REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2004 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 agosto 2004.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio, prot. n. 20114 dell'11 agosto 2003, con il quale il comune di Belpasso ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante all'art. 24 - zone E agricole - delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 7794 del 15 marzo 2004, pervenuto in data 16 marzo 2004 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 15148, con il quale il comune ha trasmesso la documentazione richiesta da questo Assessorato con la nota prot. n. 71992 del 4 dicembre 2003;
Visto il foglio datato 19 marzo 2004, con cui è stata trasmessa la certificazione del segretario generale in ordine alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 deIl'O.R.E.L.;
Vista la delibera n. 94 del 26 novembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Belpasso ha adottato, con le modifiche suggerite dalla C.E.C., la variante all'art. 24 - zone E agricole - delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 7 aprile 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 142 del 23 marzo 2004, con cui il servizio 4 di questo Assessorato, unitamente agli atti costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 16 del 23 marzo 2004, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Belpasso è disciplinato da un piano regolatore generale approvato con decreto n. 997 del 22 dicembre 1993;
-  con delibera consiliare n. 94 del 26 novembre 2002 è stato adottato, con le modifiche introdotte dalla C.E.C., il nuovo testo relativo alla normativa zone E di piano regolatore generale, così come modulato negli articoli che di seguito sinteticamente si riportano e sui quali si osserva quanto appresso:
Art. 24.1 Definizione
Sono zone agricole quelle destinate all'esercizio dell'agricoltura e di attività produttive connesse con l'uso agricolo del territorio, che perseguono anche obiettivi di tutela dell'habitat e del paesaggio rurale e di equilibrio ecologico e naturale.
Vengono inoltre definiti al punto a) le utilizzazioni ammesse, al punto b) gli obiettivi e al punto c) le modalità d'intervento.
Si condivide.
Art. 24.2 Destinazione di zona e prescrizioni
Nelle zone agricole sono ammessi:
a)  case coloniche e di abitazione per gli agricoltori e per i salariati agricoli di cui sia dimostrata la necessità d'insediamento nell'azienda, nonché i fabbricati rustici di servizio utili all'attività agricola dell'azienda;
b)  gli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii, per impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, comprese le serre;
c)  nell'ambito delle aziende agricole gli imprenditori possono destinare ad uso turistico ricettivo stagionale, parte dei fabbricati a residenza, purché esistenti prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale;
d)  costruzioni da adibire ad edilizia per scopi residenziali;
e)  opifici per fuochi pirotecnici.
Si condivide con le seguenti prescrizioni e modifiche per gli interventi ex art. 22, legge regionale n. 71/78;
-  al punto 1) dopo le parole "pietra da estrazione in genere" aggiungere "ove presenti nel territorio comunale";
-  il punto 2) è modificato con "Legname di essenze autoctone locali";
-  i punti 3a), 3b), 3c), 3e) vanno interamente cassati in quanto gli impianti ivi previsti non compatibili con la destinazione di zona.
Art. 24.3
Strumento di attuazione: concessione edilizia per i nuovi interventi ed autorizzazione per interventi relativi ad eventuali aziende con fabbricati esistenti.
-  Si condivide introducendo dopo le parole "nuovi interventi", "e concessione edilizia e/o autorizzazione per ..........................................................................................".
Art. 24.4.1 Indice di zona e parametri
Per gli insediamenti classificati di tipo a) e tipo d) - indice fabbricabilità fondiario a 0,03 mc./mq. - altezza massima consentita per la sola residenza 6,50 mt. e n. 2 elevazioni f.t. - rapporto di copertura 1/50 mq./mq. - lotto minimo 4.000 mq. per residenze, e mq. 2.000 per i depositi attrezzi e similari.
Distanze: dai fabbricati 20 mt., dai confini del lotto 10 mt., dai confini stradali come da decreto interministeriale n. 1444/68, salvo le maggiori distanze fissate dai DD.PP.RR. n. 495/92 e n. 147/93 e le distanze prescritte dall'art. 15, legge regionale n. 78/76 e dall'art. 2, legge regionale n. 15/91.
Tipologia consentita edifici isolati con copertura a tetto e sovrastante manto di tegole curve.
Si condivide con l'introduzione per il lotto minimo per residenza "sempreché il lotto non sia il risultato di un frazionamento particellare successivo alla data di adozione del piano regolatore generale vigente", e per il lotto minimo per i depositi "purché il volume previsto sia strettamente funzionale alla superficie del fondo ed al tipo di coltivazione ivi insistente".
