REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2004 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Canicattì


Lo statuto del Comune di Canicattì è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 19 del 20 aprile 1996. Successivamente sono state pubblicate alcune rettifiche ed integrazioni al suddetto statuto nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 1996.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 25 del 12 marzo 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Diposizioni generali

1.  Il Comune di Canicattì è un ente locale autonomo che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana, e dal presente statuto, rappresenta la comunità della quale cura gli interessi, promuove lo sviluppo economico e culturale, divulga l'immagine di città civile e laboriosa, valorizza le origini e le tradizioni.
2.  Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica e confina con il territorio dei Comuni di Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Racalmuto, Castrofilippo, Naro e Delia.
3.  Il Comune riconosce la vita umana come diritto prioritario da tutelare e difendere e pone la persona a fondamento di ogni sua attenzione e iniziativa con particolare riguardo ai più deboli, all'infanzia e agli anziani.
4.  Il Comune riconosce la famiglia come risorsa e valore fondamentale ed assicura il giusto sostegno ai genitori nella cura e nell'educazione dei figli.
I minori sono a pieno titolo cittadini e partecipano alla vita della comunità, pertanto vanno consultati in relazione alle scelte che li riguardano e con loro vanno ricercate le forme specifiche che consentano l'esercizio pieno della cittadinanza.
5.  Il Comune riconosce a tutti i minori i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali e si impegna a garantirne il rispetto.
6.  Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale e promuove gli strumenti idonei a collegare la scuola con l'associazionismo ed il volontariato.
7.  Il Comune riconosce la pratica psicomotoria e sportiva come attività essenziale per la crescita armonica della persona e per lo sviluppo sociale e civile della collettività.
8.  La comunità realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune. Il rapporto tra il Comune, la Provincia regionale, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai principi dell'autonomia, del decentramento, della partecipazione, della programmazione di attività sinergiche.
9.  Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto. L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento, l'efficacia degli atti e l'efficienza dei servizi, così da contrastare qualsiasi infiltrazione illegale nella vita dell'ente locale.
10.  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
11.  Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.
12.  Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, garantendo il diritto allo studio, alla cultura e alla educazione permanente, la valorizzazione delle risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali della città.
13.  Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, e in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.
14.  Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche prevedendo tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, istituendo una commissione per le pari opportunità tra sessi.
15.  Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e al rispetto tra i popoli. Riconosce l'obiezione di coscienza e promuove forme di collaborazione con gli obiettori.
16.  La sede comunale è stabilita nei locali di corso Umberto a Canicattì, ma gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
17.  Lo stemma del Comune di Canicattì è quello riconosciuto con D.P.C.M. ed iscritto nel libro araldico. Il gonfalone e lo stemma sono quelli storici. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 2
Pianificazione e programmazione comunale

1.  Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della pianificazione e della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alle stesse i mezzi necessari.
2.  Scopo della pianificazione e della programmazione è il coordinamento delle varie attività volte al raggiungimento dell'equilibrio fra la popolazione, l'economia e il territorio per il conseguimento del benessere collettivo.
3.  Sono atti di pianificazione quei provvedimenti con i quali il consiglio comunale determina i criteri e le regole che condizionano l'adozione di atti amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto. Vi rientrano tra l'altro i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani territoriali ed urbanistici, i piani di risanamento ambientale, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani di riconversione produttiva e i programmi per la loro attuazione, i piani per la rete distributiva del commercio oltre che i bilanci annuali e pluriennali.
4.  Il Comune con una specifica regolamentazione fissa le modalità per verifiche periodiche dei risultati conseguiti e della corrispondenza di questi ai fini prefissati, garantendo un'adeguata informazione dei cittadini e la loro partecipazione all'attuazione ed alla verifica dei programmi.
5.  Nell'ambito della propria competenza, e per il conseguimento del benessere collettivo, il Comune individua come fondamentale la realizzazione dei servizi e delle attrezzature sociali delle quali garantisce almeno il soddisfacimento delle soglie minime così come definite dalle leggi dello Stato e della Regione.
6.  In particolare individua come strategici i settori relativi alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, della organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa e dello sviluppo economico.
7.  Per la realizzazione delle attrezzature sociali il patrimonio immobiliare pubblico assume un ruolo strategico, pertanto il Comune utilizza prioritariamente, per tali finalità, il proprio patrimonio immobiliare che assume, quindi, i caratteri di risorsa inalienabile.
8.  Tale risorsa, in ragione delle finalità sociali cui è destinata, va potenziata attraverso una politica mirata di acquisizioni tendente alla costituzione di un patrimonio adeguato alle esigenze della comunità e puntualmente espresse dalla pianificazione e dai suoi strumenti.
Art.  3
Biblioteca comunale

