REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 2004 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di S. Angelo di Brolo


Lo statuto del Comune di S.Angelo di Brolo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 18 febbraio 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.25 del 21 maggio 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Il Comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo è Ente locale territoriale il cui territorio si estende per Kmq. 30,23 e confina:
-  a nord con i Comuni di Piraino e Brolo;
-  a sud con i Comuni di S. Piero Patti, Librizzi e Raccuia;
-  a est con i Comuni di Gioiosa Marea e Montagnareale;
-  a ovest con i Comuni di Ficarra e Sinagra.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro capoluogo.
In esso si riuniscono il consiglio comunale, la giunta e le commissioni comunali. Solo per esigenze particolari, potranno tenersi riunioni degli organi e delle commissioni in altre sedi.
Il Comune rappresenta la propria comunità; è autonomo, dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie, regolamentari ed ha capacità di autoorganizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini residenti che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura di iniziative sociali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone, così come descritto nell'allegato "A".
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore. E' vietato l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali.
Art. 2
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato, delle leggi della Regione siciliana e della emananda Costituzione europea e delle direttive della Comunità europea.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
In materia di legislazione di ordinamento dei Comuni e di discipline ad essi conferite il Comune esercita la più ampia autonomia normativa nei limiti dei principi di inderogabilità se espressamente enunciate dalle relative leggi
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme regolamentari e statutari e con essi incompatibili.
Art. 3
L'autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
Art. 4
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di propulsore dello sviluppo locale mediante la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori.
Art. 5
Le finalità e gli obiettivi

1)  Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano all'effettivo sviluppo della persona umana e dell'uguaglianza degli individui, a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione tra i popoli, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
2)  Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
a)  Obiettivi politico-territoriali
-  tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
-  alla protezione del patrimonio naturale;
-  alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
-  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
-  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
-  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
-  alla promozione dell'agricoltura biologica:
-  alla tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
-  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
-  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
-  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
-  al recupero dei centri storici;
b)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
-  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
-  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
-  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
-  a promuovere la solidarietà della comunità locale;
-  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
-  a tutelare il ruolo della famiglia;
-  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
-  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
-  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
-  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati ed immigrati.
c)  Obiettivi politico - culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
-  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
-  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folklore;
-  a favorire la promozione delle attività sportive;
-  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza.
d) Sviluppo economico
Il Comune esercita la propria azione di governo al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di promuovere lo sviluppo del settore e garantendo il consumatore.
Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.
Realizza e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
Promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello agroalimentare ed a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
Promuove lo sviluppo delle attività turistiche e agrituristiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e recettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, paesaggistici, sociali ed economiche.
Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Comunità europea, dello Stato, della Regione, nonché di altri enti pubblici e dei privati; comunque effettua tutte le iniziative a tutela del proprio territorio.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Organi di Governo
Art. 6
Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco ed il presidente del consiglio. Spetta loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dallo statuto nell'ambito della legge.
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni, delle competenze e dei rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
Art. 7
Obbligo di astensione degli amministratori

L'obbligo di astensione degli amministratori dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni è disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalle vigenti leggi e dal presente statuto.
Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è l'assemblea rappresentativa della popolazione comunale, l'organismo che racchiude insieme funzioni deliberative, consultive, ispettive e di controllo.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi comunitarie, statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il vice-presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari.
Art. 9
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e nelle norme regolamentari.
Esso è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, e rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri e il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio.
Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
In particolare, il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo ed ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  lo statuto e le relative modifiche, i regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici ad esclusione dei piani attuativi (piani di lottizzazione) l'eventuali deroghe o variante ad esse, i pareri di competenza da rendere nelle suddette materie;
c)  le convenzioni con altri Comuni e Provincie, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e approvazione di relativo statuto e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali ad esclusione della sottoscrizione di quote di capitale non di maggioranza, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposte a vigilanza;
h)  la contrazione dei mutui non prevista espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
i)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  la nomina del revisore dei conti;
m)  e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Le deliberazioni in ordine agli atti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 10
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare su proposta di almeno cinque consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione è composta da consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno. Il presidente è eletto dalla commissione nel suo seno.
La commissione può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune nominato dal sindaco e resteranno; assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio comunale insieme alla relazione finale.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art. 11
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
Hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi, delle determinazioni e ordinanze sindacali e delle determinazioni dirigenziali.
Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Art. 12
Diritti di iniziativa dei consiglieri comunali