Art. 24.4.2 Indice di zona e parametri
-  Per gli insediamenti classificati di tipo b) e di tipo c) (interventi di cui all'art. 22 legge regionale n. 71/78) è prevista un'altezza massima di 10,50 mt., n. 1 elevazione f.t., rapporto di copertura 1/10.
Distanze come da normativa art. 24.4.1.
Parcheggi in misura non inferiore ad 1/5 dell'intera area di proprietà proposta per l'intervento.
Tipologia consentita edifici isolati.
-  Si condivide apportando, in applicazione dell'art. 136, comma 65, della legge regionale n. 4/2003, la modifica della distanza dai fabbricati a 10 mt., ad 1/10 la misura della previsione dei parcheggi e riportando a mt. 200 la distanza degli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previste dallo strumento urbanistico.
Art. 24.5
E' consentita la localizzazione di attrezzature tecnologiche (macelli, impianti di depurazione, vasche idriche, ecc.) nel rispetto degli indici specificati all'art. 24.4.2 e purché l'intervento non contrasti con l'ambiente circostante.
Si condivide, limitatamente ai macelli ed opere accessorie.
Art. 24.6
E' consentita l'installazione di impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazioni per telefonia mobile, impianti radioelettrici ed impianti per radiodiffusione.
-  Altezza massima consentita mt. 30 - lotto minimo mq. 500.
-  Distanze: dai fabbricati 20 mt., dai confini del lotto 20 mt.
-  Si condivide con la condizione dell'aggiunta al 1ª comma di: "preventivamente al rilascio della concessione edilizia o di autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'impianto resta l'obbligo dell'acquisizione del nulla -osta degli enti preposti alla tutela di eventuali vincoli preesistenti".
Art. 24.7 Opifici per fuochi pirotecnici
- Per gli insediamenti classificati di tipo e) sono previsti:
-  altezza massima mt. 4,50 - n. 1 elevazione f.t. - lotto minimo 10.000 mq. distanze: tra fabbricati 20 mt., dai confini del lotto 10 mt., dai confini stradali come da decreto interministeriale n. 1444/68 e s.m.i.., nonché le distanze prescritte dalle specifiche leggi vigenti in materia - tipologia consentita edifici isolati.
Gli insediamenti dovranno osservare le limitazioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 ed all'art. 2 della legge regionale n. 15/91.
Il rilascio della concessione edilizia resta subordinato al preventivo parere sul progetto del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Per i nuovi interventi si opererà attraverso preventivo piano di attuazione pubblico e/o privato.
-  Si condivide.
Infine, per quel che riguarda le note particolari poste in calce al nuovo testo dell'art. 24, non si ritiene da prendere in considerazione quanto contenuto nelle stesse note, atteso che gli interventi richiamati sono compiutamente definiti dalle norme vigenti in materia di titolo edilizio-abitativo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia inizio attività).
Considerato che:
-  la variante in questione è stata oggetto di pubblicazione e deposito, in conformità alla procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, da cui si rileva che avverso alla stessa non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  la modifica proposta, per come si evince dalla relazione tecnica, scaturisce sostanzialmente dalla necessità di regolamentare, opportunamente e in maniera completa, l'attività urbanistico-edilizia nelle aree di verde agricolo nel territorio comunale, consentendo, secondo le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, la realizzazione di edifici da destinare all'uso residenziale ed interventi produttivi compatibili;
Per quanto sopra espresso, questo servizio è dell'avviso che la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale - art. 24 zone E agricole, adottata con delibera consiliare n. 94 del 26 novembre 2002, sia meritevole di approvazione con le modifiche, prescrizioni ed integrazioni in premessa riportate.";
Visto il voto n. 332 dell'1 luglio 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante all'art. 24 - zone "E" agricole - delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Belpasso, in conformità alla proposta del servizio 4/DRU n. 16 del 23 marzo 2004;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 332 dell'1 luglio 2004, reso in conformità alla proposta del servizio 3/DRU sopracitata;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 332 dell'1 luglio 2004, in premessa riportato, è approvata la variante all'art. 24 - zone E agricole - delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Belpasso, adottata dal consiglio comunale con delibera consiliare n. 94 del 26 novembre 2002.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 16 del 23 marzo 2004 del servizio 4/D.R.U;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 332 dell'1 luglio 2004;
3)  delibera consiliare n. 94 del 26 novembre 2002;
4)  relazione (allegato A);
5)  testo norme di attuazione;
6)  nuovo testo dell'art. 24 zone E verde agricolo (allegato B).

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Belpasso resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2004.
  LIBASSI 

(2004.34.2315)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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