REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2004 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Campobello di Mazara


Lo statuto del Comune di Campobello di Mazara è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 15 giugno 1996.
Successive rettifiche e modifiche sono state pubblicate, rispettivamente, nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 1997 e n. 16 del 31 marzo 2000.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 15 aprile 2004.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Comune

1.  Il Comune di Campobello di Mazara è un ente autonomo, territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e della Regione Sicilia che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2.  Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
Art. 2
Territorio e sede

1.  Il Comune di Campobello di Mazara ha una superficie di Kmq. 65,76.
2.  E' costituito dal centro abitato, capoluogo e dalle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, il cui territorio confina con i Comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo ed il mare Mediterraneo.
Art. 3
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico, con ripristino dell'originario stemma del Comune di Campobello di Mazara raffigurante "una fenice con stemma borbonico e la scritta "Com: Trae Campi Pulci Mazzariae", modificando, altresì, il gonfalone del Comune.
2.  Il Comune fa uso del gonfalone adottato con deliberazione del consiglio comunale.
3.  Apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma civico.
Art. 4
Cave di Cusa

1.  Le cave di Cusa costituiscono il riferimento emblematico, per la connotazione del Comune di Campobello di Mazara, di altissima valenza culturale.
2.  Il Comune promuove la valorizzazione, risignificazione e rivitalizzazione dell'area archeologica delle cave di Cusa attraverso eventi di valenza nazionale e internazionale nel campo delle discipline artistico-culturali e dello spettacolo.
3.  Promuove, altresì, il rilancio turistico dell'area stessa e stabilisce connessioni fra iniziative laboratorio-sperimentale e manifestazioni specifiche da articolare anche in stagioni diverse.
Art. 5
Pari opportunità

1.  Gli organi dell'amministrazione comunale nelle nomine e designazioni si ispireranno a criteri finalizzati a garantire pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 6
Finalità

1.  Il Comune di Campobello di Mazara ispira la propria attività alla lotta ed alla repressione del fenomeno mafioso e di qualunque forma di criminalità organizzata o meno, assumendo i principi di trasparenza dell'azione amministrativa a baluardo per la difesa della dignità dei cittadini campobellesi e rifiutando e respingendo fermamente ogni tentativo, palese o meno, di infiltrazione volta al condizionamento o all'influenza sulla sana amministrazione della cosa pubblica.
2.  Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso socio-economico perseguendo i criteri della legalità, imparzialità e della buona amministrazione nel rispetto dei principi costituzionali e delle tradizioni locali.
3.  Ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo e della solidarietà sociale, in armonia con i valori più elevati presenti nel patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima, rifiutando qualsiasi discriminazione per ragioni di sesso, razza, religione o condizioni economiche e sociali.
4.  Il Comune di Campobello di Mazara si propone la tutela e la promozione della persona umana contro ogni forma di sopraffazione e di violenza.
5.  A tal fine, inoltre, sostiene le formazioni sociali che mirano alla formazione morale e civile dei cittadini, stimolandone la coscienza critica e la partecipazione alla vita pubblica e promuove lo sviluppo delle istituzioni culturali.
6.  Il Comune di Campobello di Mazara si fa garante della cultura della pace adoperandosi affinché sul suo territorio non siano consentite installazioni militari di qualunque tipo, anche a carattere logistico, rientranti negli accordi internazionali che si propongono azioni militari nei confronti di altri popoli.
7.  Favorisce e stimola la partecipazione dei cittadini singoli o associati, sviluppa anche attraverso forme associative i rapporti di collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune, promuove scambi culturali con comunità di paesi esteri concorrendo al processo di integrazione europea. Opera per rimuovere le cause di emarginazione promuovendo la solidarietà sociale, la pace, l'uguaglianza fra i popoli. Nello spirito della solidarietà ricerca, anche impegnandosi per offrire opportunità di lavoro e l'accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati di qualunque provenienza e garantisce il rispetto dei loro diritti.
8.  Per le sue caratteristiche peculiari il Comune intende privilegiare la vocazione agricola, turistica ed ambientale, candidandosi come centro di valenza regionale per le tematiche dell'ambiente, delle compatibilità ambiente-sviluppo della qualità della vita. A tal fine si ritiene che le frazioni di Tre Fontane e di Torretta Granitola devono essere dotate di servizi sociali che garantiscano vivibilità per tutto l'anno e servizi che possano valorizzare la costa e le attività turistico-ambientali ad essa connessi.
9.  Promuove la ricerca della storia del territorio sotto il profilo urbanistico, architettonico, etno-antropologico, sociologico, politico-economico, artistico ed ambientale.
10.  Il Comune riconosce l'alto valore formativo del diritto di obiezione di coscienza al servizio militare. Impegna i suoi organi istituzionali nella costante ricerca di ambiti operativi per consentire l'effettivo esercizio di tale diritto anche in collaborazione con altri enti dello Stato.
Art. 7
Funzioni

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
2.  Gli obiettivi preminenti sono finalizzati all'affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni collettivi, ed alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, quali la tutela della salute, il diritto allo studio, la tutela del patrimonio naturale, storico e artistico, la promozione e valorizzazione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero, l'assetto e l'utilizzazione del territorio, lo sviluppo economico.
3.  Nell'ambito della sua competenza il Comune concorre a garantire il diritto alla salute del cittadino, con particolare riguardo alla prevenzione e alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro. Si impegna per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza socio-sanitaria, in favore soprattutto degli anziani, delle donne, dei minori, dei disabili, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei malati mentali, dei nomadi e degli immigrati. A tal fine si impegna a rimuovere le barriere architettoniche esistenti negli edifici pubblici.
4.  Il Comune favorisce lo sviluppo culturale mediante la realizzazione delle strutture e l'organizzazione dei servizi, tali da assicurare il reale diritto allo studio. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale sia nelle sue espressioni dei costumi, sia delle tradizioni locali.
5.  Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico nonché i beni di particolare pregio o ambientale. Adotta tutte le iniziative di competenza per la conservazione e difesa dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, promuovendo una cultura ecologica ed ambientale. Pone particolare attenzione ai problemi dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
6.  Il Comune favorisce lo sport, il turismo sociale e giovanile, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso alla comunità. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti possono essere disciplinati da apposito regolamento che preveda il concorso degli utenti alle spese di gestione, salvo la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.
7.  Il Comune provvede alla tutela del territorio mediante piani urbanistici, in modo da consentire uno sviluppo programmato compatibile ed armonioso con l'impatto ambientale degli insediamenti abitativi di edilizia pubblica e privata, delle attività produttive e commerciali, nonché delle infrastrutture primarie, secondarie ed indotte, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
8.  Promuove lo sviluppo e la rivalutazione delle località turistiche balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, nonché degli insediamenti archeologici delle cave di Cusa, di contrada Burgio e di contrada Erbe Bianche.
9.  Tutela lo sviluppo dell'agricoltura e trasformazione dei prodotti agro-alimentari, dell'artigianato e delle attività, commerciali, con particolare riguardo al centro storico, favorisce l'associazionismo ed altre iniziative finalizzate a migliorare e valorizzare il sistema produttivo e distributivo locale e delle località di Tre Fontane e Torretta Granitola.
Art. 8
Principi programmatici

