REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2004 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 11 agosto 2004.
Subentro nella titolarità e ampliamento dell'azienda agro-venatoria Montagna Gebbia, in agro di Piazza Armerina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il proprio contratto individuale di lavoro;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 30/21 del 5 dicembre 1985, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Montagna Gebbia Robbiato in agro di Piazza Armerina (EN);
Visto il decreto n. 3049 del 30 dicembre 1991 di proroga del predetto decreto n. 30/21 del 5 dicembre 1985;
Visto il proprio decreto n. 76 dip.int. strutt. serv. XI U.O. n. 56 del 12 febbraio 2003, di istituzione dell'azienda agro-venatoria Montagna Gebbia in agro di Piazza Armerina (EN), che si richiama e si conferma in ogni sua parte che non risulti in contrasto con il presente decreto;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Mistretta Salvatore, nato a San Cataldo il 15 giugno 1976 e residente in Caltanissetta, via Cittadella, 54 imprenditore agricolo, di subentro nella titolarità della predetta azienda agro-venatoria Montagna Gebbia e di ampliamento della stessa;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. diEnna dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
Vista la proposta della predetta ripartizione faunistico-venatoria di Enna datata 4 agosto 2004, prot. n. 1791;
Visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. n. 171/T-B87B del 9 gennaio 2003, sentito per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Montagna Gebbia in agro di Piazza Armerina (EN), reso negativamente a motivo della estensione aziendale che risultava inferiore a 50 ettari, circostanza che a parere del predetto istituto non avrebbe permesso una corretta gestione venatoria del territorio;
Considerato che detto parere è stato disatteso per l'asserita limitata estensione in quanto in contrasto con la norma regionale che fissa il limite minimo di superficie, per le aziende agro-venatorie, in 30 ettari;
Considerato che dando seguito alla richiesta di ampliamento presentata dal richiedente verrebbe ad essere superata la problematica relativa all'asserita limitata estensione sollevata dall'I.N.F.S. poiché l'estensione dell'azienda agro venatoria Montagna Gebbia, una volta ampliata, ammonterebbe ad Ha. 98.85.70;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere l'istanza di voltura dell'intestazione dell'azienda agro venatoria Montagna Gebbia e di ampliamento della stessa avanzata dal sig. Mistretta Salvatore, nato a San Cataldo il 15 giugno 1976 e residente in Caltanissetta, via Cittadella, n. 54;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio diCaltanissetta, prot. n. CEW/7194/2004/CCL0033 del 9 agosto 2004, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, il sig. Mistretta Salvatore, nato a San Cataldo il 15 giugno 1976 e residente in Caltanissetta, via Cittadella, n. 54, è il titolare concessionario dell'azienda agro venatoria Montagna Gebbia, di cui al decreto n. 76 dip. int. strutt. serv. XI U.O. n. 56 del 12 febbraio 2003 di istituzione dell'azienda agro venatoria Montagna Gebbia in agro di Piazza Armerina (EN) citato nelle premesse, poiché in virtù del presente decreto subentra al sig. Aiello Giuseppe, nato a Catania il 3 gennaio 1936 e deceduto il 12 aprile 2004. E', altresì, ampliata la medesima azienda agro-venatoria estesa Ha. 34.22.76 e comprendente le particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52, 146, 204, 206, 207, 209 e 210 del foglio di mappa n. 91; le particelle nn. 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101, 102, 103, 112, 119, 134, 152, 153, 154 e 156, del foglio di mappa n. 115 del catasto terreni del comune di Piazza Armerina, con i terreni così individuati in catasto: particelle nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 62, 105, 136, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 172, 179, 182, 183, 184, 186, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198 e 199, del foglio di mappa n. 91; le particelle nn. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148 e 149 del foglio di mappa n. 115; le particelle nn. 1, 6 e 218 del foglio di mappa n. 116 per un'estensione di Ha. 64.62.94, per l'effetto la superficie complessiva dell'azienda agro venatoria Montagna Gebbia ammonta ad Ha. 98.85.70.
L'esercizio venatorio potrà essere esercitato, utilizzando selvaggina d'allevamento, su tutta la superficie aziendale, all'interno dei limiti di tempo e di numero di capi da abbattere, annualmente fissati dal calendario venatorio.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Mistretta Salvatore, nato a SanCataldo il 15 giugno 1976 e residente in Caltanissetta, via Cittadella, n. 54, titolare concessionario responsabile dell'azienda agro venatoria in parola, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza ivi compresi quelli scaturenti dall'applicazione del decreto n. 76 dip. int. strutt. serv. XI U.O. n. 56 del 12 febbraio 2003 di istituzione dell'azienda agro venatoria.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 2004.
  ALBANESE 

(2004.33.2272)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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