REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 AGOSTO 2004 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 4 agosto 2004.
Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero per la stagione sportiva 2004/2005, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 18;
Visto l'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, che testualmente recita: "Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso viene assegnato ed a presentazione della documentazione probativa che sarà indicata nel decreto di cui al primo comma dell'art. 13";
Visto il comma 13 dell'art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che testualmente recita: "L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente: Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale";
Considerato che il Comitato regionale per la programmazione sportiva ha espresso nelle sedute del 29 giugno 2004 e del 20 luglio 2004 il previsto parere sulla "disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero per la stagione sportiva 2003/2004", ex lege regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4;
Considerato che i contributi previsti dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, non sono cumulabili;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della disciplina sopra citata:

Decreta:


Articolo unico

E' approvata "la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero per la stagione sportiva 2004/2005", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 agosto 2004.
  CASCIO 

Allegato 1
DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE CHE PROPAGANDANO ATTIVITA' E PRODUZIONI DI RILEVANZA REGIONALE REALIZZATE IN SICILIA NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, DELL'AGRICOLTURA E TURISTICO-ALBERGHIERO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005
(ex lege regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4)

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero, che intendono avvalersi dei contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 2004/2005, dovranno inoltrare direttamente o a mezzo di raccomandata A.R., alla Regione siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Dipartimento turismo, sport e spettacolo, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo, entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2004, la seguente documentazione in originale e copia:
A)  DOCUMENTI DA INOLTRARE AL FINE DELL'INSERIMENTO NEL PIANO DI RIPARTO
1)  Domanda in carta da bollo (cfr. all. A) a firma del legale rappresentante della società, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); nella domanda dovrà essere specificata l'attività o la produzione di rilevanza regionale che si intende propagandare, evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo; la domanda dovrà altresì contenere una dichiarazione d'impegno ad apporre sull'abbigliamento sportivo e sugli accessori la dicitura concordata con la ditta sponsorizzatrice, le cui dimensioni dovranno essere almeno di 100 cmq., nonché la denominazione Regione siciliana ed il logotipo, le cui dimensioni non dovranno essere inferiori a 50 cmq. (nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite di dimensione minore, le diciture di cui sopra non dovranno essere, in ogni caso, inferiori a tale limite).
2)  Esecutivo di stampa riproducente l'esatta dicitura da apporre sull'abbigliamento sportivo e sugli accessori.
3)  Dichiarazione (cfr. all. A/1) rilasciata dal comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'autorizzazione ad apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura dell'attività o della produzione di rilevanza regionale che si intende propagandare;
c)  l'affiliazione della società, per la stagione agonistica 2004/2005;
d)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);
e)  il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara.
3)  Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società sportiva, sottoscritta con le modalità previste D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato, cui il contributo richiesto si riferisce. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi nazionali delle competenti federazioni sportive che potrà essere inviato entro e non oltre il 15 novembre 2004.
4)  Contratto, in originale e copia, redatto in carta legale e registrato ai sensi di legge, finalizzato a propagandare attività o produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero. Da tale atto dovranno inequivocabilmente desumersi i termini contrattuali della sponsorizzazione con la valutazione economica degli importi convenuti e/o della quantificazione di sponsorizzazione dei beni e/o dei servizi resi.
5)  Certificato di iscrizione alla Camera di commercio da cui risulti il tipo di attività svolta dalla ditta sponsorizzatrice.
Criteri per la formulazione del piano di riparto
Ai fini della formulazione del piano di riparto dei contributi si terrà conto dei criteri previsti dalla legge nonché dei seguenti parametri:
1)  contributo di fascia determinato in base alla diffusione e all'importanza della disciplina sportiva, alla rilevanza del campionato, ed al numero degli atleti partecipanti;
2)  contributo chilometrico determinato sulla base dei calendari di gare, valutando le distanze chilometriche dal capoluogo di provincia delle sedi sociali al capoluogo di provincia delle sedi di gara (desunte dal prontuario ACI) realizzate fuori dall'ambito regionale, moltiplicate per il numero degli atleti. Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per le società che operano dalle isole minori.
B)  DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA CONCESSIONE E CONSEGUENTE PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero, inclusi nel piano di riparto dei contributi ex lege regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4, devono trasmettere direttamente o a mezzo raccomandata A.R., alla Regione siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo, l'attestazione, in originale e copia, resa in modo conforme al fac-simile riportato nell'allegato "B", nonché i documenti ivi previsti.
Sono ritenute ammissibili le spese indicate nel fac-simile riportato nell'allegato "B".
Detta documentazione dovrà essere trasmessa, perentoriamente, entro 60 giorni dall'ultimazione del campionato per il quale è stato previsto il contributo.
Avvertenze
L'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri, essendo subordinata all'inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto dei contributi.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 ed eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel piano di riparto.

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(2004.32.2207)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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