1.  Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni formativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale adempiere alle proprie responsabilità nei confronti della cittadinanza, mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, conservare la memoria della comunità.
2.  Il Comune assicura l'autonomia ed il pluralismo culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Art.  4
Funzioni

1.  La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
Art.  5
Rappresentanza della comunità

1.  Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene l'ambito di competenza, secondo il proprio ordinamento.
2.  Il Comune rappresenta, inoltre, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione del territorio.
3.  Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio e spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.
Art.  6
Albo pretorio ed informazione

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima divulgazione. Nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti che devono essere disponibili nella loro interezza.
2.  Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità in formato elettronico (albo pretorio informatizzato).
3.  Il Comune nella sua organizzazione deve prevedere la creazione di un apposito ufficio per i "diritti dei cittadini".
Art.  7
Statuto

1.  Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nel rispetto delle norme costituzionali, dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana.
2.  Ad essi devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune. Il procedimento per le modifiche dello statuto è disciplinato dalla legge.
Art.  8
Regolamenti

1.  I regolamenti, che costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal consiglio comunale al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
2.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo statuto e dalle leggi. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
3.  Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione sulla propria organizzazione, per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto, nelle materie in cui esercita funzioni. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa attestazione.
4.  Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari. Tutte le proposte di regolamento o di modifica dei regolamenti vigenti di iniziativa del sindaco e della giunta o dei consiglieri devono contemporaneamente essere affisse all'albo del Comune e portate a conoscenza della città.
5.  Nel termine perentorio di 10 giorni i cittadini e le associazioni possono formulare osservazioni ed opposizioni che devono essere sottoposte al consiglio unitamente alle proposte.
6.  La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli emendamenti presentati in consiglio comunale relativi alle proposte.
Le associazioni che lo richiedano devono essere sentite sulle proposte di regolamento o di modifica dei regolamenti vigenti dalla commissione consiliare competente.
Art.  9
Trasparenza e lotta alla illegalità

1.  I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto "Attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose".
2.  In particolare, la circolare suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione sull'ordine cronologico di trattazione degli appalti, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, sulla concessione di contributi o di interventi assistenziali, sulla scelta dei componenti la commissione edilizia, sulla programmazione e sulla priorità delle opere da seguire, sull'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia, sull'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art.  10
Ordinanze

1.  Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2.  L'emanazione di ordinanze contingenti e/o urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni ed ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 11
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  Le disposizioni del presente titolo dello statuto comunale si applicano, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Canicattì, anche ai cittadini residenti nel Comune di Canicattì non ancora elettori, ma che abbiano compiuto il 16° anno di età, ai cittadini non residenti nel Comune di Canicattì ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari.
2.  Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione per i cittadini di Canicattì emigrati e/o non residenti.
Art.  12
Diritto all'informazione

1.  Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale, politica ed amministrativa.
2.  Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3.  In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, sussidi ed aiuti finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. Il Comune garantisce il diritto all'informazione e la facoltà di presentazione di reclami tramite l'ufficio per i "diritti dei cittadini"si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.
4.  Il diritto all'informazione e all'accesso agli atti è riconosciuto a tutti, cittadini e non cittadini, residenti e non residenti.
5.  Il Comune promuove le condizioni per la piena attuazione della legge regionale n. 10 del 1991 e, al fine di dare a tutti le informazioni sull'attività svolta dai suoi organi, può pubblicare un bollettino periodico. In tal caso, devono essere destinati spazi uguali alla giunta e al consiglio. Nel bollettino possono essere pubblicati solo atti ufficiali interamente o per estratto ovvero dati riassuntivi indicanti gli atti predetti.
6.  Sull'imparzialità del bollettino, che non deve perseguire in alcun modo finalità propagandistiche di parte, esercita la vigilanza una commissione costituita da sette consiglieri nominati dal Presidente con le stesse modalità delle Commissioni permanenti.
7.  La commissione elegge il presidente e, con voto limitato a uno, due vicepresidenti. Il presidente della commissione deve essere un consigliere di minoranza e quindi candidato in una lista non collegata con il sindaco eletto.
8.  E' eletto presidente il consigliere di minoranza che riporta il maggior numero di voti. Quanto specificato è estensibile alle informazioni radiofoniche e televisive.
Art. 13
Regolamento dell'ufficio dei "diritti dei cittadini" e delle relazioni con il pubblico

