraverso lo statuto ed i regolamenti.
2.  Il Comune ha potestà di governo su tutti gli interessi di rilievo locale, con esclusione di quelli che la Costituzione, lo statuto della Regione e la legge statale e regionale attribuiscono ad altri soggetti, secondo il principio di sussidiarietà.
3.  Il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia regionale e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nello statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art. 5
Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Pone a fondamento delle proprie attività i principi della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini, del rapporto democratico con gli stessi anche attraverso adeguati strumenti di informazione e di partecipazione.
2.  Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3.  In particolare, il Comune assume e sostiene iniziative volte a:
a)  proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, naturalistico, archeologico, architettonico e culturale, nonché le tradizioni popolari della città e del territorio;
b)  proteggere e valorizzare il territorio comunale ed i suo caratteristico ambiente naturale di marine e di valli;
c)  proteggere e valorizzare il proprio porto, peschereccio, commerciale ed artigianale, come perno dell'economia locale e dei trasporti e comunicazioni, in una prospettiva nazionale ed internazionale;
d)  individuare e valorizzare le risorse possibili per lo sviluppo dell'economia locale, favorendo la gestione produttiva dei beni ambientali e culturali, l'artigianato e la piccola industria, operando per rivitalizzare le tradizioni e promuovendo la formazione professionale;
e)  prevenire il disagio giovanile, moltiplicando le occasioni di ascolto delle richieste dei giovani e istituendo un apposito centro tramite l'utilizzazione di personale del Comune e la collaborazione con enti specializzati;
f)  promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza ed integrazione delle persone in condizioni di handicap, inabili, minori, anziani ed emarginati, facendosi carico di una adeguata azione di prevenzione e lotta alla tossicodipendenza;
g)  offrire, in linea con la propria tradizione, ospitalità e accoglienza a quanti, per lavoro, studio o altro, transitano o dimorano nel territorio comunale, con particolare riguardo all'integrazione degli immigrati extracomunitari, secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
h)  promuovere e sostenere le iniziative economiche pubbliche e private, il cooperativismo e l'associazionismo imprenditoriale e, in particolare, quello giovanile, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
i)  sviluppare, sostenere e diffondere le attività educative, sociali, formative, culturali, sportive e ricreative, le più ampie collaborazioni con gli altri enti pubblici, con le associazioni, il volontariato organizzato e individuale;
j)  valorizzare il ruolo della biblioteca comunale, come centro di informazione, di divulgazione culturale e di orientamento giovanile;
k)  promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione, impegnandosi a sostenere anche il polo universitario esistente nella provincia di Agrigento;
l)  favorire la nascita di organismi di aggregazione e di tutela delle donne;
m)  promuovere opportune forme di tutela della salute individuale e collettiva, della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia;
n)  perseguire una politica di recupero urbano, rivitalizzando il centro storico e combattendo l'abusivismo edilizio, per soddisfare le aspettative di ogni cittadino a un alloggio decoroso;
o)  affermare i valori migliori della cultura, della storia, della tradizione della Regione e contribuire alla piena valorizzazione economica e sociale delle risorse e del patrimonio artistico e culturale dell'isola;
p)  partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo ogni forma di collaborazione utile alla costruzione dell'Unione europea e al superamento di ogni barriera e di ogni pregiudizio tra popoli e culture.
4.  Il Comune sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e regionali, condanna i regimi totalitari e riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e delle nazioni. A tal fine, il Comune promuove la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani, mediante iniziative di ricerca, di studio, di solidarietà concreta, di educazione, di informazione, di confronto e di cooperazione con altri enti che tendano a fare del Comune un territorio di pace, di tolleranza e di non violenza.
5.  Il Comune indica nelle organizzazioni criminali, comuni e mafiose, un serio ostacolo sulla via del progresso e dello sviluppo sociale, civile ed economico della Sicilia; persegue, quindi, attraverso idonee iniziative, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, una diversa e più avanzata formazione socio-culturale delle giovani generazioni, il raggiungimento di un elevato grado di cultura antimafiosa e di massimo rispetto della legalità ai vari livelli, per sconfiggere definitivamente il pernicioso fenomeno mafioso.
Art. 6
Programmazione e cooperazione

1.  Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2.  Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni viciniori, con la Provincia regionale, con la Regione, con lo Stato e con l'Unione europea.
3.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
4.  Il Comune partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
Art. 7
Pari opportunità

1.  Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, promuove le iniziative necessarie per superare la discriminazione di fatto esistente tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e nelle proprie istituzioni rappresentative per consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 8
Albo pretorio

1.  L'attività del Comune si svolge secondo il principio della massima pubblicità, conoscibilità e trasparenza degli atti.
2.  Nel palazzo comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti.
3.  Allo scopo di garantire ai cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune, con apposito regolamento, sono previste ulteriori forme di pubblicità.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 9
Organi

1.  Sono organi istituzionali del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di Governo del Comune, ai quali spettano la rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi fissati dallo statuto.
2.  Sono organi a rilevanza istituzionale: il presidente ed il vice presidente del consiglio, il vice sindaco e gli assessori, ciascuno per gli affari affidati, nonché la conferenza dei capigruppo consiliari, le commissioni consiliari ed il collegio dei revisori dei conti.
3.  La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi del Comune, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività locale.
Art. 10
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi e uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e della giunta comunale.
3.  I verbali delle sedute di giunta sono firmati dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario generale, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario generale.
Art. 11
Obbligo di astensione

1.  I componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti ed alle disposizioni riguardanti liti, contabilità loro proprie, del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza.
2.  Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi; devono, altresì, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
3.  Il divieto di cui ai commi precedenti, per i componenti degli organi collegiali, comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al vice sindaco ed agli altri assessori o consiglieri che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, al segretario generale, al direttore generale ed agli altri funzionari dirigenti.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 12
Funzioni, composizione ed elezione

1.  Il Consiglio è la diretta espressione della autonomia locale, rappresenta la comunità locale e ne individua ed interpreta gli interessi generali.
2.  Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione; esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo. L'esercizio di tali funzioni non può essere delegato ad altri organi.
3.  Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che viene esercitata secondo le modalità stabilite dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4.  Salvo quanto previsto dalla legge e dallo statuto, con il regolamento di cui al precedente comma 3 sono fissate in particolare:
a)  le modalità per la convocazione del consiglio, per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute consiliari, che non può essere inferiore a sette, ed il numero dei voti favorevoli necessario per la validità delle deliberazioni;
b)  le modalità di attribuzione al consiglio di servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché di gestione delle risorse finanziarie attribuite al consiglio ed ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, per il loro funzionamento, ed alla Presidenza del consiglio, per le spese istituzionali connesse alla funzione.
5.  L'elezione del consiglio, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
6.  Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 13
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1.  Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti, quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività del Comune.
2.  A tali atti può essere attribuito valore di direttiva. In questo caso l'attività degli altri organi del Comune, delle aziende speciali e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, deve conformarsi ai contenuti degli stessi, salva la possibilità di discostarsene quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, dandone comunicazione tempestiva al consiglio.
3.  Il consiglio definisce ed esprime il proprio indirizzo politico-amministrativo secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, ed in particolare:
a)  gli atti che determinano il quadro istituzionale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
b)  gli atti che disciplinano l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti recanti i criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché per la determinazione dei tributi e delle tariffe;
c)  gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, del bilancio, dei programmi operativi e dei progetti che costituiscono i piani di investimento;
d)  gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e di definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e)  gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e di programmazione attuativa.
Art. 14
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1.  Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti, per le attività:
a)  degli organi e dell'organizzazione del Comune;
b)  delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2.  Per l'esercizio delle funzioni di controllo, il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del collegio dei revisori dei conti, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive.
3.  Il consiglio, con specifica deliberazione, può procedere ad inchieste nominando apposite commissioni ai sensi dell'art. 30 dello statuto.
Art. 15
Atti fondamentali

