REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2004 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Sciara


Lo statuto del Comune di Sciara è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 5 marzo 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 27 del 15 luglio 2004.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Autonomia comunitaria e sussidiaria del Comune

1.  Il Comune di Sciara è un ente locale autonomo secondo i principi fissati dall'ordinamento giuridico regionale siciliano, italiano ed europeo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
2.  Il Comune è titolare ed esercita funzioni proprie e quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione o attribuite dalla Provincia regionale secondo il principio di sussidiarietà.
3.  Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4.  Il Comune, nel rispetto della sua autonomia, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
Art. 2
Autonomia statutaria

1. Lo statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'assetto fondamentale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e province, della partecipazione popolare, del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, del decentramento. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Art. 3
Autonomia regolamentare

1.  Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle disposizioni statutarie.
3.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto, altresì, delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvi i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e all'organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale.
5.  I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza.
6.  L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, ad 1/3 dei consiglieri oltre che ai responsabili dei settori competenti per materia.
7.  L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale e ai responsabili di settore competenti per materia.
8.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 4
Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2.  Il Comune ribadisce il valore insostituibile della pace universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.
3.  Il Comune attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità, efficacia ed efficienza. Attua, inoltre, la separazione della responsabilità politica da quella gestionale.
4.  Il Comune organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
5.  Il Comune assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
6.  Il Comune promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione, anche attraverso il patrimonio comunale, nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive sostenendo iniziative e strutture idonee a perseguirle.
7.  Il Comune garantisce, nell'ambito delle sue possibilità e secondo le modalità stabilite dal regolamento, il diritto allo studio ed all'istruzione rimuovendo tutti gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale.
8.  Il Comune rifiuta l'ubicazione nel proprio territorio di impianti nucleari e di deposito di scorie radioattive provenienti da qualunque parte.
Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2.  Al metodo della programmazione dovrà essere improntata, in particolare, la predisposizione del bilancio e la realizzazione delle opere pubbliche.
3.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
4.  I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 6
Territorio e sede comunale

1.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 31,19 e confina con i comuni di Cerda, Caccamo, Aliminusa e Termini Imerese.
2.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Castelreale n. 1.
3.  Le adunanze del consiglio comunale si svolgono nella sede comunale.
4.  Per particolari esigenze il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 7
Albo pretorio

1.  Un apposito spazio del palazzo municipale è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione avviene per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo, e deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 8
Stemma, gonfalone e Santo Patrono

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Sciara" e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1986.
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. del 17 maggio 1986.
3.  L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4.  La festa del S.S. Crocifisso costituisce la festa del Santo Patrono per tutto il territorio comunale ed in questa data gli uffici pubblici resteranno chiusi.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Organi del Comune
Art. 9
Organi

1.  Sono organi del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.
2.  Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
Capo II
Consiglio comunale
Art. 10
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2.  Il consiglio comunale, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, e titolare del potere di indirizzo politico-amministrativo e del potere di controllo.
3.  Il consiglio comunale esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente. Indirizza altresì l'attività dell'ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
4.  Il consiglio comunale ha competenza limitatamente all'adozione dei seguenti atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali;
b)  i regolamenti;
c)  i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
k)  lo statuto delle unioni dei Comuni;
l)  la nomina del difensore civico,
m)  la nomina del revisore dei conti;
n)  l'approvazione dello schema di convenzione di tesoreria comunale;
o)  il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
p)  dispone l'aumento o la diminuzione della misura dell'indennità base di funzione del presidente e del vice presidente e del gettone di presenza dei consiglieri comunali;
q)  nelle materie di cui all'art. 3 del presente statuto, nonché in tutte quelle previste dalle leggi nazionali, regionali ed europee.
5.  L'esercizio delle suddette funzioni non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
6.  Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei presenti che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
7.  Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
Art. 11
Composizione e durata in carica

1.  Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2.  Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali mediante affissione del relativo manifesto da parte del sindaco, ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed improrogabili.
Art. 12
Insediamento del consiglio comunale

1.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
2.  Nella prima seduta il consiglio deve provvedere nel seguente ordine:
a) al giuramento, convalida ed eventuale surroga degli eletti;
b) all'esame di eventuali cause di incompatibilità;
c) all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice-presidente;
d) al giuramento del sindaco;
e) alla comunicazione da parte del sindaco dei componenti la giunta comunale, se già nominata.
Art. 13
Consiglieri e presidente