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento da sottoporre alla deliberazione del consiglio comunale.
Hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal regolamento.
Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio dal altro consigliere.
Nel caso che gli emendamenti dovessero incidere sostanzialmente sulle proposte stesse, occorre procedere all'acquisizione dei pareri, ai sensi dell'art. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ed a tal fine dovranno essere rinviate ad altra seduta per la necessaria attività istruttoria consultiva.
Gli emendamenti vanno votati prima della proposta definitiva.
I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, mozioni e risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni del consiglio comunale e della giunta municipale.
Il sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni, mozioni e risoluzioni inderogabilmente entro trenta giorni dalla loro presentazione.
Ove le stesse siano richieste con urgenza, il sindaco è tenuto a rispondere entro quindici giorni.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Art. 13
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente.
Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine, che non deve essere inferiore a dieci giorni, assegnato con la contestazione fatta dal presidente.
Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
Al consigliere nei cui confronti è stato avviato il procedimento di decadenza, sarà comunque garantito il diritto a far valere le cause giustificative anche se tardivamente prodotte.
Art. 14
Il presidente del consiglio

Al presidente spetta la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale.
Il presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza delle leggi dello statuto e del regolamento relativo alla disciplina del funzionamento del consiglio comunale.
Nei casi previsti dalle vigenti norme, ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza.
Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al consiglio comunale o chiedere l'intervento del sindaco o dell'assessore al ramo su questioni di interesse generale.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente e il vice-presidente dispongono di un unico ufficio idoneo, adeguatamente attrezzato, ubicato nella sede ufficiale del Comune, e di una struttura burocratica essenziale per l'espletamento delle loro funzioni.
Art. 15
Cessazione della carica del presidente e del vice-presidente del consiglio

Il presidente e/o il vice-presidente del consiglio cessano dalla carica per dimissioni e per perdita della qualità di consigliere comunale.
Le dimissioni dalla carica devono essere presentate al consiglio mediante il deposito presso la segreteria comunale.
Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 16
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 17
I gruppi consiliari

I gruppi consiliari possono essere costituiti da un numero minimo di due componenti se originati, nella denominazione e nella composizione da una lista elettorale, e da un numero minimo di un componente, se originato da variazione interna ai gruppi, intervenuta nel corso del mandato.
Art. 18
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti con funzione consultiva.
Può, altresì, costituire, con funzioni consultive, commissioni consiliari temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività.
Le commissioni consiliari possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari, ma possono intervenire alle sedute se invitate e senza diritto di voto.
Nella delibera consiliare di istituzione delle commissioni permanenti e temporanee saranno stabiliti gli obiettivi da perseguire, le modalità di funzionamento, la copertura finanziaria ed il numero dei componenti che non deve essere superiore a cinque e con una rappresentanza delle minoranze non inferiore a due quinti con arrotondamento per difetto.
La commissione nella prima seduta eleggerà nel suo interno, il presidente.
Art. 19
Convocazione del consiglio comunale

La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente in carica, tranne la prima convocazione del consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.
La convocazione del consiglio comunale è disposta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di adunanza, dell'ordine del giorno e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a partecipare.
L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere d'urgenza se sussistono i motivi, indicati dai richiedenti e valutati dal presidente, rilevanti ed indilazionabili, che ne rendono necessaria la riunione.
Art. 20
Ordine del giorno

Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuare con certezza l'oggetto da trattare.
L'iniziativa degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, agli assessori nell'ambito della delega ricevuta, al presidente, ai consiglieri comunali. Compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto viene data la precedenza alle proposte del sindaco e degli assessori. Vengono poi iscritte all'ordine del giorno gli argomenti del presidente e quindi quelle dei consiglieri secondo l'ordine di presentazione.
L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale. Le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è effettuata, vengono depositate nella segreteria comunale per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza.
I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.
Art. 21
Termini di consegna

L'avviso di convocazione del consiglio deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Nei termini di cui al precedente comma, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello dell'adunanza.
Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ulteriori argomenti, occorre darne avviso scritto con le modalità di cui sopra, ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
Art. 22
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate.
Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, eventuali motivazione del voto contrario, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
Art. 23
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo di pubblicazione.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 24
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di quattro Assessori che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco.
La giunta municipale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
E' nominata con provvedimento del sindaco, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, al comitato regionale di controllo, in quanto istituito e funzionante, alla prefettura ed all'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Art. 25
Funzionamento della giunta municipale