1.  Il consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dalla legge, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità locale e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
2.  Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare.
3.  Negli atti fondamentali sono indicati gli elementi la cui variazione richiede un ulteriore intervento del consiglio comunale. In essi non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo od esecutivo.
4.  Le deliberazioni che abbiano per oggetto atti fondamentali non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
5.  Il consiglio può:
a)  disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato;
b)  incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.
Art. 16
Esercizio della potestà regolamentare

1.  I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni.
2.  Salvo che non sia diversamente disposto nell'atto deliberativo di approvazione, i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3.  La giunta cura che ai regolamenti venga data idonea pubblicità, affinché gli stessi possano essere effettivamente conosciuti da tutti gli interessati.
4.  Presso l'ufficio di segreteria del Comune è tenuta un'apposita raccolta contenente tutti i regolamenti vigenti.
Art. 17
Presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio, dopo avere espletato le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente.
2.  Per l'elezione del presidente, alla prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mentre alla seconda votazione è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità di voti, è eletto il consigliere più anziano di età.
3.  Con le stesse modalità di cui al precedente comma 2, il consiglio elegge altresì un vice presidente.
4.  Il presidente convoca e presiede il consiglio; dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto.
5.  In caso di morte, dimissioni o decadenza, il presidente viene surrogato nella prima seduta del consiglio successiva all'evento.
6.  Le prerogative del presidente sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
Art. 18
Diritti e prerogative dei consiglieri comunali

1.  I diritti e le prerogative dei consiglieri comunali sono previsti dalla legge e sono esercitati secondo le modalità e le forme stabilite dal regolamento.
2.  Ciascun consigliere rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3.  A ciascun consigliere spetta, per la partecipazione ai lavori del consiglio e delle commissioni, un gettone di presenza, il cui importo è stabilito dallo stesso consiglio in conformità alla legge. Il regolamento può prevedere che ad ogni consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità mensile di funzione, in una misura tale da non comportare un aumento di spesa.
4.  Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, sotto forma di proposta di specifica deliberazione; ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, tutte le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del mandato, nonché di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
5.  La proposta di deliberazione, redatta anche in forma riassuntiva, è presentata al presidente, il quale, dopo che il competente servizio abbia provveduto alla relativa istruttoria ed all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, la inserisce all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio che venga convocato successivamente al completamento dell'istruttoria.
6.  Il consigliere può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.
Art. 19
Consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che, in occasioni delle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali; a parità di preferenze individuali, il più anziano di età.
2.  Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Nelle adunanze del consiglio esercita tali funzioni il consigliere che, tra i presenti, risulti essere "anziano" secondo quanto indicato nel comma precedente.
Art. 20
Gruppi consiliari

1.  Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari e l'istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo, che costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2.  Ai capigruppo consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, tempestive informazioni e rapporti diretti con i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 21
Dimissioni

1.  Il consigliere può presentare in forma scritta le proprie dimissioni, depositandole nella segreteria del Comune, ovvero può formalizzarle durante la seduta del consiglio. Le dimissioni dalla carica sono irrevocabili, definitive ed efficaci dal momento della presentazione, e non necessitano di presa d'atto.
Art. 22
Doveri dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2.  I consiglieri che per qualunque motivo non possano partecipare alla seduta sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al presidente, che provvede ad informarne il consiglio.
3.  Sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 23
Spese elettorali

1.  Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione preventiva di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico a cura della segreteria generale tramite affissione all'albo pretorio del Comune.
2.  Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale i candidati eletti dovranno presentare alla segreteria generale il rendiconto delle spese per la campagna elettorale. Tali documenti devono essere resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio e tramite pubblicazione, con le stesse modalità previste dalla normativa legislativa per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri.
Art. 24
Decadenza

1.  I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio, anche della medesima sessione, sono dichiarati decaduti. Le modalità per fare valere le cause giustificative dell'assenza del consigliere sono fissate nel regolamento.
2.  La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri, dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
3.  La partecipazione del consigliere interessato ad una seduta successiva, compresa quella in cui si discute della proposta di decadenza, rende improcedibile la proposta medesima.
Art. 25
Cessazione dalla carica

1.  La cessazione dalla carica del sindaco, per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, non comporta la immediata cessazione dalla carica dei consiglieri comunali, i quali rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente a quella del sindaco da effettuarsi nel primo turno elettorale utile.
2.  Le dimissioni contestuali della metà dei consiglieri assegnati al Comune comporta la cessazione del consiglio.
3.  Il consiglio è sciolto in caso di approvazione di una mozione di sfiducia al sindaco ed alla giunta e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 26
Riunioni del consiglio comunale

1.  Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria dall'1 gennaio al 15 luglio e dall'1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
2.  Il consiglio è convocato, altresì, in sessione straordinaria:
a)  per iniziativa del presidente;
b)  su richiesta del sindaco;
c)  su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3.  Nei casi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma 2, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta all'ufficio di presidenza del consiglio.
Art. 27
Pubblicità delle sedute e delle votazioni

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi.
Art. 28
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio istituisce, nel suo seno, commissioni permanenti aventi funzioni consultive, di controllo, referenti ed eventualmente redigenti, secondo le previsioni del regolamento.
2.  Le commissioni consiliari permanenti sono formate in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e sono nominate dal presidente del consiglio comunale sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare, previa strutturazione delle stesse deliberata dal consiglio comunale. Ogni consigliere comunale può far parte di più commissioni.
3.  Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
4.  La conferenza dei capigruppo stabilisce quali proposte di deliberazione, prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio, debbano essere preventivamente esaminate dalla commissione consiliare competente.
5.  Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo dei provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.
6.  Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, del segretario generale, del direttore generale e dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dei dirigenti delle aziende e degli enti controllati dal Comune.
7.  Le commissioni consiliari permanenti si avvalgono di norma dei dirigenti comunali; possono invitare ai propri lavori anche persone esterne all'amministrazione comunale ed avvalersi, quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti incaricati dal sindaco.
Art. 29
Commissione per le garanzie statutarie

1.  Il consiglio istituisce, con le modalità di cui al precedente art. 28, la commissione per le garanzie statutarie.
2.  La commissione è composta da sei consiglieri, che eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente.
3.  La commissione:
a)  vigila sull'applicazione dello statuto e ne riferisce al consiglio almeno ogni due anni;
b)  esprime il giudizio di ammissibilità dei referendum popolari;
c)  esprime parere su ogni proposta di modifica statutaria o regolamentare;
d)  esprime parere su tutti gli argomenti sottoposti ad essa dal difensore civico;
e)  esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dallo statuto.
Art. 30
Commissioni speciali