1.  L'ufficio dei "diritti dei cittadini" e l'ufficio delle relazioni con il pubblico sono disciplinati da appositi regolamenti che devono prevedere, fra l'altro, i tempi ed i modi del passaggio degli atti amministrativi a detti uffici e la catalogazione dei medesimi, i modi della consultazione da parte dei cittadini, l'assegnazione ed i compiti del personale preposto a tale ufficio, le forme del collegamento di detti uffici con l'ufficio del difensore civico.
Art. 14
Iniziativa popolare

1.  L'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale viene esercitata presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.
2.  Il potere di iniziativa deve essere esercitato da almeno mille aventi diritto che devono sottoscrivere la richiesta nei 3 mesi precedenti al deposito.
3.  Gli aventi diritto sono i soggetti di cui al successivo art. 21.
Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.
Art. 15
Forme associative - Albo delle associazioni - Consulte

1.  Il Comune valorizza, secondo le loro finalità, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione all'attività pubblica.
2.  Il Comune individua nel volontariato, nell'associazionismo e nella cooperazione sociale forme di autorganizzazione della società e strumenti di integrazione sociale da sostenere e sviluppare, garantendo loro adeguati servizi, strutture, attrezzature, formazione. Stipula con questi soggetti espressione del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale convenzioni per la gestione di strutture e di servizi in base a criteri di competenza e di professionalità.
3.  Per le finalità di cui al comma precedente è istituito l'albo comunale delle associazioni. Le associazioni operanti nel Comune sono iscritte, a domanda, all'albo tenuto dal Comune ed aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio.
4.  Alla domanda di iscrizione all'albo devono essere allegati l'atto costitutivo con lo statuto, avente data certa, e l'elenco dei soci.
Requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
A)  la natura privata dell'associazione;
B)  la previsione statutaria che nell'associazione sono ammessi, con i medesimi diritti e doveri, tutti i soggetti che si trovano nella condizione prevista dallo statuto;
C)  la volontarietà dell'adesione e la facoltà di recesso per gli associati;
D)  la elettività delle cariche sociali;
E)  la previsione statutaria che almeno una volta l'anno l'assemblea generale dei soci si riunisce per l'approvazione del programma e per l'esame del conto consuntivo;
F)  la disposizione statutaria che l'associazione non persegue fini di lucro;
G)  la sede in Canicattì ovvero in altro Comune ove lo statuto preveda che l'associazione svolga la sua attività in un ambito territoriale comprendente Canicattì.
5.  La violazione dello statuto nelle parti relative all'ammissione dei soci e all'assemblea annuale per l'approvazione del programma e per l'esame del conto consuntivo comporta la sospensione degli effetti dell'iscrizione all'albo, previa contestazione con invito a dedurre nel termine di giorni 10.
6.  Il funzionario competente è tenuto ad attivare il procedimento per il provvedimento di cui al comma precedente. Ogni anno, entro 1 mese dalla data prevista dallo statuto per l'approvazione del programma e del conto consuntivo, l'associazione deve depositare presso la segreteria del Comune il programma ed il conto consuntivo approvati. Decorso il mese gli effetti dell'iscrizione restano sospesi fino all'effettuazione del deposito.
L'iscrizione all'albo è condizione per l'ammissione alle consulte di cui ai commi successivi.
7.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono immediatamente efficaci e devono essere applicate con determinazione del dirigente.
8.  Sono iscritte all'albo comunale delle associazioni le sezioni locali di associazioni aventi carattere nazionale o regionale. A tal fine si richiede alle predette sezioni soltanto l'attestazione di appartenenza sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione nazionale o della rappresentanza regionale o provinciale.
9.  Ove chieda l'iscrizione all'albo la sezione locale di un associazione nazionale, non può essere scritta all'albo l'associazione nella quale è compresa la sezione locale, operante in un ambito territoriale più vasto di quello comunale.
10.  A titolo esemplificativo si precisa che tra le associazioni nazionali rientrano i partiti politici, sindacati dei lavoratori e degli imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori autonomi.
11.  Il Comune potrà adottare, per una più puntuale disciplina dell'albo delle associazioni e della sua tenuta, apposito regolamento.
12.  Il consiglio comunale può istituire consulte di settore con apposito regolamento che ne disciplinerà le attribuzioni ed il funzionamento.
13.  E' obbligatoria l'istituzione delle seguenti consulte comunali:
a)  consulta dell'economia e del lavoro;
b)  consulta per lo sport;
c)  consulta delle associazioni per le attività ricreative, culturali e di formazione;
d)  consulta delle associazioni ambientaliste ed animaliste;
e)  consulta per i problemi dei minori;
f)  consulta per le problematiche giovanili;
g)  consulta per l'integrazione dei portatori di handicap;
h)  consulta per le pari opportunità;
i)  consulta per i problemi degli extracomunitari;
n)  "consulta per la famiglia, per la salute dei cittadini, per il terzo settore".
Le consulte sono organi di consulenza del consiglio, della giunta e del sindaco. Alle sedute della consulta possono intervenire il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali senza diritto di voto.
Art. 16
Conferenza pubblica annuale. Consultazione dei cittadini

