REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2004 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA


DECRETO 8 settembre 2004.
Criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, da applicare al personale in servizio presso il dipartimento regionale della protezione civile.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura di servizi e nei settori esclusi", con cui fra l'altro è stata recepita con modifiche la legge n. 109/94;
Considerato che all'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista la ripartizione dell'incentivo per la progettazione sulla scorta di criteri fissati da ogni ramo dellregionale previa contrattazione decentrata;
Visto il decreto 1 agosto 2003 dell'Assessorato dei lavori pubblici, con il quale sono stati stabiliti i criteri di ripartizione e percentuale del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02, e che costituisce "linee guida per l'amministrazione regionale";
Vista la nota prot. n. 2457 del 23 giugno 2004, con la quale è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali lo schema dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03;
Considerato che non è pervenuta alcuna osservazione da parte delle stesse organizzazioni sindacali;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all'emanazione dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva sopra riportati;

Decreta:


Art. 1

Sono stabiliti, giusta comunicazione alle organizzazioni sindacali del 23 giugno 2004, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2

I criteri di cui all'art. 1 si applicano al personale in servizio presso il dipartimento regionale della protezione civile.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 8 settembre 2004.
  MARTELLA 
  Allegato 

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON LE LEGGI REGIONALI 2 AGOSTO 2002, N. 7 E 19 MAGGIO 2003, N. 7.


Art. 1
Ambito d'applicazione e definizione

1.  I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, che nel seguito verrà indicata come "legge". Si precisa che con la dizione regolamento si intende il regolamento n. 554/99.
2.  I presenti criteri si applicano al dipartimento regionale della protezione civile.

Art. 2
Destinazione del fondo

1.  Il fondo di cui all'art. 18 della legge è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, al personale degli uffici di cui al precedente art. 1, comma 2.
Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, che di seguito verrà indicato R.U.P., e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Art. 3
Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1.  Il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge è costituito da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2.  In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata in ragione dell'entità dei lavori, seguendo quanto riportato nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 555 del 2 novembre 1999, come segue:
1)  per importi delle opere sino a E 1.000.000,00  1,50%;
2)  per importi delle opere sino a E 1.000.000,00 e sino a 5.000.000 di D.S.P. 1,40%;
3)  per importi delle opere superiori a 5.000.000 di D.S.P. 1,20%;
4)  importo delle opere superiori a 25.000.000 di D.S.P. 1,10%.
Relativamente alla manutenzione ordinaria si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 16 della legge, con particolare riferimento al comma 2.
3)  Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera o del lavoro: in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
4)  I coefficienti di ripartizione, per le opere di importo inferiore a E 1.000.000,00, saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:
a)  responsabile unico del procedimento 25%;
b)  redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo 52%;
c)  collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori 18%;
d)  collaboratori amministrativi 5%.
5.  Le quote di cui ai punti a), b), c), e d) del precedente comma 4 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente decreto.
6.  Per le opere di importo superiore a E 1.000.000,00 i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:
a)  responsabile unico del procedimento 25%;
b)  redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo 48%;
c)  collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori 22%;
d) collaboratori amministrativi 5%.
7.  Le quote di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 6 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato b) al presente.
8.  Le prestazioni relative al punto b) dei commi 4 e 6 si intendono per le attività di seguito riportate:
-  per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;
-  per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento, in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
-  per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
-  per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento e si intende ivi compreso l'incarico in corso d'opera, la revisione contabile totale e le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e di dattilografia.
9.  Nel caso di lavori di somma urgenza il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote della progettazione definitiva ed esecutiva di cui agli allegati A e B.
10.  Nel caso di manutenzione ordinaria il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote della progettazione definitiva ed esecutiva di cui agli allegati A e B.
11.  I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 4 e 6 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione costituiscono economia d'appalto.
12.  Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, della legge e dall'art. 7, commi 4 e 5, del regolamento, i compensi spettanti ai collaboratori tecnici, nelle fasi di progettazione e D.L., vengono incrementati del 25%.
13. Nel caso in cui l'incarico di collaudo statico venga affidato al collaudatore tecnico amministrativo la relativa aliquota viene maggiorata del 50%.

