REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 2004 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Regalbuto


Lo statuto del Comune di Regalbuto è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 28 agosto 1993. Successive integrazioni e rettifica dell'integrazione sono state pubblicate, rispettivamente nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 dell'11 febbraio 1995 e n. 54 del 21 ottobre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 19 aprile 2004, esecutiva il 26 maggio 2004.
Titolo I
NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE
Art. 1
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Regalbuto è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, dalle leggi generali dello Stato, della Regione e dalle norme del presente statuto.
2.  Storicamente legato all'agricoltura, al commercio, all'artigianato, riafferma il proprio legame con tali settori che, unitamente al turismo, individua come obiettivi prioritari di sviluppo; valorizza e rivaluta i beni culturali presenti nella città, sostiene e potenzia le attività industriali ed artigianali.
3.  L'autogoverno del Comune e la gestione dei servizi si realizzano con i poteri, con gli istituti e con le norme del presente statuto che stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente.
4.  L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, solidarietà e responsabilità.
5.  Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine il Comune promuove e realizza nella comunità locale iniziative di educazione alla pace, alla non violenza ed in particolare alla formazione di una cultura della legalità e ogni forma violenta di conflitto, ogni manifestazione di razzismo e intolleranza.
6.  Il Comune di Regalbuto rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, ispirandosi ai principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza.
7.  Il Comune, promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
8.  Gli organi istituzionali e burocratici del comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalle leggi che dettano disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Art. 2
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune, ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento del Capo del Governo in data 26 settembre 1954 ed iscritto nel libro araldico dell'archivio centrale dello Stato il 18 marzo 1955 ed è così formato: partito; al primo d'argento, all'aquila coronata, al naturale, dal volo abbassato; al secondo d'azzurro, alla Madonna del Soccorso, coronata d'oro, su campagna di verde.
2.  Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con D.P.R. 26 settembre 1954. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
Art. 3
Funzioni e finalità

1.  Il Comune è ente con competenza amministrativa generale, rappresentativo degli interessi della comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli la cui tutela è affidata dalla Costituzione e dalle leggi generali, allo Stato, alla Regione o alla Provincia regionale.
2.  Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, è, quindi, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.
3.  Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali il Comune persegue le seguenti finalità:
- l'affermazione e promozione delle pari opportunità tra i sessi;
-  il sostegno alla famiglia nel riconoscimento del suo valore sociale e formativo;
-  la tutela dei diritti dei minori promuovendone l'educazione e la socializzazione e adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono e di sfruttamento di lavoro minorile;
-  la formazione dei giovani, il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio e dell'emarginazione;
-  l'effettività del diritto allo studio ed alla formazione permanente;
-  la diffusione e la promozione della cultura;
-  l'effettività del diritto al lavoro, in particolare nei confronti di quanti sono in cerca di occupazione;
-la realizzazione dei diritti dei disabili e la loro piena integrazione sociale e lavorativa, attuando azioni concrete per l'abbattimento di ogni barriera di comunicazione e architettonica;
-  il riconoscimento della dignità degli anziani e la valorizzazione delle loro potenzialità e della loro esperienza, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società;
-  il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico;
-  l'integrazione nella comunità degli stranieri e apolidi;
-  l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;
-  la tutela e la protezione degli animali;
-  l'affermazione del diritto alla salute;
-  il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di volontariato;
-  la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il recupero, la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
-  la promozione e la valorizzazione dello sport anche come strumento di recupero sociale;
-la garanzia della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
-  la promozione della pace e della cooperazione tra i popoli per il loro sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
-  combattere l'emersione del lavoro nero;
-  il rispetto dei diritti dei lavoratori.
Art. 4
Finalità ed obiettivi culturali

1.  Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione artistica e storica locale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con tutte le istituzioni culturali statali, regionali e locali.
2.  Si impegna a favorire la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio artistico, culturale, monumentale e bibliografico.
3.  Provvede, con interventi di sostegno, ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali, mirate soprattutto al recupero del centro storico; impegna quota parte delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche per la commissione di opere d'arte e degli oneri di urbanizzazione per l'arredo urbano.
4.  Riconosce nel servizio bibliotecario comunale una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità e una via attraverso la quale adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati, mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, conservare la memoria della propria comunità e attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Art. 5
Territorio ed ambiente

1.  Il Comune, per la tutela dell'ambiente, sostiene più rilevanti interventi sul territorio e negli insediamenti produttivi, sottoponendoli a valutazioni di impatto ambientale ed, altresì, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale, adotta tutte le opportune misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque e garantisce la salubrità dei posti di lavoro.
2.  Considera il piano regolatore generale strumento essenziale di pianificazione territoriale, predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, specialmente nel centro storico, prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.
3.  Salvaguarda le coltivazioni e le alberature tipiche e favorisce il regolare sfruttamento agricolo del territorio.
4.  Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente.
5.  Il Comune di Regalbuto viene dichiarato denuclearizzato.
Art. 6
Politiche sociali e sanitarie

1.  Il Comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione; si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche; sviluppa un efficace servizio di assistenza sociale a favore soprattutto delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
2.  Si impegna, anche con opportuni provvedimenti di carattere generale, a garantire alla popolazione anziana l'assistenza ed il sostegno necessario a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
3.  Promuove l'attività sportiva garantendo a tutti i cittadini l'utilizzo degli impianti comunali. Per tali ragioni gli impianti sportivi comunali non possono essere gestiti da soggetti ed enti con fini di lucro. Si attiva, con il coinvolgimento di associazioni e società sportive, per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età, quali momenti formativi e occasioni di incontro, aggregazione, espressione della persona.
4.  Promuove e tutela le pari opportunità nel mondo del lavoro ed in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale.
5.  Promuove la tutela della vita umana, della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla responsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
6.  Valorizza la difesa e la salvaguardia di tutte le diversità sociali ed individuali, considerandole patrimonio comune di tutta la collettività.
Art. 7
Economia - Sviluppo tecnologico - Lavoro

