REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2004 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Zafferana Etnea


Lo statuto del Comune di Zafferana Etnea è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 27 gennaio 1996.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 29 del 30 aprile 2004 ed entrato in vigore il 1° luglio 2004.
Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art.  1
Autonomia del Comune

1.  Il Comune di Zafferana Etnea, Provincia regionale di Catania, è ente locale territoriale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione; ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite; è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, che esercitano favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Il Comune ha, altresì, autonomia finanziaria di entrata e spesa, nell'ambito della quale, stabilisce e applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio; ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
2.  Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare i principi della democrazia, della trasparenza amministrativa e della legalità.
Art.  2
Finalità

1.  Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale, civile, culturale e morale.
2.  Il Comune ispira la propria azione amministrativa al principio della trasparenza, dell'imparzialità, della razionalità, dell'immediatezza e semplificazione nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento, l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita nella gestione dell'ente locale. Ispira, altresì, la propria azione al principio di sussidiarietà, secondo cui l'esercizio delle funzioni pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini. In virtù di tale principio, riconosce, altresì nei soggetti privati e nelle formazioni sociali, i principali attori della vita sociale nello svolgimento delle funzioni di pubblica utilità, intervenendo esclusivamente ove non siano in grado di provvedervi.
3.  Promuove e rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa dei cittadini e favorisce le forme di associazione e di cooperazione volte allo sviluppo armonico della comunità locale.
4.  Promuove lo sviluppo e la tutela delle famiglie nel rispetto delle tradizioni civili e religiose della collettività locale.
5.  Il Comune tutela e salvaguarda le risorse naturali e ambientali per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, opera per la coesistenza delle diverse specie viventi ed ispira la propria azione alla difesa e valorizzazione dei valori storici, artistici, culturali e delle tradizioni locali.
6.  Il Comune promuove azioni tendenti a garantire l'attuazione piena del diritto allo studio, alla cultura e alla educazione permanente e ricorrente.
7.  Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto ad un lavoro socialmente utile per tutti i cittadini ed in particolare per i giovani, anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.
8.  Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazioni sociali per le donne e per gli uomini. Il Comune promuove azioni propositive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazioni sociali per le donne e per gli uomini. Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125. L'ente istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte, di diritto, le elette nel consiglio comunale e le rappresentanti delle associazioni femminili zafferanesi. Le modalità di costituzione, di funzionamento e i compiti di tale commissione saranno disciplinati dal regolamento. Gli organi comunali in relazione alla propria competenza assicurano la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e egli organi collegiali del Comune nonché nelle "aziende ed istituzioni da esso dipendenti".
9.  Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e alla solidarietà internazionale, per l'integrazione dei lavoratori extracomunitari e per il rigetto di ogni azione di guerra fra i popoli.
10.  Il Comune riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce insieme alla famiglia, alla scuola ed agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile.
11.  Nel perseguire le proprie finalità il Comune assume il metodo della programmazione democratica e partecipa, tenendo presente, in linea di massima, gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e degli altri enti pubblici che operano nel territorio.
12.  I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme specifiche, le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'alto commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, avente ad oggetto "Attività normativa degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione sull'ordine cronologico nella trattazione degli appalti; la concessione dei contributi od interventi assistenziali; la scelta dei componenti la commissione edilizia; la programmazione e la priorità delle opere da eseguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'introduzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
13.  Il Comune riconosce e quindi valorizza il ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva. A tal fine, in collaborazione con altri enti ed associazioni di base, si adopera perché l'attività sportiva possa diventare pratica diffusa in tutti gli strati e fasce di età della popolazione.
Art.  3
Territorio - Sede comunale

1.  Il territorio comunale è quello determinato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'istituto centrale di statistica.
2.  Di esso fanno parte il capoluogo, le frazioni di Fleri, Pisano, Petrulli e le borgate Sarro-Civita, Passopomo, Airone-Emmaus, Poggiofelice, Caselle ed ha una superficie complessiva di ha. 7.612. Confina a nord con il territorio dei Comuni di S. Alfio e Milo, ad est con i Comuni di Santa Venerina e Giarre, a sud con i Comuni di Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci Sant'Antonio ed Acireale e ad ovest con il Comune di Nicolosi.
3.  La sede del Comune è sita nel palazzo municipale ed in essa di svolgono, di norma, le adunanze degli organi collegiali. In casi eccezionali il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
Art.  4
Stemma e gonfalone

1.  Lo stemma del Comune è costituito da una corona d'argento sovrastante uno scudo troncato che riporta, nella sezione superiore una aquila di colore nero, su sfondo oro, che afferra due grappoli d'uva porpora, e nella sezione inferiore di detto scudo, la rappresentazione dell'Etna, in verde nella parte inferiore e innevata all'estremità, con eruzione lavica sfiammante verso un campo di cielo in azzurro tenue e colata rossa sul fianco sinistro; il tutto coronato in basso con due fronde, di alloro e di quercia, legate all'estremità inferiore da nastro tricolore.
2.  Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare di colore rosso porpora, ornato con ricami d'oro e al centro, lo stemma civico, come descritto al comma precedente, con in basso, l'iscrizione centrata in oro "Comune di Zafferana Etnea".
3.  L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinata dalla legge e dal regolamento.
Art.  5
Servizi sociali

1.  Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali compresi quelli di protezione civile e di sicurezza sociale, con particolare riguardo ai servizi comunali interni ed esterni, alla promozione culturale, ai trasporti, alla viabilità e traffico, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
2.  Concorre, altresì, con gli enti e con le associazioni all'uopo costituite ad assicurare l'assistenza agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai portatori di handicap.
3.  In concorso con l'Unità sanitaria locale ed altri organismi sanitari tende ad assicurare alla comunità, sempre nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della salute dei singoli, con riferimento all'ambiente ed ai luoghi di lavoro.
4.  Il Comune, nell'ambito e secondo le modalità previste dalle leggi nazionali e regionali, attua sempre nei limiti delle proprie competenze, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture onde facilitare il diritto allo studio.
5.  Il Comune tutela e valorizza con opportune iniziative avvalendosi anche della partecipazione di enti pubblici, associazioni, privati, il proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale ed ambientale.
6.  Nell'ambito comunale attuerà interventi sociali e sanitari previsti dalla legge n. 104/92, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. A tal fine si utilizzeranno tutti gli strumenti giuridici per la disciplina ed il coordinamento degli interventi con i servizi sociali, sanitari ed educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.
Art.  6
Sviluppo economico, utilizzazione ed assetto del territorio