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolari dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
3.  I consiglieri comunali che non intervengono senza giustificato motivo alle sessioni in generale per 3 volte consecutive, non computando fra esse le sedute di prosecuzione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
4.  Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne garantisce il buon andamento, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Il presidente, altresì, ha diritto ad una sede nel palazzo municipale con adeguato personale e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del consiglio, il responsabile della direzione competente, adotta i provvedimenti di spesa necessari per consentirgli l'esercizio delle funzioni istituzionali. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai capi gruppo consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio. Su iniziativa del presidente del consiglio é convocata periodicamente una conferenza congiunta tra i capi gruppo consiliari e la giunta.
Art. 14
Dimissioni dei consiglieri

1.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto e depositate presso la segreteria del Comune o formalizzate durante la seduta di consiglio; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2.  Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'ente.
Art. 15
Prerogative e diritti dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2.  Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e può proporre emendamenti alle questioni iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento.
3.  Ciascun consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la giunta e il sindaco sono tenuti a rispondere.
4.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle istituzioni da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.
5. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della giunta con le modalità stabilite dalla legge.
7. Su richiesta di 1/5 dei consiglieri il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio entro il termine non superiore a 20 giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
8. Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio.
9.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
10.  I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del consiglio.
Art. 16
Obbligo di astensione degli amministratori

1.  Gli amministratori (sindaco, consiglieri ed assessori) debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune, uscendo ed allontanandosi dall'aula.
2.  L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli amministratori o di parenti o affini fino al 4° grado.
3.  Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 17
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al sindaco e al segretario comunale.
2.  I consiglieri i quali non appartengono ad alcun gruppo, confluiscono obbligatoriamente in un unico gruppo misto, che non ha limite di componenti, e ne danno comunicazione al segretario comunale.
3.  Ai gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente alle strutture comunali, attrezzature di supporto ed assistenza giuridica tecnica ed amministrativa onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.
Art. 18
Conferenza dei capigruppo

1.  I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio. Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della destinazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2.  Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, tutte le deliberazioni della giunta comunale.
3.  I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Art. 19
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale garantendo la presenza della minoranza.
2.  Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del consiglio.
Art. 20
Forme di garanzia e di partecipazione della minoranza

1.  Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, con criterio proporzionale e garantendo la presenza della minoranza.
2.  Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 21
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie; le riunioni straordinarie hanno luogo su decisione del presidente, su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
2.  Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio, cui compete la determinazione della data, dell'ora, dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno, previa consultazione dei capi gruppo consiliari. L'avviso di convocazione deve essere notificato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
a)  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale opere pubbliche, strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
b)  per le riunioni straordinarie, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
c)  nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
3.  In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio, la convocazione è effettuata dal vice-presidente del consiglio comunale ed in mancanza dal consigliere anziano.
4.  Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere notificati ai consiglieri con le modalità ed i tempi di seguito specificati:
a)  per il caso di convocazione ordinaria almeno 3 giorni prima;
b)  per il caso di convocazione straordinaria almeno 24 ore prima;
c)  nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi.
5.  Qualora la convocazione del consiglio sia richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla formalizzazione della richiesta (dies a quo non computatur).
6.  Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio comunale, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni.
7.  Il presidente, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio comunale e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 22
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In seconda convocazione per la validità della seduta è sufficiente l'intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
2.  Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata.
3.  Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi, in caso di astensione facoltativa, si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
4.  Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5.  Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare il nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
6.  Nei casi d'urgenza possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dei 2 terzi dei consiglieri votanti le deliberazioni aventi ad oggetto:
a)  statuti degli enti e delle relative aziende speciali;
b)  regolamenti;
c)  bilanci preventivi e consuntivi, programmi e relazioni previsionali e programmatiche, con esclusione delle variazioni di bilancia, storni e creazione di nuovi capitoli.
7.  Tutte le altre deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 23
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche; il presidente del consiglio provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2.  Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.
3.  Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
Art. 24
Votazioni

1.  Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale sì svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
2.  Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.
Art. 25
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la immediata cessazione degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11, legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
3.  Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta la dimissione degli stessi.
Art. 26
Scioglimento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione:
a)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
b)  per cessazione dalla carica, per dimissioni della metà più uno dei consiglieri.
2.  Nei casi di cui sopra con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario.
3.  Il consiglio comunale viene, altresì sciolto, per infiltrazioni mafiose al suo interno con decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso viene nominata una commissione prefettizia.
Art. 27
Pubblicità delle spese di propaganda elettorale

1.  In occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune, i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale debbono rendere, contestualmente alla presentazione della candidatura, una dichiarazione preventiva circa le spese che intendono sostenere per la campagna elettorale, anche se negativa.
2.  La dichiarazione di cui al comma 1° sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente, fino alla data delle votazioni.
3.  I candidati eletti e gli assessori nominati, nei termini previsti dalla legge regionale n. 128/84, dovranno far pervenire il rendiconto delle spese di propaganda sostenute, che sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
4.  Annualmente i consiglieri comunali devono rendere la dichiarazione sulla loro situazione patrimoniale.
Capo III
Giunta comunale
Art. 28
Giunta comunale