1.  Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluppo economico, attiva ogni forma di incentivazione dell'associazionismo cooperativo, favorendo la formazione professionale, attuando strumenti di indirizzo e di orientamento, incoraggiando in tutte le forme possibili l'inserimento professionale di disabili o di soggetti comunque svantaggiati, valorizzando progetti di intervento produttivi finalizzati ad esaltare specifiche vocazioni del territorio. Riconosce nel lavoro e nell'inserimento nel mondo produttivo uno dei fattori determinanti per la partecipazione dei cittadini extracomunitari alla vita della comunità cittadina.
2.  Valorizza le forme associative di volontariato dei cittadini: a tal fine garantisce forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell'ente. Favorisce, altresì, con idonei interventi, il sistema produttivo locale, valorizzando la rete di servizi ed infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di congressi ed attività fieristiche realizzati anche da privati che hanno lo scopo di produrre concretamente turismo, cultura e sviluppo.
Art. 8
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio e del contributo di tutti i cittadini.
2.  Il Comune conforma la propria attività ai programmi della Provincia regionale di Enna, della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea.
Art. 9
Territorio

Il Comune di Regalbuto comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1928, approvato dall'istituto centrale di statistica e confina con i territori di: Agira, Gagliano Castelferrato, Troina, Catenanuova, Centuripe e Randazzo.
Art. 10
Albo pretorio

1.  Nell'edificio dove hanno sede gli uffici di segreteria, la sala d'ingresso, viene destinata ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, come previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
2.  La pubblicazione degli atti avviene in ossequio alle vigenti norme che regolano la materia e secondo termini e modalità indicate da specifiche leggi di settore.
Titolo II
PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE E ACCESSO
Capo I
Principi generali
Art. 11

1.  Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, promuovendo gli organismi che rendano effettiva tale partecipazione. Il diritto di partecipazione è riconosciuto come uno degli istituti fondamentali della democrazia.
2.  Il Comune riconosce e garantisce a tutti i cittadini, singoli e associati, il diritto ad un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune, quale presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.
Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'amministrazione si avvale dei mezzi di comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei (albo, mass-media, stampa, mailing, audiovisivi, strumenti telematici etc...).
3.  Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nel rispetto della normativa vigente.
4.  Un apposito regolamento detta:
-  forme, modalità e termini per l'esercizio dei diritti di partecipazione e accesso;
-  i casi di esclusione del diritto di accesso;
-  le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tali diritti.
Art. 12
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1.  Al fine di garantire la concreta attuazione dei diritti disciplinati dal presente titolo, il Comune istituisce un ufficio per le relazioni con il pubblico.
In particolare l'ufficio provvede:
-  a garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;
-  agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l'informazione sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione;
-  promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinamento delle reti civiche;
-  attuare mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
-  garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
Capo II
Partecipazione popolare
Art. 13
Diritto di partecipazione

1.  Le disposizioni del presente statuto relative all'esercizio del diritto di partecipazione si applicano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali siano:
-  residenti nel territorio del Comune di Regalbuto;
-  non residenti, ma esercitino stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro, di studio e di utenza di servizi.
2.  Il diritto di partecipazione può essere esercitato da persone singole o associate.
Art. 14
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza tutte le libere forme associative senza fini di lucro, in particolare:
-  sostiene le associazioni di volontariato che operino per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e di solidarietà. Promuove l'aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che esercitino il volontariato;
-  favorisce la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, stimolando l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
2.  Viene istituito, a tal fine, il consiglio comunale dei ragazzi eletto tra tutti gli alunni della 5ª elementare e delle scuole medie inferiori della città, al quale vengono riconosciute funzioni consultive facoltative e non vincolanti nelle materie che li riguardano.
3.  Il Comune riconosce l'elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne promuove l'impiego nell'ambito delle proprie strutture.
Art. 15
Albo delle associazioni

1.   Il Comune di Regalbuto, con apposito regolamento, individua i requisiti minimi di carattere formale e di rappresentatività, i criteri e le modalità attraverso i quali associazioni ed organizzazioni di volontariato ottengono il riconoscimento di specifici diritti quali:
a)  accedere a strutture e servizi del Comune;
b)  essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
c)  partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato per i settori di competenza;
2.  A tal fine viene istituito apposito albo delle associazioni.
Il regolamento di cui al precedente comma 1, disciplinerà criteri e modalità per l'iscrizione all'albo medesimo.
Art. 16
Strumenti di partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
-  la costituzione di consulte;
-  l'esercizio del diritto di udienza;
-  la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
-  la proposizione di referendum consultivi, propositivi e abrogativi;
-  la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari;
-  la sistematica promozione del confronto con le associazioni operanti nel territorio comunale.
Art. 17
Consulte dell'associazionismo e del volontariato

1.  Con il regolamento di cui all'articolo 15, vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato.
2.  Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre che esprimere parere consultivo su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.
Art. 18
Forum tematici