1.  Nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 (funzioni), il Comune considera prioritarie le esigenze dei settori più deboli della popolazione.
2.  In particolare, si impegna per la tutela degli emarginati, dei giovani disoccupati e degli immigrati sviluppando sull'intero territorio comunale i servizi sociali, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e promuove iniziative economiche private e pubbliche, pure sotto forma di associazionismo cooperativo.
3.  Il Comune attua una efficiente gestione dei servizi pubblici determinando forme di tariffazione differenziate per particolari categorie di soggetti.
Art. 8 bis
Principio di sussidiarietà

1.  Il Comune di Campobello di Mazara è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Art. 9
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune di Campobello di Mazara il consiglio, la giunta ed il sindaco.
Art. 9 bis
Condizione giuridica e status degli amministratori Regime delle incompatibilità

1.  Per la disciplina delle aspettative, delle indennità, dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese ed indennità di missione nonché degli oneri previdenziali ed assicurativi degli amministratori del Comune di Campobello di Mazara, si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa e dagli atti amministrativi generali di applicazione.
2.  Gli amministratori del Comune debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al 4° grado. Per quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
Art. 10
Consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni sono disciplinati dalla normativa regionale vigente.
2.  Le modalità di funzionamento sono regolate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
Art. 11
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti qualora disposizioni legislative non attribuiscano la relativa competenza ad altri organi;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, gli storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali e le eventuali deroghe ad essi;
c)  le convenzioni tra Comuni od altri enti, la costituzione e le modificazioni di forme associative;
d)  la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
e)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione di mutui non espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
j)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k)  gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;
l)  la nomina, designazione ed elezione dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni o in commissioni. In tali casi dovranno essere individuate persone che, oltre ai requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle norme vigenti di riferimento, siano in possesso di titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire;
m)  tutte le materie espressamente attribuite alla sua competenza da specifiche previsioni legislative.
3.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
4.  Il consiglio può richiedere ai rappresentanti nominati o designati presso enti, aziende ed istituzioni, operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, o nei quali comunque abbia una partecipazione o altro interesse, ogni volta venga richiesto da un consigliere comunale nell'ambito della commissione competente, idonee relazioni sulle attività degli stessi. I suddetti rappresentanti sono comunque tenuti a relazionare sull'attività svolta almeno una volta l'anno con nota scritta da inviare a tutti i consiglieri comunali.
Art. 12
Prima adunanza del consiglio comunale

1.  Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio tiene la sua prima adunanza.
2.  La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con avviso da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3.  Qualora il presidente del consiglio uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.
4.  Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza, presta giuramento con la formula prevista dall'O.R.EE.LL. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti nella prima adunanza prestano giuramento nella prima seduta in cui risultano presenti, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.
5.  I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. Tale decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
6.  Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva il consiglio procede, dopo le operazioni di giuramento, alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed all'elezione del presidente e del vice presidente del medesimo collegio.
Art. 13
Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio

1.  Il consiglio comunale, nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, dopo gli altri adempimenti indicati nel precedente art. 12, procede con votazioni separate all'elezione nel suo seno del presidente e del vice presidente del medesimo collegio.
2.  Nella prima votazione per l'elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
3.  Dopo l'elezione del presidente, si procede all'elezione del vice presidente con l'osservanza delle disposizioni ordinarie.
4.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.
Art. 14
Compiti e attribuzioni del presidente del consiglio

1.  Il presidente del consiglio:
a)  convoca e presiede il consiglio comunale e la conferenza dei capigruppo;
b)  dirige e coordina l'attività del consiglio comunale;
c)  cura la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale nonché l'attivazione delle commissioni consiliari;
d)  firma, congiuntamente al segretario comunale ed al consigliere presente anziano per numero di preferenze individuali, i verbali e le deliberazioni del consiglio comunale;
e)  nomina le commissioni di indagine;
f)  esercita tutti i poteri attribuitigli dall'O.R.EE.LL.
2.  Per l'esercizio delle funzioni sopraindicate il presidente del consiglio si avvale inoltre degli uffici della segreteria comunale e degli altri uffici preposti a dette funzioni.
Art. 15
Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente del consiglio

1.  Il presidente ed il vice presidente del consiglio cessano dalla carica per dimissioni, morte o altre cause previste dalla legge.
2.  Nel caso di contemporanea cessazione del presidente e del vice presidente del consiglio assume la presidenza provvisoria, sino all'elezione del nuovo presidente, il consigliere anziano per numero di preferenze individuali.
3.  Le dimissioni dalla carica di presidente e da quella di vice presidente del consiglio vanno presentate al consiglio stesso, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4.  La seduta per la sostituzione deve tenersi entro quindici giorni.
Art. 16
Riunioni del consiglio

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità previste nel presente statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.
2.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del sindaco, quindi le proposte delle commissioni consiliari e, dopo, le proposte dei singoli consiglieri secondo l'ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
4.  Il sindaco ed i componenti della giunta comunale partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
5.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti del consiglio entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria dell'ente.
Art. 17
Modalità di convocazione del consiglio

1.  Il consiglio è convocato dal suo presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri comunali o al domicilio da essi eletto almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2.  Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso con l'ordine del giorno può avere luogo anche 24 ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
3.  La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo del Comune.
4.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore nei casi d'urgenza.
Art. 18
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal consiglio stesso altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
2.  Il consiglio si riunisce di norma nella sede propria e, comunque, può essere riunito, per particolari motivi, in sede diversa, ma sempre nell'ambito del territorio comunale, su determinazione del presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo.
Art. 19
Mancata partecipazione alle sedute

1.  I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a un numero pari a 3 sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti.
2.  La decadenza è dichiarata dal consiglio, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
Art. 20
Numero legale

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
5.  Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
Art. 21
Prerogative dei consiglieri

1.  La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
2.  I consiglieri, oltre al diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno il diritto di interrogazione e mozione, che esercitano nelle forme previste nel regolamento.
3.  I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
4.  Copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta, delle determinazioni sindacali e dei dirigenti sono trasmessi, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
5.  I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
6.  Le mozioni, presentate da almeno 3 consiglieri comunali, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.
Art. 22
Gruppi consiliari

1.  Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare.
2.  La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
3.  Il sindaco assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, idonee strutture tenendo presenti le esigenze comuni a ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.
4.  E' istituita la commissione dei capigruppo, denominata conferenza, quale organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari.
Art. 23
Commissioni consiliari

