REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2004 - N. 39
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 agosto 2004.
Autorizzazione del progetto relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel comune di Altofonte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Rilevato che il comune di Altofonte è provvisto di P. di F. approvato con decreto n. 815 dell'11 novembre 1977 e successiva variante approvata con decreto n. 72 del 27 marzo 1980;
Visto il foglio n. R/RT S2 RI 1332 del 12 febbraio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 15012 del 12 marzo 2002, con il quale la società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per l'installazione di una stazione S.R.B. per telefonia cellulare in contrada Cozzo Barone nel comune di Altofonte;
Visto il foglio prot. n. R/RT S2 RI 2316 del 31 marzo 2004, con il quale la società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione utile all'esame della richiesta;
Vista la nota prot. n. 19002 del 2 aprile 2002, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Altofonte, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il parere del consiglio comunale in ordine al progetto di cui alla richiesta della società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Visto il decreto n. 815 del 16 ottobre 2002, con il quale, in considerazione della decorrenza dei termini di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/91, è stato nominato un commissario ad acta per gli adempimenti connessi alla richiesta in argomento;
Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 27 settembre 2002, trasmessa con nota del commissario ad acta prot. n. 296 del 25 ottobre 2002, con la quale il consiglio del comune di Altofonte ha reso parere contrario all'installazione dell'impianto di telefonia cellulare proposto dalla società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Visto il parere n. 21091/2003 del 18 dicembre 2003 reso favorevolmente dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Rilevato, secondo quanto riportato nella relazione del settore controllo e gestione del territorio del comune di Altofonte, allegata alla deliberazione consiliare n. 22 del 27 settembre 2002, che in merito al progetto in argomento sono stati espressi, favorevolmente, i pareri di competenza da parte dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6, da parte dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo e da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, rispettivamente, con provvedimenti prot. n. 231/NCCE del 29 ottobre 1999, prot. n. 25251 del 2 novembre 2000 e prot. n. 5646/I del 26 giugno 2000;
Vista la nota prot. n. 215 del 26 maggio 2004, con la quale il servizio 3/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 34 del 26 maggio 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Si precisa che il progetto, come citato nella delibera consiliare n. 22 del 27 settembre 2002, ha ricevuto parere favorevole dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6, con nota n. 231/NCCE del 29 ottobre 1999 e che in esso sono previsti livelli di emissioni elettromagnetiche da sottoporre a verifica in fase di esecuzione dell'impianto da parte degli specifici organi di controllo tecnico-sanitari che rispettano i limiti di legge vigenti.
Questo servizio III, considerato che l'intervento consiste in:
-  recinzione di un lotto di m. 14x10 con muretto in cemento armato e pannelli in grigliato metallico elettroforgiato con cancello di ingresso a due ante;
-  realizzazione di un plinto in c.a. per l'installazione di un traliccio porta antenne di 25 metri di altezza e di un basamento in c.a. per la posa di un container delle dimensioni di metri 4,50x2,50 ed un'altezza di metri 11.
Questo servizio III, esaminato il progetto, è del parere che l'avviso contrario espresso dal comune di Altofonte nella delibera n. 22 del 27 settembre 2002 non appare supportato né motivato da alcuna argomentazione valida sotto il profilo urbanistico.
In ordine al suddetto progetto questo servizio esprime parere favorevole per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni
...Omissis...";
Visto il voto n. 343 del 22 luglio 2004 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  premesso che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha richiesto al comune di Altofonte di esprimere il proprio parere, a mezzo delibera consiliare, sul progetto della infrastruttura di telecomunicazione in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che il consiglio comunale, con delibera n. 22 del 27 settembre 2002, ha espresso parere contrario relativo all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione dell'infrastruttura in argomento, senza una vera e propria motivazione, come si evince dalla lettura della delibera stessa;
-  considerato che l'intervento, in relazione alle caratteristiche e alla sua ubicazione, ricade in zona E del P.d.F. vigente, può essere compatibile con l'assetto del territorio;
-  considerato che in presenza di avviso negativo del C.C., nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, sull'autorizzazione in variante, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si esprime, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  considerato che la infrastruttura di telecomunicazione per impianti di stazione radio base della rete di telefonia cellulare può essere compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabile in ogni parte del territorio comunale, con la procedura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di opera di interesse generale;
- ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del parere n. 34 del 26 maggio 2004 del dirigente del servizio III di cui sopra, è del parere che la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per l'installazione della stazione radio base della rete di telefonia cellulare GSM ricadente nel territorio del comune di Altofonte in località Cozzo Barone, sia meritevole di approvazione in conformità a quanto espresso dal dirigente del servizio III con parere n. 34 del 26 maggio 2004.
Resta inteso che la installazione della infrastruttura di telecomunicazione di che trattasi è subordinata al rilascio della relativa concessione edilizia.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 343 del 22 luglio 2004;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 343 del 22 luglio 2004, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante al piano di fabbricazione vigente nel comune di Altofonte, il progetto della società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM su area ricadente in contrada Cozzo Barone dello stesso comune.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 34 del 26 maggio 2004 del servizio 3/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 343 del 22 luglio 2004;
3)  delibera del C.C. di Altofonte n. 22 del 27 settembre 2002;
4)  progetto di massima, relazione generale;
5)  elaborazione progetto architettonico;
6)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

La società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed, in particolare, dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ed il comune di Altofonte sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2004.
  LIBASSI 

(2004.34.2318)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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