1.  Il Comune promuove, fra gli organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra cittadinanza ed amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano diritti dei cittadini e interessi collettivi.
2.  I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza.
3.  Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie all'ordine del giorno.
4.  Il regolamento di cui al precedente art. 15, stabilisce le modalità di convocazione, di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
5.  L'iniziativa può pervenire anche da parte dei cittadini.
6.  Il Comune può consultare, in preparazione del bilancio di previsione annuale, le forze sociali, sindacali ed imprenditoriali mediante "conferenze di programma".
Art. 19
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.
2.  Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati alle udienze del pubblico.
3.  Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.
Art. 20
Istanze e petizioni

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere istanze agli organi di governo del Comune, per chiedere l'adozione di un provvedimento amministrativo o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo; possono altresì presentare petizioni per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale.
2.  Le istanze e petizioni sottoscritte da almeno il 3% dei soggetti di cui al precedente art. 13, sono depositate presso la segreteria generale. Per la loro presentazione non sono richieste particolari formalità.
3.  Il regolamento sul diritto d'accesso determina modalità, forme e tempi della risposta.
4.  Qualora l'organo di governo non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
Art. 21
Iniziativa popolare

1.  Un numero di soggetti di cui all'art. 13 del presente statuto, non inferiore a 230, può presentare proposte di deliberazione. Sulla stessa dovranno essere espressi i prescritti pareri di legge, se necessari, entro il termine di 30 giorni.
2.  Il presidente del Consiglio comunale e il sindaco provvedono entro 30 giorni ad inserire la proposta all'ordine del giorno.
3.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, nonché la disciplina giuridica del personale;
b)  atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti;
c)  strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità; provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
d)  atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.
4.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
Art. 22
Referendum

Sono ammessi i seguenti tipi di referendum:
a)  consultivo;
b)  propositivo;
c)  abrogativo di norme regolamentari discrezionali o deliberazioni di giunta e consiglio.
Art. 23
Referendum consultivo

1.  E' istituito, su materie di esclusiva competenza locale, il referendum consultivo, disciplinato da apposito regolamento, per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, su programmi, piani, progetti, interventi, e ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti:
-  tributi locali e tariffe;
-  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
-  provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
-  materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni;
-  statuto e regolamenti del consiglio comunale;
-  bilancio preventivo e conto consuntivo;
-  atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani e programmi;
-  provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
-  provvedimenti relativi al personale;
-  provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
-  gli statuti e i bilanci delle aziende speciali;
-  atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
-  provvedimenti sanzionatori.
2.  L'indizione del referendum consultivo, sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, tranne i casi di pericolo o danno, che dovranno essere ampiamente motivati.
Art. 24
Iter della proposta referendaria

1.  L'iniziativa referendaria di carattere consultivo spetta:
a)  al consiglio comunale con deliberazione adottata dai 2/3 dei consiglieri assegnati;
b)  ad almeno il per 10% del corpo elettorale;
c)  al sindaco;
d)  alla giunta.
2.  Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma, devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica, a cui possa rispondersi con un SI o un NO. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:
-  del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;
-  di un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale;
Art. 25
Giudizio di ammissibilità del referendum

1.  Il giudizio di ammissibilità del referendum, in relazione al 2° comma del precedente articolo, è demandato ad una commissione composta dal segretario generale, dal difensore civico, se nominato, da un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali del Comune, nominato dal sindaco, da un esperto in materie giuridiche nominato dal sindaco.
2.  La commissione, emette il giudizio di ammissibilità rassegnando, nel termine previsto dal regolamento, una relazione esplicativa delle valutazioni operate a tal fine, con la facoltà di proporre, ove necessario, una più chiara e completa formulazione del quesito referendario.
3.  Il giudizio di ammissibilità del referendum è condizione indispensabile per l'attivazione della procedura di indizione del referendum, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, sulle consultazioni referendarie.
4.  Il sindaco, indice il referendum entro il termine fissato dal regolamento, decorrente dalla trasmissione della deliberazione della commissione.
Art. 26
Limiti ed effetti delle consultazioni referendarie

1.  Durante lo stesso anno solare, non possono essere indetti più di 2 referendum consultivi.
2.  Lo stesso quesito referendario, non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno 2 anni.
3.  La consultazione referendaria è valida se abbia partecipato al voto almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e il quesito abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4.  Entro 45 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri organi dell'ente interessati sono tenuti, fermo restando il carattere non vincolante dello stesso, ad adottare i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito del referendum.
5.  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, deve essere motivato dall'organo competente con apposita decisione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 27
Referendum propositivo

1.  E' istituito il referendum propositivo con oggetto, una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco.
2.  Per la disciplina si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.
Art. 28
Referendum abrogativo

1.  E' istituito il referendum abrogativo di norme regolamentari di carattere discrezionale o deliberazioni approvate dal consiglio o dalla giunta, con l'esclusione di quelle afferenti le seguenti materie:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
b)  status giuridico ed economico del personale e degli amministratori;
c)  bilancio, tasse e tributi;
d)  attività amministrativa, vincolata da norme di rango primario.
2.  Può essere proposto da:
a)  n. 1.000 elettori residenti nel Comune;
b)  n. 10 consiglieri comunali.
3.  Il referendum non può essere indetto prima del decorso del termine di 30 giorni dalla proposta. Se entro tale termine, l'organo competente annulla o revoca il provvedimento in oggetto, non si fa luogo alla consultazione.
4.  Il referendum è valido, se hanno partecipato alla consultazione la metà più 1 degli elettori.
5.  La proposta referendaria è approvata se ottiene il voto favorevole della metà più 1 dei voti validamente espressi.
6.  Non può essere riproposto un referendum che non abbia ottenuto il quorum per la validità della consultazione se non siano trascorsi almeno 18 mesi dal precedente.
7.  La normativa di dettaglio è demandata ad apposito regolamento, approvato dall'organo consiliare.
Art. 29
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.  Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Capo III
Pari opportunità
Art. 30
Commissione pari opportunità

