REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2004 - N. 38
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 luglio 2004.
Graduatoria dei progetti ammissibili ai benefici del programma di reinvestimento di disponibilità residue per le finalità di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 1, lett. b) ed elenco delle istanze non ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico;
Visto il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, recante modifiche ed integrazioni al decreto 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289, recante rifinanziamento delle leggi n. 65/87 e n. 92/88;
Visto il decreto del Ministero del turismo e spettacolo dell'11 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale è stato approvato il piano di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva per l'anno 1989/90;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, il quale dispone:
-  che la Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo, decorsi 4 mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo;
-  che il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa regione le somme recuperate nel corso del successivo programma;
Visti i decreti in data 10 febbraio 2003, con i quali il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla revoca dei benefici nei confronti degli enti inadempienti, fra i quali figurano, per la Regione Sicilia, i comuni di: Agrigento, Bivona (AG), Licata (AG), Naro (AG), Caltanissetta, Gela (CL), San Cataldo (CL), Acireale (CT), Bronte (CT), Giarre (CT), Villarosa (EN), Letojanni (ME), Messina, Milazzo (ME), Militello Rosmarino (ME), S. Angelo di Brolo (ME), Ficarazzi (PA), Monreale (PA), Modica (RG), Ragusa, Noto (SR), Siracusa, Campobello di Mazara (TP), Castellammare del Golfo (TP), Paceco (TP), Trapani, per un totale di importi revocati pari a E 26.543.302,35;
Vista la nota prot. n. 1451/UROS/SP65/87 del 9 luglio 2003, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali comunica che - in relazione alla modifica del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti (4,24% per mutui ventennali) - le somme che potranno essere reinvestite da parte della Regione Sicilia per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 65/87 e successive modificazioni, ammontano a E 40.030.000,00, salvo ulteriore adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti;
Considerato che tali somme sono riferite allo sviluppo degli investimenti in quanto i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge n. 289/89, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui è assistito da contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi, rimanendo, pertanto, a carico degli enti beneficiari una quota, ancorché minima, degli oneri di ammortamento;
Visto l'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, in base al quale la competenza alla predisposizione dei programmi è stata trasferita alle regioni ed è stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi;
Visto il decreto del Ministero per i beni culturali e le attività culturali del 25 giugno 2003, che ha individuato i destinatari degli interventi, i criteri di carattere generale e di priorità e l'ammontare dell'attribuzione statale, demandando alle regioni la definizione delle modalità e termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i limiti di spesa ammissibile e le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue;
Visto il decreto n. 116/Gab del 18 dicembre 2003, annotato alla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 31 dicembre 2003, al n. 2834, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, parte prima, con il quale sono state approvate le modalità e i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri per la formulazione della graduatoria, i limiti di spesa ammissibile e le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue per l'inserimento nel programma di riutilizzo delle somme recuperate di cui ai citati decreti ministeriali del 10 febbraio 2003;
Vista la nota n. 34427 del 16 giugno 2004, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali ha rilasciato il nulla osta alla richiesta di proroga del termine, effettuata da questa Amministrazione per la presentazione del programma di investimento di che trattasi, al 31 luglio 2004;
Vista la nota n. 43198 del 29 luglio 2004, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali ha comunicato che, in relazione alla modifica del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti le somme che potranno essere reinvestite da parte della Regione Sicilia per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 65/87 e successive modificazioni, ammontano a E 38.505.000,00;
Visto l'esito dell'istruttoria di questa Amministrazione su tutte le istanze pervenute, l'elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili, nonché la relativa graduatoria delle istanze ammissibili formulata nel rispetto di quanto disposto nel bando, di cui al citato decreto n. 116/Gab del 18 dicembre 2003;
Dato atto che la predetta somma di E 38.505.000,00 risulta insufficiente per accordare il beneficio finanziario previsto dalle norme richiamate a favore di tutte le istanze ammissibili pervenute, che saranno, pertanto, soddisfatte fino alla disponibilità assegnata;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della graduatoria relativa all'utilizzo delle risorse rinvenenti dalle revoche di cui ai citati decreti ministeriali del 10 febbraio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 65/1987 e successive modificazioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle indicazioni del decreto del 25 giugno 2003 del Ministero per i beni e le attività culturali, ai criteri stabiliti dal bando emanato con decreto n. 116/Gab del 18 dicembre 2003, è approvata la graduatoria relativa all'utilizzo delle risorse rinvenenti dalle revoche di cui ai decreti ministeriali del 10 febbraio 2003, citati in premessa, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 65/87 e successive modificazioni, così come riportata nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

L'ammissione al beneficio avverrà dopo l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali agli enti a stipulare i mutui con la Cassa depositi e prestiti o con l'Istituto per il credito sportivo o con altri istituti di credito, in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili che saranno oggetto del programma di investimento.

Art. 3

Le istanze non ammissibili inserite nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, sono escluse dal beneficio. Con apposita comunicazione saranno individualmente rese note agli enti le relative motivazioni.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito www.regione.sicilia.it/turismo.
Si dà atto che il presente decreto non comporta onere a carico della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2004.
  PORRETTO 


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(2004.35.2346)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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