1. La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2.  La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  Gli assessori possono, con delega del sindaco, essere preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.
4.  La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal sindaco.
5.  È vice-sindaco l'assessore cui è attribuita dal sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
6.  E assessore anziano l'assessore, più anziano di età. L'assessore anziano in caso di assenza o impedimento sia del sindaco che del vice-sindaco, esercita le funzioni sostitutive del sindaco.
Art. 29
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vice sindaco. Gli assessori assumono tutte le loro finzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
2.  Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri o tra cittadini, esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
3 Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio comunale ed intervenire nella discussione ma, non hanno diritto di voto.
Art. 30
Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1.  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Art. 31
Revoca, dimissioni, decadenza

1.  Il sindaco può in ogni tempo procedere alla revoca e sostituzione di uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale entro 7 giorni.
2.  Le dimissioni degli assessori sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive, immediatamente esecutive e non necessitano di presa d'atto.
3.  La giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 32
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata, anche oralmente, e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vice-sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore più anziano di età.
Art. 33
Attribuzioni

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.  Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza del consiglio, del sindaco, del segretario, dei dirigenti e dei funzionari apicali dell'ente locale.
3.  La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo statuto.
4.  In particolare a titolo esemplificativo la giunta e competente, secondo le leggi vigenti, ad adottare i seguenti atti:
a)  acquisti, alienazioni e permute immobiliari (intesi come atti di indirizzo);
b)  contratti che comportino espressione di indirizzo (es. piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali);
c)  contributi;
d)  assunzione del personale;
e)  regolamento degli uffici e dei servizi;
f)  predisposizione degli schemi di bilancio, della relazione programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, della relazione al conto consuntivo;
g)  progetti di opere pubbliche;
h)  affidamenti di servizi socio-assistenziali (inteso come atto di indirizzo);
i)  piano esecutivo di gestione (inteso come atto di indirizzo);
j)  delibera di sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società di capitali;
k)  incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
l)  incarico responsabile per la sicurezza ex legge n. 626/94;
m)  quantifica semestralmente le somme non assoggettabili ad esecuzione od espropriazione forzata;
n)  richiede l'anticipazione di cassa;
o)  dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
p)  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale delle assunzioni;
q)  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
r)  approva transazioni e rinunce alle liti;
s)  delibera in tema di azioni e di resistenza in giudizio;
t)  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
u)  dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della giunta e del sindaco;
v)  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto.
Capo IV
Il sindaco
Art. 34
Funzioni generali del sindaco

1.  Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al consiglio e alla comunità del rispetto dello statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.
2.  Il sindaco: presiede la giunta; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e coordina l'attività dell'ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
4.  Il sindaco, entra in carica quale capo dell'amministrazione e quale ufficiale all'atto della proclamazione, assumendo, pertanto, immediatamente tutte le inerenti funzioni. Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio comunale.
5.  Il sindaco, come ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.
6.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale, esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.
7.  Il sindaco ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti, al consiglio comunale, il quale, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni, cui segue replica conclusiva del sindaco.
Art. 35
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile in particolare di:
a)  nominare e revocare gli assessori;
b)  garantire l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
c)  definire l'ordine del giorno delle sedute della giunta, d'intesa con gli assessori e sentito il segretario generale del Comune e gli altri dirigenti e/o funzionari;
d)  stare in giudizio come attore o convenuto su autorizzazione della giunta;
e)  promuovere davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
f)  sottoscrivere protocolli d'intesa aventi valenza strettamente propositiva;
g)  promuovere ed assumere iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h)  esercitare il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
i)  potere delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli assessori;
j)  nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
k)  convocare i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
l)  adottare le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
m)  nominare il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
n)  nominare il direttore generale;
o)  conferire e revocare al segretario comunale, previa delibera di giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
p)  nominare i responsabili dei settori e conferire gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7/92;
q)  conferire gli incarichi di messo notificatore;
r)  conferire gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e di collaudo nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi operanti nel settore e dal regolamento comunale degli incarichi di progettazione;
s)  richiedere finanziamenti ad enti pubblici o privati.
Art.36
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale.
Art.37
Dimissioni del sindaco

1.  Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 38
Incarichi di collaborazione

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali, può conferire incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego.
2.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
3.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Art. 39
Incarichi ad esperti

