REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2004 - N. 38
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 4 agosto 2004.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona in territorio del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Visto il provvedimento n. 21078 del 29 dicembre 2003, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali di questo Assessorato ha rinnovato per un biennio, a decorrere dall'1 gennaio 2004 l'incarico al dirigente del servizio 11° faunistico venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Salvatore Lauricella, nato a Palermo il 9 gennaio 1918, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il parere favorevole della ripartizione faunistico venatoria di Palermo, trasmesso con nota prot. 1934 del 28 giugno 2000 e successivo parere favorevole integrativo prot. n. 2550 del 4 giugno 2004, per il rilascio dell'autorizzazione all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale per un numero complessivo di n. 163 esemplari di fauna selvatica autoctona;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 3 ottobre 1996, nel quale sono elencate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 0008948 del 19 novembre 2003, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Lauricella Salvatore, nato a Palermo il 9 gennaio 1918 in qualità di amministratore unico della società rag. Salvatore Lauricella s.r.l. Parco ornitologico "Villa d'Orleans", con sede a Palermo in piazza Indipendenza, è autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di fauna selvatica autoctona, per un numero complessivo di n. 150 esemplari delle seguenti specie:
-  n.  1:  airone cenerino (ardea cinerea);
-  n.  6:  germani reali (anas platyrhincos);
-  n. 10:  volpoche (tadorna tadorna);
-  n.  2:  capovaccai (neophro percnopterus);
-  n. 10:  cardellini (carduelis carduelis);
-  n.  4:  cicogne bianche (ciconiua cicoria);
-  n.  4:  cigni reali (cygnus olor);
-  n. 16:  colombacci (colomba palumbus);
-  n.  1:  cornacchia grigia (corvus corone comix);
-  n.  1:  corvo imperiale (corvus corax);
-  n.  1:  falco di palude (circus aeruginosus);
-  n. 10:  fringuelli (fringilla coelebes);
-  n. 12:  gabbiani reali (larus cachicannans);
-  n.  1:  gazza europea (pica pica);
-  n.  2:  ghiandaie (ganulus glandarius);
-  n.  1:  merlo (turdus merula);
-  n.  4:  morette dal ciuffo (aythia fuligula);
-  n.  1:  pavoncella (vanellus vanellus);
-  n. 16:  tortore comuni (streptopelia turtur);
-  n.  3:  oca collorosso (branta ruficollis);
-  n.  2:  gufi reali (bubo bubo);
-  n.  2:  casarche (todorna ferruginea);
-  n.  4:  alzavole (anas crecca);
-  n. 34:  daini (dama dama);
-  n.  2: gallinelle d'acqua (gallinula chloropus);
da detenere presso i locali e le strutture presenti presso la "Villa d'Orleans", con sede in Palermo, piazza Indipendenza.

Art. 2

Il sig. Lauricella Salvatore, nella qualità, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La ripartizione faunistico venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2004.
  ALBANESE 

(2004.32.2223)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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