1.  Sono istituite commissioni consiliari in numero di 6.
2.  Le commissioni hanno funzioni consultive e propositive nelle materie di competenza del consiglio comunale.
3.  Le commissioni sono costituite, ognuna, da 5 componenti e con criterio proporzionale.
4.  Il regolamento del consiglio disciplina le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento ed i poteri delle commissioni.
5.  I pareri delle commissioni sono obbligatori su tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.
6.  Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, nei casi d'urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla richiesta stessa. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.
7.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'istituzione di commissioni d'indagine per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti in materia attinente l'amministrazione del Comune.
8.  La deliberazione di istituzione della commissione di indagine dovrà prevedere il numero dei componenti e definirne l'oggetto, l'ambito ed il termine entro il quale la stessa commissione dovrà concludere i propri lavori per riferirne all'assemblea.
9.  La commissione di indagine sarà nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo e sarà composta da un numero di consiglieri tale da garantirne la presenza di tutti i gruppi ed in misura proporzionale alla loro consistenza.
10.  La presidenza delle suddette commissioni spetta ai consiglieri assegnati ai gruppi di minoranza.
11.  La commissione di indagine, nella seduta di insediamento, elegge nel proprio seno un componente-segretario ed il componente-relatore.
12.  La commissione di indagine, per l'espletamento dell'incarico, ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario ed i dipendenti dell'ente e potrà convocare anche i terzi interessati all'oggetto dell'indagine. Ha inoltre diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
13.  I verbali della commissione, redatti dal componente-segretario, resteranno riservati fino alla presentazione della relazione finale al consiglio comunale.
14.  A conclusione dei propri lavori la commissione, attraverso il componente-relatore, dovrà riferire al consiglio che adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza o esprimerà, agli organi competenti, i propri giudizi ed i conseguenti indirizzi.
Art. 24
Il sindaco

1.  L'elezione, la durata e la cessazione dalla carica del sindaco sono disciplinate dalla normativa regionale vigente.
2.  Il sindaco è ufficiale di Governo.
Art. 25
Attribuzioni del sindaco

1.  Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune; nomina entro 10 giorni dalla proclamazione la giunta; convoca e presiede la giunta; ripartisce, nella prima riunione di giunta, agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.
3.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
4.  Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco il componente della giunta più anziano d'età.
5.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.
6.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
7.  Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; esercita ogni altra attribuzione che la legge, il presente statuto o i regolamenti non riservano alla competenza di altri organi del Comune, del segretario e dei capi settore.
8.  Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
9.  Può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, secondo la normativa vigente.
10.  Trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti nominati.
11.  Spettano al sindaco le nomine, le designazioni e le revoche, sia interne che esterne, riferite alla competenza del Comune. Tali nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla nomina della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nelle nomine o designazioni dei rappresentanti del Comune in enti od organismi esterni provvederà individuando persone che, oltre ai requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle norme vigenti, siano in possesso di titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire. Il possesso dei superiori requisiti va accertato preliminarmente alla nomina o designazione e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
12.  In caso di successione nella carica, il nuovo sindaco può revocare le nomine e le designazioni operate dal suo predecessore, anche prima della scadenza del relativo incarico, provvedendo alle relative sostituzioni.
13.  Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta, sulla quale il consiglio esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.
14.  Il sindaco, inoltre:
a)  nomina il segretario comunale, il vice segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi;
b)  può autorizzare i dipendenti comunali, sentito il parere del segretario comunale per i capi settore ed il parere dei rispettivi capi settore per gli altri dipendenti, senza pregiudizio per lo svolgimento dei servizi propri, ad assumere incarichi, anche nell'interesse del Comune, presso enti o associazioni di diritto pubblico, ovvero di diritto privato cui partecipi il Comune;
c)  firma i verbali e le deliberazioni della giunta comunale congiuntamente al segretario e all'assessore anziano;
d)  svolge attività propulsiva di indirizzo e di controllo ed impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi dell'ente;
e)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei servizi e degli uffici.
Art. 25 bis
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri comunali assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche siciali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, così come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/97, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 25/2000.
Art. 26
Composizione e nomina della giunta

1.  La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari a 6 nominati dal sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
3.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco.
4.  Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado del sindaco o di altro componente della giunta stessa.
5.  In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
6.  Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
7.  Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati od eletti componenti di organi consultivi del Comune.
Art. 27
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.
2.  Spettano, in particolare, alla giunta:
a)  l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
b)  le relazioni al consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
c)  la definizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
d)  la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
e)  il controllo dei risultati di gestione;
f)  l'adozione del regolamento di giunta e di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 28
Diritto d'udienza

1.  Il sindaco e gli assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e le ore nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza relativamente a problemi attinenti ai servizi d'istituto dell'ente.
Art. 29
Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

1.  La propaganda elettorale dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere del Comune di Campobello di Mazara avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2.  All'atto della presentazione delle rispettive candidature, i candidati alle cariche di sindaco e di consigliere dovranno presentare presso la segreteria generale del Comune il bilancio preventivo delle spese di propaganda cui intendono vincolarsi. Ad analogo adempimento sono sottoposte le liste.
3.  Detti bilanci saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune fino alla data delle consultazioni elettorali.
4.  Entro il termine di trenta giorni dal termine della campagna elettorale gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute in maniera analitica con indicazione, per ogni singola voce di spesa, dei rispettivi importi spesi. Per la specifica delle spese varrà analogicamente la tipologia indicata nell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
5.  I consuntivi di cui al precedente comma saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nello stesso comma quarto.
6.  Detti consuntivi potranno essere consultati da qualunque cittadino che ne faccia richiesta alla segreteria generale del Comune, anche dopo la scadenza del termine indicato al precedente comma.
Art. 30
Anagrafe patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori

1.  Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali sono tenuti all'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge n. 128/92 nel rispetto dei termini e delle previsioni contenute nell'apposito regolamento.
Titolo III
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 31
Disposizioni generali

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento e il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.
2.  Per gli stessi fini il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture dell'ente.
3.  Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, nonché le persone maggiorenni stranieri o apolidi domiciliate nel Comune, che esercitano la loro prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.
Art. 32
Partecipazione

1.  Il Comune, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della propria azione amministrativa, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, nelle forme stabilite dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente statuto e dall'apposito regolamento che dovrà recepire i contenuti della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
2.  Tale partecipazione è assicurata mediante:
a)  forme associative e organismi di partecipazione per la gestione dei servizi;
b)  l'intervento degli interessati ai procedimenti;
c)  la consultazione della popolazione e i referendum e i sondaggi d'opinione;
d)  la proposizione di istanze, petizioni e proposte per la tutela di interessi collettivi;
e)  l'azione popolare;
f)  la pubblicità degli atti;
g)  l'accesso agli atti, all'informazione, alle strutture ed ai servizi.
3.  A garanzia dell'esercizio delle predette prerogative da parte dei cittadini il Comune istituisce apposito ufficio o sportello polifunzionale abilitato a ricevere anche eventuali reclami e suggerimenti ai fini del miglioramento dei servizi.
4.  Il Comune nel quadro dell'attività tesa a contribuire al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'effettiva parità di condizioni tra uomo e donna, istituisce la commissione "pari opportunità". Essa è composta da donne in rappresentanza di movimenti, di associazioni, di coordinamenti femminili dei sindacati operanti nel territorio e da esperti di accertata competenza sulla condizione femminile. La commissione ha compiti di analisi, di proposta, di iniziativa. La commissione è nominata dal consiglio comunale ed elegge il presidente che dura in carica per l'intero mandato consiliare. La giunta comunale deve consultare preventivamente la commissione su atti da proporre al consiglio in merito ad azioni, programmi, progetti rivolti alla popolazione femminile.
Art. 33
Comitati di gestione

