REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2004 - N. 39
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 agosto 2004.
Autorizzazione del progetto relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel comune di San Vito Lo Capo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Rilevato che il comune di San Vito Lo Capo è provvisto di piano regolatore generale approvato con decreto n. 422 del 7 aprile 2003;
Visto il foglio n. R/RT S2 RI 11091 del 21 novembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 1193 del 9 gennaio 2002, con il quale la società TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A., ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per l'installazione di una stazione S.R.B. per telefonia cellulare in contrada Barbetta nel comune di San Vito Lo Capo;
Vista la nota prot. n. 7594 del 7 febbraio 2002, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di San Vito Lo Capo, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il parere del consiglio comunale in ordine al progetto di cui alla richiesta della società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Vista la nota prot. n. 199 del 9 aprile 2002, con la quale il comune di San Vito Lo Capo ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 29 del 21 marzo 2002;
Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 21 marzo 2002, con la quale il consiglio del comune di San Vito Lo Capo ha reso parere contrario all'installazione dell'impianto di telefonia cellulare proposto dalla società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A., in considerazione che l'area interessata dall'intervento, compresa in zona E3 (verde agricolo forestale) nel P.U.C. n. 3 al momento vigente, risultava in contrasto con la previsione di salvaguardia ambientale contenuta nel piano regolatore generale già adottato;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. R/RT S2 RI 2365 del 5 aprile 2004, con il quale la società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ha trasmesso gli elaborati progettuali inerenti la richiesta in argomento rappresentando che da parte del comune di San Vito Lo Capo, in relazione all'avviso negativo espresso dal consiglio comunale, non è stata attivata la richiesta di parere ex art. 13 della legge regionale n. 71/78 presso l'ufficio del Genio civile di Trapani;
Visto il parere favorevole espresso con condizioni dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani con nota prot. n. 7321/99 del 25 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99;
Visto il parere favorevole, a condizioni, espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, prot. n. 13141 del 25 novembre 1999, ai sensi dell'art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani, prot. n. 2481 del 9 marzo 2000;
Vista la proposta di parere n. 24 del 19 aprile 2004, di seguito in stralcio riportata, resa dal servizio 3/D.R.U. e sottoposta, in dipendenza dell'avviso contrario espresso dal consiglio comunale del comune di San Vito Lo Capo, al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Da quanto si evince dalle comunicazioni ed integrazioni della TIM, il comune di San Vito Lo Capo, seppur in possesso dello studio geologico, non ha inteso procedere all'acquisizione, nei termini dell'art. 13 della legge n. 64/74, del prescritto parere del Genio civile, in quanto (vedi nota TIM n. 2365 del 5 aprile 2004) il responsabile dell'ufficio tecnico comunale avrebbe rappresentato che in presenza di avviso negativo del consiglio comunale risultava competenza di questo Assessorato definire la procedura, e provvedere anche nei termini dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  Ora trovandosi in presenza di avviso negativo del consiglio comunale, nei termini dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, le autorizzazioni sul progetto vengono emesse da questo dipartimento sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica, al cui interno può essere esaminato sotto il profilo geologico. Ciò alla luce di quanto chiarito con parere n. 133/96 del 13 aprile 1996, in ordine alla competenza specifica del Consiglio regionale dell'urbanistica, la cui espressione nei termini dell'art. 59 "Sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi";
-  L'avviso negativo espresso dal consiglio comunale non esimeva l'ufficio comunale dall'inviare la necessaria documentazione all'ufficio del Genio civile per il rilascio del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, ai fini della definizione della procedura di competenza di questo Assessorato;
-  Il progetto trasmesso consiste nella realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare da ubicarsi nel territorio del comune di San Vito Lo Capo, contrada Barbetta - codice sito: TP-08, ricadente nel foglio di mappa n. 12 nella porzione della particella n. 507 e porzione della particella n. 504 con attraversamento inoltre di una stradella di accesso con diritto di passaggio e sottopassaggio cavi, come evidenziato negli elaborati tecnici;