1.  Il Comune con la propria azione regolamentare ed amministrativa indirizza e coordina lo sviluppo economico della comunità locale. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
2.  Avuto riguardo alla realtà socio-economica locale, il Comune promuove opportune azioni, mirate allo sviluppo delle attività lavorative preminenti con particolare interesse per l'agricoltura, l'apicoltura, il turismo, l'artigianato ed il commercio attraverso l'organizzazione o il patrocinio di corsi di formazione, convegni, mostre, mercati, sagre al fine di valorizzare i prodotti tipici locali ed esaltare le inestimabili risorse naturali ambientali del suo territorio.
3.  Il Comune favorisce una politica di assetto, controllo e pianificazione del territorio tesa ad uno sviluppo in cui siano rese compatibili le esigenze ambientali con quelle produttive.
4.  Il Comune in particolare:
a)  vigila affinché l'assetto del territorio favorisca la protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità assicurando un giusto equilibrio tra realtà ambientali ed attività umane;
b)  vigila su tutto il territorio al fine di garantire un uso del suolo e del sottosuolo, in armonia con la pianificazione urbanistica, e di debellare ogni forma di abusivismo;
c)  organizza, all'interno del territorio, un sistema di viabilità, trasporti, e parcheggi, idoneo a soddisfare le esigenze della comunità;
d)  adotta opportune iniziative per il superamento delle barriere architettoniche;
e)  promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.
5.  Il Comune si adopera per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorisce la soluzione del bisogno abitativo e scoraggia la speculazione sui suoli.
Art.  7
Programmazione

1.  Il Comune, nell'ambito della propria competenza:
a)  determina gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale organizzando la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b)  assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio;
c)  concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2.  Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.
3.  Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla programmazione negoziata, nel rispetto dell'art. 2, comma 203, legge n. 662/96. A tal fine, il Comune stipula accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare, e tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Definizione degli organi
Art.  8
Organi del Comune

1.  Sono organi di Governo del Comune: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta comunale.
2.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.  Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante dell'ente; egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4.  La giunta comunale è organo di nomina sindacale, collabora con il sindaco e svolge attività propositive e di impulso nell'amministrazione attiva del Comune.
5.  Al sindaco, alla giunta ed al consiglio si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza e responsabilità.
Art.  9
Obbligo di astensione

1.  Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni, ivi comprese le fasi della discussione e votazione, riguardanti interessi propri o del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, o del coniuge o di parenti o di affini sino al quarto grado. Parimenti devono astenersi dal conferire impieghi o incarichi professionali ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2.  Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al segretario ed al vice-segretario, in caso di sua sostituzione.
Capo II
Il consiglio comunale
Art.  10
Il consiglio comunale - Elezione

1.  L'elezioni del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti individuali di preferenze.
4.  Entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria del Comune delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco, i candidati a consiglieri comunali e alla carica di sindaco devono depositare una dichiarazione con firma autenticata delle spese che presuntivamente sosterranno per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento: le suddette dichiarazioni saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio del Comune fino alla data delle elezioni.
5.  Entro tre mesi dalle elezioni o dalla nomina, i consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori devono depositare presso la segreteria del Comune le dichiarazioni prescritte dall'art. 7 della legge regionale n. 128/82 e precisamente:
1)  una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore e di sindaco di società con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte sui redditi delle persone fisiche;
3)  una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
6.  La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune. I soggetti tenuti alle dichiarazioni decadono dalla carica ove le omettono nel termine di diffida stabilito in trenta giorni. Il procedimento per la diffida e l'eventuale decadenza viene promosso dal consiglio comunale a maggioranza dei presenti.
Art.  11
Prerogative dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio.
3.  Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune. Le funzioni della conferenza dei capi gruppo sono stabilite dal regolamento.
4.  Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo potrà disciplinare altre forme e modalità di presentazione degli atti ispettivi.
5.  Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli enti o aziende dipendenti, tutte le notizie utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme ed i modi disciplinati dall'apposito regolamento.
6.  E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7.  Il consigliere comunale presenta le proprie dimissioni per iscritto alla segreteria comunale dell'ente, o al consiglio in corso di seduta. Esse hanno efficacia immediata, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
8.  Il consigliere comunale decade, oltre ai casi previsti dalla legge, anche per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza che sia pervenuta, in corso di seduta, al presidente, la giustificazione della assenza. L'assenza deve sempre risultare da atto o comunicazione scritta del consigliere. La decadenza è pronunciata, in via definitiva, dal consiglio con propria deliberazione. A tal riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'assenza maturata ai termini di cui sopra da parte di un consigliere, provvede ad invitare il segretario comunale ad avviare il procedimento di decadenza, previa comunicazione scritta all'interessato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Il consigliere ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, di presentare memorie, documenti e ogni altro atto probatorio a giustificazione delle assenze. Scaduto il termine di cui sopra, il segretario comunale trasmette la documentazione inerente il procedimento al presidente del consiglio, il quale sottopone ogni decisione al consiglio comunale, il quale delibera motivatamente con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica.
9.  Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
10.  Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, al fine della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune dove, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
11.  Per assicurare la massima trasparenza, ciascun consigliere è tenuto, dall'inizio del suo mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82 relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive. Tale adempimento è obbligatorio anche per i componenti delle aziende speciali, istituzioni etc... dipendenti dall'ente.
Art.  12
Norme di funzionamento

1.  Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
a)  le modalità di convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte;
b)  la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
c)  la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
d)  la presentazione e le modalità degli atti ispettivi, salvo quanto disposto al comma 4 dell'art. 11 del presente statuto;
e)  l'organizzazione dei lavori del consiglio anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
Art.  13
Adunanze e sedute