1.  Con periodicità annuale, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco e il presidente del consiglio indicono una conferenza pubblica, dove tutti possono partecipare, sui temi del bilancio, della programmazione comunale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, del piano commerciale e del generale andamento dei servizi e degli uffici comunali, con particolare riguardo all'efficienza e alla trasparenza della gestione.
2.  Con la medesima periodicità, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco ed il presidente del consiglio convocano sui medesimi temi in seduta comune tutte le consulte istituite.
3.  Sulle proposte e sulle osservazioni formulate, nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune, dai soggetti partecipanti i vari organi del Comune, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono tenuti a pronunciarsi con atto motivato.
4.  Le proposte e le osservazioni, gli effetti di cui al precedente comma, devono essere presentate in forma scritta e non sono oggetto di voto nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune.
5.  Gli organi del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono, altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi.
6.  Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.
Art.  17
Diritto di udienza

1.  Tutti i soggetti di cui all'art. 21, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, pertinenti con i compiti del Comune.
2.  Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta.
3.  Gli interessati possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.
4.  Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione, anche con mezzi informatici.
5.  Tutti i soggetti di cui al primo comma possono presentare al sindaco istanze, interrogazioni ed interpellanze, nonché petizioni sottoscritte da almeno 100 persone e depositate presso la segreteria generale.
6.  Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità.
La risposta deve essere resa entro 15 giorni per iscritto e deve essere inviata copia delle risposte ai consiglieri comunali.
7.  Nel regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici saranno previste le uteriori norme organizzative idonee a rendere effettivo il diritto di udienza.
Art. 18
Richieste di intervento per eliminare disservizi

1.  Singoli cittadini o associazioni possono rappresentare al sindaco esigenze di intervento per eliminare disservizi.
2.  Il direttore generale trasmette la segnalazione al competente ufficio per la soluzione del caso prospettato, con comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.
3.  Il competente ufficio è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati dal disservizio se, senza giustificato motivo, non abbia provveduto entro tempi adeguati alla eliminazione del disservizio.
Art. 19
Referendum di iniziativa consiliare

1.  Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza semplice dei consiglieri, referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza con l'eccezione:
a)  del bilancio e del conto consuntivo;
b)  di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c)  di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d)  di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
f)  di provvedimenti di sfiducia o sfiducianti gli Organi comunali;
2.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
3.  Il regolamento definisce le forme e la garanzia per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
4.  Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
5.  Nella more dell'adozione del regolamento di cui al terzo comma, il consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale viene indetto il referendum, definisce le forme del suo svolgimento.
Art.  20
Referendum di iniziativa popolare

1.  Il dirigente indice il referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta sottoscritta da almeno 1.500 aventi diritto nei 3 mesi precedenti al deposito.
2.  Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum, nonché:
a)  dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b)  dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c)  degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
d)  dei bilanci preventivi e consuntivi;
e)  degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
3.  Se prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
4.  Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
5.  La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art.  21
Soggetti ammessi al voto per i referendum

