REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2004 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE 4 agosto 2004.
Emergenza idrogeologica nei comuni nebroidei della provincia di Messina - direttiva per l'erogazione dei contributi previsti dall'O.P.C.M. n. 3305/2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE (Commissario delegato ex art. 1, comma 1, O.P.C.M. n. 3305 del 31 luglio 2003)

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003 e del 19 giugno 2003, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003, nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, Cesarò, Galati Mamertino, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, Naso, Piraino, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sinagra e Tortorici;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con legge 8 aprile 2003, n. 62;
Vista l'ordinanza 31 luglio 2003, n. 3305, del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza 12 settembre 2003, n. 3311, del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, ai sensi delle norme sopraccitate, occorre assumere ogni iniziativa per favorire quanto più rapidamente possibile l'avvio degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi sopraindicati, al fine di superare la fase dell'emergenza, favorire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività commerciali e produttive e ristabilire le normali condizioni di vita per la popolazione colpita;

Dispone:
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1.  Le disposizioni di cui alla presente direttiva riguardano gli interventi di riparazione e/o ricostruzione delle unità immobiliari di proprietà privata ad uso abitativo, produttivo, commerciale, industriale o agricolo, danneggiate dagli eventi calamitosi del dicembre 2002 e gennaio 2003.
2.  Sono ammessi ai benefici previsti i comuni della provincia di Messina nei quali, in relazione agli eventi calamitosi idrogeologici, è stato registrato il maggiore dissesto e dichiarato lo stato d'emergenza con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.  Gli interventi di cui alla presente direttiva sono finalizzati al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari colpiti dalle ordinanze sindacali di sgombero ed alla ripresa delle attività commerciali, agricole ed industriali produttive, previo ripristino della piena funzionalità dell'unità immobiliare danneggiata. Pertanto sono oggetto delle presenti direttive edifici privati residenziali danneggiati significativamente in cui è ricompresa almeno una unità abitativa ed altri edifici (ad uso produttivo, commerciale, agricolo, turistico etc.) danneggiati significativamente e per i quali sia stata emessa ordinanza di sgombero sulla base delle risultanze dei sopralluoghi effettuati nell'immediato post-evento.
Art. 2
Ricostruzione fuori sagoma o fuori sito

1.  Nel caso in cui l'unità immobiliare danneggiata ricada in area riconosciuta dall'amministrazione comunale inedificabile per ragioni di natura geologica, cioè per documentati effetti di sito e sulla base di evidenze di particolare danneggiamento, di accertate fagliazioni superficiali e/o dissesti geologici è consentita la ricostruzione delocalizzata in altro sito.
Art. 3
Soggetti beneficiari d entità del contributo

1.  Per la riparazione dei danni subiti è assegnato ai soggetti, che alla data dell'evento calamitoso di che trattasi risultavano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di reale godimento del bene, un contributo in conto capitale determinato come sotto indicato.
2.  Nel caso in cui alla data dell'evento le unità abitative fossero in uso ad affittuari, il contributo è subordinato all'esplicito impegno del proprietario a mantenere il contratto di locazione per una durata non inferiore a 3 anni.
Art. 4
Entità del contributo erogabile

1.  Il contributo è pari al minor costo tra l'intera spesa necessaria, risultante dalla stima analitica dei lavori computata sulla base del vigente prezziario ufficiale della Regione siciliana, ed il tetto massimo determinato nei limiti stabiliti dai successivi punti della presente direttiva.
2.  Per la ricostruzione, in sito o delocalizzata, delle unità immobiliari di proprietà privata ad uso abitativo il contributo erogabile non potrà superare il tetto massimo di E 450,00 al mq. di superficie utile, oltre I.V.A., escluse le pertinenze. Per le pertinenze e le superfici utili non residenziali annesse all'unità immobiliare, il tetto massimo del contributo è ridotto al 20%.
3.  Per la ricostruzione delle unità immobiliari rurali, commerciali, produttive e comunque ad uso non abitativo, il contributo erogabile non potrà superare il tetto massimo di E 300,00 al mq. di superficie utile.
4.  Per la riparazione delle unità immobiliari danneggiate il tetto massimo del contributo erogabile è pari al 50% di quello determinato per la ricostruzione.
5.  Sono ammesse a contributo le opere di finitura necessarie in correlazione agli interventi strutturali. Comunque l'incidenza delle finiture non potrà, in nessun caso, essere maggiore del 30% dell'importo complessivo dei lavori risultanti dal computo metrico-estimativo.
6.  Il contributo concesso è comprensivo delle eventuali indagini preliminari occorrenti e degli oneri tecnici valutati sulla base delle tariffe professionali vigenti.
Art. 5
Criteri progettuali