1.  Il sindaco, la giunta ed il consiglio, devono garantire pari opportunità alle donne e agli uomini nelle nomine, negli incarichi e nelle designazioni di loro competenza.
A tal fine il Comune si impegna a realizzare condizioni di civile convivenza, superando ogni forma di discriminazione con specifica attenzione allo stato di gravidanza e maternità, perseguendo una politica di pari opportunità, ispirata al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere attraverso azioni positive.
2.  Il consiglio comunale nomina una commissione per le pari opportunità. La commissione definisce le proposte su tutte le misure organizzative e normative necessarie a che siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle donne e degli uomini alla funzione pubblica nelle istituzioni, negli uffici e nelle attività del Comune. La durata, le modalità di nomina ed i compiti saranno previsti nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.


Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Organi di Governo
Art. 31
Indirizzo politico-amministrativo

1.  Gli organi di governo definiscono, secondo le proprie competenze, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
2.  La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione.
Art. 32
Organi

Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 33
Ruolo e competenze generali

1.  Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
Art. 34
Attribuzioni e competenze del consiglio

1.  Il consiglio comunale, esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d'urgenza dalla giunta comunale.
2.  L'attività di controllo e di indirizzo politico-amministrativo può, inoltre, essere esercitata dai consiglieri attraverso interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, interpellanze e risoluzioni.
3.  Le modalità, la forma ed il contenuto dei precedenti atti sono stabiliti dal regolamento.
4.  Il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti anche attraverso la richiesta di specifiche relazioni, per la regolarità delle procedure contabili e finanziarie, secondo i modi e le forme stabiliti nel regolamento.
5.  Il consiglio comunale opera nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
6.  Le sue sedute sono pubbliche, ad eccezione dei casi previsti dal regolamento.
Art. 35
Regolamento interno

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica al Comune, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio.
Art. 36
Consiglieri comunali - Status - Diritti e doveri

1.  I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2.  Le indennità, i gettoni di presenza, i permessi, sono stabiliti dalla legge.
3.  Il consigliere comunale, con le procedure previste dal regolamento, esercita i diritti riconosciuti dalla legge, in particolare il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio per il quale può formulare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e risoluzioni.
4.  Ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esse dipendenti tutte le notizie e gli atti utili all'espletamento del mandato con le procedure previste dal regolamento che disciplina il diritto d'accesso agli atti.
5.  Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio.
6.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nell'ambito del territorio comunale presso il quale verranno notificati o recapitati gli atti relativi al suo mandato.
Art. 37
Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1.  Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per 3 sedute consecutive alle sedute del consiglio comunale, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal consigliere al presidente, preventivamente o comunque entro i 7 giorni successivi alla seduta.
2.  Il procedimento è disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 38
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da almeno n. 2 consiglieri.
2.  I consiglieri, che non appartengono ad alcun gruppo, sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita, la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
3.  E' istituita la conferenza dei capigruppo, il cui funzionamento è stabilito dal regolamento.
4.  La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, ed ha compiti di istruzione degli argomenti all'esame del consiglio, di deliberazione del calendario, dell'ordine dei lavori e dei problemi di interpretazione del regolamento e di coordinamento dell'attività delle commissioni.
5.  Al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi consiliari sui programmi e i metodi dell'azione amministrativa, il consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto delle commissioni di cui all'articolo seguente, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale stabilito dal relativo regolamento, nel quale saranno determinati i poteri, la disciplina dell'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Art. 39
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale per l'esercizio delle sue competenze può avvalersi di commissioni permanenti, temporanee o speciali, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla composizione dei gruppi politici presenti nel consiglio. Ciascun consigliere può far parte di più di una commissione.
2.  Il regolamento disciplina il numero delle commissioni permanenti, la nomina dei componenti e le loro composizione, le materie di competenza, i poteri, l'organizzazione, il funzionamento.
3.  Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, con ruolo consultivo facoltativo, i funzionari del Comune, il collegio dei revisori, gli organismi associativi, esperti, tecnici, legali, funzionari e rappresentanti di forze sociali, sindacali, politiche ed economiche e in generale i rappresentanti di organismi titolari di interessi diffusi, per l'esame di specifici argomenti.
4.  Alle sedute delle commissioni sono invitati a partecipare mediante comunicazione scritta, senza diritto di voto, il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.
5.  Le sedute delle commissioni di regola non sono pubbliche.
Art. 40
Attribuzioni delle commissioni

1.  Le commissioni permanenti esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive.
2.   Le commissioni temporanee e speciali hanno il compito di:
-  esaminare materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal consiglio comunale;
-  svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche.
Art. 41
Commissioni permanenti

1.  Il consiglio comunale può costituire, al suo interno, commissioni permanenti con funzioni consultive e propositive, costituite con criterio proporzionale.
2.  Il regolamento del consiglio definisce il numero delle commissioni, dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.
3.  Le commissioni, hanno facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, del presidente del consiglio comunale e degli assessori, del segretario generale, del direttore generale se nominato, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti.
4.  Le commissioni esprimono parere obbligatorio ma non vincolante sulle proposte di deliberazioni consiliari nel termine perentorio stabilito dal regolamento, salvo i casi di urgenza. Decorso detto termine la deliberazione può essere assunta anche in mancanza del parere.
Art. 42
Commissione di controllo e di garanzia