1.  La prima adunanza del nuovo consiglio è disposta dal presidente uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di voti di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea sino alla elezione del presidente.
2.  Sia nella prima adunanza sia in quelle successive, in caso di vacatio bisognerà procedere prioritariamente alla surroga dei consiglieri mancanti onde ripristinare il plenum del collegio.
3.  La prima convocazione del consiglio comunale eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/92, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere anziano per preferenze individuali. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai commi precedenti, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
4.  Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento e comunque ogni qualvolta si debbono esprimere giudizi morali su persone.
5.  La data, l'ora e l'ordine del giorno sono, di norma, pubblicizzate mediante manifesto da affiggere in tutto il territorio comunale.
6.  Le modalità di svolgimento delle sedute sono disciplinate dal regolamento.
Art.  14
Presidenza del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione, nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice-presidente a maggioranza semplice.
2.  In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente, con funzioni vicarie; in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il consigliere che viene eletto presidente assume subito la carica subentrando nella presidenza dell'adunanza al consigliere anziano.
4.  Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso. Presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa il calendario dei lavori secondo quanto previsto dal regolamento in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto e dalla legge.
5.  I poteri e gli obblighi del presidente del consiglio, sono disciplinati dal regolamento.
6.  La presidenza del consiglio comunale è dotata di appositi stanziamenti di spesa, previsto in bilancio, per le attività di funzionamento dello stesso e per le attività promosse dal consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali. I provvedimenti di spesa sono adottati dal responsabile del servizio competente, su direttiva del presidente del consiglio comunale.
Art.  15
Sessione e convocazione

1.  Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente.
2.  Il consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria tre volte l'anno: entro il mese di giugno per deliberare il rendiconto di gestione; entro il mese di settembre per deliberare la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dell'equilibrio di bilancio; entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione.
3.  Il consiglio può riunirsi in sessione straordinaria in ogni altro periodo dell'anno:
a)  per determinazione del presidente;
b)  per richiesta del sindaco;
c)  per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali.
Secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
4.  Le modalità di convocazione, la diramazione dell'avviso di convocazione, l'ordine dei lavori, sono disciplinati dal regolamento.
5.  In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione, se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se i relativi atti non siano stati preventivamente messi a disposizione dei componenti del collegio, nei termini previsti dal regolamento e, comunque, almeno 24 ore prima nei casi di urgenza.
6.  Le sedute dei consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza semplice dei presenti, sia dal consiglio stabilito diversamente. La seduta è sempre segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone con esclusione della elezione dei componenti del collegio di revisione dell'ente e del difensore civico.
Art.  16
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1.  Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione, quando è presente un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei componenti in carica, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.
2.  Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione, e solo qualora ne faccia richiesta uno dei consiglieri presenti o venga eseguito direttamente dal segretario comunale.
3.  La mancanza del numero legale, accertato nei modi indicati al comma precedente, comporta, per una sola volta, la sospensione di un'ora della seduta. Alla ripresa qualora, dopo l'appello nominale, manchi il numero legale previsto dal comma 1, la seduta è rinviata in seconda convocazione il giorno successivo alla stessa ora, senza necessità di ulteriore avviso.
4.  In seconda convocazione, il consiglio è validamente riunito con la presenza, accertata in sede di apertura con appello nominale, di un numero di componenti pari a 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
5.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero dei voti.
6.  La verbalizzazione delle sedute è fatta dal segretario comunale o vice segretario in caso di sua assenza o impedimento.
7.  Alle sedute del consiglio è tenuto a partecipare il sindaco o un assessore da lui delegato. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento senza diritto di voto del sindaco e della giunta.
Art.  17
Competenze del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali in conformità alle leggi ed alle norme statutarie.
2.  Il documento programmatico di cui all'art. 34 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, costituisce il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo.
3.  Il consiglio comunale adempie funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza esclusiva limitatamente agli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91, con esclusione di quelli di cui alla lettera n).
4.  Le competenze di cui alla lett. n)  dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/91, sono attribuite al sindaco. I relativi atti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità secondo quanto previsto dalla legislazione regionale in materia. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
5.  L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
6.  Il consiglio comunale esplica le funzioni di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, non riservate dallo statuto o dalla legge ad altri organi dell'ente. Esercita altresì, il controllo politico-amministrativo e la revisione economica-finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione delle apposite commissioni speciali come previsto dal regolamento e l'istituzione di commissioni di indagini come previsto dall'art. 19 del presente statuto.
7.  Il consiglio, nell'esercizio del proprio compito d'istituto:
a)  segnala all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione degli interventi sostitutivi e del controllo sugli organi per le ripetute e persistenti violazioni da parte del sindaco degli obblighi previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente;
b)  esprime le proprie valutazioni sulla relazione semestrale, sullo stato di attuazione del programma, resa dal sindaco ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n.7/92;
c)  esprime le proprie valutazioni sulla composizione della giunta come previsto dalla legge, nonché sui provvedimenti sindacali di revoca degli assessori;
d)  delibera sulla mozione di sfiducia al sindaco nei modi stabiliti dalla legge.
Art.  18
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio può avvalersi di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale e con deliberazioni adottate a scrutinio segreto. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina le organizzazioni e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazioni di rappresentanti degli interessi diffusi.
2.  Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Art.  19
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, al fine di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di commissioni di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali membri supplenti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3.  La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4.  La commissione per l'espletamento dell'incarico, ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può sentire i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Ha, inoltre, il diritto di accesso, mediante esami ed eventuali copie, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali, con l'osservanza del segreto istruttorio.
5.  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. I verbali della commissione saranno redatti dal segretario del Comune o da un dipendente del Comune incaricato dal presidente, anch'egli tenuto ad osservare il segreto istruttorio.
6.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Capo III
Il sindaco
Art.  20
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche per i casi di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le operazioni elettorali e per la procedura di proclamazione e le operazioni di convalida si applica la legge regionale in materia.
2.  Il sindaco presta giuramento dinnanzi al consiglio comunale.
3.  In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissione o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92, esplicitato dal seguente art. 21 del presente statuto.
4.  Per assicurare la massima trasparenza, il sindaco è tenuto, all'inizio del suo mandato, agli adempimenti previsti dalla legge e dal presente statuto, relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.
Art.  21
Durata in carica del sindaco

1.  Il sindaco dura in carica 5 anni. Entra in carica appena espletate le operazioni di convalida ed assume le funzioni appena prestato giuramento.
2.  Il sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
3.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del sindaco, la giunta comunale decade, mentre il consiglio comunale rimane in carica fino a nuove elezioni.
4.  Le dimissioni presentate dal sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal segretario comunale al CO.RE.CO., al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
5.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
6.  Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
7.  Se la mozione viene approvata si procede alla cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale, e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore agli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 11, legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art.  22
Generalità