1.  Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali, con particolare riguardo a quelli a domanda individuale, quali asili nido, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2.  Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3.  I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al sindaco.
Art. 34
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza e sostiene, secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le libere forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri attraverso:
a)  il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
b)  la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.
2.  Per i fini del precedente comma, la giunta istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano sul territorio del Comune e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto.
3.  Il Comune concorre a costituire le condizioni per ottimizzare l'impegno delle associazioni e ne favorisce la partecipazione all'amministrazione locale. Il regolamento sulle libere associazioni, redatto dal consiglio comunale, disciplina la tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse, la concessione di patrocinio, i criteri per l'assegnazione dei contributi economici e mezzi strumentali, le procedure per l'assegnazione di sedi e spazi pubblici.
4.  Ogni anno è pubblicato sul bollettino ufficiale del Comune l'elenco delle libere associazioni e delle organizzazioni del volontariato che hanno ottenuto contributi economici, agevolazioni o usufruiscono di beni del Comune, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
5.  Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni di durata massima triennale. Il regolamento specifica i profili generali delle convenzioni, le modalità di verifica del livello qualitativo, la possibilità di recesso.
Art. 35
Volontariato

1.  Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione nella erogazione dei servizi, privilegiando iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.
2.  La programmazione dei servizi e delle attività istituzionali dell'ente deve considerare la presenza di organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni esterne.
3.  Il Comune attiva progetti ed iniziative finalizzate che coinvolgono organizzazioni del volontariato, promuove la formazione e l'aggiornamento, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato, istituisce specifico centro di servizio (eventualmente autogestito dalle stesse organizzazioni con un minimo di risorse strumentali messe a disposizione dall'amministrazione comunale)  a disposizione delle organizzazioni.
4.  E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.
5.  Il consiglio comunale approva annualmente un rapporto organico sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività dell'ente, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionati, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza. Detto rapporto approvato dal consiglio viene pubblicato nel bollettino ufficiale del Comune.
6.  E' consentito alle organizzazioni di volontariato di stipulare convenzioni con il Comune nel rispetto dell'art. 10 della legge regionale n. 22/94, nonché acquisire e/o utilizzare beni mobili di proprietà comunale, così come previsto dall'art. 18, legge regionale n. 22/94.
Capo II
Organismi di partecipazione
Art. 36
Le consulte

1.  Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuate nei vari settori corrispondenti alle politiche comunali. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della giunta e del consiglio comunale in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.
2.  Il consiglio comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti e i provvedimenti sui quali esprimere pareri obbligatori. E' richiesto obbligatoriamente il loro parere sui seguenti programmi:
a)  piano pluriennale degli investimenti;
b)  programmazione dei servizi di utilità collettiva;
c)  piano commerciale e dei servizi;
d)  programma delle opere pubbliche;
e)  piani regolatori e piani di recupero;
f)  altri piani e programmi che rivestono particolare interesse pubblico.
Le consulte validamente convocate devono fornire il parere richiesto entro dieci giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.
3.  Il sindaco nomina quale presidente della consulta anche persona particolarmente rappresentativa nell'ambito delle materie a cui è finalizzata l'azione della consulta, che non sia membro del consiglio comunale o della giunta.
4.  La giunta nella fase di predisposizione degli atti di programmazione comunale convoca specifiche riunioni delle consulte per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.
Art. 37
Conferenza annuale

1.  Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, il Comune indice ogni anno una conferenza sulla attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le associazioni, le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, gli ordini professionali e le consulte.
2.  Il documento conclusivo della conferenza, al quale dovranno allegarsi eventuali posizioni dissenzienti fatti constatare in sede di convocazione della conferenza stessa, dovrà essere obbligatoriamente discusso dagli organi del Comune prima dell'approvazione del bilancio.
Art. 38
Consultazioni

1.  Il Comune può indire per dibattere problemi e questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità, pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il Comune si impegna a tenere almeno una volta all'anno una consultazione dedicata ai problemi sociali più importanti con particolare riguardo ai problemi dei giovani, degli anziani e dei soggetti o categorie in particolari condizioni di disagio e di emarginazione.
2.  Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o da almeno cento cittadini, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta alla presenza del sindaco e della giunta.
3.  Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.
4.  Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul bollettino ufficiale del Comune.
Art. 39
Referendum

1.  Il Comune di Campobello di Mazara riconosce fra gli strumenti di partecipazione popolare il referendum consultivo, anche con funzione propositiva, e il referendum abrogativo.
2.  Limiti, modalità di svolgimento ed effetti delle consultazioni referendarie sono fissati dalle norme del presente statuto.
3.  Apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi all'applicazione dello statuto, disciplina le procedure per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento della consultazione e quant'altro non disciplinato dalle norme statutarie.
Art. 40
Referendum consultivo

1.  E' previsto il referendum consultivo anche con funzione propositiva su richiesta di:
a)  almeno il 20% dei cittadini aventi diritto al voto;
b)  almeno i 3/5 dei consiglieri comunali.
2.  I referendum possono riguardare esclusivamente materie di competenza locale ed in particolare non possono avere ad oggetto le seguenti materie:
a)  regolamento del consiglio comunale;
b)  il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c)  i provvedimenti nelle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni e nomine;
d)  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e)  i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f)  gli atti relativi al personale del Comune;
g)  gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
h)  le materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti per legge o nelle quali non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
i)  le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni;
l)  gli atti inerenti la tutela dei diritti della minoranza;
m)  il piano regolatore generale,
n)  il regolamento edilizio;
o)  i piani particolareggiati, ad esclusione dei piani di lottizzazione e degli insediamenti produttivi a forte impatto ambientale;
p)  i progetti di opere pubbliche;
q)  la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.
Art. 41
Referendum abrogativo

1.  E' previsto il referendum abrogativo da indire su richiesta di:
a)  15% dei cittadini aventi diritto al voto;
b)  3/5 dei consiglieri comunali.
2.  Possono essere sottoposti a referendum abrogativo le norme dello statuto comunale.
Art. 42
Norme comuni

L'indizione del referendum è deliberata dal sindaco.
1.  L'indizione del referendum è determinata dal sindaco, entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione del quesito referendario da parte degli organismi competenti.
2.  Il quesito referendario deve essere formulato in modo da contenere precise indicazioni circa l'argomento, la deliberazione, il provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da consentire risposte chiare e univoche da parte dei votanti e deve concernere materia di esclusivo pubblico interesse generale.
3.  E' istituita una commissione che delibera in merito alla rispondenza dei quesiti alle caratteristiche previste dal terzo comma. Essa è composta:
a)  dal presidente del consiglio comunale, presidente di diritto;
b)  dal segretario comunale;
c)  dal giudice di pace;
d)  da due rappresentanti eletti dalla consulta;
e)  dai membri dell'ufficio del difensore civico.
La commissione si scioglie di diritto dopo l'espletamento di ogni consultazione referendaria.
4.  Entro quarantacinque giorni dalla celebrazione del referendum il consiglio comunale prende atto dell'esito del referendum stesso e provvede all'adeguamento della normativa.
5.  Deve essere annualmente prevista l'inclusione nel bilancio comunale di un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.
6.  La proposta di referendum decade qualora il competente organo comunale provvede in conformità ai quesiti proposti entro il termine di 90 giorni dal deposito della richiesta formale.
7.  Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno né possono essere indetti referendum nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
8.  Il regolamento sui referendum disciplinerà priorità e criteri di scelta in considerazione dell'importanza dell'oggetto e dei tempi di presentazione delle proposte, nel caso di più iniziative referendarie, salva la possibilità di contestuale svolgimento in una stessa tornata, di referendum, siano essi consultivi o abrogativi fino ad un massimo di tre.
9.  Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali e comunali.
10.  Il regolamento sulla partecipazione detta le norme di organizzazione e di svolgimento dei referendum, nonché le azioni da assumere in ordine all'esito.
Art. 43
Il sondaggio d'opinione