1.  Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia, composta con criteri di proporzionalità, affidandone la presidenza ad uno dei consiglieri delle minoranze.
2.  Il presidente è nominato in una votazione cui prendono parte unicamente i consiglieri delle minoranze.
3.  Le regole per il funzionamento della commissione sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
4.  La commissione può invitare qualsiasi persona che sia in grado di fornire elementi utili ai fini dell'attività.
Art. 43
Commissioni speciali

1.  Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali temporanee conoscitive, per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti; nonché per esperire indagini ed esaminare argomenti di particolare interesse per l'attività del Comune, da relazionare al consiglio.
2.  Il consiglio comunale, può altresì istituire, commissioni di inchiesta su materie attinenti all'amministrazione comunale.
3.  La deliberazione di istituzione delle commissioni stabilisce la composizione delle stesse, l'oggetto dell'incarico ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio.
4.  Le commissioni, hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare. In particolare hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonché di richiedere alle proprie riunioni la presenza del sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, società, istituzioni, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonché del segretario generale e dei dirigenti e dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti. I commissari sono tenuti al segreto istruttorio, fino alla conclusione dell'inchiesta e, comunque, entro i limiti disposti dalla legge.
Art. 44
Prima adunanza del consiglio comunale

1.  La prima adunanza del consiglio comunale, convocata dal presidente uscente, concerne la convalida degli eletti, l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale, la presentazione del vice sindaco e della giunta.
2.  Il consigliere anziano, presiede la prima seduta del consiglio comunale fino all'avvenuta elezione del presidente del consiglio comunale.
3.  Il regolamento può dettare regole integrative per la convocazione e lo svolgimento di tale adunanza.
4.  Il consiglio comunale provvede all'elezione del proprio presidente e del vice presidente, scegliendoli fra i consiglieri comunali, con il voto favorevole alla prima votazione della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Art. 45
Il presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e presiede, dirigendone i lavori secondo le norme di legge e regolamentari. Assicura la formazione delle commissioni e coordina l'attività delle stesse e del consiglio.
2.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere anziano.
3.  Il presidente assicura, che ogni tema posto all'esame del consiglio sia adeguatamente istruito. A tal fine egli può richiedere al sindaco o ai componenti la giunta competenti, informazioni integrative e può rinviare ad altra riunione, sentiti i capigruppo, la trattazione di argomenti che non risultino istruiti in modo adeguato.
4.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente si avvale delle strutture esistenti nell'ente.
Art. 46
Mozione di sfiducia al presidente e vice presidente del consiglio comunale

1.  La mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale, va motivata e presentata da almeno 2/5 dei consiglieri in carica, per gravi violazioni delle regole di imparzialità e rappresentanza istituzionale che presiedono all'esercizio dell'ufficio, esclusa ogni motivazione politica.
2.  La seduta per la trattazione della mozione di sfiducia del presidente deve tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.
3.  La mozione viene approvata se votata dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
4.  La mozione, se votata favorevolmente, ha effetto immediato. Per l'elezione del nuovo presidente valgono le norme vigenti.
5.  Analogamente si procede per la mozione di sfiducia al vice presidente del consiglio.
Art. 47
Convocazione e validità delle sedute

1.  Il presidente convoca il consiglio con avviso scritto, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnare alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso può avere luogo anche 24 ore prima
2.  La convocazione può essere disposta anche su richiesta del sindaco o per domanda motivata di un 1/5 dei consiglieri in carica, in tali casi la riunione deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  Le proposte delle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno devono essere messe a disposizione dei consiglieri alla stessa data della convocazione.
4.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente. Egli assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
6.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, devono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel primo comma.
7.  Il consiglio delibera con l'intervento di un numero di consiglieri stabilito dal regolamento, non inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e con il voto favorevole di un numero di consiglieri previsto nel regolamento, non inferiore alla maggioranza assoluta dei presenti, se altrimenti non disposto dalla legge; con l'assistenza di almeno 3 scrutatori nominati dal presidente assicurando la rappresentanza dei gruppi di opposizione.
I consiglieri astenuti vengono computati nel numero dei presenti ma non nel numero dei votanti.
8.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
9.  Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
10.  Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
11.  Il segretario partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale dove vengono riportati i punti principali della discussione e l'esito della votazione; può essere coadiuvato da personale dallo stesso scelto. I processi verbali delle deliberazioni devono contenere i riferimenti conclusivi degli interventi dei consiglieri comunali quando tali interventi sono prodotti nella forma scritta o registrati in nastri magnetici o stenografici nel resoconto della seduta, negli altri casi gli interventi sono sinteticamente riportati nel verbale di deliberazione.
Art. 48
Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio comunale

1.  Al consiglio comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2.  Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie specifiche e di supporti organizzativi specialistici.
Capo III
Il sindaco e la giunta
Art. 49
Sindaco

1.  Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2.  Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonché quelle non espressamente attribuite ad altri organi del Comune.
3.  Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare esercita le funzioni in materia di stato civile, elettorale, leva militare e statistica; ordine pubblico, sicurezza pubblica e polizia giudiziaria; igiene e sanità; edilizia e polizia locale.
4.  Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
5.  Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto dei principi in materia di pari opportunità, motivando le ragioni e i criteri di scelta al consiglio comunale nella prima seduta utile successiva.
6.  Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
7.  Può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, fino ad un massimo di 2.
8.  Adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie di propria competenza.
9.  Presenta ogni 6 mesi una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta.
10.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
11.  Presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
12.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
13.  Il sindaco può delegare le proprie funzioni agli assessori. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio comunale.
14.  Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
15.  Il sindaco ha la rappresentanza giudiziale dell'ente.
Art. 50
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco nomina tra gli assessori un vice sindaco, competente a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2.  Qualora si assenti anche il vice sindaco fa le veci del sindaco l'assessore più anziano di età.
Art. 51
Giunta municipale