1.  Sono ammessi al voto per il referendum di iniziativa consiliare e per quello di iniziativa popolare oltre agli elettori, i residenti nel Comune, anche se privi di cittadinanza italiana, e coloro che svolgono continuativamente nel Comune la loro attività lavorativa, nonché i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2.  Il sindaco ogni anno, entro il 31 gennaio, con manifesto pubblico invita i residenti nel Comune, anche se privi di cittadinanza, e coloro che svolgono continuativamente nel Comune la loro attività lavorativa a presentare domanda di iscrizione in un'apposita lista, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al primo comma.
3.  Per i minori, che abbiano compiuto il 16° anno di età, si applicano le medesime disposizioni previste per l'iscrizione nelle liste elettorali.
4.  Il Comune potrà adottare per una più puntuale disciplina della materia oggetto dei commi precedenti apposito regolamento.
5.  I soggetti di cui al primo comma, hanno il diritto di chiedere il referendum di iniziativa popolare.
Art.  22
Risultato vincolante del referendum

1.  Ove i promotori del referendum vogliano che il risultato dello stesso sia vincolante, sono ammessi al voto solo gli elettori del Comune.
Art 23
Disposizioni sul referendum

1.  Per lo svolgimento del referendum e per quant'altro non previsto dal presente statuto sono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione.
2.  Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum consultivi e di 2 referendum consultivi di iniziativa popolare in 1 anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
3.  I referendum sono indetti dal sindaco.
Art. 24
Difensore civico

1.  Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune. In particolare, il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dello statuto e dei regolamenti del Comune.
2.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale tra coloro che ne fanno richiesta o sono indicati da cittadini o da consiglieri nel termine di giorni 30 dall'invito del presidente del consiglio da affiggere all'albo del Comune e da portare a conoscenza della città con manifesti murali.
3.  Può essere eletto difensore civico chi è eleggibile alla carica di consigliere comunale.
4.  Alla proposta e all'istanza devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti ed il curriculum del soggetto proposto o richiedente. Alla proposta deve essere, altresì, allegata la dichiarazione di accettazione del soggetto proposto.
5.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con il voto di 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune.
6.  Se dopo 3 votazioni nessuno dei candidati riporta il voto dei 4/5 dei consiglieri assegnati, il difensore civico può essere eletto con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
7.  Tutte le votazioni possono aver luogo nella medesima seduta. Le modalità di votazione saranno disciplinate con apposita deliberazione consiliare avente carattere regolamentare;
8.  Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato triennale;
b)  per dimissioni, morte o impedimento grave;
c)  in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d)  quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
9.  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e della buona amministrazione:
a)  trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con la indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b)  in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, scaduto il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c)  può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
d)  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, che hanno obbligo di provvedere, ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il consiglio comunale;
e)  riferisce, a pena di decadenza dalla carica, annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività;
10.  Al difensore civico non può essere opposto il segreto di ufficio, sé non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.
11.  Al difensore civico è corrisposta un'indennità pari al compenso medio percepito da un consigliere comunale.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 25
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, non candidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
2.  Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.
Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente e, per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.
3.  Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.
4.  Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina, devono presentare una dichiarazione analitica concernente le spese elettorali sostenute, indicando le relative fonti di finanziamento, nonché le eventuali obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
5.  Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri, per ogni anno di mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazione e documenti presso la segreteria generale del Comune:
a)  la situazione reddituale e patrimoniale propria e dei familiari conviventi quali si evincono dalle relative dichiarazioni dei redditi (immobili, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazione societarie, indennità percepite per attività prestate in qualità di amministratori o di sindaci di società o in altra qualità);
b)  dichiarazione di non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità contrarie ai principi costituzionali della Repubblica.
Art. 26
I consiglieri comunali

