REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 OTTOBRE 2004 - N. 41
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 17 settembre 2004.
Sistema di determinazione del numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum popolare.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione, così come da ultimo modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
Vista la legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, con la quale è stata dettata la disciplina relativa al referendum previsto dall'art. 17bis dello Statuto;
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, con il quale è stato approvato il testo unico che disciplina l'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali;
Considerato che l'art. 17bis dello Statuto e l'art. 1 della legge regionale n. 14/2001 prevedono che le leggi ivi contemplate siano sottoposte a referendum qualora, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori ovvero, nell'ipotesi in cui la legge sia stata approvata con la maggioranza dei 2 terzi, un trentesimo degli elettori della Regione;
Rilevato che il numero degli elettori non costituisce un dato fisso, bensì variabile nel tempo in dipendenza delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni che vengono apportate in sede di revisione delle liste elettorali;
Ritenuto di dover prendere come riferimento, ai fini della determinazione del numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum popolare di cui all'art. 17bis dello Statuto, i dati risultanti dall'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico n. 223/1967;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 17bis dello Statuto e dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, il numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum popolare è determinato in rapporto al numero degli elettori della Regione, quale risulta dall'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 settembre 2004.
  STANCANELLI 

(2004.39.2520)
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050
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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