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta, assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti. Salve le competenze attribuite ad altri organi di Governo o ai dirigenti, il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2.  Spetta al sindaco mantenere l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico e del conseguimento degli scopi dell'ente.
3.  Il sindaco coordina e promuove l'attività dei singoli assessori e, per un migliore espletamento delle sue attività, può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti previsti dalla legge.
4.  Spetta al sindaco svolgere attività propositive o di impulso nei confronti del consiglio e della giunta.
5.  Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita, le funzioni di ufficiale di Governo.
6.  La legge disciplina l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
7.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
Art.  23
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, nomina, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune e al segretario.
In particolare, il sindaco, inoltre:
a)  è garante dell'attuazione e dell'osservanza delle leggi dello stato, della Regione e dei regolamenti e del presente statuto;
b)  ha la rappresentanza generale del Comune;
c)  assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione, lo Stato e l'Unione europea, con tutte le istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
d)  può delegare la firma degli atti di propria competenza al segretario comunale o ai dirigenti;
e)  dispone delle nomine attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto;
f)  propone gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del Comune;
g)  rappresenta il Comune in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine ed incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
h)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
i)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
l)  adotta le ordinanze ordinarie previste dalle leggi e dai regolamenti;
m)  indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
n)  esercita, come previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92, le competenze previste dalla lett. n)  dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91;
o)  conferisce con proprio atto ai soggetti in possesso dei requisiti, le funzioni di messo comunale.
Art.  24
Altre attribuzioni del sindaco

1.  Il sindaco oltre alla funzione e ai doveri propri della carica:
a)  dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive ai dirigenti e responsabili di servizio sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di Governo dell'ente e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullgestione amministrativa;
c)  acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
d)  promuove indagini e verifiche amministrative sulle attività del Comune;
e)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore;
f)  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza da parte degli uffici e dei servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g)  presenta, ogni sei mesi, una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti; da comunicazione scritta ai consiglieri;
h)  per l'espletamento di attività connesse con materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92;
i)  convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica, per correlare con il presidente del consiglio, i capigruppo consiliari, il segretario comunale ed i responsabili dei servizi, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.
l)  nomina il segretario comunale nel rispetto della normativa statale in materia;
m)  nomina il direttore generale dell'ente, in caso di convenzione con altri Comuni, sino a raggiungere il limite previsto dei 15.000 abitanti, ovvero, in ogni caso, può conferire le funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000, al segretario comunale titolare;
n)  nomina i responsabili di area funzionale, cui conferisce la direzione delle posizioni organizzative e i provvedimenti di sostituzione temporanea;
o)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali (A.P.O.)  e direttivi anche con incarichi a tempo determinato, extra dotazione organica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
p)  nomina il nucleo di valutazione interno ai sensi di quanto previsto dall'apposito regolamento comunale;
q)  attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione professionale esterna, anche ad alto contenuto specialistico;
r)  nomina i responsabili dell'ufficio statistica, dello sportello unico per le attività produttive, del servizio comunale di protezione civile, dei servizi informatizzati;
s)  individua il funzionario tecnico "datore di lavoro" ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
t)  nomina l'economo comunale.
2.  Le nomine fiduciarie del sindaco hanno durata massima corrispondente a quella del suo mandato e cessano automaticamente alla cessazione dello stesso, con esclusione degli incarichi di direzione d'area affidati ai dipendenti, delle nomine dei componenti della commissione edilizia comunale, del nucleo di valutazione e del direttore generale, i quali continuano ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio sino alle nuove nomine.
Art.  25
Vice sindaco

1.  Il vice sindaco è l'assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento del sindaco, ivi comprese le funzioni di cui all'art. 38 della legge n. 142/90. In tali casi, la delega opera automaticamente.
2.  Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, in ordine di età.
3.  Il sindaco può assegnare ad ogni assessore funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e per progetti integrati. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge. Il sindaco può modificare le competenze di ogni assessore, per motivi di coordinamento ed in relazione a progetti specifici, dandone comunicazione al consiglio.
4.  Ferma restando l'applicazione del sesto comma dell'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore, ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni, nonché sulle loro condizioni e bisogni.
5.  L'assessore, oltre i compiti che gli derivano dall'appartenenza all'organo collegiale, ha le seguenti competenze:
a)  propone le deliberazioni per la giunta assumendosene la responsabilità politica;
b)  controlla l'andamento dei servizi, formulando, se necessario, direttive di natura politica per garantire l'indirizzo formulato e il perseguimento degli obiettivi della giunta;
c)  emana, su delega del sindaco, atti di competenza di questo.
Art.  26
Nomina e composizione della giunta municipale

1.  La giunta municipale, è nominata dal sindaco che ne sceglie i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed a sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, è vincolato nella nomina agli assessori già proposti all'atto di presentazione della candidatura.
2.  La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede e da un numero di 6 assessori.
3.  Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri ed il sindaco, le cui cause devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica entro dieci giorni dalla nomina. L'assessore entra in carica con l'atto di nomina ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento.
4.  Agli assessori si applicano, altresì, le specifiche incompatibilità alla carica e i divieti anch'essi previsti dalla legge e le relative sanzioni.
5.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale, che ne redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono con dichiarazione scritta del sindaco.
6.  Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
7.  Per assicurare la massima trasparenza, anche gli assessori sono tenuti, all'inizio del loro mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82.
Art.  27
Durata in carica e cessazione della giunta