1.  Il consiglio istituisce, con le modalità di cui al precedente art. 28:
a)  commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio comunale, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
b)  commissioni speciali di inchiesta alle quali il sindaco, i singoli assessori, i consiglieri, il segretario generale, il direttore generale ed i dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, i dirigenti di aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. I componenti delle commissioni di inchiesta sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio per quelle notizie ed atti che ne siano ricoperti.
2.  Le commissioni speciali possono avvalersi anche dell'audizione di soggetti pubblici e privati. Possono, altresì, chiedere che il parere espresso sia trascritto integralmente nell'atto deliberativo.
3.  Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune può chiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Capo III
Il sindaco
Art. 31
Elezione

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.  La durata in carica del sindaco è fissata dalla legge. Egli rimane in carica sino all'elezione ed insediamento del successore, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 32
Giuramento

1.  Il sindaco assume la carica all'atto della proclamazione della elezione e presta giuramento davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, secondo la formula prevista dalla legge.
2.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla. Il regolamento disciplina l'uso della fascia tricolore.
Art. 33
Vice sindaco

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci l'assessore anziano.
3.  Nel caso siano assenti o impediti anche gli altri assessori, le funzioni del sindaco sono esercitate dal consigliere anziano.
Art. 34
Funzioni

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di Governo, ha la responsabilità del governo locale. Egli rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali ed impartisce direttive al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2.  Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del consiglio, della giunta, del segretario generale, del direttore generale, se nominato, e dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Attribuzioni del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:
a)  dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  vigila sul funzionamento delle istituzioni comunali;
c)  impartisce direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, al corpo dei vigili urbani e vigila sull'espletamento del relativo servizio;
d)  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
e)  convoca i comizi per i referendum comunali;
f)  adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del Comune e promuove le azioni possessorie, che non siano di competenza dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
g)  nomina il segretario generale, scegliendolo dall'apposito albo;
h)  nomina il direttore generale, previa deliberazione della giunta comunale;
i)  attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
j)  nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto;
k)  emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza che la legge attribuisce alla competenza del Comune;
l)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 36
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale di Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.  Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma precedente, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
Art. 37
Potere di ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2.  In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.
3.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio in cui fossero incorsi.
Art. 38
Delegazioni del sindaco

1.  Il sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi alle funzioni loro assegnate.
2.  Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3.  Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono essere fatte in forma scritta e comunicate al consiglio comunale.
4.  Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco.
Art. 39
Nomina dei rappresentanti del Comune

1.  Il sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito comunale, ovvero dipendenti o controllati dal Comune.
2.  Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
3.  Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni di cui al comma 1 anche prima della scadenza del relativo incarico.
Art. 40
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei componenti il consiglio.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Art. 41
Altre cause di cessazione dalla carica

1.  Il sindaco cessa dalla carica, inoltre, per:
a)  morte o impedimento permanente;
b)  dimissioni;
c)  decadenza;
d)  rimozione.
2.  Le dimissioni sono presentate in forma scritta, depositandole nella segreteria generale del Comune, ovvero sono formalizzate durante la seduta di giunta o del consiglio. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
3.  La decadenza e la rimozione del sindaco sono disciplinate dalla legge.
4.  Qualora nel corso del mandato il sindaco venga a cessare dalla carica, le relative funzioni e quelle della giunta sono esercitate dal commissario nominato dal Presidente della Regione. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Capo IV
La giunta comunale
Art. 42
Composizione

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da sette assessori nominati dal sindaco tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità per la elezione alla carica di consigliere comunale e di sindaco.
2.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
3.  La composizione della giunta, e qualsiasi modificazione della stessa, è comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
4.  Prima di assumere le funzioni, gli assessori, in presenza del segretario generale che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento sono dichiarati decaduti dal sindaco.
Art. 43
Assessore anziano

1.  E' assessore anziano il più anziano di età tra gli assessori.
Art. 44
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di assessore

1.  Le cause di incompatibilità alla carica di componente della giunta sono stabiliti dalla legge.
2.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Art. 45
Durata in carica

1.  La giunta dura in carica quanto il sindaco che l'ha nominata.
2.  La giunta decade in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, morte o impedimento permanente del sindaco.
Art. 46
Cessazione dalla carica di assessore

1.  Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a)  morte;
b)  dimissioni;
c)  revoca;
d)  decadenza;
e)  rimozione.
2.  Le dimissioni sono presentate in forma scritta, depositandole nella segreteria generale del Comune o formalizzandole nella seduta della giunta. Le dimissioni sono irrevocabili, definitive ed efficaci dal momento della presentazione, e non necessitano di presa d'atto.
3.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni.
4.  Gli assessori singoli decadono o sono rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge.
Art. 47
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3.  Le sedute della giunta sono valide se sono presenti almeno cinque componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza speciale.
4.  Le sedute della giunta non sono pubbliche. Le votazioni hanno luogo, di norma, in forma palese. Le votazioni a scrutinio segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.
5.  Il sindaco può ammettere persone estranee alle sedute di giunta, in occasione della trattazione di specifici argomenti.
Art. 48
Competenze della giunta

1.  In generale la giunta:
a)  svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
b)  riferisce annualmente al consiglio, preliminarmente all'esame del bilancio di previsione, sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani;
c)  adotta tutti gli atti di amministrazione espressamente attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.
2.  Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta alla giunta, in particolare:
a)  predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio;
b)  predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici e le relative varianti, le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano regolatore generale ed il relativo schema di massima, i programmi annuali e pluriennali di attuazione e le eventuali deroghe;
c)  proporre i regolamenti da sottoporsi alla deliberazione del consiglio;
d)  proporre al consiglio le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia regionale, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
e)  proporre al consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f)  proporre al consiglio la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.
3.  Nell'esercizio dell'attività di amministrazione e di gestione, spetta alla giunta:
a)  approvare il piano esecutivo di gestione, su proposta del direttore generale;
b)  approvare i progetti, i programmi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi approvati dal consiglio;
c)  approvare l'albo dei fornitori e degli appaltatori per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata o cottimo fiduciario;
d)  approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
e)  approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
f)  fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
g)  determinare, sentito il collegio dei revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
h)  approvare il programma delle assunzioni di personale;
i)  esprimere parere sulla nomina e revoca del direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al segretario generale;
j)  disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione di beni mobili ed immobili;
k)  adottare le tariffe relative ai tributi comunali;
l)  adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
m)  approvare la proposta di pianta organica delle farmacie;
n)  assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
o)  approvare le linee di indirizzo per le transazioni;
p)  autorizzare ad agire ed a resistere in giudizio, conferendo i relativi incarichi legali;
q)  effettuare prelevamenti dal fondo di riserva;
r)  deliberare la sottoscrizione delle quote di capitale in società, alle quali il Comune partecipa quale socio minoritario.
4.  La giunta svolge le funzioni di sua competenza con provvedimenti aventi contenuto generale. Nei provvedimenti è indicato lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
5.  Tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nella deliberazione generale di indirizzo della giunta costituiscono attività di gestione amministrativa riservata al direttore generale ed ai dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le rispettive competenze.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 49
Partecipazione di cittadini