1.  La progettazione degli interventi deve avere carattere unitario per ogni unità strutturale e deve essere conforme alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. Nel caso che l'edificio sia inserito in un agglomerato, nella progettazione dell'intervento si dovrà tener conto della possibile interazione strutturale con gli edifici adiacenti.
Per gli altri aspetti si rimanda alla vigente normativa in zona sismica ed alle allegate direttive tecniche.
Art. 6
Istruttorie ed autorizzazione sindacale

1.  I contributi per gli interventi sul patrimonio privato sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del dirigente comunale competente, previo parere della commissione all'uopo costituita presso ciascun comune, composta dal capo dell'ufficio tecnico comunale, da un rappresentante del dipartimento regionale di protezione civile ed, ove necessari, da un rappresentante del Genio civile, del Parco dei Nebrodi e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
2.  Detta commissione, nominata dal sindaco, svolgerà a tutti gli effetti i compiti propri della Conferenza dei servizi, per cui il parere definitivo, espresso su ciascun progetto esaminato, vale e sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla-osta ed i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3.  ll sindaco organizza un apposito ufficio tecnico-amministrativo preposto alla gestione della fase di ricostruzione. Il responsabile dell'ufficio, che resta individuato come responsabile del procedimento, è tenuto alla completa istruttoria tecnico-amministrativa del progetto entro giorni 30 dalla presentazione. Detto ufficio, nella fase istruttoria, potrà richiedere, ove necessario ed una sola volta, eventuali elaborati integrativi o correttivi, assegnando un congruo termine comunque non superiore a giorni 30 per la loro presentazione. Quindi inoltrerà senza ulteriore indugio l'istanza di contributo ed il progetto alla Conferenza dei servizi per il parere.
4.  Decorso inutilmente il termine assegnato per l'eventuale integrazione e/o correzione degli elaborati progettuali, il titolare del contributo entro giorni 30 ha la facoltà di comunicare la nomina di altro tecnico che dovrà ottemperare alle richieste entro i successivi giorni 45 pena la definitiva decadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione.
5.  Al fine di accelerare le procedure, il parere della Conferenza dei servizi può essere espresso, ove necessario e tecnicamente possibile, sub-condizione. In tal caso la Conferenza dei servizi, agendo in termini propositivi, indicherà le condizioni alle quali si esprime parere favorevole.
6.  I progetti approvati sub-condizione possono essere ammessi a contributo, fermo restando che il mancato rispetto delle condizioni imposte determina la decadenza del diritto al godimento.
7.  Spetta a ciascun membro della commissione, anche dirigenziale, il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto, comunque in misura non superiore a 4 ore per ogni parere definitivo reso.
Art. 7
Termini e scadenze

1.  La domanda di contributo sul patrimonio privato dovrà essere presentata dagli aventi diritto al sindaco del comune interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  La domanda, redatta sulla base di un modello unificato fornito a cura dell'amministrazione comunale, indicherà fra l'altro il nome del professionista o del gruppo di professionisti incaricato e deve essere corredata di:
-  titoli di proprietà o di legittimazione alla richiesta;
-  copia dell'ordinanza sindacale di sgombero;
-  relazione tecnica nella quale venga individuato (su planimetria 1:2000) e descritto l'immobile oggetto della richiesta, la consistenza, la tipologia costruttiva, il danno subito, il nesso di causalità con l'evento calamitoso, la valutazione presuntiva del contributo e la previsione di durata dei lavori;
-  significativa documentazione fotografica suf-ficiente ad individuare l'edificio e i danni riportati. La relazione tecnica e la documentazione fotografica devono essere resi nella forma di perizia giurata.
3.  Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione l'istanza di contributo dovrà essere integrata, dal titolare o dal progettista delegato, con il progetto esecutivo dell'intervento, debitamente corredato di:
-  relazione tecnica, rilievo completo dell'edificio con indicazione dei dissesti;
-  esecutivi degli interventi e calcoli statici di verifica;
-  computo metrico-estimativo;
-  piano di sicurezza ex decreto legislativo n. 494/96 ove prescritto;
-  e di quant'altro richiesto dalla vigente normativa in materia.
4.  Il mancato rispetto dei termini temporali stabiliti ai precedenti punti per la presentazione dell'istanza di contributo e del progetto esecutivo comporterà la decadenza del diritto al contributo.
Art. 8
Risorse