1.  Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2.  Le proposte di deliberazione del consigliere devono essere presentate al presidente del consiglio comunale che le trasmette al segretario generale e per conoscenza al sindaco. Il segretario, dopo la conclusione dell'istruttoria, trasmette i pareri al presidente del consiglio e per conoscenza al sindaco.
3.  Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro 20 giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni che lo richiedono presentate dai consiglieri.
4.  Le interrogazioni e le interpellanze saranno discusse nella prima riunione consiliare, nella quale il sindaco o un suo delegato esporranno la posizione della amministrazione durante la prima ora della seduta, riservandosi la facoltà di rispondere nell'ambito della prima ora della riunione successiva (question time).
5.  Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, e delle aziende o enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi e di quelli ad essi relativi, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi distintamente determinati dalla legge.
6.  Per l'esercizio del potere di iniziativa, il consigliere può avvalersi degli uffici comunali tramite il segretario generale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine di 10 giorni o in quello più ampio ritenuto congruo con atto motivato del segretario generale, che dovrà essere comunicato al consigliere.
7.  I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento, da almeno 1/10 dei consiglieri assegnati in consiglio. E' possibile la costituzione di un gruppo consiliare formato da un solo componente nella unica ipotesi che rappresenti la lista originaria di appartenenza.
8.  Ai gruppi consiliari devono essere assicurati locali idonei, opportunamente arredati, per l'espletamento delle loro funzioni, tenendo presente la consistenza numerica di ciascuno di essi.
9.  Fino a quando non saranno costituiti gruppi, e ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
10.  Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
11.  I consiglieri, qualora non intervengano senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
12.  La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
13.  Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 27
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto organizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
2.  Adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto.
3.  Delibera, altresì, con voto limitato ad uno nei casi in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
4.  Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
5.  Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
6.  Esercita il controllo politico-amministrativo:
-  mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti;
-  l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
-  l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo.
7.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti di preferenza le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
8.  Nel bilancio preventivo deve essere prevista la spesa per portare a conoscenza dei cittadini gli avvisi di convocazione del consiglio comunale e per tutte le iniziative che il consiglio o il presidente assumeranno secondo le disposizioni del presente statuto; deve essere prevista la spesa per il funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari, regolarmente costituiti, secondo le modalità da specificarsi nel regolamento.
9.  Sono istituite in seno al consiglio comunale commissioni permanenti con funzioni consultive e propositive competenti nelle seguenti materie: affari generali, statuto, regolamenti, personale, servizi pubblici, pianificazione territoriale e programmazione delle opere pubbliche, bilancio, finanza, patrimonio e programmi di spesa, attività culturali, sportive, di formazione e socio-assistenziali.
10.  Ciascuna commissione viene nominata dal presidente e ratificata dal consiglio.
11.  Nessuna proposta può essere presa in esame dal consiglio senza il parere della competente commissione che deve essere reso nel termine di 10 giorni dalla trasmissione della proposta. In caso d'urgenza il parere deve essere reso entro 5 giorni. Trascorso il termine, il consiglio può deliberare prescindendo dal parere.
12.  L'assegnazione ad una o più commissioni degli affari da trattare è fatta dal presidente del consiglio.
13.  Il consiglio nel regolamento di funzionamento del consiglio può indicare una più puntuale disciplina del funzionamento delle commissioni permanenti. Le commissioni permanenti non rientrano tra le commissioni di controllo e di garanzia.
14.  Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali, il cui funzionamento sarà disciplinato dalla deliberazione istitutiva. Alle commissioni speciali, ove esse abbiano funzioni di controllo e di garanzia, si applicano per la presidenza le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 12.
15.  Decadono dalla carica di componente delle commissioni i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di 10 giorni.
Art. 28
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione è composta da 7 consiglieri e viene nominata dal presidente del consiglio comunale con le stesse modalità delle commissioni permanenti. Essa elegge a maggioranza il presidente e con voto limitato a uno due vicepresidenti.
2.  La commissione può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
3.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Può avvalersi della collaborazione di terzi esterni.
4.  Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
5.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente della commissione.
6.  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
7.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
8.  Le commissioni di indagine non rientrano tra le commissioni di controllo e di garanzia.
9.  Il presidente della commissione deve essere un consigliere di minoranza e quindi candidato in una lista non collegata con il sindaco eletto.
10.  E' eletto presidente il consigliere di minoranza che riporta il maggior numero di voti.
Art. 29
Adunanze e sedute

1.  Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci.
2.  Il presidente del consiglio dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze
3.  Al presidente del consiglio deve essere destinata una stanza posta nello stesso immobile che ospita l'aula consiliare.
4.  L'ufficio del presidente del consiglio deve essere arredato in modo decoroso e funzionale secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti statali e deve essere provvisto di linea telefonica autonoma.
5.  Al presidente, al vice presidente e ai funzionari addetti all'ufficio del presidente del consiglio deve essere garantito il diritto di accedere all'ufficio in qualsiasi momento per consentire loro l'esercizio delle funzioni.
6.  Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 del l'Ordinamento regionale degli enti locali, alla surroga dei consiglieri mancanti.
7.  Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
8.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Art. 30
Sessioni e convocazioni