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità locale; nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei programmi gestionali, assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
2.  La commissione consiliare permanente "affari generali" ha il compito di garantire l'esercizio del diritto di partecipazione, di informazione e di accesso alla vita del Comune.
Art. 50
Le riunioni e le assemblee

1.  Tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali sono titolari del diritto di promuovere assemblee e riunioni in piena libertà ed autonomia, per lo svolgimento in forma democratica delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative secondo il dettato costituzionale.
2.  Il sindaco convoca assemblee di cittadini, lavoratori, studenti e di ogni altra categoria sociale:
a)  per la formazione di comitati, commissioni e consulte;
b)  per dibattere problemi;
c)  per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
3.  Il consiglio dovrà riunirsi entro i 30 giorni successivi alla data dell'assemblea per discutere le relative risultanze, dandone tempestiva pubblicità.
4.  Le assemblee cittadine, nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento, possono approvare un atto formale di richiamo nei confronti degli organi elettivi del Comune o di singoli componenti degli stessi, per atti compiuti o per inerzia, udite le controdeduzioni degli interessati e del presidente del consiglio o del sindaco, qualora il richiamo sia rivolto, rispettivamente, al consiglio ed alla giunta.
5.  L'atto formale di richiamo deve essere portato a conoscenza della cittadinanza, a cura del Comune, con pubblici manifesti, se richiesto in forma scritta da almeno 200 partecipanti all'assemblea iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 51
Libere forme associative

1.  Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, anche a livello di quartiere, con il compito di promuovere iniziative nel campo della vita sociale, delle attività culturali, sportive e ricreative, e di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, anche mediante la costituzione di comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi.
2.  Le libere forme associative comprendono tutti i cittadini, gruppi ed organismi locali. Esse devono avere una effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed una adeguata organizzazione.
3.  Il regolamento disciplina la formazione di appositi albi degli organismi a base associativa, nei quali sono registrate le associazioni e le organizzazioni che ne facciano richiesta.
4.  Il regolamento disciplina, altresì, la concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ai cittadini, alle associazioni ed agli altri organismi privati a carattere democratico che si riconoscono nella Costituzione. La giunta annualmente rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.
5.  La commissione consiliare permanente di cui al precedente art. 49, comma 2, cura l'organizzazione dei rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini.
Art. 52
Pro-loco

1.  Il Comune riconosce all'associazione pro-loco un ruolo di fondamentale importanza per la promozione socio-culturale, tutela dei beni naturali ed artistici, organizzazione e coordinamento delle iniziative turistiche volte alla valorizzazione del territorio.
2.  Il Comune riconosce, altresì, all'associazione pro-loco, per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse locali, di informazione e di accoglienza, la possibilità di istituire e gestire, di concerto con l'amministrazione comunale, uffici di informazione ed assistenza al turista, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
3.  Il Comune, inoltre, può fornire all'associazione pro-loco locali idonei all'espletamento dell'attività.
Art. 53
Consulte

1.  Al fine di garantire la rappresentanza di tutti gli organismi (associazioni e gruppi) e di tutte le persone singole che, a livello locale, dimostrano di avere conoscenza, competenza e continuità di lavoro in determinati campi di attività, il Comune promuove la costituzione di consulte di settore con funzioni consultive e propositive nei confronti del consiglio e degli altri organi elettivi del Comune.
2.  Il regolamento per la partecipazione popolare ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento. Ciascuna consulta elegge il proprio presidente.
3.  Le consulte sono costituite con provvedimento del sindaco, su designazione delle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi e restano in carica per la durata del mandato del sindaco che le ha costituite. Possono essere chiamate a far parte delle consulte anche persone che non siano state designate da associazioni ed organizzazioni.
4.  Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti e organismi non possono far parte delle consulte.
Art. 54
Consultazione popolare

1.  Nella fase preparatoria di provvedimenti di rilevante importanza, il sindaco provvede a consultare i cittadini interessati, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria.
2.  In particolare devono essere consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed altre associazioni di carattere economico e sociale, anche a carattere cooperativo e di volontariato.
3.  Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità di effettuazione della consultazione, anche attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione ed altre forme che possono prevedere l'utilizzazione di mezzi informatici e telematici.
4.  La consultazione può essere indetta anche dal consiglio, su proposta della giunta o di almeno un terzo dei consiglieri in carica.
5.  Il sindaco provvede a sottoporre tempestivamente le risultanze della consultazione all'esame del consiglio, dandone adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
Art. 55
Diritto di petizione

1.  Cittadini, organizzazioni, enti o associazioni possono rivolgere al Comune istanze e petizioni per esporre problemi, chiedere interventi e provvedimenti.
2.  All'istanza o petizione deve essere data risposta nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione. Ove ciò non sia possibile, entro lo stesso termine, deve essere data risposta con l'indicazione dei motivi ostativi.
3.  Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.
Art. 56
Diritto di udienza

1.  Cittadini, organizzazioni, enti o associazioni, possono chiedere di essere sentiti dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio, dal segretario generale, dal direttore generale e dai dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
2.  Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità di esercizio del diritto di udienza.
Art. 57
Reclami

1.  Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può proporre reclamo scritto all'organo che l'ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento.
2.  E' istituito un organismo collegiale, composto dal segretario generale, che lo presiede, e da due dirigenti comunali incaricati dal sindaco, con il compito di esaminare il reclamo e di proporre, entro trenta giorni dal ricevimento, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta, all'organo che ha emanato il provvedimento, l'accoglimento o il rigetto dello stesso.
3.  L'organo competente è tenuto a provvedere espressamente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
4.  Il regolamento disciplina le modalità di presentazione e le procedure di esame del reclamo, nonché la durata ed il funzionamento dell'organismo collegiale di cui al comma 2.
Art. 58
Diritto di iniziativa

1.  L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi, anche a contenuto generale o normativo, può essere esercitata, con la presentazione di una proposta, redatta in schema di deliberazione e sottoscritta da almeno 250 cittadini residenti nel Comune. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori. Le associazioni e le organizzazioni di cui all'art. 51, comma 3, possono presentare le loro proposte senza sottoscrizioni di cittadini residenti nel Comune.
2.  L'iniziativa popolare può avere ad oggetto anche l'istituzione di commissioni d'inchiesta.
3.  Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a)  tributi e bilancio;
b)  espropriazione per pubblica utilità;
c)  designazioni e nomine.
4.  Tra il Comune, il comitato promotore ed i soggetti che, avendone titolo, intervengono nel procedimento di formazione dell'atto, si può giungere alla stipulazione di accordi, al fine di determinare il contenuto o, nei casi previsti dalla legge, di sostituire il provvedimento per cui é stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  Il regolamento determina tempi e modalità di presentazione della proposta e di esame della stessa da parte del competente organo, nonché i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.
Art. 59
Aventi diritto

1.  I diritti di partecipazione sono riconosciuti, in mancanza di una diversa ed esplicita previsione, a tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e a coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.
2.  Possono partecipare alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune tutti coloro che abbiano compiuto gli anni diciotto e, nei casi previsti dal regolamento, anche chi abbia compiuto gli anni quattordici.
Capo II
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 60
Principi sul procedimento amministrativo

