REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2004 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 agosto 2004.
Obbligo per i titolari di stabilimenti privati di produzione e/o commercializzazione di alimenti di origine animale, ad eccezione del latte e dei suoi derivati, al versamento della tassa sulle concessioni governative regionali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, relativo all'attuazione della direttiva comunitaria numero 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 531, relativo all'attuazione della direttiva comunitaria numero 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/5/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/495/CEE, relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, relativo all'attuazione delle direttive comunitarie nn. 91/497/CEE e 91/498/CEE, concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/45/CEE, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 92/116/CEE, che modifica la direttiva n. 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 25553 del 29 maggio 1998;
Visto il proprio decreto n. 31312 del 9 marzo 2000;
Vista la propria circolare n. 1038 del 28 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
Visto il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n. 24;
Vista la circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze 30 dicembre 2003, n. 3, concernente le tasse sulle concessioni governative regionali;
Visto il proprio decreto n. 3593 del 4 giugno 2004, concernente il tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione;
Considerato che, con nota n. 5305 del 19 marzo 2004, il dipartimento regionale finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha precisato che, in forza della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, i riconoscimenti veterinari previsti dalla speciale normativa di settore richiamata in premessa in favore delle imprese che operano nel settore delta produzione, della trasformazione e del commercio all'ingrosso degli alimenti di origine animale, essendo connessi a funzioni proprie della Regione siciliana, sono soggetti al versamento della tassa sulle concessioni governative regionali nella misura di E 592,46;
Considerato che i riconoscimenti di che trattasi sono soggetti a tassazione regionale non essendo ammesso nel settore dell'igiene e della sanità pubblica veterinaria il principio di gratuità delle prestazioni richieste all'autorità sanitaria;
Ritenuto come inesistente il presupposto di cui al decreto n. 31312 del 9 marzo 2000 e considerato che le somme già versate a norma del medesimo decreto possono ritenersi pagate a titolo di tassa sulle concessioni governative regionali;

Decreta:


Art. 1

I titolari degli stabilimenti privati di produzione e/o commercializzazione di alimenti di origine animale, ad eccezione del latte e dei suoi derivati, che richiedono all'Assessorato regionale della sanità tramite i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, organi delegati ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, un riconoscimento veterinario o il cambio della ragione sociale di un riconoscimento già esistente sono tenuti, oltre che alla produzione della prescritta documentazione, al versamento della tassa sulle concessioni governative regionali prevista dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, corrispondente all'importo di euro 592,46. Tale importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 17770900, intestato alla "Cassa provinciale della Regione siciliana - gestione Banco di Sicilia Palermo, tasse sulle concessioni governative regionali".

Art. 2

Sono abrogati i propri decreti n. 25553 e n. 31312, rispettivamente del 29 maggio 1998 e 9 marzo 2000.

Art. 3

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2004.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 13 agosto 2004 al n. 258.
(2004.36.2386)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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