La giunta municipale è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta municipale possono invitare i dirigenti, i consiglieri comunali, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.
La giunta municipale si riunisce validamente senza alcuna formalità procedurale e delibera in ordine agli affari di sua competenza.
La giunta si riunisce su convocazione del sindaco ed in assenza dal vice-sindaco ed in entrambe le assenze dall'assessore anziano.
E' presieduta dal sindaco, o in mancanza di questi dal vice-sindaco, o in mancanza ancora, dall'assessore anziano per età.
Le sedute della giunta municipale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente articolo 7.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta municipale e cura la redazione del verbale di deliberazione che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 26
Competenze e attribuzioni della giunta municipale

La giunta municipale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare:
-  attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale e rientranti nella sua competenza; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; elabora e propone al consiglio programmi proposte finalizzate allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, la relazione al conto consuntivo;
-  delibera direttive per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
-  adotta le delibere nelle materie indicate dalle leggi regionali e in particolare dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, con successive modifiche e integrazioni, non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché i piani e i programmi di assunzione del personale;
-  approva lo schema di programma triennale delle opere pubbliche secondo le modalità stabilite dal decreto dell'assessore ai lavori pubblici del 24 ottobre 2002 o da successive disposizioni emanate in materia;
-  propone al consiglio, nell'esercizio delle sue attribuzioni, gli schemi di regolamento approvati con atto deliberativo;
-  adotta i provvedimenti di nomina ed assunzione dei dipendenti, nonché quelli di cessazione dal servizio;
-  adotta deliberazioni sulle materie sottoelencati:
1)  acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti;
2)  assunzioni del personale.
-  approva le transazioni indipendentemente dal valore, salvo quando si impegnano bilanci per esercizi successivi.
E quant'altro previsto dalle vigenti norme in materia.
Art. 27
Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal sindaco, al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 28
Cessazione dalla carica di assessore

Gli assessori nominati dal sindaco a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, cessano dalla carica per:
a)  revoca da parte del sindaco;
b)  per dimissioni;
c)  per rimozione o sospensione a norma dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Nel caso di revoca di cui al comma primo, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, al prefetto ed all'assessorato regionale della famiglia, della politiche sociali e delle autonomie locali.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale. Possono altresì essere formalizzate in seduta di organi collegiali e non necessitano di presa d'atto.
L'applicazione della misura di sospensione e/o rimozione degli assessori a norma dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, non determina la decadenza dell'intera giunta.
Art. 29
Vice sindaco

Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Egli esercita tutte le funzioni attribuite al sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, in caso di assenza o impedimento.
In sostituzione del vice-sindaco, tale funzione vicaria è esercitata dall'assessore anziano per età.
Il vice-sindaco può essere revocato dal sindaco, il quale contestualmente all'atto di revoca dovrà provvedere alla sua sostituzione, salvo l'obbligo di comunicare al consiglio le ragioni del provvedimento.
Art. 30
Il sindaco-funzioni e competenze

Il sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente e presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.
Spetta al sindaco di mantenere l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
Oltre alle competenze previste dagli artt. 13 e 14 della legge n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano espressamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario ed ai funzionari.
Rappresenta l'amministrazione comunale firmando: proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica.
Rappresenta il Comune anche in giudizio, effettua nomine ed incarichi.
Vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale.
Convoca e fissa la data dei comizi per i referendum consultivi il cui ufficio elettorale è formato con provvedimento del segretario comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
Esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale e previste dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Stabilisce il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche o di pubblici servizi sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio.
Indice conferenze dei servizi, nell'ambito delle sue attribuzioni, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente.
Adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario, alla giunta o ai dipendenti.
Assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative.
Definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.
Crea ed attribuisce, con proprio atto, secondo le esigenze socio-economiche; gli assessorati ai componenti della giunta municipale, può delegare ai sensi dell'art. 70 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, le sue funzioni nelle borgate o frazioni che siano lontane dal capoluogo o presentano difficoltà di comunicazione con esse.
Convoca e presiede le eventuali conferenze interorganiche per correlare, con il presidente del consiglio ed i capigruppo, il segretario comunale ed i funzionari capi area, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale.
Il sindaco, di propria iniziativa, gli assessori competenti per ramo, possono attivare le proposte di deliberazione della giunta municipale o del consiglio comunale, da formalizzare ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni. Il sindaco e ciascun assessore avanzano proposte di deliberazione che dopo l'apposizione dei visti di cui all'art. 53 della legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni saranno sottoposte all'esame della giunta municipale o del consiglio comunale. Il sindaco, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune, può istituire assessorati comunali per la cura e realizzazione di interessi locali. L'assegnazione di tali assessorati ai componenti della giunta, potrà avvenire anche a mezzo delega.
Sono di competenza del sindaco tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale, regionale e comunitaria.
La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia da essi dipendenti o controllati.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione a mente dell'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 31
Competenze di vigilanza del sindaco