1.  Il sondaggio di opinione consiste nell'invio ai cittadini, o a campioni dei medesimi, che siano residenti nel territorio del Comune, di un questionario che, compilato potrà essere ritornato all'amministrazione. La deliberazione di indizione del sondaggio è assunta dal consiglio; i risultati sono resi pubblici.
Art. 43bis
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 44
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni, dell'adozione di un provvedimento, avente per oggetto questioni di interesse collettivo.
2.  Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, di esaminare e di rispondere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, alle istanze entro il termine di quarantacinque giorni.
3.  Le modalità di presentazione e di risposta sono indicate dal regolamento il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art. 45
Petizioni

1.  Almeno cinquanta cittadini o due associazioni iscritte all'albo comunale possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale o chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2.  Il regolamento determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3.  Il regolamento stabilisce, inoltre, i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro quarantacinque giorni dalla presentazione.
4.  Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
5.  Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.
6.  In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.
Art. 46
Proposte

1.  Almeno cinquanta cittadini o due associazioni iscritte all'albo possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro il termine previsto dal regolamento all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario generale, nonché ove necessaria, dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  Il regolamento individua le condizioni di ammissibilità di forma delle proposte, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità e i termini per l'istruttoria della proposta che deve essere posta in discussione dall'organo destinatario entro due mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata e modificata.
3.  La proposta deve contenere l'indicazione di cinque rappresentanti dei firmatari, che devono essere uditi preventivamente all'attivazione della fase istruttoria dal sindaco o suo delegato.
Art. 47
Iniziative

1.  Almeno cinquanta cittadini o due associazioni iscritte all'albo comunale possono esercitare l'iniziativa di atti di competenza del consiglio comunale, presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.
2.  Il consiglio comunale delibera in ordine al suddetto progetto, secondo le modalità espressamente previste dal regolamento, e comunque deve esprimere una risposta scritta entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione.
3.  Non possono formare oggetto di iniziativa le materie relative:
a)  alla disciplina dello stato giuridico del personale;
b)  ai tributi locali, alle tariffe e ad altri prezzi pubblici;
c)  ai bilanci preventivi e consuntivi.
4.  Il sindaco o un suo delegato riceve, preventivamente alla fase istruttoria dell'iniziativa, una rappresentanza dei firmatari dell'iniziativa, composta da non più di cinque persone.
Art. 48
Azione popolare

3.  Ciascun elettore del Comune può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, salva restando al disciplina di legge sugli oneri dell'azione.
4.  La giunta municipale in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
5.  Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349 del 1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituto e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art. 49
Diritto di partecipazione al procedimento

1.  Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune attraverso i funzionari responsabili è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2.  Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi generali hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3.  I soggetti di cui ai commi precedenti, nelle forme e modalità stabilite nel regolamento, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Con lo stesso regolamento si provvederà a disciplinare le forme e le modalità di esercizio del diritto di udienza e della partecipazione del cittadino interessato alla conferenza di servizio.
4.  Il Comune può concludere il procedimento amministrativo in conformità agli accordi raggiunti con gli interessati, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90, così come recepito dalla legge regionale n.10/91.
Art. 50
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicate:
a)  l'ufficio del personale responsabile del procedimento;
b)  l'oggetto del procedimento;
c)  le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alla lettere a), b), c)  del I comma, mediante, forme idonee di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Art. 51
Iniziative

1.  Il Comune riconosce il diritto all'informazione come uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizioni di legge o di regolamento, sono pubblici.
3.  Per garantire una maggiore informazione, il Comune istituisce all'entrata in vigore del presente statuto, l'apposito ufficio dei cittadini e delle associazioni.
4.  L'informazione deve rispondere a principi di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento comunale.
5.  Il Comune si adopera con tutte le sue competenze e con i suoi mezzi per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'effettiva fruizione del diritto all'informazione da parte dei cittadini ed organizza campagne di sensibilizzazione alla formazione della pienezza del diritto medesimo.
Art. 52
Il bollettino ufficiale del Comune

1.  E' istituito il bollettino ufficiale del Comune di Campobello di Mazara.
2.  Il bollettino serve per 1a pubblicazione di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione e la vita del Comune.
3.  In particolare assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio annuale di previsione e del rendiconto. Rende conoscibile alla collettività i dati contenuti nei documenti dei bilanci.
4.  Il regolamento disciplinerà il funzionamento e le modalità di pubblicazione del bollettino.
Art. 53
Diritto di accesso

1.  Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto:
a)  di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune;
b)  di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti di cui alla precedente lettera a), previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo le disposizioni in materia di imposta di bollo, nonché i diritti di ricerca, visura, segreteria e quanto altro previsto dalla legge e dalle deliberazioni della pubblica amministrazione;
c)  di accedere in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
d)  di accedere alle strutture ed ai servizi.
2.  Il regolamento disciplina le modalità per l'effettivo esercizio delle predette prerogative.
3.  Il diritto di accesso è limitato solo in attuazione di provvedimenti di legge che lo escludano o differiscano per taluni atti o documenti nonché, con motivato provvedimento del sindaco emesso sulla base di relazione del responsabile competente, quando si tratti di documenti la cui esibizione violi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Titolo IV
ORGANI NON ELETTIVI
Capo I
Organi burocrativi
Art. 54
Principi Generali

1.  Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione ed adotta criteri di economicità, celerità e pubblicità dei relativi procedimenti. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno.
2.  Gli atti devono essere redatti per iscritto, salvo che la legge o la natura dell'atto richiedano una forma diversa.
3.  La struttura organizzativa del Comune si ispira ai principi istituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi a favore dei cittadini e di qualunque altro utente.
4.  Qualunque procedimento non può essere aggravato rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o dal regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato.
Art. 55
Ordinamento degli uffici

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è ispirato a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, sulla base di apposito regolamento.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, oltre al necessario coordinamento dei settori, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
3.  Al settore è preposto il capo settore.
4.  I singoli settori sono ordinati in servizi ed unità operative, secondo le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in considerazione della razionalizzazione dei carichi di lavoro.
Art. 56
Sportelli decentrati

1.  Possono essere istituti sportelli decentrati, localizzati nel territorio comunale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di servizio al cittadino.
Art. 57
Segretario generale

1.  Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, nominato secondo le previsioni della normativa che disciplina la materia.
Art. 58
Vice segretario generale

1.  Il sindaco nomina vice segretario generale, sentito il segretario generale, un capo settore, in possesso del titolo di studio per poter accedere alla carriera di segretario comunale.
2.   Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale nei casi di vacanza, assenza od impedimento; lo coadiuva in conformità a quanto previsto dall'atto di nomina.
3.  L'incarico di vice segretario generale può essere sempre revocato dal sindaco con provvedimento motivato.
Art. 59
Funzioni ed attribuzioni del segretario generale