1.  Nell'esercizio dell'azione amministrativa, gli organi del Comune e i dipendenti sono tenuti a rispettare i fini indicati dalla legge e ad ispirarsi a criteri di economicità, di efficacia e pubblicità, assicurando la partecipazione dei cittadini in conformità a quanto disposto dalla legge sul procedimento amministrativo, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2.  Con il regolamento sul procedimento amministrativo sono disciplinati i metodi per l'effettiva realizzazione della trasparenza dell'attività amministrativa e per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini.
Art. 61
Titolari del diritto di partecipazione

1.  Tutti coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2.  Tali soggetti, qualora ne facciano richiesta, hanno diritto ad essere sentiti dall'organo competente all'emanazione del provvedimento.
3.  Il regolamento disciplina le modalità e i termini dell'intervento.
Art. 62
Oggetto del diritto di partecipazione

1.  I soggetti di cui all'articolo precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, ad eccezione di quelli soggetti a divieto di divulgazione imposto dalla legge o relativi a casi di esenzione indicati nel regolamento, e di presentare memorie scritte e documenti, che il Comune ha l'obbligo di esaminare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 63
Inizio del procedimento

1.  L'avvio del procedimento amministrativo è tempestivamente comunicato ai diretti interessati ed a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2.  I regolamenti che disciplinano il procedimento di formazione dei provvedimenti, possono individuare i soggetti cui deve essere comunicato l'avvio del procedimento stesso. Il responsabile del procedimento valuta, caso per caso, se ci siano altri interessati.
3.  Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile comunicare l'avvio del procedimento, dovrà comunque essere garantita la partecipazione nelle forme e nei tempi consentiti dalla situazione. Nel provvedimento dovranno essere indicati i motivi che hanno impedito una completa partecipazione.
4.  Sono esclusi da tale procedimento i regolamenti, nonché gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
5.  Il regolamento sulla partecipazione prevede tempi e modalità circa l'informazione dei cittadini, allo stato degli atti e della procedura sull'ordine di esame di atti, progetti e documenti che comunque li riguardino.
Capo III
Diritto di accesso e di informazione
Art. 64
Diritto di accesso

1.  Tutti gli atti del Comune sono pubblici.
2.  Il regolamento individua, per categorie, gli atti amministrativi ed i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza di persone, gruppi e imprese e per la salvaguardia degli interessi pubblici previsti dalle norme che regolano il procedimento amministrativo.
3.  E' istituito un organismo collegiale, formato dal sindaco, dal segretario generale e da un dirigente del Comune, avente il compito di proporre al consiglio l'inclusione o la cancellazione di determinati atti o categorie di atti, dall'elenco degli atti esclusi dall'accesso. Il regolamento determina le procedure e le scadenze per le riunioni di tale organismo.
4.  Nei confronti di coloro che non abbiano un interesse giuridicamente rilevante, diverso dal diritto di accesso, il sindaco ha il potere di dichiarare, temporaneamente e motivatamente, sottratti all'accesso, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti che non lo sarebbero in via generale.
Art. 65
Diritto di informazione

1.  Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, secondo le modalità stabilite nel regolamento, sulle proprie attività, con particolare riguardo a:
a)  bilancio preventivi e consuntivi;
b)  strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
c)  valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche;
d)  regolamenti e comunque iniziative che attengano ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;
e)  atti relativi agli affidamenti di appalti, di realizzazione di opere pubbliche e di fornitura di beni e servizi.
2.  E' consentito ai cittadini l'accesso alle informazioni, in generale, di cui è in possesso l'amministrazione comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3.  Con il regolamento è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni necessarie per agevolare l'esercizio, da parte del cittadino, del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed agli uffici e servizi in grado di fornire le informazioni.
Capo IV
Referendum, azione popolare e difensore civico
Art. 66
Referendum popolare

1.  E' indetto referendum popolare, per consentire ai cittadini di pronunciarsi sulla revoca o adozione di specifici provvedimenti di competenza del consiglio, della giunta e del sindaco, quando:
a)  lo richieda non meno del 10 per cento degli aventi diritto ai sensi del successivo comma 4;
b)  lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Non è ammesso referendum per la revoca o l'adozione di deliberazioni o in genere provvedimenti costituenti atti dovuti o riguardanti le seguenti materie:
a)  lo statuto ed il regolamento per il funzionamento del consiglio;
b)  le nomine, designazioni o revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
c)  il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali e delle società a prevalente capitale pubblico;
d)  l'assunzione di mutui, l'applicazione di tributi o tariffe, l'emissioni di prestiti, nonché l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
e)  il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi.
3.  Nello stesso anno solare può svolgersi una sola tornata referendaria, nella quale possono essere sottoposti agli elettori più quesiti, che in ogni caso non possono essere superiori a sei.
4.  Hanno diritto di partecipare al referendum gli aventi diritto al voto per le elezioni amministrative comunali.
5.  Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di almeno la maggioranza degli aventi diritto. La proposta soggetta a referendum si intende accolta, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 69, quando raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.
6.  Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 67
Giudizio di ammissibilità

1.  Prima della raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al giudizio della commissione per le garanzie statutarie, che ne valuta l'ammissibilità.
2.  Si può procedere alla raccolta delle firme solo se la commissione abbia espresso parere positivo.
3.  Il regolamento sulla partecipazione disciplina il procedimento relativo al giudizio di ammissibilità.
Art. 68
Comitato promotore

1.  Il comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto, ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum; deve essere udito dalla commissione per le garanzie statutarie in sede di giudizio sull'ammissibilità del referendum.
2.  Tra il Comune, il comitato promotore ed i soggetti che, avendone titolo, possono intervenire nel procedimento di formazione o revoca dell'atto, si può giungere alla stipulazione di accordi, al fine di determinare il contenuto o sostituire il provvedimento relativamente al quale è stata promossa l'iniziativa referendaria. Quando l'accordo sia stato raggiunto, il referendum non ha luogo.
3.  Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può adottare o modificare il provvedimento da sottoporre a referendum come indicato nella relativa richiesta. In tal caso la commissione per le garanzie statutarie decide se il referendum debba aver luogo.
Art. 69
Efficacia del referendum popolare

1.  Al momento dell'indizione del referendum popolare, l'organo competente sospende l'efficacia del provvedimento sottoposto al giudizio degli elettori, fatti salvi e impregiudicati provvedimenti definitivi conseguenti allo svolgimento della consultazione referendaria.
2.  L'efficacia del provvedimento non viene sospesa in caso di pericolo o danno, di cui deve essere data ampia dimostrazione nella decisione dell'organo competente.
3.  Qualora la proposta venga accolta dagli elettori, l'organo competente alla adozione o revoca del provvedimento ha l'obbligo di pronunciarsi sulla questione oggetto del referendum, entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato, e, qualora ritenga di non aderire al parere espresso dagli elettori, tale volontà deve essere espressa con provvedimento adeguatamente motivato.
4.  Qualora l'organo competente all'adozione o revoca dell'atto non si pronunci sulla questione oggetto del referendum entro il termine indicato dal comma 3, l'atto si intende adottato o revocato conformemente alla proposta accolta dagli elettori.
5.  Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, adotta comunque gli atti di indirizzo che siano ritenuti necessari ed opportuni.
Art. 70
Azione popolare