Art. 4
Personale partecipante alla ripartizione del fondo. Procedure

1.  Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2.  Il R.U.P. è nominato dal dirigente generale del dipartimento protezione civile, nell'ambito dell'organico dell'ente.
Il R.U.P. è tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con l'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Non possono essere affidati incarichi di R.U.P. a funzionari che nei due anni precedenti abbiano avuto incarichi per un importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
4.  La nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente generale sentito anche il R.U.P.
5.  Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impegnare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.
6.  Il R.U.P. provvede altresì a promuovere l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.
7.  I R.U.P., pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al dirigente generale e/o al dirigente dell'ufficio periferico a cui appartengono, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
Il R.U.P. aggiorna altresì costantemente il dirigente competente alla formazione del programma triennale ed il dirigente dell'ufficio d'appartenenza circa l'attività svolta. Nel caso di inadempienza degli obblighi posti a suo carico il dirigente generale competente procede alla revoca motivata del mandato. Nel caso di uffici periferici la revoca è di competenza del dirigente generale su proposta del dirigente l'ufficio.
8.  Il R.U.P. provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
9.  Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica ovvero insista sul territorio di più province, il R.U.P. è nominato dal dirigente generale su proposta motivata dei dirigenti degli uffici provinciali, in cui debba realizzarsi l'opera, tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.
10.  Il R.U.P. che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 5
Distribuzione e ripartizione del fondo

1.  Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori effettivamente appaltati compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2.  La distribuzione del fondo è proposta dal R.U.P. in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.
3.  La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del dipartimento, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P.
4.  In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo. Parimenti l'incentivo all'ufficio direzione lavori e collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al R.U.P. viene liquidato al 50% dopo l'affidamento dei lavori e al 50% dopo il collaudo.
5. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:
a)  decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
b)  trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui all'art. 2;
c)  rinuncia all'incarico;
d)  revoca del mandato.
In tali casi, ad eccezione del punto d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante sempre con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.
6.  Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art.  6
Penalità

1.  Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del R.U.P. nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione del gruppo tecnico, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni di ritardo.
2.  E' facoltà del dirigente generale del dipartimento, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del R.U.P. e rimuoverlo dall'incarico.
3.  Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionati non attribuiti allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale del dipartimento, sentito il R.U.P. o il dirigente dell'ufficio periferico.
4.  Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Art. 7
Disposizione finale

I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.
Allegato A
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.  109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A)  Responsabile del procedimento     25% E 0,00 
  Responsabile del procedimento 100% 0,2500 E 0,00 
B)  Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo 52%     E 0,00 
  Progettazione preliminare 5% 0,0260 E 0,00 
  Progettazione definitiva 20% 0,1040 E 0,00 
  Progettazione esecutiva 30% 0,1560 E 0,00 
  Redazione piano di sicurezza 4% 0,0208 E 0,00 
  Coordinatore sicurezza in fase esecutiva 6% 0,0312 E 0,00 
  Direzione lavori 20% 0,1040 E 0,00 
  Contabilità 4% 0,0208 E 0,00 
  Collaudo 11% 0,0572 E 0,00 
C)  Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P. 18%     E 0,00 
  Struttura di supporto al R.U.P. 18% 0,0324 E 0,00 
  Progettazione preliminare 7% 0,0126 E 0,00 
  Progettazione definitiva 38% 0,0684 E 0,00 
  Progettazione esecutiva 15% 0,0270 E 0,00 
  Direzione lavori e contabilità 22% 0,0396 E 0,00; 
D)  Collaboratori amministrativi 5%     E 0,00 
  Supporto al dirigente comp. alla form. progr. triennale 60% 0,0300 E 0,00 
  Trascrizione elaborati progettuali 35% 0,0175 E 0,00 
  Assemblaggio e copie elaborati progettuali 5% 0,0025 E 0,00 

Allegato B
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A)  Responsabile del procedimento 25%     E 0,00 
  Responsabile del procedimento 100% 0,2500 E 0,00 
B)  Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo 48%     E 0,00 
  Progettazione preliminare 5% 0,0240 E 0,00 
  Progettazione definitiva 22% 0,1056 E 0,00 
  Progettazione esecutiva 34% 0,1632 E 0,00 
  Redazione piano di sicurezza 5% 0,0240 E 0,00 
  Coordinatore sicurezza in fase esecutiva 7% 0,0336 E 0,00 
  Direzione lavori 22% 0,1056 E 0,00 
  Contabilità 5% 0,0240 E 0,00 
C)  Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P. 22%     E 0,00 
  Struttura di supporto al R.U.P. 18% 0,0396 E 0,00 
  Progettazione preliminare 7% 0,0154 E 0,00 
  Progettazione definitiva 38% 0,0836 E 0,00 
  Progettazione esecutiva 15% 0,0330 E 0,00 
  Direzione lavori e contabilità 22% 0,0484 E 0,00 
D)  Collaboratori amministrativi 5%     E 0,00 
  Supporto al dirigente comp. alla form. triennale 60% 0,0300 E 0,00 
  Trascrizione elaborati progettuali 35% 0,0175 E 0,00 
  Assemblaggio e copie elaborati progettuali 5% 0,0025 E 0,00 

(2004.38.2460)
Torna al Sommariohome


090*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 47 -  35 -  16 -  3 -  44 -  1 -