1.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, impartendo le necessarie direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa;
b)  promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti;
c)  partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio;
d)  può rogare atti e contratti nell'interesse del Comune;
e)  dirime, con propria determinazione, i conflitti di competenza tra i dirigenti;
f)  vigila sull'applicazione e sul rispetto delle norme sul procedimento amministrativo;
g)  adotta ogni misura organizzativa di carattere generale per garantire il diritto di accesso agli atti e alle informazioni;
h)  esprime parere sulle autorizzazioni del sindaco ai dirigenti ad assumere incarichi, senza pregiudizio per lo svolgimento delle funzioni proprie, presso enti o associazioni di diritto pubblico.
2.  Il segretario generale ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune.
3.  Il segretario generale o suo delegato partecipa, se richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari e dei capi gruppo con funzioni consultive.
4.  Il segretario generale esercita ogni altra competenza conferitagli dalla legge statale e/o regionale, dalla statuto e dai regolamenti.
5.  Al segretario generale possono essere conferite dal sindaco le funzioni di direttore generale.
Art. 60
I dirigenti dei servizi

1.  Sono considerati dirigenti, ai fini del presente statuto, i dipendenti del Comune preposti alla direzione dei settori.
Art. 61
Funzioni ed attribuzioni dei dirigenti

1.  I dirigenti sono preposti ai vari settori di attività. Essi rispondono dell'andamento dei servizi e coordinano i singoli servizi secondo le direttive e gli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'ente.
2.  I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quant'altro non compete alla funzione di indirizzo politico o amministrativo e ne rispondono direttamente all'organo dell'ente ed al segretario generale. Sono inoltre responsabili dei risultati dell'azione amministrativa.
3.  I dirigenti relazionano periodicamente sull'andamento dell'azione amministrativa e sui singoli atti adottati.
4.  I dirigenti esprimono il proprio parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, su ogni proposta che non sia mero atto di indirizzo di deliberazione del settore di rispettiva competenza, da sottoporre all'esame della giunta o del consiglio.
5.  Il dirigente del settore finanziario esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione, eccetto quelle nelle quali non esista alcun profilo contabile, ed attesta la relativa copertura finanziaria.
6.  I pareri di cui ai precedenti commi vanno inseriti nell'atto deliberativo. In caso di assenza temporanea (per congedi ordinari o straordinari, per missioni di durata superiore ad una giornata, ecc.)  di un capo settore, gli stessi pareri saranno resi, in sua sostituzione, dal capo servizio incaricato dal sindaco o delegato dal dirigente, ovvero, nei casi di mancato incarico e di mancata delega, dal capo servizio più anziano del rispettivo settore.
7.  I dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi; essi sono altresì responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti per la parte di rispettiva competenza, nonché della relativa attuazione.
8.  Spettano ai dirigenti tutti i compiti di gestione, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna e di atti che comportino impegni di spesa, salvo quelli che, disposizioni di legge o statutarie, attribuiscono ad altri organi.
9.  I dirigenti provvedono all'attuazione del piano esecutivo di gestione, deliberato annualmente dalla giunta ed adottano i relativi atti d'impegno di spesa con proprie determinazioni, nell'ambito delle dotazioni finanziarie loro assegnate. Le predette competenze, ove se ne ravvisi la necessità, possono essere assegnate anche ad altri funzionari, individuati quali responsabili dei servizi con apposita determinazione del sindaco, sentiti i capi dei settori competenti.
10.  Spettano in particolare ai dirigenti i seguenti compiti:
a)  la presidenza delle commissioni di gara per l'aggiudicazione di lavori e forniture, comprese le gare ufficiose per gli affidamenti a trattativa privata, nei casi previsti dalla legge;
b)  presiedere le gare ufficiose o esplorative per le forniture in economia;
c)  la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
d)  stipulare i contratti;
e)  l'adozione di atti e provvedimenti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, e la liquidazione delle spese, entro i limiti degli impegni formalmente assunti, derivanti da contratti o da deliberazioni esecutive a norma di legge e disporre i relativi pagamenti;
f)  la liquidazione delle contabilità finali relative a lavori, servizi e forniture, debitamente autorizzati nelle forme di legge, approvando i relativi collaudi o i certificati di regolare esecuzione, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese rispetto a quelle autorizzate;
g)  l'autorizzazione agli svincoli di cauzioni;
h)  l'impegno e la liquidazione di spese derivanti da disposizioni di legge o da obblighi contrattuali, ivi compresi gli aggiornamenti previsti dalla legge o dai contratti riguardanti i canoni di locazione, nonché la liquidazione di spese condominiali;
i)  gli atti di amministrazione e di gestione del personale, compresi i provvedimenti relativi alla mobilità del personale nell'ambito del settore di competenza;
j)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
k)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di competenza del Comune, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
l)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro, costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
m)  gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, ad essi attribuiti dal sindaco.
11.  Spetta ai dirigenti promuovere periodiche conferenze di servizio dei dipendenti.
12.  Nell'ambito della propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale.
13.  Salvo diversa previsione regolamentare, i dirigenti hanno facoltà di delegare, nei limiti fissati dalle norme sull'attribuzione delle mansioni, l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.
Art. 62
Incarichi di funzioni dirigenziali a persone non dipendenti

1.  Nei limiti delle disponibilità d'organico, il sindaco può conferire incarichi di funzioni di capo settore a persone non dipendenti dell'ente purché in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti per l'accesso al posto.
2.  La determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal sindaco con provvedimento motivato.
3.  Gli incarichi sono conferiti, previo avviso pubblico, con provvedimento motivato del sindaco, al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto.
4.  La durata dell'incarico non può essere superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco; l'incarico può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza e, comunque, è automaticamente risolto con il venir meno, per qualunque causa, del mandato del sindaco che lo ha conferito.
5.  Il trattamento economico è pari a quello iniziale spettante al capo settore e può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam.
6.  Ad analogo incarico può farsi ricorso, con le stesse modalità, per la stipula di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica del Comune.
Art. 63
Incarichi di direzione di progetto

1.  Per la realizzazione di progetti che interessano più settori, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento, alla gestione e all'impiego dei finanziamenti attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, all'elaborazione di piani annuali, alle proposte di deliberazioni e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
2.  In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il sindaco può attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensive della responsabilità degli atti indicati al comma precedente, ad un funzionario di ruolo, con incarico a tempo determinato, ovvero ad un dirigente esterno, assunto secondo le modalità previste all'articolo precedente, qualora non esistano le necessarie competenze all'interno dell'ente.
Art. 64
Conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi

1.  E' istituita la conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
2.  La conferenza è convocata periodicamente dal segretario generale ed assolve, attraverso il lavoro di gruppo, al coordinamento di ogni attività programmata dal Comune ed alla verifica periodica della sua puntuale realizzazione.
3.  La conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi:
a)  assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari settori, uffici e servizi alle previsioni programmatiche;
b)  esprime, a richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
c)  fornisce al consiglio, alla giunta ed alle commissioni consiliari, quando ne sia richiesta, la consulenza tecnica su ogni materia;
d)  esamina tempestivamente le proposte dell'amministrazione per l'impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi a seguito di richiesta dell'amministrazione stessa.
Capo II
Organi ausiliari
Sezione I
Revisori dei conti
Art. 65
Collegio dei revisori dei conti

