REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2004 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 2004.
Criteri per la compilazione delle liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1035 del 10 dicembre 1972, che detta norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Visto l'art. 29 della legge regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni, che individua i punteggi per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica;
Vista la legge regionale n. 6/2003, che istituisce l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
Vista la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, che detta norme per "la tutela e la valorizzazione della famiglia";
Considerato che l'art. 4, comma 1, della suddetta legge prevede la riserva del 20% dell'intero programma di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, destinato a coppie che intendono contrarre matrimonio o che l'abbiano contratto nei 3 anni precedenti;
Rilevato che il comma 3 dello stesso articolo assegna il 20% della quota di riserva, individuata ai sensi del succitato comma 1, alle famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonché a donne in gravidanza, intendendo, nella fattispecie, ragazze madri, separate o vedove;
Fermo restando le competenze incardinate all'Istituto autonomo case popolari ed alla commissione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1035/72;
Ritenuto di dover fissare, ex-ante, criteri per procedere alla compilazione delle liste di assegnazione per la predetta quota destinata a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonché a donne in gravidanza;
Vista la proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Decreta:


Articolo unico

I soggetti beneficiari della quota parte di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 10/2003, devono possedere, all'atto della domanda, i seguenti requisiti:
a)  essere famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente;
b)  donne in stato di gravidanza, intendendo nella fattispecie ragazze madri, separate e vedove.
Condizione indispensabile per l'ammissione al beneficio è il possesso dei requisiti fissati dal D.P.R. n. 1035 del 10 dicembre 1972 e successivi adeguamenti.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2003, la compilazione delle liste di assegnazione dell'alloggio, per il 20% della quota di riserva destinato ai soggetti precedentemente individuati di cui all'art. 1, sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a)  in riferimento al reddito per quanto riguarda i punteggi per l'assegnazione degli alloggi si rimanda all'art. 29 della legge regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  carico familiare:
-  donne in stato di gravidanza: punteggio 2;
-  famiglie monoparentali con un figlio minorenne convivente: punteggio 3;
-  famiglie monoparentali con due o più figli minorenni conviventi: punteggio 4;
-  famiglie monoparentali con un figlio portatore di handicap: punteggio 5.
I superiori punteggi non sono cumulabili tra di loro;
c)  costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori: punteggio 2;
d)  residenza effettivamente accertata, da almeno 2 anni dalla data di presentazione dell'istanza, presso parenti: punteggio 2;
e)  necessità di abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità giudiziaria da non oltre 3 anni dalla data di presentazione del-l'istanza: punteggio 2;
f)  residenza in alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione, incida in misura non inferiore al 25% della capacità economica media determinata sulla base dell'indicatore I.S.E.: punteggio 2;
g)  necessità di sgombero per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertato dall'autorità comunale da non oltre 2 anni dalla presentazione dell'istanza: punteggio 3.
A parità di punteggio sarà considerata l'età anagrafica del richiedente in senso decrescente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 2004.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 

(2004.36.2379)
Torna al Sommariohome



048


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 67 -  46 -  40 -  37 -  78 -  4 -