1.  Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
2.  La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono o meno i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune entro i termini di legge.
3.  La giunta comunale, ove decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali costituenti l'oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'iniziativa.
4.  Nel caso in cui non ritenga che sussistono gli elementi ed i motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, la giunta comunale lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Art. 71
Difensore civico

1.  A garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico non è organo di amministrazione attiva, ma è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini; non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente all'ordinamento vigente.
Art. 72
Nomina e requisiti

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nell'ambito di un elenco di aspiranti formato a seguito di apposito avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune.
2.  Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede ad una terza votazione, nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3.  Il consiglio è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il consiglio deve essere convocato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
4.  Per essere nominato alla carica di difensore civico è necessario essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza ed essere iscritto all'ordine degli avvocati.
5.  Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
a)  coloro che ricoprono la carica di difensore civico in un altro Comune;
b)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
c)  i membri del parlamento, i deputati regionali ed i consiglieri provinciali, nonché i garanti delle Aziende unità sanitarie locali;
d)  i ministri di culto;
e)  chi non ha compiuto l'età di diciotto anni;
f)  chi non risiede nel Comune;
g)  i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune e della sezione provinciale, nonché i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgano attività di controllo sugli atti o organi del Comune;
h)  chi ricopre la carica di sindaco del Comune;
i)  gli amministratori e dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese private, che abbiano rapporti contrattuali con il Comune e che comunque ricevano da esso, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
j)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con il Comune;
k)  chi ha ascendenti o discendenti ovvero il coniuge, parenti o affini fino al secondo grado che siano sindaco, assessori, consiglieri comunali, segretario generale, direttore generale, revisori dei conti del Comune ed esperti nominati dal sindaco;
l)  chi ricopre incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o nelle associazioni sindacali a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.
6.  La carica di difensore civico è incompatibile con le cariche indicate nel precedente comma 5, se assunte successivamente alla elezione, nonché con quella di assessore e consigliere del Comune. L'assessore o il consigliere comunale che sia stato eletto alla carica di difensore civico ha facoltà di dichiarare, entro cinque giorni dalla elezione, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di difensore civico.
7.  Il difensore civico, al momento del suo insediamento, presta giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, davanti al sindaco ed alla presenza del segretario generale che redige il processo verbale, nonché di almeno dieci testimoni. Il difensore civico che rifiuti di prestare giuramento decade dalla carica.
Art. 73
Durata in carica, decadenza, revoca e dimissioni

1.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed in ogni caso fino alla elezione del successore e non è immediatamente rieleggibile; decade dalla carica in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina o di sopravvenienza delle incompatibilità prevista dal precedente art. 72.
2.  La decadenza del difensore civico, nei casi previsti dal precedente art. 72, commi 6 e 7, e dal precedente comma 1, è dichiarata dal consiglio comunale.
3.  Il difensore civico può essere revocato, con voto adottato dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, quando tenga un comportamento pubblico o privato che possa menomare il prestigio della carica, nonché per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4.  La deliberazione consiliare, con la quale viene pronunciata la decadenza o disposta la revoca, deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.
5.  Il difensore civico cessa dalla carica, inoltre:
a)  per dimissioni;
b)  morte o impedimento grave.
6.  Il difensore civico, salvo quanto previsto nel precedente comma 3, è sospeso dalla carica in caso di sottoposizione a custodia cautelare.
7.  La decadenza, la revoca e le dimissioni hanno effetto dalla data di esecutività della deliberazione con la quale il consiglio procede, rispettivamente, alla pronuncia della decadenza, alla revoca ed alla presa d'atto delle dimissioni.
Art. 74
Sede, dotazione organica, indennità

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede nel palazzo comunale, ovvero in locali idonei messi a disposizione dal Comune. Per lo svolgimento della propria funzione il difensore civico si avvale del personale e dei mezzi a lui assegnati dal Comune, nonché della collaborazione dell'ufficio relazioni con il pubblico.
2.  Al difensore civico è attribuita una indennità mensile di carica pari al compenso mensile stabilito dal consiglio comunale per i componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune, nonché l'indennità di missione con le modalità e secondo gli importi previsti per gli assessori.
Art. 75
Funzioni del difensore civico

1.  A richiesta di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale. Il difensore civico interviene anche a richiesta di cittadini portatori di interessi pubblici o diffusi costituiti in associazioni o comitati, dopo che siano stati esperiti senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
2.  Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze, ritardi, disfunzioni, carenze o disservizi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3.  L'amministrazione comunale ha l'obbligo di specifica motivazione, qualora nell'adottare l'atto non recepisca i suggerimenti del difensore civico. Quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione adottata dall'amministrazione comunale, nel caso in cui ravvisi delle irregolarità o vizi procedurali.
4.  Il difensore civico svolge le funzioni di conciliazione e promuove, quando ne sia investito su istanza dell'interessato, la formazione degli accordi tra quest'ultimo ed il Comune, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Art. 76
Modalità di intervento

1.  Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione comunale o gli enti o le aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento.
2.  Se non abbiano ricevuto risposta alcuna o qualora abbiano ricevuto una non adeguata, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
3.  Il difensore civico segnala al sindaco le eventuali disfunzioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato.
4.  Il difensore civico ha libero accesso agli uffici del Comune, degli enti o delle aziende comunali; ha diritto di visione degli atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia connessa alla questione trattata. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio, né la riservatezza.
5.  Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il difensore civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli dell'ufficio ed è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.
6.  Il difensore civico può convocare i funzionari per ottenere chiarimenti ed informazioni ed eventualmente procedere ad un esame congiunto di ogni problematica.
7.  Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali, ed è tenuto al rapporto nel caso in cui venga a conoscenza di un fatto costituente reato.
Art. 77
Rapporto con gli organi comunali

1.  Il difensore civico, oltre alle comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia relazioni al sindaco e alla giunta su argomenti che ritiene opportuno segnalare.
2.  Il difensore civico invia ogni semestre al consiglio comunale la relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti, nonché indagini ed inchieste amministrative.
3.  In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale.
4.  La relazione del difensore civico è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale e, dopo la discussione, viene pubblicata all'albo pretorio. Alla seduta partecipa il difensore civico.
Titolo IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
Uffici e personale
Art. 78
Principi e criteri direttivi

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di programmazione, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità di procedure; svolge tale attività nel rispetto della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, affidati agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale ed ai dirigenti e funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.
2.  La qualificazione della natura degli atti, ai fini dell'esercizio delle relative competenze, è effettuato sulla base delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3.  Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
4.  L'attività amministrativa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 79
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme fondamentali contenute nello statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 80
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale ed ai dirigenti e funzionari responsabili dei servizi e degli uffici spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 81
Rapporti con le organizzazioni sindacali

1.  Tra il Comune e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti l'attività amministrativa del Comune medesimo, nonché i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.
2.  Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro. alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi formano oggetto di informazione e di contrattazione obbligatoria con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.
Art. 82
Relazioni col pubblico