1.  La giunta dura in carica 5 anni e la cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. I componenti la giunta, nel corso del quinquennio, possono essere revocati dal sindaco, che ha l'obbligo di relazionare sulle motivazioni del provvedimento di revoca al consiglio.
2.  In caso di revoca, dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la giunta, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori, comunicando tale provvedimento agli organi competenti.
3.  Le dimissioni dalla carica di assessore comunale sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art.  28
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi d'urgenza, delle proposte di deliberazioni depositate in segreteria.
2.  Le modalità di convocazione, di funzionamento e di svolgimento delle sedute sono stabilite dalla stessa giunta, ivi compreso ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
3.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi, nonché professionisti la cui presenza, ritenuta opportuna, venga autorizzata dalla giunta medesima con l'assenso della maggioranza. I verbali delle deliberazioni sono redatti, a cura del segretario comunale o vice segretario, dai dipendenti dell'ente.
Art.  29
Competenze ed attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale è l'organo del Comune che compie tutti gli atti di amministrazione attribuitigli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2.  In conformità al principio della separazione tra compiti di indirizzo e controllo attribuiti agli organi di direzione politica e compiti di gestione amministrativa e finanziaria attribuiti agli organi di gestione dell'ente, la giunta comunale, persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso atti di impulso, indirizzo e direttive ai dirigenti e responsabili di servizio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.
3.  Nell'ambito dell'attività propositiva e di impulso, inoltre:
a)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
b)  adotta il piano esecutivo di gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000, predisposto dal servizio finanziario su direttiva del direttore generale, se nominato ovvero, provvede con proprio atto all'assegnazione degli obiettivi ai responsabili di posizione organizzativa, con le correlate assegnazioni finanziarie, strumentali e di personale;
c)  adotta la dotazione organica dell'ente e le sue variazioni, su proposta del direttore generale, predisponendo la programmazione del fabbisogno annuale di personale;
d)  adotta la manovra finanziaria, impositiva e tariffaria dell'ente, in stretta correlazione all'impostazione del progetto di bilancio, con esclusione dei regolamenti e di ogni atto che attiene l'ordinamento generale del tributo o della tariffa;
e)  autorizza l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
f)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni e nomina i legali cui viene conferita la difesa e rappresentanza processuale dell'ente;
g)  adotta le deliberazioni di modifica del piano esecutivo di gestione, di variazione di cassa ed effettua i prelevamenti dal fondo di riserva;
h)  predispone le bozze dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio comunale;
i)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l)  stabilisce gli orari di apertura e chiusura degli uffici di ricevimento al pubblico, nell'ambito della contrattazione decentrata, determina modelli anche flessibili in ragione dell'esigenza dell'utenza.
m)  fissa, ai sensi degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
n)  conferisce gli incarichi di progettazione delle opere pubbliche a professionisti esterni, nei limiti e con le procedure previste dalla legge;
o)  approva la progettazione preliminare delle opere pubbliche e, quella esecutiva soltanto in caso di mancanza di progettazione preliminare o di massima;
p)  adotta, tutti i provvedimenti che la legge, lo statuto o i regolamenti interni dell'ente, non riservino alla competenza di altri organi di Governo dell'ente, al segretario comunale o ai responsabili di servizio.
4.  Nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per il sindaco e gli assessori vale l'obbligo di astensione di cui all'art. 9 del presente statuto.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione - Iniziativa popolare
Art.  30
Organismi della partecipazione e della consultazione

1.  La titolarità dei diritti di partecipazione, fatta eccezione per l'esercizio del voto nel referendum, oltre ai cittadini residenti, viene riconosciuta:
-  ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano attività di lavoro, di studio o vi soggiornano per motivi turistici;
-  agli stranieri ed agli apolidi residenti o domiciliati che svolgono nel Comune la propria attività di lavoro o di studio;
-  agli emigrati del Comune.
Art.  31
Istituti della partecipazione

1.  Sono istituti della partecipazione:
a)  l'iniziativa popolare e il diritto di udienza;
b)  gli organismi di partecipazione e consultazione;
c)  i referendum;
d)  la partecipazione al procedimento amministrativo;
e)  il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
f)  il difensore civico.
Art.  32
Iniziativa popolare

1.  I titolari individuati all'art. 30, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate. Le istanze, le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, la quale ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esaminati dalla giunta comunale, entro trenta giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
2.  Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro quindici giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informando il consiglio comunale nella prima seduta.
3.  Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, il presidente del consiglio comunale è tenuto ad iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi.
4.  Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esami delle istanze, petizioni e proposte.
5.  Tutti i soggetti indicati al 1° comma, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, pertinenti con i compiti del Comune. Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta e gli interessati possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione, anche con mezzi informatici. Nel regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici saranno previste le ulteriori norme organizzative idonee a rendere effettivo il diritto di udienza.
Art.  33
Organismi di partecipazione

1.  Il Comune assicura, nella gestione dell'attività amministrativa la imparzialità, la trasparenza, il buon andamento, la partecipazione dei cittadini riuniti in associazioni.
2.  Il Comune promuove e valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Per facilitare le aggregazioni di interessi diffusi espressi da gruppi o associazioni "senza fine di lucro", con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, dei minori, delle donne, degli anziani, delle famiglie, dell'ambiente, del turismo, della protezione civile e dei servizi sul territorio, il Comune concorre attivamente, ove possibile, all'esercizio di dette attività, concedendo strutture, beni strumentali, contributi da disciplinarsi con apposito regolamento.
4.  Il consiglio comunale può istituire, anche per consulenza propria, della giunta e del sindaco, le seguenti consulte comunali:
a)  consulta per lo sport;
b)  consulta dell'economia, del lavoro e dello sviluppo turistico;
c)  consulta dei giovani;
d)  consulta delle associazioni;
e)  consulta per gli anziani;
f)  consulta per le tematiche sociali (minori, handicap, pari opportunità, extracomunitari, alcolismo e tossicodipendenza);
g)  consulta per le attività culturali, ambientali e per la pace.
Può, altresì, promuovere ogni altra forma di consultazione dei cittadini o di particolari categorie di essi, ogni qualvolta lo ritiene opportuno.
Art.  34
Riunioni ed assemblee

1.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, ai titolari dei diritti di cui all'art. 30 ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
2.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi;
c)  sottoporre proposte, programmi.
Capo II
Referendum consultivo
Art.  35
Tipologia

1.  Sono istituite le seguenti tipologie referendarie:
a)  consultivo;
b)  abrogativo.
Art.  36
Indizione e disciplina del referendum