1.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio.
2.  Può essere riunito, sempre in sessione ordinaria o in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno, per determinazione del presidente su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali. Alla richiesta deve esser allegata la proposta di delibera motivata in fatto ed in diritto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1991. La richiesta deve esser conforme alle competenze del consiglio comunale, non essere illecita o impossibile; cfr.: circolari ministeriali n. 15900/1517/1-bis/5.1.8. del 26 novembre 1998).
3.  L'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
4.  La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti. La revoca del presidente e vice-presidente del consiglio comunale può essere altresì causata dal cattivo esercizio della funzione; il regolamento prevede il quorum per proporre la revoca e per approvarla.
5.  L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste per la notifica degli atti dal codice di procedura civile almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria, almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria, almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.
Negli stessi termini, di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
6.  L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte presentate sono inserite nella prima sessione utile.
7.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
Art. 31
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale prevista dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.
2.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
3.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
4.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, salvo che per gli assenti.
5.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
6. Nella seduta di cui al comma 5, non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
7.  I componenti dei collegi votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
8.  Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
9.  Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.
10.  Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da 3 scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.
11.  E' consentito, altresì, per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione dei nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
12.  Gli interventi dei consiglieri comunali sono integralmente trascritti, mediante resoconto stenotipico o registrazione integrale, che costituisce verbale della seduta. Il consigliere comunale può chiedere che una parte del suo intervento, costituente punto fondamentale della discussione, indicato nel resoconto stenotipico, sia riprodotto e inserito nel verbale. I verbali delle deliberazioni saranno redatti dagli stenotipisti, da dipendente dell'ente all'uopo delegato dal segretario generale, che sottoscrivono per la parte di loro competenza il verbale insieme al segretario generale.
Art. 32
Indennità e gettone di presenza

1.  Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale disciplina le modalità e i criteri di attribuzione dei gettoni di presenza e indennità di funzione anche in relazione al rapporto presenze/assenze dei consiglieri comunali.
Art.  33
La giunta municipale

1.  La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e dagli assessori, il cui numero massimo è previsto dalla legge.
Art. 34
Funzionamento

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazioni depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con regolamento emanato dalla stessa giunta.
3.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
4.  I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, da dipendente dell'ente all'uopo delegato che sottoscrive il verbale insieme al segretario comunale.
Art. 35
Attribuzioni

1.  Le attribuzioni della giunta sono quelle previste dalla legge e dai regolamenti.
Art. 36
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
2.  Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale di Governo e tutte le funzioni attribuitegli dalle norme vigenti.
Art. 37
Elezioni del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, non candidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Art. 38
Competenze

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai funzionari.
2.  Il sindaco rappresenta l'amministrazione comunale, firmando istanze, proposte ed atti di rappresentanza politica, rappresenta il Comune in giudizio, convoca e presiede la conferenza interorganica per coordinare con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario ed i funzionari, i tempi e l'attività degli organi esecutivi con quelli del consiglio comunale, partecipa ai lavori della conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori del consiglio comunale.
Art. 39
Attribuzioni

1.  Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
a)  dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori per assicurarne l'unità di indirizzo;
b)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
c)  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
d)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
e)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f)  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g)  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h)  può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dalla legge che presentano apposita relazione sull'operato;
i)  esercita le competenze previste dalle leggi e norme sovracomunali.
Art. 40
Vice sindaco e delegati

1.  Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza ed impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
2.  Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
3.  Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge ed ai responsabili dei relativi servizi.
Art. 41
Baby consiglio