1.  Al fine di garantire la piena attuazione delle leggi in materia di procedimento e di diritto di accesso e partecipazione, l'amministrazione comunale istituisce, nell'ambito della propria struttura organica, l'ufficio per le relazioni col pubblico.
2.  Tale ufficio è alle dirette dipendenza del segretario generale o di un suo delegato con funzioni di responsabile.
3.  Dotato di personale specializzato per le relazioni col pubblico e di mezzi informatici, è preposto:
a)  al servizio all'utenza per i diritti di accesso agli atti e documenti e di partecipazione al procedimento;
b)  all'informazione all'utenza, relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c)  alla ricerca ed alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
Art. 83
Uffici di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti a tempo determinato.
Art. 84
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il dirigente responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Capo II
Il segretario generale
Art. 85
Nomina

1.  Il segretario generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Art. 86
Funzioni

1.  Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Il segretario generale, inoltre:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
b)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
3.  Il segretario generale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie; riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, nonché la proposta di mozione di sfiducia.
4.  Il segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale direttamente della struttura, dei servizi e del personale comunale.
Art. 87
Il vice segretario generale

1.  Il Comune ha un vice segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale.
2.  Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3.  Le modalità ed i criteri di nomina o di conferimento delle relative funzioni sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
Capo III
Personale direttivo
Art. 88
Il direttore generale

1.  Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare il direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
2.  Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, quando non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando si ponga in contrasto con le linee di politica amministrativa del sindaco e della giunta.
3.  Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario generale del Comune.
Art. 89
Compiti del direttore generale

1.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco.
2.  Il direttore generale sovraintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; a lui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi.
3.  I rapporti tra il segretario generale e il direttore generale sono disciplinati dal sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli. E' esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale dell'uno dall'altro.
Art. 90
Funzioni specifiche del direttore generale

1.  Il direttore generale predispone, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e della giunta, la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, come previsto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
2.  Il direttore generale, in particolare:
a)  predispone, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d)  presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti di qualifica dirigenziale;
e)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
f)  autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei dirigenti;
g)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
h)  gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
i)  riesamina annualmente, sentiti i dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al sindaco e alla giunta comunale eventuali provvedimenti in merito.
Art. 91
Dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I dirigenti responsabile degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario generale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.
3.  Nell'ambito delle competenze loro attribuite, inoltre, essi provvedono a gestire l'attività del Comune e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal sindaco e dalla giunta.
Art. 92
Funzioni dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I dirigenti e funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutti gli atti di amministrazione attribuiti dallo statuto alla loro competenza, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta; adottano, altresì, tutti gli atti di gestione non riservati dallo statuto alla giunta, al sindaco e al direttore generale.
2.  I dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, in particolare:
a)  presiedono le commissione di gara e di concorso ed hanno la responsabilità dei relativi procedimenti;
b)  stipulano i contratti in rappresentanza del Comune;
c)  provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio annuale e pluriennale;
d)  approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;
e)  provvedono agli atti di amministrazione e gestione del personale comunale, o di altro personale distaccato o comunque utilizzato dal Comune, ivi compresi i provvedimenti di applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto, nonché di autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario, di ferie, di recuperi e di missioni secondo le direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale;
f)  rilasciano le autorizzazioni, concessioni o analoghi provvedimenti, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
h)  provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
i)  rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
j)  emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
k)  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
l)  emettono le altre ordinanze previste dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione delle ordinanze di competenza del sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo;
m)  forniscono al direttore generale, entro i termini previsti nel regolamento di contabilità, gli elementi necessari per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
n)  provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale, nei confronti dei quali rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3.  I dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare alcune delle funzioni loro attribuite al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti assegnati;
4.  Il sindaco può delegare ai dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 93
Copertura dei posti di dirigenti

1.  La copertura dei posti di qualifica dirigenziale avviene, di norma, per pubblico concorso e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2.  La copertura dei posti di qualifica dirigenziale può avvenire anche, previo espletamento del pubblico concorso, mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del sindaco in carica, fermi restando i requisiti tecnico-professionali richiesti per l'accesso al posto da ricoprire.
3.  In via eccezionale, previa deliberazione motivata della giunta, la copertura dei posti di qualifica dirigenziale può avvenire mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del sindaco in carica, fermi restando i requisiti tecnico-professionali richiesti per l'accesso al posto da ricoprire.
4.  Alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale, ai sensi del precedente comma 3, provvede il sindaco con chiamata diretta di persone che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l'accesso al posto da ricoprire, documentati da apposito curriculum, ovvero previo espletamento di una procedura selettiva. Le modalità di espletamento della procedura selettiva sono disciplinate dal regolamento.
5.  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 94
Incarichi di direzione

1.  Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione del Comune sono affidati dal sindaco ai dipendenti di qualifica dirigenziale, secondo le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2.  Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per una durata non superiore a tre anni, e sono rinnovabili, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché in relazione al livello di efficacia raggiunto dai servizi affidati.
3.  Gli incarichi di direzione possono cessare anche prima della scadenza del termine, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
4.  Sull'esito delle valutazioni riguardanti l'attività dei dirigenti, il sindaco riferisce al consiglio comunale.
Art. 95
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione comunale devono stabilirne la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Titolo V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 96
Sviluppo sociale, culturale ed economico

1.  Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi ed attraverso la pianificazione, programmazione e promozione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
2.  Per tali fini il Comune promuove intese e accordi con i soggetti pubblici o privati che esercitano attività o svolgono funzioni che interessano la popolazione e il territorio; emana direttive e fornisce indicazioni di cui gli stessi devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3.  In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche nelle forme di cui all'articolo seguente.
4.  I servizi pubblici comunali sono offerti, ove possibile, a tutti i soggetti che nel territorio comunale lavorano, studiano, vivono, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza.
Art. 97
I servizi locali

1.  Il Comune approva annualmente, come allegato della relazione previsionale e programmatica, il piano generale dei servizi pubblici gestiti dal Comune. Il piano deve indicare:
a)  l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi;
b)  la forma di gestione scelta, previa valutazione comparativa; le dotazioni patrimoniali e di personale;
c)  le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi;
d)  il piano finanziario di investimento e di gestione.
2.  L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga adeguate motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale.
3.  La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione, comprese quelle di associazione mediante convenzione o consorzio, anche previo accordo di programma.
4.  Le forme di gestione debbono informarsi ai principi di informazione, partecipazione e tutela degli utenti e debbono assicurare efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
5.  Il personale del Comune adibito a servizi per i quali sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve, se ciò non risulti impossibile per motivi funzionali od economici, essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso il Comune.
6.  La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
7.  Qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovranno essere previste modalità di rapporto e forme di raccordo tra il soggetto gestore ed il Comune idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
Art. 98
Regolamento dei servizi

1.  Il Comune adotta un regolamento per ciascun servizio, che, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 96, determina, per ciascuna forma di gestione, le dotazioni di beni e di personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi del Comune e le modalità di indirizzo da parte del consiglio.
Art. 99
Forme di gestione dei servizi