1.  La giunta è organo di impulso e di Governo, collabora con il sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da non più di 6 assessori nominati con l'osservanza delle norme legislative e statutarie che disciplinano la fattispecie e nel rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità.
3.  Il sindaco e gli assessori hanno diritto alle indennità previste dalla legge e soggiacciono all'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dalla legge.
4.  La legge disciplina le modalità per la nomina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di assessore, lo status, la durata e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 52
Giuramento

1.  In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
2.  Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 53
Funzionamento e attribuzioni

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno inserendovi tutte le proposte di deliberazione complete dei pareri previsti dalla legge.
2.  La giunta, per assicurare buon andamento e trasparenza all'attività amministrativa, nella prima riunione stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento, nonché il giorno nel quale, di norma, terrà le riunioni.
3.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le competenze stabilite dalla legge nel rigoroso rispetto del principio della separazione fra attività di indirizzo e gestione.
4.  Il sindaco può delegare agli assessori la firma di atti che la legge e lo statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza.
5.  La giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 54
Presentazione delle proposte di deliberazione

1.  La giunta adotta le deliberazioni di competenza esprimendo la votazione su proposte di deliberazioni, debitamente formalizzate e documentate, presentate dal sindaco o dai singoli assessori, nell'ambito della branca amministrativa cui sono stati destinati.
2.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3.  Gli adempimenti di carattere meramente ricognitivo o i meri atti di indirizzo possono essere formalizzati, anche in mancanza di preventiva proposta, nel contesto di apposito atto-verbale redatto dal segretario generale.
Titolo IV
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE
Capo I
Art. 55
Ordinamento degli uffici dei servizi

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con il principio di separazione fra attività di direzione e indirizzo e l'attività di gestione.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla giunta e definisce le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
3.  Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
a)  corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
b)  adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica, che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;
c)  conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
d)  adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
e)  attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
f)  adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e la predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
g)  adozione di iniziative programmatiche e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
h)  armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;
i)  attivazione e potenziamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e dello sportello unico delle imprese;
j)  ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e dei servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti.
Art. 56
Elementi generali dell'organizzazione dell'amministrazione comunale

1.  L'amministrazione comunale, sviluppa la sua azione, attraverso aree e settori preposti all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi determina e disciplina l'organizzazione della struttura organizzativa-burocratica a cui compete la gestione amministrativa.
Art. 57
Indirizzo politico e gestione amministrativa

1.  Gli organi elettivi del Comune, esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2.  Ai responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, spetta la direzione degli uffici e dei servizi e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale; sono, altresì, attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi.
Art. 58
Personale

1.  I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività.
2.  Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale, sono stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal contratto individuale.
3.  Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
4.  Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale.
Art. 59
Uffici di staff e di progetto

1.  Il regolamento disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli uffici di staff e di quelli di progetto, con particolare riferimento:
-  alle funzioni di supporto all'attività di gestione dei servizi pubblici;
-  alla collaborazione con gli organi di governo nel fissare gli indirizzi generali dell'amministrazione;
-  all'attività per il raggiungimento di specifici obiettivi.
2.  Gli uffici di staff e di progetto possono essere istituiti anche a tempo determinato.
3.  I responsabili degli uffici di staff e di progetto sono nominati dal sindaco, previo parere, non vincolante, della conferenza dei responsabili di funzioni dirigenziali, fra dirigenti responsabili di funzioni dirigenziali di ruolo ovvero tramite contratto di diritto pubblico.
Art. 60
Piano annuale di utilizzo del personale

1.  In rapporto agli obiettivi, alle politiche e all'attività del Comune nell'anno di riferimento, la conferenza dei dirigenti responsabili di funzioni dirigenziali di cui all'art. 65 predispone annualmente il piano di utilizzo del personale.
2.  Il piano è redatto tenendo conto degli elementi forniti dal nucleo di valutazione, nonché delle relazioni dei dirigenti responsabili di funzioni dirigenziali, responsabili delle diverse unità operative.
3.  Il piano costituisce allegato alla proposta di bilancio di previsione ed è l'elemento base per la determinazione della previsione di spesa. Può essere variato nel corso dell'anno dalla giunta, se non comporta aumento di spesa. Delle variazioni deve essere data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Capo II
Direzione degli uffici e servizi
Art. 61
Segretario comunale

1.  Fatte salve sempre le specifiche disposizioni di legge, il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente.
2.  Il segretario comunale:
a)  svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli amministratori, per i responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;
b)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
c)  dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
d)  sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del comune mediante il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
Art. 62
Incaricati di funzioni dirigenziali

1.  I compiti di funzione dirigenziale possono essere attribuiti, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili di area ai sensi della normativa vigente.
2.  Gli incarichi di funzioni dirigenziali hanno durata, comunque, non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili nei casi previsti dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.
3.  Entro i limiti previsti dalla legge il sindaco può conferire incarichi di funzioni dirigenziali al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, quando ragioni espressamente indicate nell'atto di incarico richiedano il ricorso a competenze specifiche.
4.  Dell'intendimento di affidare tali incarichi è data notizia al pubblico, indicando il termine per la presentazione delle domande sulle quali il sindaco decide con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale.
5.  Il regolamento determina il numero degli incarichi esterni di cui al comma 3 che non può, comunque, essere superiore al 5% rispetto alla previsione della pianta organica.
6.  Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine è possibile prevedere nel regolamento collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Art. 63
Funzioni dirigenziali

