REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 OTTOBRE 2004 - N. 41
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 15 settembre 2004.
Disposizioni relative al prelievo venatorio della coturnice siciliana nella stagione 2004/2005.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 33/97, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, che consente l'attività venatoria nei confronti della coturnice siciliana (Alectoris greca whitakeri) dal 1° ottobre al 30 novembre, previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti, all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai censimenti in modo da non compromettere la conservazione della specie a livello locale;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, nel quale si ribadisce che il prelievo venatorio della coturnice è subordinato al censimento di consistenza e che sulla scorta dei dati acquisiti mediante gli indici di consistenza relativa, le ripartizioni faunistico-venatorie sono incaricate di quantificare il successo riproduttivo della specie e quindi commisurarne il prelievo venatorio da potere effettuare, con l'introduzione di un limite annuo di capi da poter prelevare;
Visto il proprio decreto n. 678 del 16 giugno 2004, di emanazione del calendario venatorio relativo alla stagione 2004/2005;
Visto, in particolare, l'art. 2, lett. e), dell'allegato A del predetto decreto, con il quale si dispone che il prelievo venatorio della coturnice sarà autorizzato con apposito provvedimento assessoriale, da emanarsi entro il 15 settembre 2004, che individuerà, acquisiti i necessari censimenti e sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, le zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C., i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco temporale: 2 ottobre - 29 novembre 2004, e il numero massimo di capi abbattibili da ciascun cacciatore nell'intera stagione venatoria, nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio 2004/2005;
Viste le indicazioni dell'I.N.F.S. sullo svolgimento dei censimenti e sulle modalità di prelievo della coturnice;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Ragusa non sono stati effettuati i relativi censimenti;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella provincia di Messina, pur essendo stati effettuati i censimenti primaverili, non sono stati effettuati i censimenti estivi;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella provincia di Catania, dalle risultanze dei censimenti effettuati sia primaverili che estivi, non ricorrono le condizioni che consentono un prelievo della specie;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa che, sulla scorta dei dati ricavati dai censimenti, primaverile ed estivo, effettuati in conformità alle modalità suggerite dall'I.N.F.S. nelle zone collinari vocate del territorio provinciale, ha riscontrato un notevole incremento della presenza della specie, per cui ritiene possibile il prelievo venatorio di un solo capo giornaliero, con un tetto massimo di due capi annui, per cacciatore, nei seguenti territori:
-  A.T.C. SR1: territori dei comuni di Buccheri , Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino;
-  A.T.C. SR2: territori dei comuni di Avola, Canicattini Bagni, Noto e Rosolini;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani che, sulla scorta dei dati ricavati dai censimenti, primaverile ed estivo, effettuati in conformità alle modalità suggerite dall'I.N.F.S. sia nelle aree dove normalmente è consentito l'esercizio venatorio che nelle aree in cui è interdetto, ha riscontrato discreto incremento della specie, per cui ritiene possibile il prelievo venatorio nel solo A.T.C. TP1 di un solo capo giornaliero, con un tetto massimo di due capi annui, per cacciatore;
Sentito il comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta del 14 settembre 2004;
Considerato che dai censimenti effettuati si evince che la maggiore presenza della specie è stata rilevata all'interno di aree demaniali e di aree protette dove è assolutamente vietato l'esercizio venatorio;
Ritenuto che un minimo prelievo di tipo venatorio della coturnice in un ristretto territorio ove è normalmente consentita l'attività venatoria e per un breve periodo non compromette la conservazione della specie né a livello locale né a livello regionale;
Ritenuto, pertanto, in applicazione delle disposizioni del piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 e del calendario venatorio 2004/2005, di potere autorizzare l'esercizio venatorio nei confronti della coturnice con limitazioni di luoghi e di capi da abbattere;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto espresso in premessa, il prelievo venatorio della coturnice nella stagione 2004/2005 è consentito nel periodo 2 ottobre - 29 novembre 2004 incluso, esclusivamente nel seguente territorio:
-  A.T.C. SR1: territori dei comuni di Buccheri , Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino;
-  A.T.C. SR2: territori dei comuni di Avola, Canicattini Bagni, Noto e Rosolini;
-  A.T.C. TP1: in tutto il territorio.

Art. 2

Il cacciatore può prelevare un solo capo al giorno e complessivamente non più di due capi per l'intera stagione venatoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 2004.
  LEONTINI 

(2004.40.2563)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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