1.  I servizi pubblici sono gestiti:
a)  in economia;
b)  a mezzo di istituzione;
c)  a mezzo di azienda speciale;
d)  in concessione a terzi;
e)  a mezzo di società per azioni.
2.  Il consiglio, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere ogni servizio, sceglie la relativa forma di gestione. In particolare:
a)  per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve essere effettuata tra l'affidamento in concessione terzi, la costituzione di azienda speciale, di consorzio o di società per azioni;
b)  per gli altri servizi, la comparazione deve essere effettuata tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione a terzi;
c)  ricorrendone le condizioni di economicità e qualità offerta, è preferita l'affidamento in concessione a terzi, se il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato ed altri soggetti non aventi fini di lucro.
3.  La forma di gestione è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Nel caso in cui, dopo tre votazioni, tale maggioranza non venga raggiunta, la scelta di gestione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non inferiore comunque ai due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4.  Apposito regolamento ne disciplina le modalità di gestione.
5.  I servizi gestiti in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge.
Art. 100
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna una diversa gestione degli stessi.
2.  Con apposito regolamento il consiglio stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tal servizi.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 101
Istituzioni

1.  Per la gestione di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali dotati di personalità giuridica ed autonomia gestionale ed un proprio statuto.
2.  Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore, nominato nel rispetto delle norme statutarie della istituzione al quale compete la responsabilità gestionale.
3.  Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
4.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per l'esercizio del controllo interno, nonché del Comune.
5.  Le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.
Art. 102
Aziende speciali

1.  Il consiglio può deliberare l'affidamento di servizi di carattere imprenditoriale, rivolti anche a fini sociali e di promozione dello sviluppo economico-sociale della comunità locale, ad aziende speciali costituite o da costituirsi.
2.  Le aziende speciali hanno personalità giuridica a sensi di legge e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.
3.  Sono organi delle aziende speciali: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita nello statuto delle singole aziende.
5.  La nomina del direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda.
Art. 103
Concessione a terzi

1.  Quando ne ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, il consiglio comunale può deliberare la concessione della gestione di servizi a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica.
2.  La deliberazione di concessione deve prevedere la durata adeguatamente motivata e l'esclusione del rinnovo tacito.
3.  La concessione, per la gestione dei servizi, disciplinata secondo le vigenti norme in materia, deve essere inoltre regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica dalla gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 104
Le società per azioni

1.  Per la gestione di un servizio pubblico locale a carattere imprenditoriale, il Comune può, secondo la legge, promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni, anche mediante accordi di programma, a prevalente capitale pubblico locale.
2.  La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.
3.  Può, altresì, partecipare anche con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la programmazione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale e la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
Art. 105
Nomina e revoca degli amministratori

1.  La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni comunali è effettuata dal sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio.
2.  Gli amministratori debbono essere nominati fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.
3.  Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dal sindaco, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di Governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di comprovato pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione. Contemporaneamente il sindaco provvede alla sostituzione degli amministratori revocati.
Art. 106
Direttore e personale delle aziende e delle istituzioni

1.  La nomina del direttore delle aziende e istituzioni può avvenire per concorso pubblico o per contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
2.  La revoca del direttore può essere disposta dalla giunta, previo parere del direttore generale del Comune, o per inefficienza o incompatibilità. La revoca deve avvenire previa contestazione degli addebiti, assicurando il contraddittorio con l'interessato.
3.  Per la copertura dei posti delle istituzioni e delle aziende speciali, il Comune può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
Titolo VI
FORME DI COOPERAZIONE
Art. 107
Consorzi

1.  Il Comune può provvedere alla gestione di servizi anche tramite la partecipazione a consorzi con altri Comuni.
2.  Il consorzio è regolato secondo le clausole previste dalla convenzione e le norme del proprio statuto; per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme relative alle aziende speciali.
3.  Lo statuto e le convenzioni sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 108
Convenzioni

1.  Il Comune delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme di controllo e di indirizzo da parte del consiglio comunale.
3.  Le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali è affidato o delegato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Art. 109
Accordi di programma

1.  Il Comune, per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Comuni, della Provincia regionale, della Regione, di amministrazioni statali, di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, può concludere un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  La competenza a stipulare l'accordo di programma è del sindaco; il contenuto generale dell'accordo viene determinato dal consiglio o dalla giunta con propri atti, secondo le rispettive competenze.
3.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4.  L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
7.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo VII
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 110
Ordinamento

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune è, inoltre, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4.  Il regolamento disciplina l'applicazione dei tributi comunali e la gestione delle entrate extratributarie, prevedendo la partecipazione in quota degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, secondo le norme di legge.
5.  Il regolamento determina, altresì, le modalità di utilizzazione dei beni comunali, di gestione e conservazione del patrimonio comunale, disciplinando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.
Art. 111
Gestione finanziaria e contabile

1.  La gestione finanziaria e contabile del Comune si svolge secondo le modalità, le attribuzioni e competenze definite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3.  La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine entro il mese di novembre di ogni anno, la giunta presenta al consiglio il progetto di bilancio per l'esercizio successivo, corredato della relazione previsionale e programmatica e del progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4.  I documenti previsti dal precedente comma sono approvati dal consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 112
Controllo di gestione

1.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti, servizi e obiettivi.
2.  Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3.  Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i dirigenti responsabili dei servizi riferiscono periodicamente circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4.  Il consiglio conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, al collegio dei revisori dei conti, al direttore generale ed ai dirigenti responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 113
Conti consuntivi

1.  Il conto consuntivo del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni è presentato al consiglio comunale entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento ed approvato entro il successivo 30 giugno.
2.  Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
Art. 114
Patrimonio

1.  I beni immobili appartenenti al patrimonio sono gestiti con criteri di efficienza ed economicità.
2.  I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3.  La cessione dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con procedura di evidenza pubblica.
Art. 115
Revisione del conto

1.  Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Sono altresì previsti i sistemi e i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del Comune e i revisori dei conti.
2.  La legge disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore dei conti, nonché le modalità di revoca e di decadenza.
3.  La legge ed il regolamento fissano limiti all'affidamento degli incarichi di revisore dei conti.
Art. 116
Tesoreria

1.  Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione delle entrate di pertinenza comunale, escluse quelle esatte direttamente dal Comune, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b)  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c)  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali ai sensi della normativa vigente.
2.  I rapporti tra Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione deliberata dal consiglio comunale.
Art. 117
Regolamento di contabilità

1.  Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi fissati dallo statuto e dall'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
Titolo VIII
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
Art. 118
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
2.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3.  Il sindaco, il segretario generale, il direttore generale ed il dirigente responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4.  Se il fatto dannoso sia imputabile al consiglio, alla giunta ed al sindaco la denuncia è fatta a cura del collegio dei revisori dei conti.
Art. 119
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4.  La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per statuto o per regolamento.
5.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 120
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto di gestione.
Art. 121
Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

1.  Il responsabile del servizio interessato e il responsabile del servizio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta.
2.  I dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.
Titolo IX
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 122
Modificazioni e abrogazione dello statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono approvate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Qualora la proposta di modifica o di abrogazione dello statuto ottenga soltanto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la proposta é approvata se viene raggiunta per due volte tale maggioranza.
3.  La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non é valida se non é accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 123
Termine per l'adozione dei regolamenti

1.  Il consiglio approva o adegua, se già approvati, i regolamenti previsti dal presente statuto entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2.  Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarli le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte la norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogare espressamente, modificarle e adeguarle al nuovo ordinamento comunale.
Art. 124
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2.  Lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni è inviato al Ministero dell'interno ed all'Assessorato regionale degli enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.  Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4.  La giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la divulgazione e la conoscenza dello statuto tra la popolazione del Comune.
5.  Il segretario generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
(2004.36.2372)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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