1.  Il sindaco indice referendum consultivi quando lo richieda, la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica o 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  E' ammesso referendum su materia di esclusiva competenza comunale.
3.  Non possono essere sottoposti a referendum:
a)  i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
b)  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti od obbligazioni;
c)  i provvedimenti concernenti il personale comunale o i rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
d)  i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni d'immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  gli argomenti sui quali il consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
f)  i provvedimenti inerenti nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
g)  atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento e statuto;
h)  il diritto su atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previi accordi con quest'ultimi.
4.  I referendum consultivi comunali sono disciplinati dalle norme in vigore per i referendum consultivi regionali.
5.  La richiesta di svolgimento dei referendum di iniziativa popolare deve essere presentata da un "comitato promotore" costituito da almeno dieci iscritti nelle liste elettorali, i quali produrranno al segretario comunale istanza, con le firme autenticate, di almeno 1.000 elettori, contenente i quesiti referendari.
6.  Il segretario comunale, entro cinque giorni dal ricevimento, invia al "comitato dei garanti", di cui al successivo articolo la richiesta pervenuta.
7.  Il "comitato dei garanti" si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza contenente i quesiti referendari.
8.  La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a novanta giorni a decorrere dalla data di notifica del pronunciamento sull'ammissibilità del referendum.
9.  Il sindaco indice, entro trenta giorni dalla data di presentazione ufficiale delle firme raccolte, il referendum.
10.  I referendum sono validi se ha partecipato alla votazione almeno la metà più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
11.  Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il consiglio comunale è tenuto a discutere e a deliberare sull'argomento oggetto del quesito in sintonia con la volontà popolare.
12.  Il risultato del referendum discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale proclamazione dal consiglio comunale, vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione con opportuna delibera.
13.  Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un'anno e su non più di cinque quesiti.
14.  In caso di pluralità di richieste e quesiti, per l'accorpamento, l'ordine cronologico di presentazione determina le precedenze.
15.  Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
16.  I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza della legislatura, né nei primi dodici mesi dalle avvenute elezioni.
17.  Non si da luogo a referendum se, almeno quaranta giorni prima della consultazione popolare l'organo competente delibera sulla materia della richiesta referendaria. Il "comitato dei garanti" si pronunzia sulla conformità dell'atto deliberativo, entro cinque giorni dalla pubblicazione. Nel caso di mancata approvazione della delibera di accoglimento da parte dell'organo tutorio, il sindaco indice la nuova data del referendum entro trenta giorni.
18.  Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, lo svolgimento delle operazioni elettorali e quant'altro serva a disciplinare il referendum.
Art.  37
Comitato dei garanti

1.  I quesiti referendari, sia in ordine alla materia che alla formulazione sono sottoposti al parere di ammissibilità di un "comitato dei garanti", composto da tre componenti di cui due eletti dal consiglio comunale con la maggioranza semplice dei consiglieri assegnati, con voto limitato ad uno oltre il difensore civico.
2.  Il consiglio comunale nella selezione e scelta degli eligendi sarà guidato dai seguenti criteri:
a)  preparazione giuridico-amministrativa;
b)  imparzialità ed indipendenza dagli organi del Comune.
3.  Il "comitato dei garanti" è composto dal difensore civico, dal segretario comunale o suo delegato in veste di segretario (senza diritto di voto)  e da due cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune eletti dal consiglio comunale nelle forme previste dal 1° comma del presente articolo.
4.  Non possono essere nominati "garanti":
a)  i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti la giunta comunale, del segretario comunale, del vice segretario comunale, dei dipendenti con funzione di direzione;
b)  i componenti della giunta esterni al consiglio comunale;
c)  i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
d)  gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
e)  i candidati alle ultime elezioni amministrative comunali;
f)  gli amministratori della precedente legislatura;
g)  i cittadini con condanne penali o carichi pendenti.
5.  Il "comitato del garanti" dura in carica cinque anni ed in ogni caso coincidenti con la scadenza del consiglio comunale e si riunisce in seduta pubblica.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione
Art.  38
Istruttoria pubblica

1.  L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere di rilevante interesse pubblico, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
2.  Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
3.  Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
4.  Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale.
5.  Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.
Art.  39
Diritto di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini

1.  Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.
3.  Con apposito regolamento è assicurato ai titolari di cui all'art. 30 il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti.
4.  Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai titolari di cui all'art. 30 l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
5.  Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
6.  Il Comune al fine di dare a tutti i cittadini le informazioni sull'attività svolta dai suoi organi, può istituire un bollettino periodico, secondo quanto disciplinato da apposito regolamento consiliare.
7.  Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo IV
Difensore civico
Art.  40
Istituzione e finalità

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
2.  Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al sindaco o amministratori o al consiglio, anche di propria iniziativa, gli abusi, eventuali disfunzioni, carenze, ritardi ed irregolarità.
Art.  41
Nomina e durata in carica

1.  L'incarico di difensore civico è conferito con voto segreto dal consiglio comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nelle successive votazioni da tenersi entro trenta giorni.
2.  Il consiglio comunale nomina il difensore civico entro sessanta giorni dall'insediamento fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, scegliendo fra una rosa di nomi, appositamente segnalata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, da associazioni, da enti e parti sociali presenti nel territorio o così candidatisi a seguito di apposita domanda.
3.  Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.
4.  Il difensore civico deve possedere i requisiti di adeguata competenza e preparazione giuridico-amministrativa.
5.  Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
6.  Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo le formule previste per i pubblici funzionari.
Art.  42
Prerogative del difensore civico

1.  Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e, pertanto:
a)  interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuovere le cause;
b)  agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c)  segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale, ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d)  ha diritto di accesso, con priorità, ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
2.  Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3.  Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
Art.  43
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

1.  Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  i parenti e gli affini fino al 4° grado del sindaco e dei componenti la giunta;
d)  gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
e)  gli amministratori della precedente legislatura;
f)  coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
g)  coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso;
h)  coloro che si siano candidati nelle ultime elezioni.
2.  L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
3.  Il difensore civico non può ricoprire analogo incarico presso altro Comune a pena di decadenza, salvo che l'incarico di difensore civico venga svolto in convenzione con altri comuni. In tal caso, apposita convenzione disciplinerà in maniera proporzionale, sia le spese che l'attività prevista.
4.  L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
5.  L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro venti giorni.
6.  Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione, l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
7.  Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.
Art.  44
Modalità d'intervento Rapporti con il consiglio comunale

1.  I titolari dei diritti di cui all'art. 30 che abbiano in corso una pratica ovvero, abbiano diritto, interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune, gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno la facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
2.  Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
3.  Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione scritta all'interessato, all'ufficio competente ed al sindaco.
4.  Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza; analoga comunicazione và effettuata al sindaco per inadempienze o ritardi degli organi collegiali.
5.  Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, e può essere sentito dal consiglio comunale e formulare suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art.  45
Ufficio e indennità