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)  vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dagli organi competenti.
Art. 32
Controlli

Il Comune nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa individua modalità e forme di controllo, ordinati secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, al fine di:
a)  garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b)  verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche con tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
c)  valutare le prestazioni del personale con funzioni dirigenziali;
d)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico in rapporto alla congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Per le finalità di cui sopra possono essere costituiti uffici unici anche mediante convenzioni che ne regolino modalità di costituzione e funzionamento.

Titolo III
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Organizzazione, personale, procedimento
Art. 33
Principi generali

L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è regolata dai seguenti principi generali:
a)  organizzazione di lavoro improntata a criteri di flessibilità, di efficienza, efficacia ed economicità dei procedimenti e dell'azione amministrativa in genere;
b)  gestione dell'ente a servizio del cittadino;
c)  garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso adeguate forme di pubblicità e d'informazione agli organi esecutivi sulle attività svolte ed i risultati conseguiti.
Art. 34
Personale in servizio

Il personale in servizio può essere:
a)  a tempo indeterminato;
b)  a tempo determinato;
c)  in posizione di comando;
d)  nelle altre forme previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 35
Istituzione di uffici speciali

La giunta può istituire uffici speciali anche temporanei. La deliberazione istitutiva indica:
a)  le ragioni che giustificano l'istituzione dell'ufficio;
b)  gli obiettivi da perseguire;
c)  il responsabile dell'ufficio;
d)  il personale da assegnare all'ufficio;
e)  le risorse finanziarie attribuite all'ufficio, commisurate agli obiettivi da raggiungere ed al tempo previsto per il loro raggiungimento.
Art. 36
Il nucleo di valutazione

Per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dell'ente e dei risultati conseguiti, sarà istituito il nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde al sindaco ed alla giunta.
Per la costituzione del nucleo di valutazione l'ente può scegliere di associarsi con altri Comuni del territorio della provincia.
Art. 37
Segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali di settori e degli eventuali dirigenti coordinandone l'attività per realizzare l'unitarietà dell'attività amministrativa ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
Art. 38
Attribuzioni del segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, persegue gli obiettivi e i programmi decisi dall'amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché di coordinamento e direzione complessiva degli uffici e dei servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e da altre vigenti disposizioni in materia e che riguardano tale figura.
Il segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti anche esterni e ne coordina l'attività, partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, esercita il potere disciplinare ove non competa ad altri organi.
Il segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale affinché, in coerenza con quanto previsto al comma 1, possano realizzarsi gli obiettivi e i programmi dell'amministrazione svolgendo la necessaria attività a carattere organizzatorio.
Può rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale i contratti in cui il Comune è parte.
Se il Comune non provvede alla nomina del direttore generale esterno in forma associata con altri Comuni, le cui competenze e funzioni sono stabilite dalle vigenti norme e i cui rapporti con il segretario comunale e gli altri dipendenti saranno disciplinati da apposito regolamento adottato dalla giunta municipale, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite al segretario con provvedimento del sindaco.
Con provvedimento del sindaco, previa delibera della giunta municipale, possono essere attribuite al segretario comunale altre specifiche funzioni qualora esiste coerenza tra la professionalità del segretario e quella richiesta dall'incarico che si intende attribuire.
Tali funzioni si considerano autonome ed indipendenti rispetto a quelle che la legislazione attribuisce al segretario comunale.
Nel caso in cui vi sia il cumulo delle funzioni di segretario comunale e di direttore generale o di altre specifiche funzioni, al segretario, sarà attribuita una "indennità ad personam", commisurata al maggiore impegno e alla maggiore responsabilità che le funzioni comportano.
Art. 39
Ufficio di direttore generale