1.  L'onere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente direttiva graverà sulle risorse finanziarie previste dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 e dal piano degli interventi e cronoprogramma adottato, a mente dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3305/03, con disposizione commissariale del 7 luglio 2004, n. 783 di prot.
Art. 9
Modalità e termini di concessione ed erogazione dei contributi

1.  I contributi sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del dirigente comunale competente. Detti buoni sono controfirmati dal segretario comunale, previa annotazione di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno di spesa, conservato dal segretario comunale, che può essere consultato dal pubblico.
2.  I pagamenti agli aventi diritto saranno così effettuati:
a)  in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori;
b)  in ragione del 70% in base all'avanzamento dei lavori e previa produzione delle fatture dei lavori, della prevista documentazione contabile e contributiva e di documentazione fotografica significativa;
c)  in ragione del residuo 5% all'atto del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori nei casi in cui il contributo sia inferiore ad E 200.000,00.
3.  L'aliquota del 70% del contributo verrà corrisposta sulla base degli stati d'avanzamento rilasciati dal direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti dal computo metrico-estimativo del progetto approvato comprensivo dell'I.V.A. e delle competenze tecniche.
Art. 10
Cumulabilità dei contributi

1.  Non è consentita alle opere ammesse a finanziamento la cumulabilità con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni.
Art. 11
Realizzazione anticipata degli interventi

1.  Al fine di superare quanto più rapidamente possibile la fase dell'emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita per la popolazione colpita, nonché la ripresa delle attività produttive e commerciali, è consentito a tutti i cittadini, i quali, nelle more dell'assegnazione dei contributi governativi, volessero effettuare con fondi propri il ripristino degli immobili danneggiati, ancorché dichiarati agibili o parzialmente inagibili, il rapido avvio dei lavori. Per tale finalità e solo nel caso in cui i lavori di ripristino non necessitino di concessione edilizia, i sindaci possono autorizzare l'immediato inizio dei lavori edili, fatte salve tutte le prescrizioni necessarie a tutela della privata e pubblica incolumità. I proprietari interessati dovranno presentare apposita istanza al sindaco del comune, corredata da relazione tecnica illustrativa degli interventi e dei lavori da effettuare, da una esauriente e significativa documentazione fotografica, nonché da dichiarazione resa con firma autentica attestante il titolo di proprietà dell'immobile, l'assunzione della responsabilità nei confronti dei terzi e l'impegno a far fronte alle spese con fondi propri.
Resta inteso che l'esecuzione dei lavori, autorizzata con dette modalità, non inficia il diritto del proprietario all'assegnazione del contributo se dovuto. Parimenti non costituisce in alcun modo titolo di diritto o di priorità al godimento dei benefici di legge.
Art. 12
Controlli, vigilanza e monitoraggio Ufficio regionale commissariale

1.  Il comune vigila per quanto di competenza sulla corretta esecuzione dei lavori.
2.  Il dipartimento regionale di protezione civile resta individuato come ufficio di supporto commissariale e provvede all'attività di vigilanza, controllo, assistenza ai comuni e al monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e della spesa. A tal fine il responsabile comunale del procedimento è tenuto a trasmettere a detto ufficio commissariale (sede di Messina) copia del progetto approvato e del provvedimento di concessione del contributo.
Art. 13
Conformità urbanistica - opere abusive

1.  Tutti gli interventi devono essere conformi alla vigente normativa urbanistica.
2.  Eventuali istanze di condono edilizio sugli immobili oggetto d'istanza di contributo, ovvero procedimenti ex artt. 8, 9 o 13 della legge n. 47/85, devono essere preventivamente definiti ai sensi delle vigenti leggi.
3.  Il comune, al fine di accelerare gli interventi, e sempre se ammissibile ai sensi della vigente normativa urbanistica, potrà definire tali istanze contestualmente all'autorizzazione di cui alla presente direttiva con unico provvedimento urbanistico.
4.  Resta fermo che le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi non sanabili ai sensi delle vigenti leggi.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2004.
  CUFFARO 

(2004.34.2300)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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