REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 OTTOBRE 2004 - N. 41
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 20 settembre 2004, n. 1146.
Uso extraospedaliero del defibrillatore semiautomatico da parte di personale non sanitario. Legge n. 120/2001 e legge n. 69/2004.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE UU.SS.LL. DELLA REGIONE SICILIANA
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIANA
AI RESPONSABILI DELLE C.O. S.U.E.S. 118 PRESSO A.R.N.A.S CIVICO - PALERMO; A.O. S. ELIA - CALTANISSETTA; A.O. PAPARDO - MESSINA; A.O. CANNIZZARO - CATANIA
AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO O.E.R. ASSESSORATO DELLA SANITA'
AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO F.S.R. ASSESSORATO DELLA SANITA'
L'art. 1, al comma 1, della legge n. 120/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 69/2004, ha previsto l'uso del defibrillatore semiautomatico in ambienti extraospedalieri da parte di personale non sanitario che ha ricevuto specifica formazione per le manovre di rianimazione cardiopolmonare. L'art. 1, comma 2, della medesima legge demanda alle regioni di disciplinare il percorso teorico pratico che abilita il personale non sanitario all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera e nell'ambito della rete S.U.E.S. 118. Al riguardo, tenuto conto anche di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 febbraio 2003, con il documento recante "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici", nonché delle recenti disposizioni in materia di formazione del personale operante nel S.U.E.S. 118, emanate da questo Assessorato con il decreto 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 9 aprile 2004, si ravvisa la necessità di regolamentare in maniera uniforme ed univoca, in tutto il territorio della Regione siciliana, la disciplina di cui all'oggetto.
Pertanto, alla luce di quanto in premessa, questo dipartimento I.R.S. ritiene opportuno emanare le seguenti direttive in ordine all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, da parte di personale non sanitario, in ambiente extraospedaliero.
1.  Il personale civile appartenente ad associazioni di volontariato operanti nella rete S.U.E.S. 118, il personale dipendente delle forze dell'ordine e da tutte le altre amministrazioni, in possesso di attestazione di operatore B.L.S. e B.L.S. - D, conseguita presso le strutture sanitarie abilitate al rilascio secondo la normativa antecedente alle disposizioni di cui al decreto 25 marzo 2004, dovrà richiedere tramite le strutture di appartenenza apposita validazione dell'attestato conseguito, che sarà rilasciata dalle aziende ospedaliere sede di C.O. 118 del bacino di appartenenza.
2.  L'istanza di validazione dell'attestato conseguito secondo la normativa antecedente al decreto 25 marzo 2004 dovrà essere inoltrata all'azienda unità sanitaria locale di competenza, che provvederà a formulare richiesta ufficiale al D.G. dell'A.O. sede della centrale operativa 118 competente per territorio.
3.  Il numero di operatori ammessi per ogni sessione di validazione sarà concordato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale con il direttore generale dell'A.O. sede di C.O. 118 ed il responsabile di C.O. competente per bacino.
4.  La validazione consisterà nella verifica del livello di formazione raggiunto dall'operatore non sanitario nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare B.L.S. e
B.L.S. - D.
5.  La validazione che conferisce all'operatore l'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera è nominativa ed ha validità annuale.
6.  Sarà istituito presso le C.O. 118 apposito elenco nominativo degli operatori non sanitari autorizzati all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in sede extra-ospedaliera; tale elenco, sarà trasmesso alle aziende unità sanitarie locali, alle associazioni di volontariato e amministrazioni che a vario titolo operano nel sistema S.U.E.S. 118.
7. La validazione dovrà essere rinnovata annualmente con le medesime modalità di cui ai punti nn. 2, 3 e 4 della presente circolare.
8.  La procedura di validazione di cui al punto 7, che abilita all'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera, va applicata con cadenza annuale anche al personale non sanitario che frequenterà i corsi di cui agli artt. n. 11 e n. 12 del decreto 25 marzo 2004.
9.  Gli oneri eventualmente derivanti saranno a carico delle associazioni e delle amministrazioni da cui dipende il personale che fa richiesta di validazione dell'attestato precedentemente conseguito.
10.  Le associazioni e amministrazioni che sono in possesso di apparecchi defibrillatori semiautomatici, con onere a proprio carico, hanno l'obbligo della verifica della funzionalità, manutenzione e revisione periodica degli apparecchi secondo la normativa vigente.
11.  Le medesime strutture comunicheranno gli estremi dell'avvenuto controllo dei defibrillatori in conformità alla normativa vigente alle C.O. 118, alle AA.OO. e alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, che cureranno l'istituzione di apposito registro con la specifica del modello e la sede dove l'apparecchio è ubicato. I controlli degli apparecchi defibrillatori semiautomatici saranno effettuati con cadenza almeno annuale.
12.  E' fatto obbligo alle aziende unità sanitarie locali, AA.OO., A.O.P.U., strutture sanitarie private e/o accreditate, associazioni di volontariato e ad ogni altra amministrazione da cui dipende, a qualsiasi titolo, personale non sanitario abilitato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera, di promuovere con cadenza almeno annuale percorsi di aggiornamento per il suddetto personale.
13.  Tali percorsi di aggiornamento, sia sotto il profilo didattico che operativo, saranno concordati dalle suddette strutture con il direttore generale dell'azienda sede di C.O. ed il medico responsabile della C.O., ai quali compete in via esclusiva l'autorizzazione e convalida dei percorsi di aggiornamento succitati.
14.  I percorsi di aggiornamento sono finalizzati e condizionanti per il rinnovo annuale della validazione che autorizza il personale non sanitario all'uso del defibrillatore semiautomatico.
15.  Ogni onere eventualmente derivante per la promozione, organizzazione ed autorizzazione dei percorsi di aggiornamento di cui sopra resta a totale carico delle associazioni e amministrazioni richiedenti.
La presente circolare sarà trasmessa per la pubblicazione nella parte I della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI
(2004.40.2537)102


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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