1.  E' organo ausiliario del Comune il collegio dei revisori dei conti.
2.  L'elezione, la composizione e la durata in carica, la presidenza del collegio, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
Art. 66
Sostituzione

1.  In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, l'organo competente provvede alla sua sostituzione.
2.  I revisori designati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del collegio.
Art. 67
Doveri

1.  Il collegio dei revisori adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente statuto e al regolamento di contabilità.
Art. 68
Compiti del collegio

1.  Il collegio dei revisori, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2.  A tal fine il collegio dei revisori:
a)  esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge per il controllo di gestione e il rendiconto generale;
b)  redige la relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
c)  ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'ente facendone richiesta al segretario generale e ai dirigenti dei servizi competenti e dandone comunicazione al sindaco;
d)  può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria, al sindaco, che si avvarrà nella risposta del segretario generale e dei dirigenti competenti;
e)  collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del consiglio che a tale fine può richiedere con apposita deliberazione che il collegio dei revisori esprima pareri o svolga accertamenti su fatti contabili e finanziari, anche al di fuori dell'esame e delle verifiche di cui alla precedente lett. a);
f)  fa constare gli accertamenti eseguiti, in apposito libro tenuto negli uffici finanziari.
Art. 69
Riunioni e deliberazioni del collegio

1.  Il collegio dei revisori è riunito dal presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo revisore, ed è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2.  Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni che costituisce documento dell'amministrazione.
3.  Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di fare constatare nel verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 70
Intervento dei revisori alle riunioni del collegio

1.  Il revisore, che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque riunioni del collegio regolarmente convocato, decade dall'ufficio.
Art. 71
Responsabilità

1.  I revisori devono adempiere ai propri doveri in conformità alla legge e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento di contabilità, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2.  In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma precedente, i revisori sono revocati.
3.  Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
4.  L'azione di responsabilità contro i revisori è regolamentata dalla legge.
Art. 72
Compenso

1.  Il compenso dei revisori è determinato con decreto del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente.
Sezione II
Difensore civico
Art. 73
Difensore civico, nomina e durata in carica

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto alla sola osservanza della legge.
3.  L'incarico è conferito dal consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e a scrutinio segreto, ad un cittadino italiano, avente i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, nelle successive sedute è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4.  Il difensore civico dura in carica tre anni, e fino alla nomina del successore.
5.  Il difensore civico deve essere in possesso di competenza giuridico amministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obbiettività e serenità di giudizio.
6.  Non è immediatamente rieleggibile e deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.
Art. 74
Attribuzioni del difensore civico

1.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2.  Ha il compito di segnalare al sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.
3.  A richiesta dei singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai dirigenti dei servizi competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta comunque non superiore a 30 giorni.
4.  Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.
5.  Ha diritto di ottenere, su richiesta e senza onere di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.
6.  Entro il mese di gennaio presenta al sindaco, per la comunicazione al consiglio, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni nell'anno precedente.
Art. 75
Revoca, decadenza e dimissioni dall'ufficio

1.  Il difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia.
2.  Il relativo provvedimento di revoca, da notificarsi all'interessato almeno 30 giorni prima, è disposto dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
3.  Può essere altresì sollevato dall'ufficio per dimissioni volontarie.
4.  Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento in altro Comune o per una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 76.
5.  Il consiglio dovrà essere riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.
Art. 76
Incompatibilità

1.  L'ufficio di difensore civico è incompatibile con:
a)  qualsiasi lavoro dipendente esercitato presso enti pubblici, privati, società operanti nell'ambito del Comune;
b)  lo stato di membro del parlamento, presidente, assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale;
c)  le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente, istituzione e società dipendenti o controllate dallo Stato o di altro ente pubblico operante nell'ambito del Comune.
Art. 77
Sede e indennità

1.  La sede del difensore civico è presso il palazzo comunale.
2.  Al difensore civico è attribuita una indennità di carica determinata dal consiglio, in misura pari a quella stabilita per gli assessori.
Art. 78
Funzionamento dell'ufficio

1.  Viene rinviata al regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio nonché delle procedure di intervento del difensore civico.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
Capo I
Uffici comunali
Art. 79
Criteri di organizzazione

1.  L'organizzazione dei servizi e degli uffici del Comune è definita nell'apposito regolamento in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2.  Il regolamento individua le singole strutture organizzative che verranno dimensionate ed aggregate in settori funzionali e secondo criteri di flessibilità, al fine di assicurare la permanente rispondenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle attività di competenza ed obiettivi del Comune.
3.  Gli uffici ed i servizi comunali devono essere allocati in modo da garantire la massima accessibilità all'utenza.
4.  La programmazione e l'articolazione dell'orario di servizio vengono in ogni caso definite in base a criteri che tengono conto di una efficace ed efficiente erogazione dei servizi a favore dei cittadini, unitamente al rispetto dei carichi di lavoro ed ai riflessi sul dimensionamento degli organici.
Art. 80
Coordinamento e conferenza di direzione

1.  Il coordinamento ed integrazione delle attività vengono assicurate con le modalità, stabilite dal regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici, dalla "conferenza di direzione" l'organo permanente, composto dal sindaco, dal segretario generale e dai dirigenti dei settori dei servizi.
2.  Tale organo provvede all'esame dei problemi organizzativi di più rilevante interesse, finalizzato anche alla realizzazione di specifici programmi interessanti più aree di attività.
3.  Il regolamento stabilirà le questioni sulle quali sia obbligatorio il parere delle strutture di coordinamento.
Art. 81
Direzione

1.  La direzione comporta l'esercizio di attività, di impulso, di coordinamento e di controllo, nei confronti dei servizi e degli uffici compresi nella struttura organizzativa alla quale i dirigenti sono preposti.
2.  Ferma restando la responsabilità del dirigente nell'esercizio delle attività di cui al precedente comma, i responsabili dei servizi e degli uffici hanno autonomia decisionale nell'organizzazione del lavoro e rispondono delle attività da loro direttamente svolte.
3.  Dei risultati dell'azione di direzione e dei connessi provvedimenti organizzativi, i dirigenti ed i responsabili degli uffici rispondono all'amministrazione.
Art. 82
Assunzione dei dirigenti

1.  I posti di dirigenti sono coperti:
a)  per concorso pubblico;
b)  per concorso interno.
2.  Il regolamento stabilisce i requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici e alle selezioni interne, nonché le norme per il loro espletamento.
Art. 83
Personale dipendente

1.  Il personale del Comune è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, ed è inserito in un'unica dotazione organica generale, stabilita in apposito regolamento organico del personale.
2.  Il personale viene assegnato ai singoli servizi ed uffici sulla base della rilevazione della quantità e della complessità delle prestazioni ricomprese nelle attività affidate a ciascuna struttura.
Art. 84
Controlli di gestione

