REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2004 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 2 agosto 2004.
Dichiarazione di importante interesse archeologico dei resti di una necropoli in contrada Cusatino, nel territorio del comune di Serradifalco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 14 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta e l'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante del presente decreto;
Premesso che nel territorio del comune di Serradifalco (CL), in contrada Cusatino, lungo il margine occidentale di una delle alture in roccia calcarea che costituiscono la Serra Cusatino, sono state evidenziate importanti testimonianze archeologiche ed, in particolare, un piccolo lembo di necropoli con due tombe a grotticella ben conservate, più i resti di una terza, in parte deteriorata, risalenti all'antica età del bronzo, riferibili, come tipologia funeraria, alla cultura di Castelluccio (2200-1450 a.C.);
Considerato che i suddetti resti antichi, ricadenti nei terreni indicati in rosso nell'acclusa planimetria, foglio di mappa n. 17 del comune di Serradifalco, porzione delle particelle nn. 173, 213, 214 e 461, meglio descritti nella citata relazione tecnica, rivestono importante interesse archeologico ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80/77;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione di provvedimenti volti a tutelare i predetti beni;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela, di cui al citato decreto legislativo n. 42/2004, i resti archeologici sopra individuati, in conformità alla proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, i terreni in cui ricadono i resti archeologici sopra individuati, segnati in catasto al foglio di mappa n. 17, porzione delle particelle nn. 173, 213, 214 e 461 del comune di Serradifalco (CL), così come campiti in rosso nell'acclusa planimetria, ai sensi dell'art. 13 del codice approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sono dichiarati di importante interesse archeologico in quanto individuati fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 42/2004 medesimo, e all'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, ed essi pertanto vengono sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi, e sono, in particolare, soggetti alle seguenti prescrizioni:
a) vi è fatto divieto di aprire cave e operare sbancamenti nella roccia, scavi e scassi di qualsiasi genere, anche nel terreno agricolo;
b) vi è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni ed impianti in genere, anche se di carattere provvisorio, salvo eventuali opere che la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta dovesse ritenerle idonee, autorizzandole esplicitamente, alle finalità della fruizione e/o valorizzazione delle antiche testimonianze;
c) vi è fatto divieto di eseguire modifiche a costruzioni, impianti in genere ed opere già esistenti, anche se di carattere provvisorio, senza l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, che potrà eventualmente concederla, fissandone le condizioni compatibilmente con il rispetto dell'ambiente archeologico e purché le modifiche non comportino aumento di volume e/o di altezza;
d) vi è fatto divieto di modificare i tipi e le forme tradizionali di colture, nonché di usare per la lavorazione dei terreni i mezzi meccanici senza l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, che potrà eventualmente concederla fissandone le condizioni compatibilmente con la salvaguardia del sottosuolo archeologico.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari, ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire o modificare i resti archeologici senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 20, 21 e 24 del citato decreto legislativo n. 42/2004.
E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire all'interno dell'area oggetto del presente provvedimento, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a vincolo, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dal successivo art. 27 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art.  3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco delle ditte proprietarie e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del comma 1° e 2° dell'art. 15 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sarà notificato a tutti gli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmesso al comune di Serradifalco, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.
Palermo, 2 agosto 2004.
  FAVARA 

(2004.34.2290)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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