Il direttore generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale, con funzioni di direzione e pianificazione, inoltre, per le materie e i settori che risultano sprovvisti di poteri dirigenziali esercita poteri di gestione.
Art. 40
Direttore generale

E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Il direttore generale di norma può essere nominato al di fuori del personale comunale.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni del comma precedente al segretario del Comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa, ai sensi dell'art. 6, legge n. 127/97 recepita dalla legge regionale n. 23/98 che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferire rispetto delle disposizioni vigenti.
Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale esercita le competenze previste per legge, in particolare:
- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il sindaco;
-  predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
-  predispone il piano esecutivo di gestione o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, da sottoporre all'approvazione alla giunta;
-  promuove l'introduzione di metodologiche e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
-  adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i responsabili dei servizi;
-  convoca e presiede conferenza dei responsabili dei servizi;
-  esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento o dal contratto di assunzione;
-  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione o piano operativo degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai capi area responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende all'azione degli incaricati di funzioni dirigenziali, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  definisce il piano delle assunzioni ed i criteri di mobilità in relazione ai programmi di bilancio e del PEG;
-  coordina e assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori;
-  l'incarico conferito, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere revocato con motivato provvedimento del sindaco, e con le modalità indicate nella convenzione che istituisce il servizio, nei casi seguenti:
-  per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici;
-  per l'inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta;
-  per fatti e situazioni che possono essere di grave pregiudizio alla funzionalità ed alla efficienza complessiva dell'attività amministrativa.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco.
Art. 41
Rapporti con gli organi e con gli uffici del direttore generale

Il direttore generale dipende funzionalmente dal sindaco e collabora con gli altri organi dell'ente per l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi e per garantire livelli ottimali di efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa.
Al direttore generale rispondono i dirigenti e i responsabili dei servizi e degli uffici.
Art. 42
Incarichi di funzione dirigenziali

I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco in conformità alle leggi vigenti attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo ed orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'operatività, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici. L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
Al dirigente compete in particolare:
a)  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
b)  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
c)  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
d)  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
e)  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
f)  verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il sindaco può attribuirgli anche:
a)  le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c)  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d)  la gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
e)  una posizione organizzativa.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza. Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 42 bis
Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvate dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo internò;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art. 43
Incarichi esterni entro la dotazione organica

Gli incarichi di responsabili area e di settore possono essere conferiti a soggetti esterni al Comune nell'ambito delle previsioni normative vigenti e disciplinate dal regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 44
Incarichi esterni al di fuori della dotazione organica

Possono essere conferiti incarichi esterni a tempo determinato al di fuori della dotazione organica a soggetti esterni al Comune nell'ambito delle previsioni normative vigenti e disciplinate dal regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 45
Conferimento di incarichi extra ufficio

L'amministrazione può conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa, e solo se espressamente autorizzati.
Art. 46
Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Con apposite norme vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art. 47
Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art. 48
Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per l'emanazione del provvedimento. Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile. In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 48/bis
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Titolo IV
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Forme associative, gestione, tariffe
Art. 49
Servizi pubblici locali

L'Amministrazione opera nel sistema dei servizi pubblici locali gestendo gli stessi mediante moduli organizzativi differenziati a seconda della loro rilevanza economica o meno, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L'Amministrazione interviene rispetto alle società di capitali partecipate, che gestiscono per essa servizi pubblici locali, secondo linee operative che privilegino le strategie di corporate governance, costituendo, se necessario, apposita società holding.
L'amministrazione opera per il complesso dei servizi pubblici locali non gestiti direttamente come soggetto regolatore, salva diversa disciplina di settore.
In relazione alle funzioni di cui al precedente comma 3 e al controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti gestori, l'Amministrazione può istituire un'agenzia, con ruolo di organismo autonomo di garanzia.
Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.
Art. 50
Servizi pubblici locali a rilevanza economica

L'Amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti:
a)  lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati;
b)  l'esatta definizione dei processi di separazione delle reti dalla gestione;
c)  l'individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitale;
d)  le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società a capitale interamente pubblico;
I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla base di linee evolutive dei contesti di riferimento.
Nell'affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'Amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.
Art. 51
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