1.  Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.
2.  Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli enti dipendenti.
3.  All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
4.  Al difensore civico spetta una indennità di carica pari al 50% di quella massima base attribuibile al sindaco, nonché il rimborso delle spese.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art.  46
Forme associative e di cooperazione

1.  Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge, i seguenti strumenti:
a)  le convenzioni tra Comuni e tra Comune e Provincia;
b)  il consorzio tra Comuni e la provincia e/o enti locali diversi;
c)  gli accordi di programma, conferenze di servizi e contratti di sponsorizzazione.
2.  L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
3.  Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
4.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
5.  La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
6.  La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
7.  Il Comune può stipulare, con soggetti pubblici o privati,contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi. Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.
8.  Compete al responsabile della posizione organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comunale.
Art.  47
Forme di gestione

1.  Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a)  in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di aziende speciali: per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile;
d)  a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2.  Sono cause di incompatibilità alla nomina di rappresentanti del Comune in seno agli enti, aziende, istituzioni e società, di cui al precedente comma, quelle previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92.
Art.  48
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale.
2.  Sono organi dell'azienda speciale:
a)  il presidente;
b)  il consiglio di amministrazione;
c)  il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
3.  Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal sindaco fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate competenze tecniche e/o amministrative per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4.  Non possono ricoprire la carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.
5.  I componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda restano in carica 5 anni o comunque fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina. Agli stessi spettano le indennità ed i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda stessa.
6.  La revoca del consiglio di amministrazione, debitamente motivata, è disposta dal sindaco.
7.  Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'azienda e cura i rapporti con gli organi comunali.
8.  Alla giunta comunale spetta:
a)  esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b)  riferire, annualmente, al consiglio comunale, con apposita relazione sui risultati della gestione entro il 31 maggio successivo.
9.  Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza. Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda.
10.  La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda.
11.  Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di legge in materia.
Art.  49
Istituzioni

1.  Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
2.  Sono organi dell'istituzione:
a)  il consiglio di amministrazione;
b)  il presidente;
c)  il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
3.  Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 48, comma 6 e con il medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di 4 anni e comunque fino all'insediamento dei successori, che deve aver luogo non oltre 10 giorni dalla data di nomina.
4.  Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
5.  Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
6.  Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, nonché l'entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definitivi dal regolamento.
7.  Alla giunta comunale spetta:
a)  esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b)  riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione sui risultati della gestione entro il 31 maggio.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.  50
Principi generali

1.  L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale amministrativa alla sfera burocratica.
2.  Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché dal buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
3.  Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché ai relativi regolamenti attuativi e della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Art.  51
La struttura organizzativa dell'ente

1.  Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinante la struttura organizzativa dell'ente, le competenze del personale, le modalità di accesso ai posti vacanti, è adottato dalla giunta comunale con proprio atto regolamentare, in conformità ai criteri generali contenuti nel presente statuto o specificatamente deliberati dal consiglio comunale.
3.  La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4.  L'ordinamento strutturale del Comune si articola in aree funzionali, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
5.  L'area si articola in servizi ed uffici ed è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del consiglio e della giunta.
6.  La dotazione organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
7.  La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
8.  Ad ogni area funzionale è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
9.  Ove sia ritenuto opportuno e necessario, il regolamento di sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito delle aree.
Art.  52
Incompatibilità

1.  Lo svolgimento di attività lavorative per conto di altre pubbliche amministrazioni o enti, è autorizzato, secondo le modalità previste dalla legge e previa autorizzazione dell'amministrazione.
Art.  53
Funzioni dei responsabili dei servizi

1.  Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze previste dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare:
a)  la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze di utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente statuto;
b)  la gestione amministrativa dell'attività dell'ente, nell'ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del sindaco, degli assessori e del segretario o del direttore generale se nominato. Per l'esercizio delle loro funzioni i responsabili dei servizi adottano atti anche a rilevanza esterna;
c)  ai funzionari incaricati della direzione delle aree spettano, comunque:
-  la presidenza delle commissioni di gara con le modalità che saranno previste nel regolamento dei contratti;
-  la determinazione del contenuto dei contratti secondo i criteri e nel rispetto delle clausole essenziali indicate nell'atto generale della giunta;
-  l'esecuzione di precedenti atti o provvedimenti deliberativi;
-  l'assunzione degli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti inseriti in bilancio o nel piano esecutivo di gestione se adottato;
-  la liquidazione delle spese, entro i limiti degli impegni formalmente assunti o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti di mera esecuzione di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;
-  la liquidazione delle spese a calcolo entro i limiti degli impegni assunti con le provvedimenti amministrativi;
-  gli atti costituenti dichiarazione, certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e legalizzazioni;
-  le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione di ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comunicazione delle relative sanzioni;
-  le manifestazioni di conoscenza e documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime;
-  l'approvazione dei collaudi e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture, nonché della congruità dei prezzi qualora ne abbia la competenza professionale o di conformità dei prezzi e a quelli preventivati ed approvati con atti deliberativi, o contenuti in contratti, dello svincolo di cauzioni nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;
-  gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara;
-  i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti;
-  i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune;
-  gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazione attivi e passivi;
-  le autorizzazioni, concessioni edilizie ed i provvedimenti conseguenti l'attività di vigilanza edilizia;
-  autorizzare le missioni al personale;
-  richiedere le prestazioni di lavoro straordinario al personale dipendente nei limiti delle preventive autorizzazioni concesse;
-  autorizzano i congedi e i permessi del personale nell'ambito della disciplina regolamentare;
-  esercitano potere sostitutivo nei casi di accertata insufficienza ed inefficienza della specifica attività gestionale dei livelli sotto ordinati;
-  emanano direttive ed ordini nell'ambito delle loro attribuzioni.
-  ogni altro atto o provvedimento amministrativo che la legge, lo statuto o i regolamenti interni all'ente non riservino agli organi di Governo o al segretario comunale o al direttore generale, se nominato;
2.  Il sindaco, la giunta, il segretario comunale, o il direttore generale se nominato, possono effettuare verifiche periodiche dell'attività dei funzionari; i risultati della gestione dovranno essere valutati in relazione ai piani operativi, che dovranno contenere l'indicazione dei mezzi finanziari del personale e delle condizioni lavorative ed ambientali.
3.  Ad ogni funzionario cui siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso demandati.
4.  La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio ed atti, anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
5.  Il coordinamento dei funzionari cui è affidata la direzione delle aree è di competenza del segretario comunale, il quale, se non nominato un direttore generale, eserciterà anche le funzioni di sovrintendenza degli uffici e dei servizi a mezzo di direttive e circolari, ovvero mediante indizioni di apposite conferenze.
Art.  54
Segretario comunale