1 .Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco, con propria determinazione, può conferire sino a 2 incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'organizzazione.
2.  I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
3.  Sulla attività degli esperti da lui nominati, il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale.
Art. 40
Rimborso spese legali

Gli amministratori coinvolti in procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili, per fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dei compiti di ufficio, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute in relazione ai procedimenti conclusi con una dichiarazione che li esenta da responsabilità ed in assenza di conflitti d'interessi con l'ente.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Uffici e personale
Art. 41
Principi strutturali ed organizzativi

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2.  Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
Art. 42
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 43
Struttura organizzativa

1.  L'ordinamento strutturale dell'ente e definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree o settori", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2.  Ad ogni area o settore è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3.  L'area o settore è articolata in "servizi", unità operative interne alla stessa che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione.
4.  L'amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
Art. 44
Responsabili dei settori

1.  I responsabili dei settori sono individuati come da regolamento degli uffici e dei servizi.
2.  I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3.  Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dagli organi politici dell'ente locale.
Art. 45
Funzione dei responsabili dei settori

1.  Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
a)  i ruoli dei tributi e dei canoni;
b)  gli inventari;
c)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
d)  la determinazione a contrattare e le relative procedure;
e)  la responsabilità delle procedura d'appalto e di concorso;
f)  la stipulazione dei contratti;
g)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
h)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
i)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
j)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
k)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
l)  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco.
m)  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 46
Segretario comunale

1.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/funzionari responsabili dei settori e ne coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi, e ne autorizza le missioni, i congedi e i permessi.
2.  Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3.  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali.
4.  Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di atti e provvedimenti dell'ente.
5.  Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Per gli atti di acquisto, permute, trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'amministrazione può, anche, conferire apposito incarico ad un notaio.
6.  Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco purché non abbia carattere gestionale che rimane, di contro, riservata ai responsabili degli uffici e servizi scelti.
Art. 47
Vice segretario

1.  Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, il regolamento organico può prevedere il vice segretario.
Art. 48
Direttore generale

1.  Il sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della giunta comunale, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 51bis della legge n. 142/90 come introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97 e di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 49
Compiti e funzioni del direttore generale

1.  I compiti e le funzioni del direttore generale sono definite dalla vigente normativa e dal regolamento di cui al precedente comma.
2.  In particolare il direttore generale esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
b)  svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di settore, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;
c)  presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di settore, con l'osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;
d)  determina, sulla base dei criteri fissati dalla giunta comunale e su proposta dei responsabili di settore, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
e)  adotta, sentito il parere dei responsabili di settore, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, con esclusione della mobilità dei responsabili di settore stessi, di competenza del sindaco;
f)  predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
g)  organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
h)  promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti previa istruttoria curata dal servizio competente;
i)  può rappresentare l'amministrazione comunale per la contrattazione decentrata e adottare definitivamente gli atti di competenza sulla base degli indirizzi definiti dall'amministrazione comunale.
3.  Contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il segretario generale.
4.  Nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale, come da regolamento di organizzazione.
Art. 50
Personale a contratto

1.  Per la copertura dei posti di responsabile dei settori o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
2.  Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente.
3.  Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Capo II
Servizi pubblici
Art. 51
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune di Sciara nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 52
Forme di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

1.  L'ente locale non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici salvo il caso in cui tale cessione venga conferita a società a capitale interamente pubblico che è incedibile.
2.  La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, anche in forma associata, viene conferita a:
a)  soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, mediante affidamento diretto, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
b)  imprese da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica secondo il disposto dell'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000;
3.  L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con riferimento della titolarità del servizio:
a)  a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;
b)  a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c)  a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4.  Per tutto quanto non previsto in materia dal presente articolo si rimanda all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 53
Forme di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica

1.  Tali sevizi sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a)  istituzioni;
b)  aziende speciali, anche consortili;
c)  società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2.  La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3.  L'ente locale può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.  I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Art. 54
Aziende speciali

1.  Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3.  Sono organi dell'azienda:
a)  il consiglio di amministrazione;
b)  il presidente;
c)  il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
6.  L'azienda deve operare con criteri di efficacia, efficienza ed economicità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
7.  Nel rispetto della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai propri regolamenti.
8.  Il Comune di Sciara: conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali (piano programma; bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; conto consuntivo e bilancio di esercizio); esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9.  Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.
10.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 55
Istituzioni