L'amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte ad individuare un modello organizzativo-gestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti pubblici.
La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto dei principi di programmazione d'area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.
I servizi culturali e del tempo libero sono affidati in via preferenziale ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall'amministrazione, nelle quali comunque la stessa possa esercitare, per previsione statutaria specifici poteri di indirizzo e di controllo rilevante.
Art. 52
Tariffe dei servizi resi dal comune

Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.
Art. 53
Statuto dei diritti del contribuente

Vengono applicate da questo ente i principi e le disposizioni contenute negli artt. 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
Art. 54
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può deliberare la costituzione con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Art. 55
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato ed associato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune può costituire appositi consorzi con altri Comuni o con la Provincia regionale o altri enti pubblici o privati al fine di gestire in forma associata uno o più servizi.
Art. 56
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, sentito il consiglio comunale, promuove, partecipa e conclude accordi di programma disciplinati dalla legge.
Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata con il voto della maggioranza del consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza, a meno che non abbia dato preventivo assenso o sia stato previsto in atti di programmazione deliberati dal consiglio.

Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 57
Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione degli elettori e dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Art. 57/bis
Il consiglio comunale dei ragazzi

Il  consiglio dei ragazzi promuove la partecipazione di giovani frequentanti fino alla terza media inferiore. Ha lo scopo di favorire lo stimolo all'educazione civica, di educarli alla democrazia e alla vita collettiva e di portarli a conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali. Con apposito regolamento il consiglio ne detta le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del sindaco.
Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale dei ragazzi, oltre ai compiti propri stabiliti dall'apposito regolamento da emanarsi, debbono pronunciarsi su tutte le delibere di consiglio comunale che abbiano come argomento le seguenti tematiche:
a)  politica ambientale;
b)  tempo libero;
c)  rapporti con l'associazionismo, il volontariato e il no profit;
d)  cultura;
e)  spettacolo;
f)  pubblica istruzione;
g)  assistenza ai giovani.
Art. 58
Diritto di udienza

I cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere sentiti dal sindaco, dalla giunta, da commissioni consiliari, dal segretario comunale, dal direttore generale e dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
Saranno pubblicizzati luoghi, tempi e modi del ricevimento dei cittadini singoli o associati, tale istituto sarà disciplinato da apposito regolamento.
Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può, nell'esercizio del diritto di udienza o per iscritto proporre reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento, e chiedendo di essere sentito.
Gli organi esecutivi competenti e gli organi burocratici sono tenuti a sentire il richiedente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
Art. 59
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Alle istanze e alle petizioni i soggetti competenti, dovranno dare risposta entro 30 giorni oppure di 60 giorni, nel caso in cui le istanze e le petizioni comportino l'adozione di specifici provvedimenti
Art. 60
Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, singoli o associati possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla concertazione, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Il Comune agevola mediante apposito regolamento le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
Art. 61
Libere forme associative

Il Comune valorizza tutte le libere forme associative senza fini di lucro e che perseguono finalità coerenti con quelli dell'ente Comune.
Le associazioni legalmente costituite ed operanti nel territorio comunale possono essere iscritte in un apposito albo che verrà annualmente aggiornato a cura dell'Amministrazione comunale.
Il regolamento disciplina la struttura dell'albo, la sua eventuale suddivisione in sezioni nonché i requisiti e le modalità per l'iscrizione.
Art. 62
Volontariato

Il Comune riconosce l'apporto del volontariato e delle cooperative sociali per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e di solidarietà.
Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che esercitino il volontariato
Il Comune riconosce l'elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne promuove l'impiego nell'ambito delle proprie strutture.
Art. 63
Consulte

Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune istituisce le consulte comunali, a cui gli organi elettivi possono richiedere pareri e collaborazione.
Apposito regolamento stabilirà il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere pareri, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Il Comune facilita l'esercizio delle consulte mettendo  a disposizione, nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee. 