1.  Il Comune ha un proprio segretario comunale titolare, dirigente pubblico, dipendente dell'agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali, quale figura istituzionale, essenziale ed obbligatoria nella struttura amministrativa dell'ente, con attribuzioni, funzioni e competenze stabilite dalla legge ovvero attribuite dal presente statuto o dai regolamenti interni dell'ente o, in per particolari casi ed in via eccezionale, conferiti dal sindaco, sempre in conformità a quanto previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2.  La nomina, la revoca e la conferma nella sede del segretario comunale, il cui status giuridico è disciplinato con legge, sono disciplinate dalla normativa in materia.
3.  Al segretario comunale, il sindaco può, con proprio provvedimento, attribuire le funzioni di direzione generale dell'ente, determinandone contestualmente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il relativo trattamento economico aggiuntivo. In tal caso al segretario comunale competono le funzioni e le attribuzioni previste e disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4.  Al segretario comunale, il sindaco può attribuire altre funzioni compatibili con il suo status giuridico e, in particolare, la presidenza di commissioni, la responsabilità dell'ufficio per l'applicazione dei procedimenti disciplinari, la presidenza del nucleo di valutazione, la presidenza della commissione per le delegazioni di contrattazione decentrata, studi e progettazioni di particolare professionalità in capo tecnico giuridico.
5.  Le autorizzazioni, con esclusione degli incarichi conferiti dall'agenzia di gestione, ad assumere incarichi temporanei, retribuiti, presso altri enti e amministrazioni, università ecc., è data dal sindaco con proprio provvedimento.
Art.  55
Vice segretario

1.  E' prevista la figura professionale del vice segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge. Le sostituzioni e le reggenze sono disposte, su richiesta del sindaco, dall'agenzia di gestione.
2.  Per l'accesso al posto di vice segretario devono essere, comunque, previsti i medesimi requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al posto di segretario comunale.
Art.  56
Il direttore generale

1.  E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del Comune, secondo quanto previsto all'art. 54, comma 3, del presente statuto.
4.  Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5.  Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
6.  Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Art.  57
Gruppo di coordinamento

1.  Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituito il gruppo di coordinamento dei funzionari responsabili dei servizi presieduto e diretto dal segretario comunale o dal direttore generale se nominato ed è composto dai responsabili degli uffici e dei servizi. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, al gruppo spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
2.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei sevizi.
Art.  58
Procedimenti disciplinari

1.  I procedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto dalla normativa contrattuale in materia sono di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, costituito nei modi previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art.  59
Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi

1.  L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
2.  La valutazione delle prestazioni dei dipendenti incaricati della direzione delle aree di posizione organizzativa è effettuata, sulla base di criteri e parametri predeterminati di concerto con le organizzazioni sindacali, da un nucleo di valutazione, costituito nei modi previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3.  Sulla base di tale valutazione, viene corrisposta ai dipendenti incaricati della direzione delle aree di posizione organizzativa e ai dirigenti, se previsti in dotazione organica, la parte variabile della retribuzione e costituisce giudizio per la conferma o revoca degli incarichi da parte del sindaco.
Art.  60
Dirigenti, collaborazioni esterne

1.  L'ente, qualora possegga le necessarie capacità di bilancio, può prevedere nel proprio organico, anche figure dirigenziali, sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato.
2.  Possono essere effettuati affidati incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Art.  61
Albo pretorio

1.  E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2.  La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3.  Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati allo albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
4.  Le attestazioni sull'avvenuta pubblicazione degli atti all'albo pretorio sono di competenza del segretario comunale su apposito referto del messo comunale.
Titolo VI
Capo I
Demanio e patrimonio Finanza locale - Attività contrattuale
Art.  62
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2.  Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3.  Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
3.bis. In materia tributaria, il Comune adegua i propri comportamenti e le proprie procedure ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.  I regolamenti comunali in materia di imposte, tasse e contributi, dovranno adeguarsi ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente.
4.  L'attività finanziaria, contabile e contrattuale è disciplinata, nel rispetto della legge e dei principi contenuti nel presente statuto, con appositi regolamenti.
Art.  63
Bilancio e conto consuntivo

1.  Il Comune delibera, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2.  Le scelte del bilancio, debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico e tener conto delle indicazioni contenute nell'apposita relazione redatta dal collegio dei revisori.
3.  Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione siciliana. Il bilancio e i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
4.  Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
5.  Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art.  64
Inventari - Servizio di economato

1.  Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Art.  65
Attività contrattuali

1.  Gli appalti dei lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti a titolo oneroso, le permute, le locazioni vengono perfezionati dal Comune mediante contratti.
2.  La stipulazione dei contratti relativi deve essere preceduta da apposito provvedimento autorizzatorio, nel quale vanno indicate con precisione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente.
3.  Tutti i contratti dell'ente vanno stipulati in forma pubblica amministrativa con rogito del segretario comunale, salvo i casi previsti dall'apposito regolamento sulla disciplina dei contratti.
Capo II
Revisori dei conti - Controllo della gestione
Art.  66
Revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori in conformità alla normativa vigente in materia.
2.  La composizione, le ineleggibilità ed incompatibilità, i compiti, le funzioni e le attribuzioni, la cessazione e decadenza, sono stabilite dalla legge. I regolamenti interni possono stabilire altre funzioni, sempre in conformità a quanto previsto dalla legge.
3.  I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissate dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dai relativi ruoli professionali decadono dalla carica.
4.  In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisori, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni.
5.  I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.
6.  I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio comunale in ordine a specifici fatti di gestione e ai rilievi da essi mossi all'apparato dell'amministrazione.
7.  Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.
Art.  67
Principi generali del controllo interno

1.  Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2.  Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri Comuni e ad incarichi esterni.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.  68
Approvazione e revisioni dello statuto

1.  Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2.  Le norme dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla giunta comunale e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
3.  Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello statuto.
5.  Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla legge regionale n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.
6.  Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.
Art.  69
Adozione dei regolamenti

1.  Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2.  Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma precedente.
3.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi in vigore, nonché con il presente statuto.
Art.  70
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
2.  L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.
(2004.34.2329)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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