REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2004 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 2 agosto 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Castello della regina Sibilla, sito nel comune di Caltabellotta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che, ubicato sulla parte sommitale dell'odierno centro storico del comune di Caltabellotta, sul puntone roccioso denominato Pizzo e con accesso dalla centralissima via Matrice, sorge il complesso denominato Castello della regina Sibilla, di proprietà dello stesso comune, individuato in catasto al foglio di mappa n. 42, e ricadente nella porzione orientale della particella n. 334, visualizzato con campitura di colore rosso nella allegata planimetria, pregevolissimo esempio di architettura medioevale il cui primo impianto si può fare risalire al periodo compreso tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo;
Considerato che il complesso sopra individuato, meglio descritto nell'allegata relazione tecnica, costituito attualmente da un significativo portale, da alcuni vani interrati, da resti di muri e di strutture varie sparse in maniera irregolare sulla piattaforma rocciosa su cui sorge, rappresenta un significativo esempio di architettura medioevale difensiva nonché una viva testimonianza storica di un illustre passato;
Considerato, pertanto, che l'immobile sopra descritto, per i motivi meglio illustrati nella citata relazione tecnica, riveste interesse storico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Considerato, altresì, che risulta necessario assicurare al Castello della regina Sibilla idonee condizioni di prospettiva, luce e decoro, affinché non ne venga alterato l'ambiente circostante, imponendo particolari prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sulle particelle nn. 362 e 363 del foglio di mappa n. 42 del comune di Caltabellotta, così come evidenziate con campitura di colore verde nell'allegata planimetria;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, il complesso architettonico denominato Castello della regina Sibilla, sito nella parte sommitale del centro storico del comune di Caltabellotta, con accesso dalla via Matrice, così come visualizzato con campitura di colore rosso nell'acclusa planimetria e ricadente nel foglio di mappa n. 42 nella porzione orientale della particella n. 334, ai sensi dell'art. 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, è dichiarato di interesse storico ed architettonico particolarmente importante in quanto bene individuato all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è, pertanto, sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare o adibire ad usi non compatibili con il suo carattere storico o artistico o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione, l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 20, 21 e 24 del citato decreto legislativo n. 42/2004. E' fatto, in particolare, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art.  3

Onde assicurare al Castello della regina Sibilla idonee condizioni di prospettiva, luce e decoro, affinché non venga alterato l'ambiente circostante, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, è istituita un'area di rispetto ricadente nelle particelle nn. 362 e 363 del foglio di mappa n. 42, così come campita in verde, nell'allegata planimetria, all'interno della quale non sono consentiti sbancamenti, palificazioni elettriche, telefoniche o di qualsiasi altro tipo; eventuali stradelle di accesso dovranno seguire l'andamento del terreno e la carreggiata dovrà essere realizzata o in terra battuta o con selciato in pietra calcarea; eventuali muretti di protezione dovranno essere realizzati in muratura di pietrame con paramenti a vista o con pietrame a secco; ogni eventuale infoltimento delle piante esistenti non dovrà avvenire con essenze diverse da quelle di natura mediterranea.

Art.  4

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 5

La relazione tecnica con documentazione fotografica inclusa e la planimetria, allegate, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 e del 1° e 2° comma dell'art. 47 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa, inoltre, al comune di Caltabellotta, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art.  6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 2 agosto 2004.
  FAVARA 

(2004.34.2288)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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