Art. 64
Istituzione dell'ufficio del difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico (art. 11, legge n. 26/2000). Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
Interviene, su richiesta dei cittadini singoli od associati, o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti, amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico, dopo aver esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
Il comune si impegna a mettere a disposizione un ufficio idoneo per il difensore civico.
Art. 64 bis
Istituzione dell'ufficio pubbliche relazioni URP

L'ufficio tutela del cittadino e relazioni col pubblico, mette a disposizione del cittadino un locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicap, ha il compito di ricevere, anche oralmente, da parte dei cittadini singoli o associati, la richiesta di intervento del difensore civico.
Art. 65
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativo diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
E' necessaria la residenza da almeno due anni nel comune di S. Angelo di Brolo. Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni di ordini professionali o enti pubblici o privati, in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alla capacità professionale. La proposta di candidatura, sia che provenga dal cittadino singolarmente o dai predetti organismi, deve a pena di inammissibilità:
a)  essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con la firma autenticata, nelle forme di legge del proponente;
b)  contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
c)  indicare il possesso di laurea.
Gli uffici, esaminate le proposte, li trasmettono entro venti giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale, il quale provvede direttamente alla selezione nell'ipotesi di decorso infruttuoso del predetto termine.
La votazione del candidato si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita del voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro venti giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il  difensore civico che dura in carica tre anni non è immediatamente rieleggibile ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore.
Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare, essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio. Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Chiunque occupi l'ufficio di difensore civico non è eleggibile alla carica di consigliere comunale, di sindaco di assessore, per i primi tre anni successivi alla cessazione del mandato.
Al difensore civico spetta un'indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni del proprio ufficio, regolamentate nelle attuali norme e leggi vigenti.
- Funzioni del difensore civico
Il difensore civico svolge funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti indipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, ed ha le seguenti prerogative:
a)  risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
b)  ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
c)  può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ad interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
d)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertata, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materie;
e)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o, in caso di ritardo, invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
f)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta municipale, sull'andamento dell'azione amministrativa;
g)  può sottoporre al consiglio e alla giunta proposte di deliberazione su istanza motivata di almeno cento cittadini;
h)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali;
i)  interviene su richiesta motivata di tre consiglieri comunali nell'esame di atti e provvedimenti emessi dalla giunta, dal consiglio e dal sindaco, invitando tali organi a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio. Per l'espletamento fuori sede dei compiti d'istituto potrà richiedere l'utilizzo di personale e di mezzi comunali;
-  rapporti con il consiglio
Entro l'anno dalla nomina, e per gli anni successivi, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza, il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Art. 66
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di membro di comunità montane e di unità sanitarie locali, di componenti di ordini regionali di controllo, di amministratori di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni a partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti b), d), e).
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
Art. 67
Referendum

Il Comune può indire referendum consultivi con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e degli uffici, il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum può riguardare solo questioni di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza degli organi elettivi Comunali
Il referendum può essere promosso dall'organo esecutivo o richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.
Il referendum è indetto dal consiglio comunale, a maggioranza dei componenti assegnati, con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale e da espletare in una domenica dalle ore 7,00 alle ore 22,00; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Il referendum si svolgerà in una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di quattro scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di svolgimento e organizzative del referendum.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 68
Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto; salvo casi di urgenza al fine di non creare danni all'ente;
- propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda (in maniera conforme) sulla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione sarà oggetto di valutazione degli organi elettivi, che potranno nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

Titolo VI
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art. 69
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge statale coordinata con quella regionale, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.
Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dalla Comunità europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici e privati, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia sociale.
Art. 70
Programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi ed eventuali progetti.
Elabora tutti i documenti di programmazione secondo le previsioni di legge, con l'assistenza di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario.
Art. 71
Il patrimonio comunale

Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, di sua pertinenza, suscettibile di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
I beni Comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene il cui accertamento viene effettuato dal sindaco con atto da riportare nei relativi inventari.
La disciplina del patrimonio e comunque dei beni del Comune e il relativo uso e gestione sono stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti.
Art. 72
La gestione del patrimonio

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 73
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli altri adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dalla convenzione per il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 74
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente.
b)  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche anche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 75
Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, con voto limitato, un revisore dei conti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale coordinata con la legislazione vigente in Sicilia.
I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto.
Art. 76
Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza, economicità di gestione, garanzia di pubblicità nella ricerca del contraente, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 77
Albo pretorio

E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Per consentire la massima diffusione pubblica dei propri atti amministrativi, il Comune ricorrerà all'ausilio delle tecnologie informatiche e provvederà alla pubblicazione degli atti anche sul proprio sito web.
Art. 78
Abrogazione di norme

Sono abrogate integralmente le disposizioni contenute nello statuto comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 56 del 2 giugno 1994.
Art. 79
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per diffondere la conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune.
Art. 80
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Allegato



(2004.31.2110)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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