REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2004 - N. 38
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 2 agosto 2004.
Dichiarazione di importante interesse archeologico dei resti dell'abitato tardo romano dell'antica Mylai, nel territorio del comune di Milazzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi dell'art. 14 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina e l'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante del presente decreto;
Premesso che gli scavi effettuati nel territorio del comune di Milazzo (ME), in contrada Vaccarella, località Marina Garibaldi, nel terreno ricadente nel foglio n. 24, particella n. 230, di proprietà della ditta FA.SA.L. s.a.s. di Salamone & C., hanno consentito di riportare in luce un esteso lembo dell'abitato tardo romano dell'antica Mylai ed hanno restituito materiali ceramici che confermano una datazione del complesso tra il IV ed il VI sec. d.C.;
Considerato che i suddetti resti antichi, ricadenti nel terreno indicato in rosso nell'acclusa planimetria e meglio descritti nella citata relazione tecnica, rivestono importante interesse archeologico ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80/77, e che è quindi necessario garantire la conservazione dei resti monumentali in luce, anche ai fini delle successive esplorazioni ed in prospettiva di una loro possibile fruizione;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione di un provvedimento volto a tutelare i predetti beni;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela, di cui al citato decreto legislativo n. 42/2004 ed alla legge regionale n. 80/77, i resti archeologici sopra individuati, in conformità alla proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, i resti archeologici sopra individuati, costituiti da un lembo dell'abitato tardo romano dell'antica Mylai e riferibili come complesso ad un periodo compreso tra il IV ed il VI sec. d.C., ricadenti nella particella n. 230 del foglio di mappa n. 24 del comune di Milazzo (ME), in contrada Vaccarella, località Marina Garibaldi, così come visualizzati con colore rosso nell'acclusa planimetria, ai sensi dell'art. 13 del codice approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 dicembre 2004, sono dichiarati di importante interesse archeologico in quanto individuati fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 42/2004 medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, ed essi pertanto vengono sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.
I resti archeologici dovranno essere salvaguardati e conservati nella loro integrità e ne dovrà venire consentita la valorizzazione e la fruizione.
Eventuali utilizzazioni non esplicitamente contemplate nel presente decreto dovranno essere sottoposte all'esame della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, per la preventiva approvazione.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari, ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare divieto di demolire, modificare, restaurare o adibire ad usi non compatibili con il suo carattere storico o artistico o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione, l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 20, 21 e 24 del citato decreto legislativo n. 42/2004. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sugli immobili medesimi al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato codice.

Art. 4

La relazione tecnica e la planimetria, allegate, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 2 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, sarà notificato a tutti gli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Milazzo, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 no-vembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.
Palermo, 2 agosto 2004.
  FAVARA 

(2004.34.2293)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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