1.  Ai responsabili incaricati di funzioni dirigenziali preposti alla direzione di uffici e servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4.  Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi politici.
5.  Sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo; la realizzazione di tale programma costituisce elemento valutativo della responsabilità dirigenziale.
6.  Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà oggetto di valutazione in sede di controllo strategico.
7.  I responsabili incaricati di funzioni dirigenziali avanzano al segretario o, ove istituito, al direttore generale che li coordina ed alla giunta, proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare essi avanzano annualmente sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del piano esecutivo di gestione.
8.  Nell'esercizio delle loro competenze gli incaricati di funzioni dirigenziali sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
9.  Gli incaricati di funzioni dirigenziali curano inoltre, nell'esercizio delle loro attribuzioni, che le entrate relative agli uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente secondo i termini fissati da leggi, regolamenti o deliberazioni comunali.
10.  Nell'ambito delle materie di propria competenza gli incaricati di funzioni dirigenziali individuano i responsabili delle attività e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
Art. 64
Delega di funzioni

1.  E' riconosciuta al responsabile incaricato di funzioni dirigenziali la facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni a personale appartenente alla struttura organizzativa ad esso assegnata entro i seguenti ambiti:
-  il provvedimento abbia forma scritta;
-  sia debitamente motivato;
-  sia conferito a tempo determinato;
-  siano specificate le competenze delegate.
La disciplina di dettaglio, dovrà essere prevista nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, secondo le esigenze organizzative e le condizioni strutturali e funzionali dell'ente.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere l'attribuzione dei poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna di cui al precedente comma, ai responsabili delle unità organizzative di secondo livello.
Art. 65
Conferenza dei responsabili incaricati di funzioni dirigenziali

1.  Per una migliore funzionalità della struttura amministrativo-burocratica e al fine di favorire l'attuazione dei progetti e dei programmi, è istituita la conferenza permanente o dei responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, presieduta da uno dei componenti in base ad una rotazione annuale.
2.  La conferenza esamina e formula proposte per la programmazione, il coordinamento e l'organizzazione dell'amministrazione al fine di adeguare le strutture del Comune ai programmi e ai progetti degli organi di Governo; determina, altresì, la dotazione organica di ciascun ufficio e servizio.
3.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 66
Responsabilità dei responsabili incaricati di funzioni dirigenziali

1.  I responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi politici fissati dagli organi di governo, sono responsabili:
-  del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti;
-  della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi;
-  del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2.  La responsabilità del responsabile incaricato di funzioni dirigenziali viene esaminata anche con riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alla struttura cui è preposto.
3.  Al termine dell'esercizio finanziario, la verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, effettuata in sede di controllo strategico e di gestione, può costituire giustificato motivo per la revoca dell'incarico.

Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 67
Caratteri del sistema contabile

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dal presente statuto e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio nel rispetto dei principi stabiliti con legge dello Stato, coordinata con la normativa regionale.
2.  Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3.  Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsioni, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'ente.
4.  Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.
Art. 68
Gestione finanziaria

1.  I dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali impegnano le spese nei limiti e con i criteri fissati dal regolamento di contabilità. Per il pagamento di qualsiasi spesa provvedono alla liquidazione della contabilità e richiedono al servizio di ragioneria l'emissione dei mandati a favore dei creditori.
2.  Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta o al consiglio deve essere espresso parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile ove le stesse comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata ed ove le stesse non risultino mero atto di indirizzo.
3.  Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve verificare l'esatta imputazione dello stesso e riscontrare la capienza dei relativi stanziamenti di bilancio.
4.  I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti gli uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate, entro i termini fissati dai regolamenti, alla tesoreria comunale.
Art. 69
Il sistema dei controlli interni

1.  Nell'ambito dell'amministrazione comunale, la valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei dirigenti e del personale costituiscono il sistema dei controlli interni.
2.  I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità.
3.  Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4.  La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa e l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'amministrazione.
5.  Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6.  I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Art. 70
Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1.  L'amministrazione comunale, predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione di modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2.  In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.
3.  Il controllo interno di gestione viene effettuato, secondo criteri procedurali adeguatamente regolamentati, da apposito ufficio disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.
4.  L'ufficio preposto al controllo interno di gestione è competente:
a)  a verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
b)  a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
c)  a verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità conseguiti nell'attività di realizzazione dei suddetti obiettivi;
d)  ad analizzare la qualità dei servizi erogati in relazione ai contratti e alle convenzioni stipulate dall'ente.
5.  L'ufficio è tenuto a rassegnare al sindaco referti informativi periodici secondo le modalità fissate dal regolamento che disciplina, altresì, ogni altra condizione operativa di dettaglio.
Art. 71
Controllo strategico e valutazione dei dirigenti

1.  L'ente istituisce apposito nucleo valutativo da preporre:
a)  alla valutazione e al controllo strategico al fine di verificare l'adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate per l'attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti e di identificare, in tal sede, eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso dell'esercizio finanziario, sia a conclusione dello stesso;
b)  alla valutazione dell'attività dei dirigenti al fine di verificare, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi gestionali loro assegnati, assieme alle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.
2.  La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di controllo previsto dal precedente comma è compresa nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune o può formare oggetto di separato regolamento di tipo organizzativo.
Art. 72
Collegio dei revisori