1.  Con lo scopo di verificare la realizzazione degli obiettivi programmati, l'economicità della gestione delle risorse disponibili, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa è istituzionalizzata una procedura apposita di controllo.
2.  Accertamenti e valutazioni effettuate con cadenza periodica intrannuali da definirsi tramite regolamento, potranno essere operati:
a)  attraverso la costituzione di appositi servizi o nuclei interni, scelti nell'ambito della dotazione organica dall'organo amministrativo al suo insediamento;
b)  da consulenti esterni di comprovata esperienza per motivate esigenze.
3.  Il controllo di gestione svolto in riferimento a singoli servizi o centri di costo si articolerà in tre fasi:
a)  predisposizione del piano degli obiettivi;
b)  rilevazione dei costi e proventi relativi al servizio e dei risultati raggiunti;
c)  comparazione tra a)  e b).
4.  La struttura operativa, cui il controllo di gestione sarà demandato, ha l'obbligo di fornire i risultati del lavoro agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione del programma ed ai dirigenti dei servizi, ai fini della valutazione delle proprie capacità organizzative-gestionali e delle relative responsabilità.
5.  Apposito regolamento disciplinerà modi e tempi di attuazione.
Capo II
Organismi strumentali
Art. 85
Forme di gestione

1.  La forma di gestione dei singoli servizi comunali è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal consiglio sulla base di valutazioni comparative, è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità adeguatamente documentate.
2.  A tal fine si provvede mediante istituzione, per le attività a scopo sociale di natura non imprenditoriale e mediante aziende speciali per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale; qualora per tali produzioni si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società di capitali e/o miste.
3.  I servizi comunali possono esser dati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
4.  I servizi comunali sono assunti in gestione diretta, nei casi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi e delle attività mediante le strutture del Comune sia motivata dalle caratteristiche del servizio in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari.
5.  Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune potrà avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato, dell'associazionismo e cooperazione sociale.
Art. 86
Aziende speciali

1.  L'azienda speciale è configurata dalla legge ed è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
2.  La costituzione è deliberata dal consiglio, che ne approva lo statuto, conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali di gestione.
3.  Le finalità sono contenute nello statuto dell'azienda.
4.  Gli indirizzi politico-amministrativi sono deliberati dal consiglio.
5.  La vigilanza sull'operato dell'azienda è esercitata dalla giunta.
6.  Il numero degli amministratori è determinato dallo statuto dell'azienda.
7.  Gli amministratori e il presidente dell'azienda sono nominati dal sindaco. Esercitano le funzioni senza vincolo di mandato, attenendosi ai principi stabiliti dalla legge, alle finalità contenute nello statuto aziendale, agli indirizzi deliberati dal consiglio.
8.  Il presidente e ciascun amministratore può essere revocato dal sindaco per violazione dei propri doveri o per commissione di fatti che comportano la decadenza da consigliere comunale, nonché per inosservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
9.  Il presidente e gli amministratori durano in carica quanto il sindaco che li ha nominati.
Art. 86bis
Istituzioni

1.  L'istituzione è configurata dalla legge ed è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, culturali e sportivi, dotato di autonomia gestionale. L'ordinamento ed il funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
2.  Ciascuna istituzione è dotata di un proprio regolamento approvato dal consiglio comunale, che disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di erogazione dei servizi e quanto concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione medesima.
3.  La costituzione e la durata dell'istituzione sono deliberati dal consiglio, che conferisce il fondo di dotazione, determina la finalità, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali della gestione.
4.  Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro amministratori, tutti nominati dal sindaco.
5.  Il direttore, a cui compete la responsabilità gestionale, è nominato con le modalità previste dal regolamento che ne prevede altresì le attribuzioni.
6.  Al direttore ed al personale dell'istituto si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Comune.
7.  La delibera di istituzione determina l'entità dei compensi al presidente e agli amministratori.
Art. 87
Azienda autonoma di soggiorno e turismo

1.  Il Comune si impegna a costituire dopo l'entrata in vigore del presente statuto, l'azienda autonoma di soggiorno e turismo.
Art. 88
Partecipazione a società

1.  Il consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuto opportuno, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata:
a)  con prevalente capitale pubblico locale;
b)  con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale.
3.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario, relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco per gli atti conseguenti.
4.  Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione limitata del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
5.  Negli atti costitutivi e negli statuti della società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il consiglio comunale approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del consiglio d'amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
6.  Il Comune potrà partecipare, altresì, a società di riqualificazione urbana ai sensi del vigente ordinamento.
Art. 89
Fondazione Cave di Cusa

1.  Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 4 del presente statuto, il Comune promuove la costituzione della fondazione Cave di Cusa per la gestione, la salvaguardia e la promozione culturale del patrimonio archeologico del Comune.
Capo III
Collaborazione con enti pubblici
Art. 90
Principi

1.  Al fine di assicurare nel modo più efficiente ed efficace lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri enti pubblici, secondo le forme previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente statuto.
Art. 91
Convenzioni

1.  Il consiglio può deliberare apposite convenzioni con altri comuni o province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
Art. 92
Consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire un consorzio con altri comuni o province, secondo le norme previste per le aziende speciali, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2.  A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione tra gli enti consortili, unitamente allo statuto del consorzio, che tra l'altro deve prevedere le modalità di elezione del presidente.
3.  E' organo del consorzio, in aggiunta agli organi previsti per le aziende speciali, l'assemblea, di cui il sindaco è membro di diritto. Le competenze dell'assemblea e degli altri organi sono disciplinate dallo statuto.
4.  Spetta all'assemblea eleggere il presidente e il consiglio di amministrazione e di adottare gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Art. 93
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o programma di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2.  Il Comune è altresì autorizzato ad aderire negli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.
3.  L'accordo di programma è approvato con atto formale del sindaco. Se l'accordo prevede la variazione degli strumenti urbanistici, il provvedimento del sindaco deve esser ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Capo IV
Patrimonio e contabilità
Art. 94
Demanio e patrimonio

1.  Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2.  Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 95
Contratti

1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, cosi come recepito dalla legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regolamento.
Art. 96
Contabilità e bilancio

1.  Con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, i principi contabili contenuti nella normativa vigente sono adeguati e correlati alla realtà organizzativa del Comune.
2.  I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla giunta e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
3.  I consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
4.  Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
Art. 97
Bilancio di previsione

1.  Il bilancio di previsione annuale, redatto in termine di competenza e di cassa è composto da due parti: entrate e spese, da un quadro di sintesi e da una relazione previsionale e programmatica.
2.  La giunta, sulla base del bilancio previsionale deliberato dal consiglio comunale, definisce un piano esecutivo di gestione, il quale ha lo scopo di specificare in maniera più dettagliata le previsioni di entrata e di spesa, individuando gli obiettivi da raggiungere ed i responsabili dei servizi.
3.  Le variazioni del P.E.G. possono essere adottate dalla giunta entro il 15 dicembre di ogni anno.
4.  Per quanto non espressamente detto si rimanda a quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 98
Rendiconto della gestione

1.  Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2.  Ai fini della determinazione dei risultati di gestione il Comune si doterà di idoneo sistema di rilevazione dei componenti positivi e negativi dell'attività economica svolta nei tempi di cui all'art. 115, comma 2° del decreto legislativo n. 77/95 previsto da apposito regolamento di contabilità.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99
Revisione dello statuto

1.  Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello stesso.
2.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3.  L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
4.  Lo statuto può essere modificato anche per iniziativa dei cittadini secondo le disposizioni statutarie previste per l'indizione di referendum consultivi e propositivi, e secondo le predisposizioni di legge.
(2004.30.2072)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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