-  L'area insediata risulta a forma trapezoidale con la base maggiore di m. 25,40, base minore di m. 11,80, altezza m. 15,50, occupa una superficie di circa mq. 288, è quella minimale per le caratteristiche dell'insediamento richiesta dalla società TIM definito e costituito da un palo portantenne di altezza totale di m. 21,00, e di un shelter prefabbricato avente dimensioni in pianta di m. 2,50 x 4,50, ed altezza fuori terra di m. 3,00 circa; in tali infrastrutture verranno propagati gli esistenti servizi di telefonia mobile tipo GSM;
-  Alla data della richiesta di approvazione, le opere in oggetto ricadevano in zona E3 verde agricolo da forestale in riferimento al P.U.C. n. 3;
-  Alla data della deliberazione del consiglio comunale con la quale veniva espresso il parere di competenza, il comune aveva già adottato il nuovo strumento urbanistico - piano regolatore generale oggi approvato da questo dipartimento - e l'area di intervento va a ricadere in zona di salvaguardia ambientale, regolata dall'art. 17 delle norme tecniche di attuazione ("in tale area non è ammessa nuova edificazione"), e che per tale nuova destinazione di zona il consiglio comunale ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera in oggetto;
Considerato che:
-  Il comune di San Vito Lo Capo non ha fatto richiesta all'ufficio del Genio civile di Trapani per il rilascio preventivo del parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, e che la pratica risulta sprovvista di tale parere;
-  Dal sopralluogo effettuato dallo scrivente in data 21 giugno 2002 l'area prescelta risultava libera da colture specializzate e da edifici per civile abitazione posti nell'intorno delle particelle sopra dette;
-  In presenza di avviso negativo del consiglio comunale, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 sulla autorizzazione in variante, l'Assessorato si esprime sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
Ritenuto che:
-  Il progetto ha ottenuto parere favorevole sotto il profilo paesaggistico, come si rileva dall'allegato provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani;
-  Il vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 17 delle norme di attuazione discende dalle previsioni del piano regolatore generale vigente;
-  La zona territoriale omogenea di salvaguardia ambientale risulta un vincolo di piano e come tale possibile oggetto di variante;
-  Le valutazioni in ordine alla compatibilità sotto il profilo geologico possono essere effettuate dal Consiglio regionale dell'urbanistica, al cui interno, oltre l'esperto in geologia, trova oggi posto il rappresentante dell'ufficio del Genio civile competente per territorio;
-  Le opere di che trattasi rivestono carattere di pubblica utilità, ed inoltre, come sostiene la società TIM, essendo impossibilitata a delle localizzazioni alternative, la posizione ottimale del sito prescelto permette un servizio di telefonia cellulare di interesse pubblico per il territorio di San Vito Lo Capo.
Parere
Per quanto sopra espresso, questa unità operativa 3.2 del D.R.U., rilevata la pubblica utilità dell'intervento, ritiene condivisibile il progetto in argomento nei termini sopra esposti, ed esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.";
Visto il voto n. 342 del 21 luglio 2004 del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso in conformità alla citata proposta dell'unità operativa 3.2/D.R.U.;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 342 del 21 luglio 2004;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 342 del 21 luglio 2004 nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di San Vito Lo Capo, il progetto della società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM su area ricadente in contrada Barbetta dello stesso comune.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 24 del 19 aprile 2004 dell'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 342 del 21 luglio 2004;
3)  delibera del consiglio comunale di San Vito Lo Capo n. 29 del 21 marzo 2002;
4)  tav.  1  -  elaborati grafici "ante operam"; stralcio aerofotogrammetrico, scala 1.25.000; stralcio del P.U.C. n. 3, scala 1:10.000; stralcio del foglio di mappa n. 12, particelle 504 e 507, scala 1:2.000; planimetrie in scala 1:2.000, 1:200 e 1:500;
5)  tav.  2  -  elaborati grafici "post operam"; pianta Sito, scala 1:100; sezioni A-A e B-B, scale 1:100;
6)  tav.  3  -  relazione tecnica;
7)  relazione geologica;
8)  relazione sulle indagini geofisiche.

Art. 3

La società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed, in particolare, dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ed il comune di San Vito Lo Capo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 agosto 2004.
  LIBASSI 

(2004.34.2320)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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