REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 10 SETTEMBRE 2004 - N. 38
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 2 agosto 2004.
Liquidazione coatta amministrativa della societā cooperativa Progresso Due, con sede in Terrasini, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria, effettuata dalla Legacoop il 24 marzo 2004, nei confronti della cooperativa Progresso Due con sede in Terrasini (PA), dal quale risulta che la stessa č impossibilitata a raggiungere gli scopi sociali, in quanto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 porta una perdita di E 826.907,00, che rinviata al nuovo esercizio ha portato in negativo il patrimonio netto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale cooperazione nella seduta dell'1 giugno 2004, di scioglimento del sodalizio ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;
Vista la nota n. 935 del 17 giugno 2004, con la quale la Legacoop ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi della legge n. 400/75, ex art. 9;
Vista la nota prot. n. 5416 del 18 maggio 2004, con la quale il Servizio vigilanza cooperative ha comunicato l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/91;
Visto l'art. 2545 terdecies del c.c.;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa ProgressoDue, con sede in Terrasini (PA), costituita il 30 settembre 1991 con atto omologato dal tribunale di Palermo, in data 15 ottobre 1991, iscritta al n. 38877 del registro delle societā, č sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre 1966 ed ivi residente in via E. Amari n. 32, č nominato, dalla data di notifica del presente, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attivitā svolta sarā determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento č possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro giorni 60 dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarā pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2004.
  CIMINO 

(2004.33.2230)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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