Il Comune di Canicattì valorizza la partecipazione dei ragazzi al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente fino all'età di 14 anni, garantendo la costituzione del "Baby consiglio" da organizzarsi mediante l'emanazione di apposito regolamento emanato dalla giunta comunale.
Titolo IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 42
Criteri dell'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  Esplicazione della piena autonomia dell'ente in ogni campo della propria attività istituzionale.
2.  Piena osservanza in materia di personale delle norme contrattuali vigenti.
3.  Rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e legalità nell'esercizio dell'attività amministrativa.
4.  Separazione tra direzione politica e gestione amministrativa. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico: scelte di indirizzo politico-amministrativo; formulazione dei programmi e degli obiettivi e assegnazione degli stessi ai responsabili dei servizi contestualmente alle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione; verifica della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle scelte caratterizzate da massima discrezionalità. Ai responsabili di servizio, individuati dal competente organo politico, spettano tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
5.  Ottimizzazione della funzionalità dell'apparato comunale mediante la ricerca costante della massima efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto della legittimità e trasparenza della stessa.
6.  Coinvolgimento e responsabilizzazione del personale dipendente nell'attività dell'ente, nel perseguimento degli obiettivi programmati e nei risultati conseguiti; attribuzione di responsabilità e di autonomia decisionale ed operativa ai soggetti coinvolti nella fase gestionale.
7.  Valorizzazione della professionalità acquisita dal personale tutto del comune e accrescimento della stessa, anche mediante appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale. Valorizzazione della professionalità mediante l'indizione di procedure selettive riservate esclusivamente al personale in servizio e a tempo indeterminato.
8.  Organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi: superamento dell'attività tesa alla produzione di atti in favore dell'attività per la ricerca del risultato e della massima soddisfazione dei cittadini-utenti.
9.  Articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche appartenenti ad aree diverse, collegati mediante un sistema informativo ed orientati per obiettivi al raggiungimento dei risultati prefissati.
10.  Flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale: mobilità del personale ed ampia elasticità delle mansioni, mutua sostituzione in caso di necessità; superamento della rigida separazione delle competenze ed interscambio costante delle informazioni. Il principio della flessibilità va effettuato nel rispetto dello statuto dei lavoratori.
11.  Armonizzazione degli organi di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro alle esigenze degli utenti nonché a quelli vigenti nel settore privato e nei Paesi dell'Unione europea.
12.  Istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini (ufficio relazioni con il pubblico con le funzioni indicate dall'art. 12 del decreto legislativo n. 29/93, come modificato dal decreto legislativo n. 80/98) ed attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso (cfr. art. 44, 1° comma, ed art. 51 dello statuto).
13.  I contratti individuali di lavoro si uniformano ai principi indicati dal 3° comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche anche postume al presente statuto; il Comune non può erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
14.  Istituzione di organismi di controllo interno per la verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati nello statuto.
15.  Individuazione, previo regolamento, di impiego flessibile del personale purché compatibile con l'organizzazione del lavoro e degli uffici.
16.  Organizzazione della gestione del contenzioso del lavoro mediante la istituzione di appositi uffici, anche convenzionati con altri Comuni, al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.
17.  Rispetto dei principi e dei criteri generali dello statuto comunale compatibili con le leggi vigenti.
18.  La struttura di vertice del Comune è composta dal direttore generale, segretario generale, vice-segretario generale e dirigenti.
Art.  43
Programmazione

1.  La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2.  I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
3.  La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.
Art. 44
Accordi di programma

1.  Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune, della Provincia regionale e di altri soggetti pubblici.
2.  L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.
Art.  45
Conferenza dei servizi

1.  Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art.  46
Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
2.  La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art.  47
Gestione in economia

1.  L'organizzazione e l'esercizio in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art.  48
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Art.  49
Istituzione

1.  Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi speciali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
3.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5.  Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Art.  50
Personale a contratto

1.  Per la gestione dei servizi il Comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
2.  Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma può essere attuata a tutto il personale dipendente.
Art.  51
Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e della nomina e la revoca istituzioni

1.  La nomina e la revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono disciplinate dalle disposizioni ad esse relative.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE
Art. 52
Controllo di gestione

1.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2.  Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
3.  Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art.  53
Revisori dei conti

1.  I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno ed assumono le funzioni assegnate loro dalla legge.
2.  Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
3.  Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
4.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo di assicurare i principi di imparzialità ed (inadempienza) e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.
Art.  54
Regolamento di contabilità

1.  Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
Titolo VII
PARI OPPORTUNITA'
Art. 55
Pari opportunità

1.  In tema di pari opportunità si applicano le disposizioni previste dalla legge nel rispetto della norma costituzionale di uguaglianza.
Titolo VIII
VERIFICA DELLO STATUTO
Art.  56
Verifica dello statuto

1.  Ogni 18 mesi il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello statuto, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.
(2004.34.2294)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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