1.  Il consiglio comunale elegge, secondo le vigenti disposizioni di legge, un collegio di revisori composto da 3 membri.
2.  Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento di contabilità, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo.
3.  Il collegio dei revisori fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio.
4.  Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche motivate di campionamento.
5.  Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6.  Il collegio dei revisori relaziona all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità.
7.  Il collegio dei revisori, effettua verifiche di cassa ordinarie ed interviene alle verifiche di cassa straordinarie, verifica la gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
8.  Al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni il collegio dei revisori, ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e alle altre assemblee dell'organo consiliare. Può partecipare alle sedute della giunta.
9.  Il presidente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.
10.  Per consentire la partecipazione alle predette assemblee il collegio deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale.
11.  I singoli componenti dell'organo di revisione hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
12.  Il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
Art. 73
Controllo interno - Principi e criteri

1.  Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione, quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune e la valutazione e il controllo strategico.
2.  L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria del Comune. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3.  Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del collegio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente statuto.
4.  Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi, degli uffici comunali e delle istituzioni.
Art. 74
Controllo di gestione

1.  I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e finanziaria e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2.  Al fine di utilizzare le risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati, il Comune attua il controllo interno di gestione.
3.  Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione sono esplicitate nel regolamento di organizzazione. L'organismo così individuato effettua la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi articolati in centri di costo.
4.  La rilevazione contabile dei costi, le cui modalità sono disciplinate dal regolamento di contabilità, prevede:
-  la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;
-  l'elaborazione di indici di produttività.
5.  I risultati del controllo di gestione sono trasmessi al nucleo di valutazione, ai revisori dei conti e presentati al consiglio comunale contestualmente alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo.
Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI
Art. 75
Principi

1.  Il Comune di Regalbuto provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, e considera altresì l'acqua un bene pubblico di vitale importanza e pertanto il servizio di fornitura della stessa non può essere privatizzato. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2.  La gestione dei servizi pubblici locali può avvenire nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione e nel perseguimento di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
4.  Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sui risultati gestionali dei servizi e sul grado di soddisfacimento dell'utenza.
Art. 76
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
3.  La gestione del servizio è affidata al responsabile dell'area di pertinenza.
Art. 77
Concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese le cooperative ed associazioni di volontariato legalmente costituite e senza fini di lucro.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche comunitarie.
3.  La concessione deve essere regolata inoltre da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica dalla gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 78
Aziende speciali

1.  Il Comune, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore con responsabilità gestionale.
4.  La nomina e la revoca del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione spettano al sindaco.
5.  Non possono essere nominati amministratori dell'azienda coloro che rivestono la carica di assessore o consigliere comunale, né il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco, degli amministratori e dei consiglieri.
6.  I componenti il consiglio di amministrazione, che non possono superare il numero di 3, sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per gli uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente.
7.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità e con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8.  Sono atti fondamentali delle aziende speciali e come tali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale:
a)  il piano-programma che disciplina i rapporti tra ente e azienda;
b)  i bilanci ed i conti consuntivi.
8.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
9.  L'ente conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10.  Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 79
Istituzioni

1.  Per la gestione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.
2.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3.  Il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione.
4.  Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
5.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.
6.  Il collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
7.  I componenti il consiglio d'amministrazione ed il direttore sono nominati, con le esclusioni previste nel precedente art. 78, comma 5 tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Il presidente è eletto in seno al consiglio di amministrazione.
8.  Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
9.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità e con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 80
Società miste

1.  Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria per la gestione di servizi pubblici locali, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
2.  Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3.  La partecipazione di maggioranza è deliberata dal consiglio comunale; quella di minoranza dalla giunta municipale.
4.  La deliberazione deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.
Art. 81
Società di trasformazione urbana

1.  Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia regionale e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
2.  La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere in ogni caso che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica.
3.  I rapporti tra il Comune, gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione, contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
4.  Le aree interessate dall'intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, e, qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti, possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di concessione.
5.  La società di trasformazione urbana è competente a provvedere:
a)  alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall'intervento;
b)  alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse.
Art. 82
Convenzioni

1.  Il Comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i Comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinate funzioni e servizi.
2.  A tal fine si possono stipulare apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Con le predette convenzioni si può prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 83
Consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2.  La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione di cui all'articolo precedente, approvata dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve disciplinare:
a)  le nomine e le competenze degli organi consortili;
b)  prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4.  Lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5.  Non può essere costituito più di un consorzio tra gli stessi enti locali.
Art. 84
Esercizio associato di funzioni e servizi determinati

1.  Ai fini dell'esercizio, in forma associata, di servizi e funzioni espressamente individuati dalla legislazione regionale, il Comune, qualora interessato od obbligato in tal senso, osserverà le specifiche disposizioni legislative.
2.  In relazione al precedente comma saranno rispettati gli eventuali ambiti individuati dalla Regione per la gestione associata sovracomunale di determinati servizi o di particolari funzioni.
Art. 85
Accordi di programma

1.  Il sindaco, per la definizione e attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
2.  Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e alle finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
3.  Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
4.  Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
5.  Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
6.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
7.  L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
8.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
9.  L'accordo è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10.  Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
11.  La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il quale vi provvede a termini di legge.
12.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici nazionali.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 86
Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1.  Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale del presente statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per l'approvazione dello stesso.
2.  La proposta di abrogazione totale deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto.
Art. 87
Adozione dei regolamenti

1.  I regolamenti richiamati nel presente statuto per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.
2.  L'adeguamento dei regolamenti esistenti, ai principi del presente statuto sarà deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
Art. 88
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2.   Lo stesso, munito degli estremi dell'avvenuta pubblicazione, è trasmesso al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
(2004.32.2148)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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