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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 2004. Criteri per la compilazione delle liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1035 del 10 dicembre 1972, che detta norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Visto l'art. 29 della legge regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni, che individua i punteggi per l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica;
Vista la legge regionale n. 6/2003, che istituisce l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
Vista la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, che detta norme per "la tutela e la valorizzazione della famiglia";
Considerato che l'art. 4, comma 1, della suddetta legge prevede la riserva del 20% dell'intero programma di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, destinato a coppie che intendono contrarre matrimonio o che l'abbiano contratto nei 3 anni precedenti;
Rilevato che il comma 3 dello stesso articolo assegna il 20% della quota di riserva, individuata ai sensi del succitato comma 1, alle famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonché a donne in gravidanza, intendendo, nella fattispecie, ragazze madri, separate o vedove;
Fermo restando le competenze incardinate all'Istituto autonomo case popolari ed alla commissione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1035/72;
Ritenuto di dover fissare, ex-ante, criteri per procedere alla compilazione delle liste di assegnazione per la predetta quota destinata a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonché a donne in gravidanza;
Vista la proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici;
Decreta:
Articolo unico
I soggetti beneficiari della quota parte di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 10/2003, devono possedere, all'atto della domanda, i seguenti requisiti: a) essere famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente; b) donne in stato di gravidanza, intendendo nella fattispecie ragazze madri, separate e vedove.
Condizione indispensabile per l'ammissione al beneficio è il possesso dei requisiti fissati dal D.P.R. n. 1035 del 10 dicembre 1972 e successivi adeguamenti.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2003, la compilazione delle liste di assegnazione dell'alloggio, per il 20% della quota di riserva destinato ai soggetti precedentemente individuati di cui all'art. 1, sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri: a) in riferimento al reddito per quanto riguarda i punteggi per l'assegnazione degli alloggi si rimanda all'art. 29 della legge regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni; b) carico familiare:
- donne in stato di gravidanza: punteggio 2;
- famiglie monoparentali con un figlio minorenne convivente: punteggio 3;
- famiglie monoparentali con due o più figli minorenni conviventi: punteggio 4;
- famiglie monoparentali con un figlio portatore di handicap: punteggio 5.
I superiori punteggi non sono cumulabili tra di loro; c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori: punteggio 2; d) residenza effettivamente accertata, da almeno 2 anni dalla data di presentazione dell'istanza, presso parenti: punteggio 2; e) necessità di abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità giudiziaria da non oltre 3 anni dalla data di presentazione del-l'istanza: punteggio 2; f) residenza in alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione, incida in misura non inferiore al 25% della capacità economica media determinata sulla base dell'indicatore I.S.E.: punteggio 2; g) necessità di sgombero per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertato dall'autorità comunale da non oltre 2 anni dalla presentazione dell'istanza: punteggio 3.
A parità di punteggio sarà considerata l'età anagrafica del richiedente in senso decrescente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 2004.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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