REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2004 - N. 39
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 9 settembre 2004, n. 12.
Bonus di 1.000 euro ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

A TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA
Nel richiamare le disposizioni del decreto n. 832 del 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 7 maggio 2004 e delle circolari in ordine a criteri e priorità per l'erogazione a carico del bilancio annuale regionale del bonus di 1.000 euro in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal 16 agosto 2003 e delle madri in stato di gravidanza da almeno sette mesi alla data di presentazione dell'istanza, si chiarisce quanto segue.
Possono presentare istanza per la concessione del bonus la madre, o in caso di impedimento legale di quest'ultima, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
-  cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno;
-  residenza nel territorio della Regione siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione siciliana da almeno 12 mesi.
L'erogazione del bonus, nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale, è subordinata al possesso di un Indicatore situazione economica (I.S.E) dell'intero nucleo familiare, rilasciato da parte degli organismi abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e successivi regolamenti attuativi, non superiore ad euro 30.000,00. Per i nuclei familiari costituiti da più di tre componenti, compreso il bambino per il quale viene richiesto il bonus, il suddetto limite di euro 30.000,00 va maggiorato del 10% per ciascun componente familiare successivo al terzo (es. euro 33.000,00 per nucleo familiare di 4 componenti, euro 36.000,00 per nucleo familiare di 5 componenti, euro 39.000,00 per nucleo familiare di 6 componenti, etc.).
L'Assessorato provvederà alla redazione della graduatoria delle istanze pervenute entro il termine appresso indicato, dando priorità, come già previsto, ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti non beneficiari dell'intervento statale di cui all'art. 21 del D.L. n. 269/2003, con precedenza per i nuclei familiari con minore indicatore I.S.E. I soggetti beneficiari dell'assegno statale saranno in ogni caso inseriti in graduatoria e, in presenza di risorse finanziarie sufficienti, saranno destinatari del bonus regionale, con precedenza per i nuclei familiari meno abbienti.
Si ritrasmette lo schema di elenco, da inviare sia in formato cartaceo che su floppy - foglio excel.
I comuni produrranno a questo Assessorato, entro e non oltre il 30 settembre 2004, l'elenco definitivo, contenente i dati di tutti i richiedenti, specificando che lo stesso è stato elaborato in conformità alle indicazioni impartite con la presente.
  L'Assessore: STANCANELLI 





(1) Se alla data di compilazione dell'elenco trattasi di nascituro indicare "Nascituro".
Si attesta che i soggetti inseriti nel presente elenco sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 832 del 31 marzo 2004.
Data .............................................................................................
Firma .............................................................................................................
  (Il dirigente responsabile dei servizi sociali) 

(2004.37.2423)
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012

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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