1.  Per l'espletamento dei servizi privi di rilevanza economica, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2.  Sono organi dell'istituzione:
d)  il consiglio di amministrazione;
e)  il presidente;
f)  il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  L'istituzione deve operare con criteri di efficacia, efficienza ed economicità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
5.  Nel rispetto della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune di Sciara da cui dipendono.
6.  Il revisore dei conti del Comune di Sciara esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
7.  Con la stessa deliberazione costitutiva dell'istituzione il consiglio comunale:
a)  individua i servizi;
b)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
c)  determina le finalità e gli indirizzi;
d)  conferisce il capitale di dotazione;
e)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
f)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
g)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
h)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Capo III
Forme associative
Art. 56
Convenzioni

1.  Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2.  Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale.
Art. 57
Consorzi

1.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2.  Il consiglio comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3.  Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.
Art. 58
Accordi di programma

1.  Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2.  La procedura è avviata dal sindaco, quando il Comune di Sciara abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3.  L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4.  Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
-  i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
-  la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.
Art. 59
Unioni di Comuni

Sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma con termini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
Lo statuto deve prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
Titolo VI
PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 60
Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.
2.  Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge dell'11 agosto 1991, n. 266.
Art. 61
Albo delle associazioni

1.  Per le finalità di cui alla legge n. 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
2.  L'iscrizione nell'albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.
3.  Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della legge n. 241/90.
Art. 62
Consulte

1.  Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art. 63
Petizioni

1.  I cittadini del Comune possono rivolgere al sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2.  Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno duecento cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.
3.  Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario od altro indirizzo espressamente indicato entro quarantacinque giorni dall'arrivo della stessa.
Art. 64
Istanze

1.  Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.
2.  L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
Art. 65
Proposte

1.  I cittadini possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della giunta e del consiglio comunale.
2.  La proposta deve essere sottoscritta da almeno duecento cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.
3.  Il sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei settori interessati è tenuto a fare iscrivere la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale od ad iscriverla all'ordine del giorno della giunta entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
4.  Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in apposito registro in ordine cronologico con l'imputazione dell'iter decisorio ed eventuali provvedimenti adottati; il registro è pubblico.
Art. 66
Referendum

1.  E' ammesso referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza comunale.
2.  Il referendum è indetto dal sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del consiglio comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune non inferiore al 20%.
3.  Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
a)  statuto e regolamenti Comunali;
b)  bilancio, tributi e tariffe;
c)  nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
d)  dotazione organica del personale;
e)  piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
f)  progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definito.
4.  Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5.  La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso, è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal consiglio comunale.
6.  Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
7.  Per quanto non disciplinato dallo statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
8.  I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali se non con referendum nazionali.
Art. 67
Effetti del referendum

1.  Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti e dichiarato respinto. Il sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2.  In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi cinque anni.
3.  Se l'esito è favorevole il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo II
Diritto di accesso e di informazione
Art. 68
Pubblicità degli atti

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2.  Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
3.  Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.
Art. 69
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1.  Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici, per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.
2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
3.  Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4.  Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 70
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune" e dunque, anche in sede civile e/o penale. Nel caso di soccombenza non si applica l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Capo III
Il difensore civico
Art. 71
Istituzione

1.  Il Comune può nominare il difensore civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2.  Il difensore civico viene nominato dal consiglio comunale, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 72
Attribuzioni

1.  A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso gli organi e gli uffici del Comune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2.  Il difensore civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
3.  Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.
4.  Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il difensore civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
Art. 73
Nomina e requisiti

1.  Il difensore civico, qualora istituito, è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3.  L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongono in rapporto con il Comune di Sciara.
4.  Nel caso di un unico difensore civico a livello di comunità montana, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni o enti nella deliberazione consiliare istitutiva.
Art. 74
Durata in carica - revoca

1.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto e non può essere riconfermato.
2.  I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3.  Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
Art. 75
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2.  Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le opportune determinazioni di sua competenza.
3.  Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto da chi presiede l'organo collegiale.
Art. 76
Facoltà e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
2.  Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione.
3.  Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4.  Il difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
Art. 77
Mezzi del difensore civico

1.  Il consiglio comunale stabilisce la sede dell'ufficio del difensore civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 78
Ordinamento

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento;
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 79
Attività finanziaria del Comune

1.  Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 80
Bilancio comunale

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti da questa fissati al regolamento di contabilità.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio comunale.
3.  Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 81
Attività contrattuale

1.  Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del settore.
3.  La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art.  82
Il revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti.
2.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3.  Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4.  Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.
5.  Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo economico interno della gestione per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, le legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 83
Adeguamento delle fonti normative comunali

1.  Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione e nelle leggi entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 84
Modifiche allo statuto

1.  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 1, commi 2 bis e 3, della legge regionale n. 48/91.
Art. 85
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto si compone di n. 85 articoli ed entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.
2.  Il consiglio comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.
4.  L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga automaticamente le norme statutarie con essi incompatibili.
(2004.35.2348)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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